Language of document : ECLI:EU:C:2018:591

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

25 luglio 2018 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) – Individuazione dei beneficiari dell’aiuto – Requisito relativo alla selettività – Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri – Obbligo di motivazione»

Nella causa C‑128/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 febbraio 2016,

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, E. Gippini Fournier e P. Němečková, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Regno di Spagna, rappresentato da M.A. Sampol Pucurull, in qualità di agente,

Lico Leasing SA, con sede in Madrid (Spagna),

Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA, con sede in Madrid,

rappresentate da M. Merola, avvocato, e M. Sánchez, abogado,

ricorrenti in primo grado,

Bankia SA, con sede in Valencia (Spagna),

Asociación Española de Banca, con sede in Madrid,

Unicaja Banco SA, con sede in Malaga (Spagna),

Liberbank SA, con sede in Madrid,

Banco de Sabadell SA, con sede in Sabadell (Spagna),

Banco Gallego SA, con sede in Santiago di Compostela (Spagna),

Catalunya Banc SA, con sede in Barcellona,

Caixabank SA, con sede in Barcellona,

Banco Santander, SA, con sede in Santander (Spagna),

Santander Investment SA, con sede in Boadilla del Monte (Spagna),

Naviera Séneca AIE, con sede in Las Palmas de Gran Canaria (Spagna),

Industria de Diseño Textil SA, con sede in Arteixo (Spagna),

Naviera Nebulosa de Omega AIE, con sede in Las Palmas de Gran Canaria,

Banco Mare Nostrum SA, con sede in Madrid,

Abanca Corporación Bancaria SA, con sede in Betanzos (Spagna),

Ibercaja Banco SA, con sede in Saragozza (Spagna),

Banco Grupo Cajatres SAU, con sede in Saragozza,

Naviera Bósforo AIE, con sede in Las Palmas de Gran Canaria,

Joyería Tous SA, con sede in Lérida (Spagna),

Corporación Alimentaria Guissona SA, con sede in Guissona (Spagna),

Naviera Muriola AIE, con sede in Madrid,

Poal Investments XXI SL, con sede in San Sebastián de los Reyes (Spagna),

Poal Investments XXII SL, con sede in San Sebastián de los Reyes,

Naviera Cabo Vilaboa C1658 AIE, con sede in Madrid,

Naviera Cabo Domaio, C1659 AIE, con sede in Madrid,

Caamaño Sistemas Metálicos SL, con sede in Culleredo (Spagna),

Blumaq SA, con sede in La Vall d’Uixó (Spagna),

Grupo Ibérica de Congelados SA, con sede in Vigo (Spagna),

RNB SL, con sede in La Pobla de Vallbona (Spagna),

Inversiones Antaviana SL, con sede in Paterna (Spagna),

Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, con sede in Madrid,

Banco de Albacete SA, con sede in Boadilla del Monte,

Bodegas Muga SL, con sede in Haro (Spagna),

rappresentate da J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados,

Aluminios Cortizo SAU, con sede in Padrón (Spagna), rappresentate da A. Beiras Cal, abogado,

intervenienti in sede d’impugnazione,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o marzo 2018,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2015, Spagna e a./Commissione (T‑515/13 e T‑719/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:1004), con cui tale giudice ha annullato la decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (GU 2014, L 144, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti

2        I fatti della controversia, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

3        A seguito di denunce relative al fatto che il regime spagnolo di tax lease come applicato a taluni accordi di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (in prosieguo: il «regime spagnolo di tax lease») consentiva alle compagnie di trasporto marittimo di acquistare navi costruite in cantieri navali spagnoli beneficiando di prezzi ridotti dal 20% al 30%, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE con la decisione C(2011) 4494 definitivo, del 29 giugno 2011 (GU 2011, C 276, pag. 5).

4        Nel corso di tale procedimento, la Commissione ha constatato che, fino alla data della suddetta decisione, il regime spagnolo di tax lease era stato utilizzato per transazioni consistenti nella costruzione di navi da parte di cantieri navali e nel loro acquisto da parte di compagnie di trasporto marittimo nonché nel finanziamento di tali transazioni tramite una struttura giuridica e finanziaria ad hoc organizzata da una banca. Il regime spagnolo di tax lease coinvolgeva, per ogni nave ordinata, una compagnia di trasporto marittimo, un cantiere navale, una banca, una società di leasing e un gruppo d’interesse economico (GIE) costituito dalla banca e dagli investitori acquirenti delle partecipazioni nello stesso GIE. Quest’ultimo prendeva in locazione la nave da una società di leasing fin dall’inizio della costruzione della nave e la concedeva successivamente in locazione alla compagnia di trasporto marittimo nell’ambito di un contratto di noleggio a scafo nudo. Il GIE s’impegnava ad acquistare la nave alla scadenza del contratto di locazione, mentre la compagnia di trasporto marittimo s’impegnava ad acquistarla alla scadenza del contratto di noleggio a scafo nudo. Secondo la decisione controversa, si trattava di un sistema di pianificazione fiscale destinato a generare vantaggi fiscali per gli investitori raggruppati in un GIE trasparente sotto il profilo fiscale e per trasferire parte dei vantaggi stessi alla compagnia di trasporto marittimo sotto forma di riduzione del prezzo della nave.

5        La Commissione ha rilevato che le operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease combinavano cinque misure previste in numerose disposizioni del Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (regio decreto legislativo 4/2004, che approva la versione consolidata della legge relativa all’imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951; in prosieguo: il «TRLIS»), e del Real Decreto 1777/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (regio decreto 1777/2004, che approva il regolamento relativo all’imposta sulle società), del 30 luglio 2004 (BOE n. 189, del 6 agosto 2004, pag. 37072; in prosieguo: il «RIS»). Tali misure erano l’ammortamento accelerato di beni locati previsto all’articolo 115, paragrafo 6, del TRLIS, l’applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato di beni locati risultante dall’articolo 48, paragrafo 4, e dall’articolo 115, paragrafo 11, del TRLIS nonché dall’articolo 49 del RIS, le disposizioni relative ai GIE, il regime d’imposta sul tonnellaggio previsto agli articoli da 124 a 128 del TRLIS e l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS.

6        In base all’articolo 115, paragrafo 6, del TRLIS, l’ammortamento accelerato di un bene locato iniziava alla data in cui tale bene diventava operativo, ossia non prima della consegna del bene e dell’inizio del suo uso da parte del locatario. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 11, del TRLIS, il ministero dell’Economia e delle Finanze, su richiesta formale del locatario, poteva fissare una data d’inizio anticipata per l’ammortamento. L’articolo 115, paragrafo 11, del TRLIS imponeva due condizioni generali per l’ammortamento anticipato. Le condizioni specifiche applicabili ai GIE erano contenute nell’articolo 48, paragrafo 4, del TRLIS. Il procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 115, paragrafo 11, del TRLIS era specificato dall’articolo 49 del RIS.

7        Il regime d’imposta sul tonnellaggio è stato autorizzato nel 2002 come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno sulla base degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 5 luglio 1997 (GU 1997, C 205, pag. 5), come modificati il 17 gennaio 2004 (GU 2004, C 13, pag. 3), con la decisione della Commissione C (2002) 582 definitivo, del 27 febbraio 2002, relativa all’aiuto di Stato N 736/2001 al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime d’imposta delle società di trasporto marittimo basato sul tonnellaggio (GU 2004, C 38, pag. 4). In tale regime, le imprese iscritte in uno dei registri delle compagnie di trasporto marittimo che abbiano ottenuto un’autorizzazione dell’amministrazione fiscale a tal fine non sono tassate in funzione di ricavi e spese, bensì del tonnellaggio. La legislazione spagnola consente ai GIE di iscriversi su uno di tali registri, pur non essendo compagnie marittime.

8        L’articolo 125, paragrafo 2, del TRLIS prevedeva una procedura speciale per le navi già acquistate al momento del passaggio al regime d’imposta sul tonnellaggio e le navi usate acquistate quando l’impresa già beneficiava di tale regime. Nelle normali condizioni di applicazione del regime in discorso, le possibili plusvalenze erano tassate all’ingresso del regime d’imposta sul tonnellaggio e si presumeva che la tassazione delle plusvalenze, anche se ritardata, avvenisse quando la nave veniva venduta o dismessa. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS disponeva che, quando le navi erano acquistate mediante un’opzione call nell’ambito di un contratto di locazione precedentemente approvato dalle autorità fiscali, esse erano considerate navi nuove e non usate, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 2, del TRLIS, senza tener conto del fatto che fossero già state ammortizzate, sicché le eventuali plusvalenze non erano soggette ad imposta. Tale deroga, che non è stata notificata alla Commissione, è stata applicata soltanto ai contratti di locazione specifici approvati dalle autorità fiscali nel contesto delle domande di applicazione dell’ammortamento anticipato ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 11, del TRLIS, ossia in relazione alle navi di nuova costruzione e locate, acquistate mediante operazioni rientranti nel regime spagnolo di tax lease e, con una sola eccezione, provenienti da cantieri navali spagnoli.

9        Applicando tutte le misure sopra descritte, il GIE otteneva i vantaggi fiscali in due fasi. Nella prima fase, era applicato un ammortamento anticipato e accelerato della nave locata nell’ambito del regime normale dell’imposta sulle società, con la conseguenza di considerevoli perdite per il GIE, le quali, in considerazione della trasparenza fiscale dei GIE, erano deducibili dai redditi degli investitori in misura proporzionale alla rispettiva quota nel GIE. Mentre l’ammortamento anticipato e accelerato del costo della nave è di norma compensato successivamente dal pagamento di maggiori imposte quando la nave sia completamente ammortizzata o quando la nave venga venduta creando una plusvalenza, i risparmi fiscali derivanti dal trasferimento delle perdite iniziali agli investitori erano salvaguardati, in una seconda fase, in seguito al passaggio del GIE al regime d’imposta sul tonnellaggio, che consentiva l’esenzione totale delle plusvalenze derivanti dalla vendita della nave alla compagnia di trasporto marittimo.

10      Pur ritenendo che il regime spagnolo di tax lease dovesse essere definito come un sistema, la Commissione ha parimenti analizzato ciascuna delle misure in questione separatamente. Con la decisione controversa, essa ha deciso che, fra tali misure, quelle di cui all’articolo 115, paragrafo 11, del TRLIS, relative all’ammortamento anticipato di beni locati, all’applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio a imprese, navi o attività non ammissibili e quelle di cui all’articolo 50, paragrafo 3, del RIS (in prosieguo: le «misure fiscali di cui trattasi») costituivano un aiuto di Stato a favore dei GIE e dei loro investitori, al quale la Spagna aveva dato illegalmente esecuzione dal 1o gennaio 2002 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Essa ha dichiarato che le misure fiscali di cui trattasi erano incompatibili con il mercato interno, tranne i casi in cui l’aiuto corrispondesse a una remunerazione conforme al mercato per l’intermediazione degli investitori finanziari e fosse trasferito a compagnie di trasporto marittimo ammissibili ai sensi delle disposizioni degli orientamenti per i trasporti marittimi. Essa ha deciso che il Regno di Spagna doveva porre fine al regime di aiuti in parola in quanto incompatibile con il mercato interno e doveva recuperare gli aiuti incompatibili presso gli investitori dei GIE che ne avevano beneficiato, senza la possibilità per tali beneficiari di trasferire l’onere del recupero su altre persone. Tuttavia, la Commissione ha deciso che non si sarebbe effettuato alcun recupero dell’aiuto concesso nell’ambito di operazioni di finanziamento in merito alle quali le autorità nazionali competenti si fossero impegnate a concedere il beneficio delle misure con un atto giuridicamente vincolante adottato prima del 30 aprile 2007, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sua decisione 2007/256/CE, del 20 dicembre 2006, relativa al regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 39 CA del codice generale delle imposte – Aiuto di Stato C 46/2004 (ex NN 65/2004) (GU 2007, L 112, pag. 41).

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11      Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre e il 30 dicembre 2013, il Regno di Spagna, da un lato, nonché la Lico Leasing SA e la Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (in prosieguo: la «PYMAR»), dall’altro, hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. Le due cause sono state riunite ai fini della sentenza.

12      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa e ha condannato la Commissione alle spese.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

13      Con ordinanze del presidente della Corte del 21 dicembre 2016, la Bankia SA e altre 32 entità (in prosieguo: la «Bankia e a.») nonché la Aluminios Cortizo SAU sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Lico Leasing e della PYMAR.

14      Con la sua impugnazione, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale e condannare i ricorrenti in primo grado alle spese.

15      Il Regno di Spagna chiede il rigetto dell’impugnazione, in quanto infondata, e la condanna della Commissione alle spese.

16      La Lico Leasing e la PYMAR chiedono il rigetto dell’impugnazione in quanto irricevibile e, in subordine, infondata, e la condanna della Commissione alle spese.

17      La Bankia e a. e Aluminios Cortizo chiedono alla Corte di dichiarare l’impugnazione infondata e di condannare la Commissione alle spese.

 Sull’impugnazione

 Sulla ricevibilità

18      La Lico Leasing e la PYMAR esprimono dubbi sulla ricevibilità dell’impugnazione che, a loro avviso, è fondata su argomenti nuovi circa l’individuazione dei beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi, argomenti come quello secondo cui il GIE e gli investitori formavano un’unità economica, che avrebbero lo scopo di porre rimedio alle incoerenze della decisione controversa.

19      Tuttavia, è necessario constatare che tali dubbi non riguardano una proprietà dell’impugnazione che, in quanto tale, ne pregiudichi la ricevibilità e che l’irricevibilità degli argomenti in discorso, quand’anche fosse dimostrata, potrebbe inficiare solo determinati motivi dedotti dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione, relativi all’individuazione dei beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi. La ricevibilità di tali argomenti sarà pertanto valutata nella presente sentenza nell’ambito dell’esame della prima parte del primo motivo.

20      Ne consegue che l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Lico Leasing e dalla PYMAR deve essere respinta.

 Sul primo motivo

21      Con il suo primo motivo, la Commissione lamenta errori di diritto che sarebbero stati commessi nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda le nozioni di «impresa» e di «vantaggio selettivo».

 Sulla prima parte del primo motivo

22      Nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, la Commissione fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’individuazione dei beneficiari dell’aiuto e per quanto riguarda le nozioni di «impresa», di «vantaggio» e di «misura selettiva». In secondo luogo, essa addebita al Tribunale di aver violato l’articolo 296 TFUE, ritenendo che la decisione controversa fosse, a tale proposito, viziata da un difetto di motivazione o da una motivazione contraddittoria. Tale seconda censura sarà esaminata con il secondo motivo d’impugnazione.

–       Argomenti delle parti

23      A sostegno della prima censura della prima parte del suo primo motivo, la Commissione afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto procedendo a una valutazione artificiosa della situazione sottopostagli e confondendo la nozione economica di «impresa» con la nozione di «contribuente». Ai punti da 116 a 118 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, in considerazione della trasparenza fiscale dei GIE, i vantaggi fiscali a questi ultimi concessi potessero giovare soltanto ai loro membri. È partendo da questa considerazione errata, che nega l’esistenza dei GIE, la capacità di questi ultimi di beneficiare di eventuali aiuti di natura fiscale e il fatto che essi esercitassero un’attività economica in uno specifico settore, che il Tribunale avrebbe fondato la sentenza impugnata nel suo complesso e dichiarato che le misure fiscali di cui trattasi presentavano un carattere generale e non selettivo, giacché i membri dei GIE potevano appartenere a qualsiasi settore dell’economia. In conseguenza di tale ragionamento, qualunque impresa organizzata con la forma giuridica di un GIE potrebbe beneficiare di vantaggi fiscali senza che questi ultimi possano mai essere qualificati come «aiuti di Stato».

24      Secondo la Commissione, il fatto che, in linea di principio, qualsiasi persona possa essere membro di un GIE non trasforma in misura generale una misura che manifestamente configura una deroga al quadro di riferimento e che è concessa esclusivamente a imprese operanti in un settore di attività ben determinato. Nel caso di specie, l’attività dei GIE sarebbe circoscritta a un settore di attività, ossia il finanziamento per l’acquisizione di navi mediante contratti di leasing, il loro noleggio a scafo nudo e la loro successiva rivendita, e i beneficiari dei vantaggi esaminati nella decisione controversa sarebbero i GIE e i loro membri considerati congiuntamente o, in altre parole, l’entità unica formata da ciascun GIE e dai suoi membri.

25      Il Regno di Spagna ritiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, nella sentenza impugnata il Tribunale non abbia interpretato la nozione di «impresa» o di «contribuente». L’impugnazione tenterebbe di attribuire ai GIE il ruolo di imprese che esercitano un’attività specifica, ruolo che non è stato invece esaminato nella decisione controversa, e non attribuirebbe importanza al fatto che la trasparenza fiscale implicava il trasferimento dei vantaggi fiscali ai membri dei GIE, di modo che tali membri divenivano gli effettivi e unici destinatari delle misure fiscali di cui trattasi, come attesterebbe la stessa decisione controversa. In definitiva, ammettendo che il GIE sia uno strumento ausiliario nell’attività dei suoi membri, che lo stesso sia il beneficiario iniziale dei vantaggi fiscali e che trasferisca tali vantaggi ai suoi membri che diventano i beneficiari finali, presso i quali la Commissione ordina il recupero dell’aiuto, gli argomenti della Commissione condurrebbero alle medesime conclusioni cui è giunto il Tribunale.

26      La Lico Leasing e la PYMAR sostengono che il Tribunale non ha commesso errori per quanto riguarda l’individuazione dei beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi, che è una questione di fatto e non di diritto. Sarebbe inoltre indiscutibile che i GIE non possano essere considerati i beneficiari effettivi dei vantaggi fiscali derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi. Il fatto che una misura sia applicata dai GIE che realizzano un determinato tipo di operazioni economiche non significherebbe che tale misura abbia carattere selettivo, atteso che la selettività di un vantaggio, come tutti gli altri presupposti perché un aiuto di Stato sussista, deve essere valutata in relazione agli operatori presso i quali il vantaggio economico si concretizza. Di conseguenza, nel caso di specie sarebbe stato precisamente rispetto agli investitori che occorreva esaminare il requisito della selettività, il che avrebbe fatto accertare l’esistenza di vantaggi fiscali accessibili a tutte le imprese.

27      In più, se i GIE fossero considerati i beneficiari di detti vantaggi, sarebbe difficile individuare il settore d’attività economica interessato. Infatti, non esisterebbe il mercato del finanziamento, del noleggio e della vendita di navi specifico ai GIE, dal momento che i GIE che hanno partecipato al regime spagnolo di tax lease erano semplici strumenti finanziari.

28      La tesi della Commissione secondo cui i GIE e gli investitori costituivano un’unità economica, oltre ad essere stata presentata per la prima volta all’udienza dinanzi al Tribunale e a richiedere l’esame di una questione di fatto, snaturerebbe la nozione di «unità economica», che presuppone l’esistenza di un controllo di un’entità su una società e la possibilità di intervenire effettivamente, direttamente o indirettamente, nella gestione di quest’ultima.

29      La Bankia e a. sostengono, in sostanza, che l’argomentazione della Commissione secondo cui i GIE sono i beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi è tardiva e quindi irricevibile. Con tale argomentazione, la Commissione tenterebbe ora di dimostrare la selettività di dette misure attribuendo ai GIE la qualità di beneficiari nonché un’attività settoriale, mentre, da un lato, i GIE non otterrebbero né trasferirebbero alcun vantaggio fiscale, poiché l’applicazione di dette misure genererebbe per essi soltanto delle perdite e, dall’altro, il settore economico nel quale essi operavano non sarebbe stato individuato.

30      L’Aluminios Cortizo ritiene del pari che il GIE sia un mero meccanismo finanziario che non può avere la qualità di beneficiario di un aiuto e che, dato che ogni impresa può essere membro di un GIE, il requisito della selettività non è soddisfatto per quanto attiene agli investitori. Questi ultimi non costituirebbero un gruppo economico, essendo legati tra loro da un semplice contratto di associazione per la costruzione di un bene specifico, e non sussisterebbe neppure un’attività di compravendita o di locazione costituente un mercato, in quanto le operazioni effettuate nell’ambito del regime spagnolo di tax lease sarebbero riconducibili alla semplice esecuzione di obblighi contrattuali. L’asserita selettività potrebbe essere valutata solo nel mercato della costruzione navale, il che sarebbe stato tuttavia escluso dalla Commissione.

–       Giudizio della Corte

31      Per quanto riguarda l’argomento con cui la Lico Leasing e la PYMAR contestano la ricevibilità della prima censura della prima parte del primo motivo della Commissione, vertente su un errore di diritto relativo all’individuazione dei beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi per il fatto che si tratterebbe di una questione di fatto, si deve ricordare che è vero che la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi di prova, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Tuttavia, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenze del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, punto 51; del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 96, nonché del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punto 97).

32      Orbene, con tale censura, la Commissione contesta non i fatti sui quali si è basato il Tribunale, bensì le conseguenze che questo ne ha tratto, in particolare quelle relative alla trasparenza fiscale dei GIE, per affermare che gli investitori, membri dei GIE, e non i GIE, erano i beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi. Così facendo, la Commissione intende ottenere una verifica della qualificazione giuridica operata dal Tribunale riguardo ai beneficiari di tali vantaggi, verifica che è di competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Pertanto, tale censura è ricevibile.

33      Quanto all’argomento della Commissione secondo cui il GIE e i suoi membri costituirebbero un’unità economica e sarebbero i beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi, argomento la cui tardività è invocata dalla Lico Leasing e dalla PYMAR nonché dalla Bankia e a., si deve necessariamente rilevare che esso è stato fatto valere dinanzi al Tribunale, come risulta dai punti 167 e 168 della sentenza impugnata. Di conseguenza, le eccezioni di irricevibilità sollevate avverso detto argomento non sono fondate.

34      Nel merito, occorre ricordare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza e, in particolare, il divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE riguardano le attività delle imprese. La nozione di «impresa» vale a designare, in tale contesto, qualsiasi entità che svolga un’attività economica, indipendentemente dallo status giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punti 39, 41 e 45 nonché giurisprudenza ivi citata).

35      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esige che siano soddisfatte tutte le condizioni qui di seguito elencate. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, lo stesso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenze del 10 giugno 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑140/09, EU:C:2010:335, punto 31 e giurisprudenza ivi citata; del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).

36      Per quanto riguarda il requisito relativo all’esistenza di un vantaggio selettivo, secondo una giurisprudenza costante, vengono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, siano atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che debbano ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. In tal senso, sono considerati aiuti, in particolare, gli interventi che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che gravano sul bilancio dell’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, hanno uguale natura e producono identici effetti (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punti 65 e 66 nonché giurisprudenza ivi citata). L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue tra le cause e gli obiettivi degli interventi statali, bensì li definisce in funzione dei loro effetti e, quindi, indipendentemente dalle tecniche impiegate [v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti 87, 92 e 93, nonché del 28 giugno 2018, Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punto 91].

37      Riguardo in particolare alle misure nazionali che attribuiscono un vantaggio fiscale, occorre rammentare che una misura di siffatta natura che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, collochi i beneficiari in una situazione più favorevole rispetto agli altri contribuenti è idonea a recare un vantaggio selettivo ai beneficiari e costituisce, pertanto, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per contro, non costituisce un simile aiuto ai sensi della menzionata disposizione un vantaggio fiscale risultante da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici [v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti 72 e 73 nonché giurisprudenza ivi citata; v., altresì, sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 56, nonché del 28 giugno 2018, Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punto 85]. Allo stesso modo, la nozione di «aiuto di Stato» non riguarda le misure statali che introducono una differenziazione tra imprese e, quindi, a priori selettive, quando questa differenziazione dipenda dalla natura e dall’economia del sistema nel quale esse si inseriscono [sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 41, e del 28 giugno 2018, Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punto 87].

38      Nel caso di specie, per accogliere il motivo dedotto dal Regno di Spagna, dalla Lico Leasing e dalla PYMAR, secondo cui la Commissione avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, atteso che i presupposti relativi alla selettività, al rischio di distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi non sarebbero soddisfatti, dovendo essere detti presupposti accertati, a loro avviso, unicamente rispetto ai vantaggi ottenuti dagli investitori, al punto 116 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che, sebbene i GIE avessero beneficiato delle tre misure fiscali di cui all’articolo 1 della decisione controversa, erano i membri dei GIE ad aver beneficiato dei vantaggi economici derivanti da tali tre misure a motivo della trasparenza fiscale dei GIE e che erano inoltre i destinatari dell’ingiunzione di recupero, imposta dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione. Al punto 117 della suddetta sentenza, detto giudice ha dichiarato che, in difetto di un vantaggio economico a favore dei GIE, la Commissione aveva erroneamente ritenuto che essi avessero beneficiato di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, al punto 118 della citata sentenza, lo stesso giudice ha concluso che «[a]tteso che sono gli investitori e non i GIE ad aver beneficiato dei vantaggi fiscali ed economici derivanti dal regime spagnolo di tax lease, occorre stabilire (…) se i vantaggi ottenuti dagli investitori siano selettivi, rischino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra gli Stati membri e se la decisione controversa sia sufficientemente motivata riguardo all’analisi di tali criteri».

39      Dopo aver ricordato, al punto 164 della sentenza impugnata, che l’analisi della selettività dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi effettuata nella decisione controversa si fondava anche sulla considerazione secondo cui il regime spagnolo di tax lease favoriva talune attività, ossia l’acquisizione di navi mediante contratti di locazione, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente, il Tribunale ha rilevato, ai punti 171 e 176 di tale sentenza, che detta considerazione riguardava le attività esercitate dai GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease, ma non le attività industriali od economiche dei membri dei GIE, che acquistavano quote di partecipazione in questi ultimi in qualità di investitori. Esso ne ha concluso, ai punti 176 e 180 di detta sentenza, che la selettività delle misure fiscali di cui trattasi non poteva accertarsi sulla base di tale rilievo.

40      Da tali considerazioni risulta che, senza rimettere in discussione la descrizione effettuata dalla Commissione del regime spagnolo di tax lease nella decisione controversa, che viene ripresa nella sentenza impugnata e riassunta ai punti da 4 a 9 della presente sentenza, né, in particolare, le conclusioni secondo cui le misure fiscali di cui trattasi erano state accordate ai GIE e avevano favorito le attività esercitate da questi ultimi, il Tribunale ha concluso che i GIE non potevano essere i beneficiari di un aiuto di Stato per il solo motivo che, in ragione della trasparenza fiscale dei suddetti gruppi, erano gli investitori, e non i GIE, ad aver beneficiato dei vantaggi fiscali ed economici derivanti da tali misure.

41      Orbene, oltre ad essere in contraddizione con la constatazione, effettuata al punto 116 della sentenza impugnata, secondo la quale i GIE avevano beneficiato delle tre misure fiscali di cui all’articolo 1 della decisione controversa, tale conclusione discende da un’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

42      Infatti, secondo la descrizione del regime spagnolo di tax lease, i GIE esercitavano un’attività economica, ossia l’acquisizione di navi mediante contratti di locazione, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente, circostanza da cui si evince che essi costituivano delle imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e della giurisprudenza ricordata al punto 34 della presente sentenza, e che la Commissione ha rilevato al punto 126 della decisione controversa.

43      Erano i GIE che, da un lato, chiedevano all’amministrazione fiscale, ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 11, del TRLIS, il beneficio dell’ammortamento anticipato di beni locati e ne ottenevano la concessione e, dall’altro, rinunciavano al regime ordinario dell’imposta sulle società e optavano per il regime d’imposta sul tonnellaggio, applicato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, del RIS. Erano parimenti i GIE che ottenevano i vantaggi fiscali in due fasi, come illustrato al punto 9 della presente sentenza, mediante la combinazione delle misure fiscali di cui trattasi.

44      I vantaggi economici che ne risultavano corrispondevano, secondo i fatti accertati al punto 5.3.2.6 della decisione controversa, ai vantaggi che i GIE non avrebbero ottenuto nella stessa operazione se avessero applicato unicamente le misure generali, ossia l’interesse risparmiato sugli importi delle imposte il cui pagamento era stato differito in virtù dell’ammortamento anticipato, l’importo dell’imposta evitata o dell’interesse risparmiato sulle imposte il cui pagamento era stato differito in virtù del regime d’imposta sul tonnellaggio e l’importo dell’imposta evitata sulla plusvalenza ottenuta sulla vendita della nave. Il regime spagnolo di tax lease comportava pertanto l’uso di risorse statali sotto forma di una perdita di gettito fiscale e di mancata riscossione d’interessi, come rilevato al punto 5.3.3 di tale decisione.

45      È vero che tali vantaggi erano integralmente trasferiti ai membri dei GIE per il fatto che, essendo tali GIE trasparenti sotto il profilo fiscale per i membri residenti in Spagna, i profitti o le perdite dei GIE venivano trasferiti automaticamente ai loro membri residenti in tale Stato membro in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione. Resta tuttavia il fatto che era ai GIE che venivano applicate le misure fiscali di cui trattasi e che erano questi ultimi i beneficiari diretti dei vantaggi derivanti dalla stesse. Tali vantaggi, secondo il punto157 della decisione controversa, favorivano l’attività, da essi esercitata, di acquisizione di navi mediante contratti di locazione, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente.

46      Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti da 35 a 37 della presente sentenza, le misure fiscali di cui trattasi erano tali da costituire aiuti di Stato a favore dei GIE e che, pertanto, non riconoscendo a detti GIE la qualità di beneficiari delle stesse misure per il motivo che simili entità erano fiscalmente trasparenti, il Tribunale ha escluso che queste potessero essere i beneficiari di aiuti di Stato per il solo fatto della loro forma giuridica e delle norme relative alla tassazione dei profitti che ne derivavano. Orbene, siffatta esclusione è contraria alla giurisprudenza citata ai punti 34 e 36 della presente sentenza, da cui emerge che la qualificazione di una misura quale «aiuto di Stato» non può dipendere dallo status giuridico delle imprese interessate né dalle tecniche utilizzate.

47      Non incide su tale conclusione la decisione della Commissione di ordinare il recupero degli aiuti incompatibili soltanto presso gli investitori dei GIE, sulla cui legittimità la Corte non è chiamata a pronunciarsi nell’ambito della presente impugnazione.

48      Ne consegue che la prima censura della prima parte del primo motivo è fondata.

 Sulla seconda parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

49      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di aver commesso, ai punti da 157 a 163 della sentenza impugnata, un errore di diritto nell’analisi del vantaggio selettivo derivante da un potere discrezionale dell’autorità tributaria. Tale giudice avrebbe costruito il proprio ragionamento sulla premessa errata secondo la quale i GIE non potevano beneficiare di un vantaggio fiscale e avrebbe disatteso la giurisprudenza costante secondo cui una misura che presenti un carattere apparentemente generale diventa selettiva qualora il vantaggio sia concesso mediante una procedura discrezionale.

50      Inoltre, mentre sarebbe il potere discrezionale, di per sé, a consentire di porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre imprese, il Tribunale avrebbe proceduto ad una valutazione ex post e in tal modo confuso la selettività fondata sul criterio della gestione discrezionale e la selettività de facto, che dipenderebbe da un esame del comportamento concreto dell’autorità che concede il vantaggio. Del resto, le autorizzazioni amministrative necessarie per l’applicazione dell’ammortamento anticipato e del regime d’imposta sul tonnellaggio sarebbero state fornite unicamente ai GIE che esercitavano l’attività di finanziamento e di noleggio a scafo nudo di navi, il che li avrebbe posti in una situazione più favorevole rispetto ad altre imprese.

51      Il Regno di Spagna sostiene che il Tribunale ha rilevato che l’esistenza di un potere discrezionale dell’amministrazione fiscale non era dimostrata e che si tratta di un accertamento di fatto che non può essere sottoposto al sindacato della Corte. Inoltre, come il Tribunale avrebbe parimenti constatato, tale potere sarebbe stato oltremodo limitato, in quanto consisteva nel determinare non già i beneficiari, ma solo il tipo di beni che potesse beneficiare dell’ammortamento anticipato. Non sarebbe quindi soddisfatta la condizione, stabilita dalla giurisprudenza, secondo cui, per caratterizzare la selettività del vantaggio in questione, deve trattarsi di un potere discrezionale ampio, tale da consentire di determinare i beneficiari e le condizioni della misura concessa sulla base di criteri estranei al sistema fiscale. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale non avrebbe esaminato la selettività dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi ex post anziché basarsi sul criterio della gestione discrezionale dell’aiuto.

52      Anche la Lico Leasing e la PYMAR sostengono che le considerazioni della sentenza impugnata vertenti sul carattere discrezionale del potere dell’amministrazione fiscale nel meccanismo del regime spagnolo di tax lease rientrano in una valutazione dei fatti. In aggiunta, esse ritengono che il Tribunale abbia correttamente valutato la selettività dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi, escludendo contemporaneamente la sussistenza di una selettività fondata su un potere discrezionale dell’amministrazione fiscale e quella di una selettività di fatto.

53      In modo analogo, la Bankia e a. fanno valere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto constatando l’assenza di selettività de iure e de facto. Secondo le stesse, anche supponendo la sussistenza di una selettività settoriale nel settore marittimo o della costruzione navale, tale selettività non riguardava gli investitori, individuati però come i beneficiari ultimi e unici delle misure fiscali di cui trattasi.

54      L’Aluminios Cortizo aderisce agli argomenti addotti dal Regno di Spagna, dalla Lico Leasing, dalla PYMAR e dalla Bankia e a.

–       Giudizio della Corte

55      Occorre ricordare che, per accertare il carattere selettivo di un vantaggio fiscale, non è necessario che le autorità nazionali competenti dispongano del potere discrezionale di concederne il beneficio. Ciò nonostante, l’esistenza di un simile potere discrezionale può essere tale da consentire a dette autorità di favorire determinate imprese o produzioni a scapito di altre e quindi può dimostrare l’esistenza di un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione, C‑501/00, EU:C:2004:438, punto 121). Ciò si verifica, in particolare, se le autorità competenti dispongono di un potere discrezionale per determinare i beneficiari e le condizioni della misura concessa sulla base di criteri estranei al sistema fiscale. Per contro, in linea di principio non può essere considerata selettiva l’applicazione di un sistema di autorizzazione in base al quale le autorità competenti dispongano soltanto di un potere discrezionale delimitato da criteri oggettivi che non siano estranei al sistema fiscale predisposto dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punti 26 e 27).

56      Nel caso di specie, per dichiarare che la Commissione, al punto 156 della decisione controversa, aveva erroneamente ritenuto che i vantaggi derivanti dal regime spagnolo di tax lease nel suo insieme fossero selettivi in quanto dipendenti dal potere discrezionale conferito all’amministrazione fiscale, il Tribunale, al punto 158 della sentenza impugnata, ha rilevato che, malgrado l’esistenza di un sistema di autorizzazione contenente asseriti elementi discrezionali, i vantaggi in questione restavano aperti alle stesse condizioni a qualsiasi imprenditore che decidesse di partecipare alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease destinate a finanziare navi mediante l’acquisizione di partecipazioni nei GIE costituiti dalle banche.

57      Avendo rilevato, al punto 159 di tale sentenza, che le condizioni d’autorizzazione dell’ammortamento anticipato vertevano, de iure, unicamente sulle caratteristiche dei beni che potevano essere ammortizzati anticipatamente, che la Commissione aveva affermato, nella decisione controversa, che l’esercizio del potere discrezionale aveva portato l’amministrazione fiscale ad accettare l’ammortamento anticipato soltanto per una specifica categoria di beni e che i vantaggi in questione non erano stati rifiutati a nessuna operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, il Tribunale, ai punti 160 e 162 della sentenza impugnata, ha considerato che, anche ipotizzando che potesse essere accertato, tale potere discrezionale avrebbe portato, de iure e de facto, soltanto a definire il tipo di operazione in grado di beneficiare dei vantaggi fiscali in questione, ossia le operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease destinate a finanziare navi, escludendo altri beni, e che restava il fatto che la possibilità di partecipare a tali operazioni e di accedere ai vantaggi in questione rimaneva aperta a qualsiasi impresa. Esso ne ha concluso che, nel caso di specie, l’esistenza di un sistema di autorizzazione non poteva conferire natura selettiva ai vantaggi di cui hanno beneficiato gli investitori.

58      Orbene, si deve necessariamente constatare che tali considerazioni si fondano sulla premessa errata secondo cui solo gli investitori, e non i GIE, potessero essere considerati i beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi e che fosse quindi nei confronti degli investitori e non dei GIE che il requisito della selettività dovesse essere esaminato. Pertanto, omettendo di verificare se il sistema di autorizzazione dell’ammortamento anticipato di cui all’articolo 48, paragrafo 4, e all’articolo 115, paragrafo 11, del TRLIS nonché all’articolo 49 del RIS conferisse all’amministrazione fiscale un potere discrezionale idoneo a favorire le attività esercitate dai GIE che partecipavano al regime spagnolo di tax lease o avente l’effetto di favorire tali attività, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

59      Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev’essere accolta.

 Sulla terza parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

60      Nell’ambito della terza parte del primo motivo, la Commissione censura il Tribunale per aver ritenuto, ai punti da 139 a 155 della sentenza impugnata, fondandosi sulle sentenze del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938), e del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), che il fatto che i vantaggi fiscali siano concessi per investimenti in un bene specifico con l’esclusione di altri beni o di altri tipi di investimenti non li renda selettivi nei confronti degli investitori, dal momento che l’operazione è aperta a qualsiasi impresa. Ebbene, la Corte, annullando le succitate sentenze con la sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981), avrebbe respinto la suesposta tesi. Inoltre, il Tribunale avrebbe proceduto ad una disamina erronea della giurisprudenza.

61      Secondo il Regno di Spagna, la Commissione omette di precisare che il Tribunale, se pure ha preso in considerazione le sentenze del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938), nonché del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), ha nondimeno esplicitamente precisato che statuiva nell’ambito della giurisprudenza esistente, seguendo una giurisprudenza consolidata in materia fiscale. In base a quest’ultima un regime fiscale non sarebbe selettivo quando avvantaggi indistintamente tutti gli operatori economici. Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe individuato una categoria di imprese che benefici di una deroga né i termini del confronto tra tali imprese e quelle che non potrebbero beneficiarne.

62      La Lico Leasing e la PYMAR sostengono che, posto che le misure fiscali di cui trattasi non erano selettive, in quanto qualsiasi impresa senza distinzione poteva investire nei GIE e beneficiare dei vantaggi derivanti da tali investimenti, il Tribunale non ha commesso alcun errore negando per tale ragione il carattere selettivo dei vantaggi ottenuti dagli investitori nell’ambito del regime spagnolo di tax lease. Siffatta conclusione non sarebbe rimessa in discussione dalla sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981), poiché il regime spagnolo di tax lease non prevederebbe alcuna deroga in favore di taluni contribuenti rispetto ad altri contribuenti che si trovino in una situazione di fatto e di diritto simile rispetto al sistema fiscale di riferimento, né prevederebbe alcuna discriminazione tra diverse categorie di investitori, atteso che il regime spagnolo di tax lease è esclusivamente uno strumento di ottimizzazione fiscale accessibile a tutti. Inoltre, la decisione controversa non fornirebbe alcuna motivazione per quanto attiene agli elementi che sarebbero necessari per applicare i criteri enunciati in tale sentenza, in particolare quelli che consentano di determinare il quadro di riferimento.

63      La Bankia e a. sottolineano che dalla sentenza impugnata emerge che la stessa Commissione ha operato una distinzione tra la presente causa e quella all’origine della sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981), laddove afferma che i vantaggi derivanti dal regime spagnolo di tax lease erano stati concessi agli investitori non già in ragione della realizzazione di semplici investimenti, ma in ragione dell’esercizio di determinate attività economiche con il tramite dei GIE. In ogni caso, a differenza di quanto avveniva in quest’ultima causa, le misure fiscali di cui trattasi non avrebbero favorito entità che si trovassero in una situazione di fatto e giuridica analoga a quella di altre entità. La Commissione, invero, non l’avrebbe dimostrato e neppure avrebbe definito il quadro di riferimento.

–       Giudizio della Corte

64      Dai punti 130 e 132 della sentenza impugnata risulta che, mentre il Regno di Spagna, la Lico e la PYMAR Leasing hanno osservato dinanzi al Tribunale che la possibilità di partecipare alle strutture del regime spagnolo di tax lease e, di conseguenza, di ottenere i vantaggi che ne derivavano era aperta a ogni investitore operante in tutti i settori dell’economica, senza alcuna condizione preliminare o restrizione, cosicché i vantaggi ottenuti dagli investitori non potevano essere considerati selettivi, in particolare alla luce delle sentenze del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938), nonché del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), la Commissione dal canto suo, ha sostenuto che le misure fiscali di cui trattasi erano selettive nei confronti degli investitori, poiché solo le imprese che effettuavano un determinato tipo di investimenti con l’intermediazione di un GIE ne beneficiavano, mentre le imprese che effettuavano investimenti simili nell’ambito di altre operazioni non potevano beneficiarne.

65      Per respingere tale argomentazione della Commissione al punto 144 della sentenza impugnata, il Tribunale, ai punti da 139 a 143 di quest’ultima, ha fatto riferimento alle sentenze del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938), e del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), e, avendo rilevato che, come nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, tutti gli operatori potevano beneficiare dei vantaggi fiscali in discorso realizzando un determinato tipo di operazioni aperte, alle medesime condizioni, a qualsiasi impresa senza distinzione, esso ha affermato che, come nelle cause citate, il fatto che i vantaggi fossero concessi in virtù di un investimento in un bene specifico con l’esclusione di altri beni o di altri tipi di investimenti non li rendeva selettivi nei confronti degli investitori, in quanto l’operazione era aperta a qualsiasi impresa.

66      Analizzando poi, ai punti da 146 a 154 della sentenza impugnata, la sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C‑156/98, EU:C:2000:467), e la giurisprudenza del Tribunale, quest’ultimo giudice ha dichiarato, ai punti 148 e 150 della sentenza impugnata, che se ne evinceva che, laddove è concesso un vantaggio, alle medesime condizioni, a qualsiasi impresa in virtù della realizzazione di un determinato tipo di investimento accessibile a qualsiasi operatore, detto vantaggio ha carattere generale nei confronti di tali operatori e non costituisce un aiuto di Stato a favore di questi ultimi. Esso ne ha concluso, al punto 155 di tale sentenza, che i vantaggi ottenuti dagli investitori che hanno preso parte alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease non potevano essere considerati selettivi sulla base del fatto che ne beneficiavano soltanto le imprese che effettuavano tale particolare tipo di investimenti con l’intermediazione di un GIE.

67      A tale riguardo, si deve osservare che l’analisi del motivo dedotto a difesa dalla Commissione durante il procedimento dinanzi al Tribunale è fondato, nella sentenza impugnata, sulla premessa errata secondo cui solo gli investitori, e non i GIE, potessero essere considerati i beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi e che fosse quindi nei confronti degli investitori, e non dei GIE, che dovesse esaminarsi il requisito della selettività.

68      D’altronde la Corte, nella sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981), ha dichiarato che si basava su un’erronea applicazione del requisito relativo alla selettività di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il ragionamento seguito nelle sentenze del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938), e del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), secondo cui l’esistenza di una deroga o eccezione al quadro di riferimento individuato dalla Commissione non consente, di per sé, di dimostrare che la misura contestata favorisca «talune imprese o talune produzioni», ai sensi di detta disposizione, allorché tale misura sia accessibile, a priori, a qualsiasi impresa e non riguardi una categoria particolare di imprese, che sarebbero state le sole favorite da tale misura, bensì una categoria di operazioni economiche.

69      Al punto 67 della sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981), la Corte ha infatti ricordato che, per quanto riguarda una misura nazionale che attribuisce un vantaggio fiscale di portata generale, il requisito relativo alla selettività è soddisfatto quando la Commissione giunge a dimostrare che la misura in parola deroga al regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, introducendo in tal modo, tramite i suoi effetti concreti, un trattamento differenziato fra operatori, laddove gli operatori che beneficiano del vantaggio fiscale e quelli che ne sono esclusi si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica analoga. Ai punti 70 e 71 di tale sentenza, la Corte ha precisato che il requisito ulteriore di individuazione di una categoria specifica di imprese che siano le uniche ad essere favorite dalla misura in discussione e che possano essere distinte in base a caratteristiche peculiari, comuni e specifiche, non può essere dedotto dalla giurisprudenza della Corte.

70      Inoltre, ai punti 80 e 81 della sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981), la Corte ha rammentato che la circostanza che le imprese beneficiarie appartengano a settori di attività diversi non è sufficiente per far venir meno il carattere selettivo della misura interessata e ha dichiarato che l’eventuale selettività di detta misura non è in alcun modo rimessa in discussione dal fatto che il requisito essenziale per ottenere il vantaggio fiscale attribuito dalla misura stessa riguardi un’operazione economica, più specificamente un’operazione a carattere puramente finanziario, che sia indipendente dalla natura dell’attività delle imprese beneficiarie.

71      Ne consegue che, dichiarando, allo scopo di respingere il motivo dedotto a difesa dalla Commissione, che i vantaggi ottenuti dagli investitori che hanno partecipato alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease non potevano essere considerati selettivi in quanto tali operazioni erano aperte, alle stesse condizioni, a tutte le imprese senza distinzione, senza indagare se la Commissione avesse dimostrato che le misure fiscali di cui trattasi introducevano, per i loro effetti concreti, un trattamento differenziato fra operatori, laddove gli operatori che beneficiavano delle agevolazioni fiscali e quelli che ne erano esclusi si trovavano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto regime fiscale, in una situazione di fatto e giuridica analoga, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

72      Di conseguenza, la terza parte del primo motivo deve essere accolta.

 Sulla seconda censura della prima parte del primo motivo e sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

73      A sostegno della seconda censura della prima parte del primo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale, ai punti da 169 a 177 della sentenza impugnata, ha violato l’articolo 296 TFUE nel considerare che la decisione controversa fosse viziata da un difetto di motivazione o da una motivazione contraddittoria. In effetti, l’idea di un’unità economica formata dal GIE e dai suoi membri permeerebbe tutta la decisione controversa e il ragionamento seguito in quest’ultima riguardo alla selettività dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi sarebbe fondato sulla nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Mentre il Tribunale avrebbe ammesso che in tale decisione le misure fiscali di cui trattasi erano state dichiarate selettive sulla base del rilievo che esse avevano favorito talune attività, lo stesso avrebbe poi, considerando separatamente i GIE e i loro membri, circoscritto la propria analisi ai vantaggi ottenuti dagli investitori.

74      Le affermazioni del Tribunale, al punto 175 della sentenza impugnata, relative al punto 28 della decisione controversa, snaturerebbero il contenuto di quest’ultima attribuendole contraddizioni inesistenti. Infatti, tale punto, in cui i membri dei GIE sono qualificati come «investitori», non conterrebbe alcuna valutazione della Commissione in contraddizione con un’altra, limitandosi a ripetere gli argomenti di talune parti interessate e a fare una scelta terminologica che non modifica la natura del GIE.

75      A sostegno del suo secondo motivo, la Commissione lamenta errori di diritto quanto all’obbligo di motivazione nonché uno snaturamento della decisione controversa che sarebbero stati commessi ai punti da 198 a 208 della sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe ritenuto che le particolari circostanze della causa richiedessero una motivazione rafforzata di tale decisione per quanto riguarda il rischio di distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi, mentre, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam (C‑494/06 P, EU:C:2009:272), cui esso si è riferito, nella fattispecie non sussistevano fatti nuovi ed eccezionali tali da rendere necessaria una motivazione di tal genere. In particolare, sarebbe indubbio che l’effetto delle misure fiscali di cui trattasi fosse una riduzione diretta della base imponibile soggetta all’imposta sulle società, che i GIE e i loro membri operassero su mercati europei liberalizzati in cui agivano in concorrenza con altri operatori e che i vantaggi derivanti da tali misure non fossero d’importi esigui.

76      A torto il Tribunale avrebbe concluso che la decisione controversa non fosse sufficientemente motivata per quanto riguarda la sussistenza di un rischio di distorsione del mercato in cui erano attivi i GIE, dato che in tale decisione non sarebbero stati spiegati i motivi per cui i GIE avrebbero costituito con i propri membri un’unità economica unica. Indipendentemente da ciò, infatti, l’esistenza di una distorsione della concorrenza sul mercato sarebbe sufficiente a dimostrare che tale condizione di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è soddisfatta.

77      Il Regno di Spagna osserva che la Commissione sviluppa la propria tesi dell’unità economica costituita dai GIE e dai loro membri, addotta per la prima volta dinanzi al Tribunale. Detta tesi sarebbe in contrasto con l’essenza stessa di un GIE, che sarebbe un semplice strumento che consente di canalizzare vantaggi fiscali. D’altro canto, se, quando fa riferimento ai «GIE e/o [ai] loro investitori» nella decisione controversa, la Commissione avesse inteso indicare che essi costituivano una sola ed unica entità economica, la stessa avrebbe dovuto motivare in modo adeguato tale valutazione. Allo stesso modo, in tale decisione l’appartenenza dei GIE ad un settore di attività specifico non sarebbe spiegata con chiarezza. Pertanto, giustamente il Tribunale avrebbe dichiarato che quest’ultima non era adeguatamente motivata.

78      Contrariamente a quanto afferma la Commissione, il Tribunale non avrebbe richiesto, per quanto concerne il rischio di distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi, un livello di motivazione maggiore di quello richiesto dalla giurisprudenza e il riferimento alla sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam (C‑494/06 P, EU:C:2009:272), nella sentenza impugnata, non sarebbe decisivo per il ragionamento che ha condotto alla conclusione del Tribunale relativa alla motivazione della decisione controversa. Tuttavia, esisterebbero analogie tra le circostanze della causa che ha dato luogo a tale sentenza e quelle della presente causa. Inoltre, poiché la Commissione non ha identificato il gruppo o la categoria di imprese che ha usufruito delle misure fiscali di cui trattasi, non si può addebitare al Tribunale di aver ritenuto che essa fosse venuta meno al suo obbligo di motivazione anche per quanto riguarda la distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi, in quanto sussiste una correlazione tra la selettività di un vantaggio e la distorsione della concorrenza.

79      Anche la Lico Leasing e la PYMAR sostengono che, anche supponendo che la tesi dell’unità economica costituita dai GIE e dai loro membri comparisse nella decisione controversa, quest’ultima sarebbe viziata da un difetto di motivazione al riguardo, come rilevato dal Tribunale in via subordinata. Allo stesso modo, esse sottolineano che il Tribunale non ha richiesto una motivazione rafforzata in relazione al rischio di distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi, ma ha accertato un difetto totale di motivazione su tale punto. Trattandosi infatti di un caso complesso nel quale la distorsione della concorrenza era avvenuta, secondo la Commissione, su due livelli differenti, sarebbe stato indispensabile, a loro avviso, fornire un’adeguata motivazione. Orbene, l’affermazione, contenuta nella decisione controversa, secondo la quale i beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi operavano in tutti i settori dell’economia e tali vantaggi rafforzavano la loro posizione nei rispettivi mercati sarebbe generale e non spiegherebbe le ragioni per cui il regime spagnolo di tax lease rappresentasse concretamente un rischio di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi tra gli Stati membri. Quanto all’incidenza sul mercato del noleggio a scafo nudo e dell’acquisto e della vendita di navi, la decisione controversa sarebbe viziata da numerose contraddizioni e incoerenze per quanto riguarda l’attività dei GIE e, quindi, anche per quanto riguarda l’idoneità delle misure fiscali di cui trattasi a determinare una distorsione della concorrenza e a incidere sugli scambi.

80      Secondo la Bankia e a., l’esistenza di un’unità economica costituita dai GIE e dai loro membri è stata invocata tardivamente e non risulta dalla decisione controversa, e pertanto il Tribunale giustamente ha rilevato, in subordine, un difetto di motivazione che vizia tale decisione. Tenuto conto delle particolari circostanze della presente causa, a loro parere spettava alla Commissione fornire indicazioni più ampie che consentissero di comprendere in che modo i vantaggi ottenuti dagli investitori, e non dalle compagnie di trasporto marittimo o dai cantieri navali, fossero idonei a falsare o minacciare di falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi nei mercati in cui operavano tali investitori.

81      L’Aluminios Cortizo sostiene che la Commissione non ha indicato, nella decisione controversa, le ragioni per cui la stessa non ha valutato la selettività dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi sul mercato della costruzione navale, l’unico interessato. Inoltre, a suo avviso, non poteva rilevarsi alcuna distorsione della concorrenza, dal momento che gli investitori erano attivi in tutti i settori dell’economia, mentre una simile distorsione sussiste solo se la misura in questione è selettiva. La decisione controversa non avrebbe fornito alcun chiarimento al riguardo e questo sarebbe il motivo per cui il Tribunale ha rilevato un difetto di motivazione della stessa. I GIE, a loro volta, sono solo strumenti finanziari, derivanti dalla semplice esecuzione di clausole contrattuali, e non avrebbero pertanto partecipato ad un qualsiasi mercato, sicché neppure a tale livello poteva essere accertata una distorsione della concorrenza.

 Giudizio della Corte

82      Come ricordato dal Tribunale al punto 185 della sentenza impugnata, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si deve accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., inter alia, sentenze del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 88, nonché del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 77).

83      Applicato alla qualificazione di una misura di aiuto, tale principio richiede che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione ritiene che la misura di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo, anche nel caso in cui dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso possa evincersi che esso è atto a incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare tali circostanze nella motivazione della propria decisione (sentenze del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 89, nonché del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punto 49).

84      Quanto al requisito della distorsione della concorrenza, come ricordato dal Tribunale al punto 188 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenze del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C‑156/98, EU:C:2000:467, punto 30, e del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, EU:C:2005:130, punto 55).

85      Per quanto riguarda il requisito dell’incidenza sugli scambi, come rammentato dal Tribunale al punto 191 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la concessione di un aiuto da parte di uno Stato membro, in forma di sgravio fiscale, ad alcuni degli amministrati deve essere considerata idonea ad incidere sugli scambi e, conseguentemente, tale da soddisfare il requisito in esame, quando gli amministrati stessi esercitino un’attività economica che costituisce l’oggetto di tali scambi o non possa escludersi che essi siano in concorrenza con operatori stabiliti in altri Stati membri (sentenze del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, EU:C:2005:130, punto 35, nonché del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punto 51). In aggiunta, allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforzi la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intraunionali, questi sono da considerarsi influenzati da tale aiuto (sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C‑222/04, EU:C:2006:8, punto 141).

86      Secondo una giurisprudenza parimenti costante, per qualificare una misura nazionale come «aiuto di Stato» non è necessario dimostrare una reale incidenza dell’aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma è sufficiente esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C‑222/04, EU:C:2006:8, punto 140 nonché giurisprudenza ivi citata).

87      Nel caso di specie, ai punti da 169 a 173 della sentenza impugnata, il Tribunale, allo scopo di determinare se l’analisi della Commissione delle misure fiscali di cui trattasi permettesse di affermare che i vantaggi ottenuti dagli investitori, e non dai GIE, rispondevano al requisito relativo alla selettività, ha ritenuto che le attività considerate nella decisione controversa, che avrebbero fruito di tali misure, ossia l’acquisizione di navi mediante contratti di locazione, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente, fossero esercitate dai GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease. Detto giudice ha rilevato che, pertanto, se la Commissione avesse ritenuto che i vantaggi ottenuti dagli investitori fossero selettivi in virtù dello svolgimento di tali attività, essa avrebbe dovuto precisare che le attività dei GIE corrispondevano a quelle dei loro membri o, quantomeno, che potevano essere loro attribuite. Il Tribunale ha rilevato che la decisione controversa non forniva alcuna spiegazione al riguardo, che la Commissione si era limitata a concludere che le misure fiscali di cui trattasi conferivano un vantaggio selettivo ai GIE e/o ai loro investitori senza offrire alcuna ulteriore precisazione e senza spiegare, in particolare, perché potesse ritenersi che i membri dei GIE esercitassero le attività economiche di questi ultimi come se formassero un unico soggetto giuridico od economico.

88      Il Tribunale ha altresì rilevato, al punto 174 della sentenza impugnata, che l’affermazione contenuta al punto 172 della decisione controversa, secondo la quale gli investitori «sono attivi mediante i GIE nei mercati del noleggio a scafo nudo, dell’acquisto e della vendita di navi d’alto mare» sembrava contraddire altri punti della decisione controversa.

89      Pertanto, il Tribunale ha concluso, ai punti 176 e 177 della sentenza impugnata, che la mera constatazione effettuata al punto 157 della decisione controversa, secondo cui il regime spagnolo di tax lease favoriva le attività esercitate dai GIE, non poteva dimostrare la selettività dei vantaggi ottenuti dagli investitori e che, se tale decisione si fosse dovuta intendere nel senso che gli investitori esercitavano, attraverso i GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease, le attività particolari di questi ultimi, la decisione citata sarebbe viziata da un difetto di motivazione o da una motivazione contraddittoria su questo punto.

90      Inoltre, il Tribunale ha dichiarato, al punto 208 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente nel concludere, ai punti da 171 a 173 della decisione controversa, che le misure fiscali di cui trattasi potevano falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Per statuire in tal senso, in primo luogo, ai punti da 198 a 204 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato in sostanza che l’affermazione della Commissione secondo la quale gli investitori operavano in tutti i settori dell’economia e i vantaggi rafforzavano la loro posizione nei rispettivi mercati non era sufficientemente motivata, in quanto sarebbe un’affermazione di carattere generale riferibile a qualsiasi tipo di sostegno statale, dato che la Commissione non adduce alcuna circostanza specifica che spieghi tale asserzione, mentre, in base alle circostanze particolari riportate in detta decisione, essa avrebbe dovuto fornire maggiori indicazioni che consentissero di comprendere in che modo i vantaggi ottenuti dagli investitori, e non dalle compagnie di trasporto marittimo o dai cantieri navali, fossero idonei a falsare o minacciare di falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi nei mercati in cui detti investitori erano attivi.

91      In secondo luogo, ai punti da 205 a 207 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non soddisfaceva l’obbligo di motivazione neppure quanto affermato al punto 172 della decisione controversa secondo cui, tramite le operazioni che usufruivano del regime spagnolo di tax lease, gli investitori esercitavano attraverso i GIE nei mercati del noleggio a scafo nudo e dell’acquisto e della vendita di navi, aperti agli scambi intraunionali, giacché la Commissione avrebbe omesso di spiegare in tale decisione le ragioni per cui i GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease e i loro membri formassero un’unica entità giuridica od economica, in modo tale che le attività del GIE potessero essere attribuite ai loro membri.

92      A tale proposito, occorre rilevare che l’insieme delle considerazioni sopra riportate si fonda sulla premessa secondo cui solo gli investitori, e non i GIE, potessero essere considerati i beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi e che occorresse dunque verificare se i vantaggi che gli investitori, e non i GIE, avevano percepito fossero di natura selettiva, se rischiassero di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e se la decisione controversa fosse sufficientemente motivata riguardo all’analisi di tali criteri. Orbene, come risulta dall’esame della prima censura del primo motivo d’impugnazione, tale premessa è erronea.

93      Inoltre, per valutare se la decisione controversa sia sufficientemente motivata per quanto riguarda la selettività dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi, la distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, occorre esaminare il contenuto di tale decisione nel suo insieme.

94      Descrivendo la struttura fiscale del regime spagnolo di tax lease al punto 2.2 della decisione controversa, la Commissione, ai punti da 15 a 20 di quest’ultima, ha affermato che l’obiettivo del regime spagnolo di tax lease era far beneficiare di alcune misure fiscali il GIE e gli investitori che vi partecipavano. Come illustrato al punto 9 della presente sentenza, essa ha spiegato in che modo il GIE ottenesse i vantaggi fiscali in due fasi, grazie alla combinazione delle misure fiscali di cui trattasi. Al punto 5.3.2.6. di detta decisione, la Commissione ha asserito che i vantaggi economici che ne risultavano corrispondevano ai vantaggi che i GIE non avrebbero ottenuto nella stessa operazione con la sola applicazione di misure generali, ossia l’interesse risparmiato sugli importi delle imposte il cui pagamento era stato differito in virtù dell’ammortamento anticipato, l’importo dell’imposta evitata o dell’interesse risparmiato sulle imposte il cui pagamento era stato differito in virtù del regime d’imposta sul tonnellaggio e l’importo dell’imposta evitata sulla plusvalenza ottenuta sulla vendita della nave. Essa ha constatato, al punto 5.3.3 della stessa decisione, che il regime spagnolo di tax lease comportava pertanto l’uso di risorse statali sotto forma di perdita di gettito fiscale e di mancata riscossione d’interessi.

95      Relativamente alle compagnie di trasporto marittimo e ai cantieri navali, ai punti 162 e da 167 a 170 della decisione controversa la Commissione ha in particolare affermato che, sul piano economico, una parte sostanziale dei vantaggi fiscali ottenuti dai GIE era trasferita alle compagnie di trasporto marittimo attraverso una riduzione del prezzo, ma che i vantaggi ottenuti da queste ultime, e indirettamente dai cantieri navali, non erano imputabili allo Stato, essendo riconducibili a una combinazione di operazioni giuridiche tra soggetti privati.

96      Per quanto riguarda i GIE e gli «investitori», la Commissione ha certamente dichiarato, al punto 28 della decisione controversa, che, «[d]ato che i membri ritengono che i GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease sono considerati uno strumento d’investimento, anziché un mezzo per svolgere congiuntamente un’attività, la presente decisione si riferisce ad essi come investitori» e in tale decisione non ha affermato che i GIE e gli investitori formassero un’unità economica.

97      D’altronde, non risulta da tale punto né dalla decisione controversa nel suo complesso che la Commissione abbia fatto propria la tesi secondo la quale i GIE sarebbero stati semplici strumenti di investimenti né che quelli che la stessa ha designato come gli «investitori» siano stati da essa considerati diversamente da membri dei GIE. Al contrario, al punto 126 della decisione controversa la Commissione ha dichiarato che i GIE in questione erano imprese ai sensi dell’articolo 107 TFUE e, al punto 140 della stessa, che la loro trasparenza fiscale consentiva semplicemente a vari operatori di unirsi per finanziare o svolgere un’attività economica. Nell’ambito della sua analisi della selettività dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi, al punto 5.3.2 di tale decisione, e in particolare al punto 161 di essa, la Commissione ha descritto i GIE come le entità alle quali le misure fiscali di cui trattasi erano state concesse e come i beneficiari di queste ultime, e ha rilevato, al punto 157 di detta decisione, che dette misure agevolavano l’attività esercitata dai GIE di acquisizione di navi mediante contratti di locazione, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente.

98      A più riprese, in particolare ai punti 16, 17, 28, 29 e 45 della decisione controversa, la Commissione ha menzionato in quest’ultima la nozione di «trasparenza fiscale» dei GIE, la cui conseguenza è stata il trasferimento ai loro membri della totalità dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi. In tale senso, al punto 166 di tale decisione, essa ha rilevato che, «[n]el contesto di operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, all’inizio lo Stato trasferisce le proprie risorse al GIE finanziando i vantaggi selettivi[; i]n virtù della trasparenza fiscale, il GIE trasferisce quindi le risorse statali ai propri investitori».

99      È segnatamente evidenziando tutti i suesposti elementi che, nell’esaminare il requisito relativo alla distorsione della concorrenza e quello dell’incidenza sugli scambi ai punti da 171 a 173 della decisione controversa, la Commissione ha rilevato che i membri dei GIE operavano in tutti i settori dell’economia, in particolare in settori aperti agli scambi tra gli Stati membri e che, inoltre, tramite le operazioni beneficianti del regime spagnolo di tax lease, essi erano attivi mediante i GIE nei mercati del noleggio a scafo nudo e dell’acquisto e della vendita di navi, parimenti aperti agli scambi tra Stati membri, di modo che i vantaggi derivanti dal regime spagnolo di tax lease rafforzavano la loro posizione nei rispettivi mercati, falsando o minacciando di falsare la concorrenza. Essa ha concluso che i vantaggi economici di cui godevano i GIE e i loro investitori potevano incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare la concorrenza nel mercato interno.

100    A parte il fatto che l’asserzione secondo cui mediante i GIE gli investitori operavano sul mercato del noleggio a scafo nudo e dell’acquisto e della vendita di navi non è in contrasto con il punto 28 della decisione controversa, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale al punto 175 della sentenza impugnata, essa non è neppure in contraddizione con il punto 27 di tale decisione, secondo il quale i GIE avevano una personalità giuridica distinta da quella dei loro membri.

101    Da tali elementi risulta che la Commissione ha fornito, nella decisione controversa, le indicazioni che consentono di comprendere le ragioni per le quali essa ha affermato che i vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi presentavano carattere selettivo ed erano idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza e, alla luce delle circostanze particolari della presente causa, motivato detta decisione in modo sufficiente e non contraddittorio a tale riguardo, soddisfacendo i requisiti dell’articolo 296 TFUE, come precisati dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 82 a 86 della presente sentenza.

102    Ne consegue che la seconda censura della prima parte del primo motivo nonché il secondo motivo devono essere accolti.

103    Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

 Sul rinvio della causa al Tribunale

104    Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale.

105    Nel caso di specie, poiché il Tribunale ha esaminato soltanto una parte dei motivi dedotti dalle parti, la Corte ritiene che lo stato degli atti non le consenta di statuire sulla presente controversia. Pertanto, occorre rinviare la causa al Tribunale.

 Sulle spese

106    Poiché la causa è stata rinviata al Tribunale, le spese devono essere riservate.

107    Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la Bankia e a. e la Aluminios Cortizo, che sono parti intervenienti nell’impugnazione, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2015, Spagna e a./Commissione (T515/13 e T719/13, EU:T:2015:1004), è annullata.

2)      La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.

3)      Le spese sono riservate.

4)      Bankia SA, Asociación Española de Banca, Unicaja Banco SA, Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Gallego SA, Catalunya Banc SA, Caixabank SA, Banco de Santander SA, Santander Investment SA, Naviera Séneca AIE, Industria de Diseño Textil SA, Naviera Nebulosa de Omega AIE, Banco Mare Nostrum SA, Abanca Corporación Bancaria SA, Ibercaja Banco SA, Banco Grupo Cajatres SAU, Naviera Bósforo AIE, Joyería Tous SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, Naviera Muriola AIE, Poal Investments XXI SL, Poal Investments XXII SL, Naviera Cabo Vilaboa C1658 AIE, Naviera Cabo Domaio, C1659 AIE, Caamaño Sistemas Metálicos SL, Blumaq SA, Grupo Ibérica de Congelados SA, RNB SL, Inversiones Antaviana SL, Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, Banco de Albacete SA, Bodegas Muga SL e Aluminios Cortizo SAU sopporteranno le proprie spese.

Firme


*      Lingua di procedura: lo spagnolo