Language of document : ECLI:EU:C:2015:309

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 7 maggio 2015 (1)

Causa C‑47/14

Holterman Ferho Exploitatie BV,

Ferho Bewehrungsstahl GmbH,

Ferho Vechta GmbH,

Ferho Frankfurt GmbH

contro

Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punti 1, lettere a) e b), e 3 – Competenza in materia contrattuale – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Articoli da 18 a 21 – Contratto individuale di lavoro – Duplice qualità di direttore e amministratore di una società – Responsabilità per l’assolvimento negligente dei compiti di direzione e amministrazione»





1.        La presente causa offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sull’applicabilità delle norme speciali in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 18 e seguenti («contratti individuali di lavoro») del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (in prosieguo: il «regolamento»), in un caso nel quale il convenuto è stato citato in giudizio da una società per l’assolvimento negligente dei suoi compiti non solo in qualità di direttore di detta società, assunto da quest’ultima con un contratto di lavoro, ma altresì in qualità di amministratore della stessa sotto il profilo del diritto societario.

2.        Più precisamente, si tratta di stabilire se la portata dell’eventuale rapporto di lavoro che vincola il direttore alla società risulti modificata, ai fini dell’attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale nell’ambito del menzionato regolamento, dall’esistenza di un rapporto commerciale che lo lega a detta società in qualità di amministratore della stessa, nel caso in cui venga invocata la sua responsabilità sia in qualità di direttore che in qualità di amministratore.

I –    Ambito normativo

A –    Diritto dell’Unione

3.        Il considerando 11 del regolamento enuncia che «[l]e norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…)», cui il considerando 12 aggiunge che «[i]l criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

4.        Il considerando 13 del medesimo regolamento indica che «[n]ei contratti di (…) lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

5.        Nella sezione 1 del capo II («Competenza») di detto regolamento, intitolata «Disposizioni generali», l’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce quanto segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6.        L’articolo 5, del regolamento, collocato nella sezione 2 del capo II, rubricata «Competenze speciali», è così formulato:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

7.        La sezione 5 del capo II del regolamento è intitolata «Competenza in materia di contratti individuali di lavoro». In tale sezione sono collocati gli articoli 18 e 20. L’articolo 18, paragrafo 1, stabilisce che, «[s]alvi l’articolo 4 e l’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione», mentre l’articolo 20, paragrafo 1, dispone che «[l]’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato».

B –    Diritto nazionale

8.        L’articolo 2:9 del codice civile olandese (Burgerlijk Wetboek) sancisce l’obbligo degli amministratori delle società di assolvere correttamente i loro compiti.

9.        Quando l’interessato è vincolato alla società in questione anche da un contratto di lavoro in qualità di direttore della stessa – possibilità contemplata dal diritto olandese – (3), la sua responsabilità in quanto lavoratore, per dolo o imprudenza intenzionale nell’adempimento del contratto di lavoro, è regolata dall’articolo 7:661, paragrafo 1, del codice civile olandese (in combinato disposto con l’articolo 6:74 del medesimo codice) nei seguenti termini: «Il dipendente che, nell’adempimento del contratto, provochi un danno al datore di lavoro o a terzi che il datore di lavoro sia tenuto a risarcire, non è responsabile a tale titolo nei confronti nel datore di lavoro, salvo che il danno sia dovuto al dolo o all’imprudenza intenzionale del lavoratore (…)».

10.      Inoltre, l’amministratore/direttore può incorrere nella responsabilità per atto illecito, disciplinata dall’articolo 6:162 del codice civile olandese.

II – Controversia principale e questioni pregiudiziali

11.      La società Holterman Ferho Exploitatie BV (in prosieguo: la «Holterman Ferho») è una holding con sede nei Paesi Bassi. Essa possiede tre controllate tedesche, la Ferho Bewehrungsstahl GmbH, la Ferho Vechta GmbH e la Ferho Frankfurt GmbH, che hanno tutte sede in Germania.

12.      Nell’aprile 2001 il sig. Freiherr Spies von Büllesheim, convenuto nel procedimento a quo (in prosieguo: il «sig. Spies»), cittadino tedesco residente in Germania, è stato assunto dalla Holterman Ferho in qualità di direttore con un contratto che il giudice di appello ha qualificato come «contratto di lavoro», redatto in lingua tedesca. Il sig. Spies svolgeva inoltre le funzioni di amministratore (ai sensi del diritto societario) di detta società, che, secondo quanto esposto dal medesimo in udienza, erano limitate alla gestione delle controllate tedesche della Holterman Ferho, delle quali egli era parimenti amministratore e procuratore. Secondo quanto il sig. Spies ha sostenuto al punto 8 delle sue osservazioni e ribadito in udienza, la società Holterman Ferho non aveva altri dipendenti e il convenuto svolgeva tutte le sue mansioni esclusivamente in Germania, circostanza che la società Holterman Ferho non ha contestato nelle sue osservazioni. Inoltre, come ammesso dal sig. Spies all’udienza in risposta a quesiti della Corte, oltre che amministratore e direttore della società Holterman Ferho egli era anche socio della stessa (4).

13.      Il 31 dicembre 2005 è cessato il rapporto che vincolava il sig. Spies alla Ferho Frankfurt GmbH e il 31 dicembre 2006 quello che lo legava alle altre tre società. Le quattro società hanno proposto un’azione declaratoria e un’azione per danni contro il sig. Spies dinanzi al Rechtbank Almelo (Paesi Bassi). Esse facevano valere, in via principale, che il sig. Spies si era reso colpevole di aver negligentemente assolto i suoi compiti di amministratore e per tale motivo era responsabile nei loro confronti ai sensi dell’articolo 2:9 del codice civile olandese. Inoltre, le quattro società affermavano che, a prescindere dalla sua qualità di amministratore, il sig. Spies aveva agito con dolo o imprudenza nell’adempimento del contratto di lavoro che lo legava alla Holterman Ferho ed era quindi responsabile ai sensi dell’articolo 7:661 del codice civile olandese. In subordine, la Holterman Ferho e le sue tre controllate sostenevano che le gravi irregolarità commesse dal sig. Spies nell’esercizio delle sue funzioni costituivano in ogni caso un atto illecito ai sensi dell’articolo 6:162 del codice civile olandese.

14.      Il giudice di primo grado ha dichiarato la propria incompetenza internazionale a conoscere della controversia, come aveva chiesto il sig. Spies. Il Gerechtshof te Arnhem ha confermato in appello la sentenza del Rechtbank Almelo. Esso ha stabilito una distinzione tra:

1)      Le azioni della Holterman Ferho basate sull’inadempimento da parte del sig. Spies degli obblighi derivanti dal suo incarico di direttore e amministratore di tale società. A tal riguardo, il Gerechtshof ha considerato che:

–        poiché le due parti sono legate da un contratto che esso ha qualificato come «contratto di lavoro», si applicava il regime particolare di competenza giurisdizionale di cui agli articoli 18 e seguenti del regolamento per le azioni basate sull’adempimento negligente del contratto di lavoro nonché per le azioni basate su atto illecito, in quanto strettamente connesse all’esecuzione di tale contratto. Pertanto, la competenza spettava, in virtù dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, ai giudici tedeschi, essendo la Germania lo Stato membro in cui tale lavoratore era domiciliato;

–        per quanto riguarda le azioni basate genericamente sul negligente assolvimento da parte del sig. Spies dei suoi compiti di amministratore della società, che, secondo il Gerechtshof, non erano fondate su un contratto, si applicava la regola generale di cui all’articolo 2 del regolamento, dal quale deriva parimenti la competenza dei giudici tedeschi.

2)      Le azioni proposte dalle tre società controllate tedesche nei confronti del sig. Spies fondate su contratto e su atto illecito. Secondo il Gerechtshof, per quanto riguarda tali azioni, le regole di competenza di cui all’articolo 5, punti 1 e 3, del regolamento non attribuiscono in alcun caso la competenza ai giudici olandesi.

15.      La sentenza del Gerechtshof è stata impugnata in cassazione dalle quattro società dinanzi al giudice del rinvio solo nella parte relativa alle domande proposte dalla Holterman Ferho contro il sig. Spies.

16.      Lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni della sezione 5 del capo II (articoli da 18 a 21) del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretate nel senso che ostano a che il giudice applichi l’articolo 5, parte iniziale e punto 1, lettera a), oppure l’articolo 5, parte iniziale e paragrafo 3, del regolamento medesimo in una fattispecie come quella in esame, in cui il convenuto è citato in giudizio da una società non soltanto in qualità di amministratore della società medesima per l’espletamento non corretto della sua funzione o per atto illecito, ma anche, a prescindere da tale qualità, per l’intenzionalità o l’imprudenza intenzionale nell’adempimento del contratto di lavoro da lui stipulato con la società.

2)      a)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se la nozione di “materia contrattuale”, di cui all’articolo 5, parte iniziale e punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche una fattispecie come quella in esame, in cui una società cita in giudizio una persona in qualità di amministratore della società medesima per violazione dell’obbligo ad essa incombente di assolvere correttamente le sue funzioni societarie.

b)       In caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettera a), se la nozione di “luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”, di cui all’articolo 5, parte iniziale e punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, debba essere intesa come avente ad oggetto il luogo in cui l’amministratore ha espletato o avrebbe dovuto espletare le sue funzioni societarie, luogo che di norma coinciderà con la sede dell’amministrazione centrale o con il centro di attività principale della società, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, parte iniziale e lettere b) e c), del citato regolamento.

3)      a)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se la nozione di “materia di illeciti civili dolosi o colposi”, di cui all’articolo 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretata nel senso che essa verte anche su una fattispecie come la presente, in cui una società cita in giudizio una persona in qualità di amministratore della società medesima per il negligente assolvimento delle sue funzioni societarie ovvero per atto illecito.

b)       In caso di risposta affermativa alla terza questione, lettera a), se la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, di cui all’articolo 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento n. 44/2001, debba essere intesa come avente ad oggetto il luogo in cui l’amministratore ha espletato o avrebbe dovuto espletare le sue funzioni societarie, che di norma coinciderà con la sede dell’amministrazione centrale o con il centro di attività principale della società, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, parte iniziale e lettere b) e c), del citato regolamento».

17.      Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte il sig. Spies, la società Holterman Ferho (anche a nome delle sue controllate), il governo tedesco e la Commissione europea. All’udienza, tenutasi il 20 gennaio 2015, sono intervenuti il sig. Spies e la Commissione, i quali, su richiesta della Corte, hanno concentrato i loro argomenti sulla prima questione pregiudiziale.

III – Analisi

A –    Prima questione pregiudiziale

18.      Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, nel caso in cui una persona citata in giudizio da una società in qualità di amministratore della stessa per l’espletamento non corretto delle sue funzioni societarie o per atto illecito e, allo stesso tempo, in qualità di direttore, per avere agito con dolo o imprudenza consapevole nell’esecuzione del contratto di lavoro tra lui e la società con il quale è stato nominato direttore della stessa, si applichino i criteri attributivi della competenza giurisdizionale di cui alla sezione 5 del capo II («Competenza in materia di contratti individuali di lavoro», articoli da 18 a 21) del regolamento.

1.      Sintesi delle posizioni delle parti

19.      Il sig. Spies ritiene che gli articoli da 18 a 21 del regolamento ostino, nelle circostanze della presente causa, all’applicazione dell’articolo 5 del medesimo regolamento, anche nel caso in cui i compiti assegnati al direttore dal contratto di lavoro siano limitati all’assolvimento delle funzioni inerenti alla sua qualità di amministratore ai sensi del diritto societario: se il direttore, oltre ad essere amministratore della società, è anche dipendente della stessa, si dovrebbero applicare le norme speciali di cui agli articoli da 18 a 21 del menzionato regolamento.

20.      Il governo tedesco, che concentra le sue osservazioni esclusivamente su tale prima questione pregiudiziale, propone di risolverla nel senso che gli articoli da 18 a 21 del regolamento ostano a che un organo giurisdizionale applichi l’articolo 5, punti 1, lettera a), o 3, di detto regolamento in un caso come quello di specie. Il governo tedesco ritiene che il tenore letterale del regolamento citato sia sufficientemente chiaro su tale punto e che l’esistenza di un contratto di lavoro – a prescindere dalla circostanza che possa esistere anche un rapporto basato sul diritto societario – determini l’applicazione del criterio attributivo della competenza di cui all’articolo 20, paragrafo 1 (luogo del domicilio del lavoratore convenuto), il che corrisponderebbe peraltro all’obiettivo di tutela della parte più debole del contratto perseguito dalle suddette norme speciali sull’attribuzione della competenza giurisdizionale.

21.      La Holterman Ferho (anche a nome delle sue controllate) si limita a riprodurre nelle sue osservazioni scritte alcuni passaggi delle conclusioni presentate dall’avvocato generale olandese dinanzi allo Hoge Raad nel procedimento a quo. Essa sostiene che, per quanto riguarda le azioni relative all’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, si applicano le norme speciali sull’attribuzione della competenza di cui agli articoli da 18 a 21 del regolamento, ma, per l’azione relativa all’inadempimento da parte del sig. Spies ai suoi compiti di amministratore della Holterman Ferho, si dovrebbe applicare l’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento, di modo che la competenza al riguardo spetterebbe ai giudici olandesi, dato che tale società è stabilita nei Paesi Bassi [a suo parere, il luogo di stabilimento della società sarebbe quello in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del menzionato regolamento].

22.      Infine, secondo la Commissione, occorrerebbe stabilire se il «contratto» (ai sensi del regolamento) che vincola le parti sia un «contratto individuale di lavoro» ai sensi del menzionato regolamento – da cui deriverebbe l’applicazione obbligatoria delle norme sull’attribuzione della competenza di cui agli articoli 18 e seguenti dello stesso – o un contratto di altra natura – il che consentirebbe di applicare, insieme alla regola generale di cui all’articolo 2 di detto regolamento, l’articolo 5, punto 1, del medesimo. A tal fine, la Commissione elenca una serie di elementi che devono sussistere perché si possa concludere che si tratta di un contratto di lavoro, tra cui il rapporto di subordinazione del lavoratore al datore di lavoro, che, a suo parere, non è presente nel rapporto che vincola l’amministratore di una società alla società stessa (5).

2.      Analisi

23.      Secondo il giudice del rinvio, il 7 maggio 2001 le parti hanno concluso un «contratto di lavoro» in forza del quale il sig. Spies ha assunto la qualità di direttore della società Holterman Ferho. Orbene, poiché il regolamento impone di adottare un’interpretazione autonoma della nozione di «contratto individuale di lavoro» (6), ciò che rileva per stabilire la natura di detto contratto ai fini del menzionato regolamento non è la qualificazione datagli dalle parti, né quella attribuitagli dal diritto nazionale. Come ha dichiarato la Corte, le nozioni del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi dello stesso (7), per assicurare la sua applicazione uniforme in tutti gli Stati membri (8).

24.      Finora la Corte non ha avuto occasione di interpretare la nozione di «contratto di lavoro» nell’ambito specifico del regolamento. Soltanto nella sentenza Shenavai (9) essa ha dichiarato, in riferimento all’applicazione dell’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, disposizione sotto la quale ricadevano anche tali contratti, che «i contratti di lavoro, come altri contratti in fatto di lavoro subordinato, hanno, rispetto agli altri contratti, anche quando questi riguardano prestazioni di servizi, determinate particolarità, in quanto creano un nesso durevole che inserisce il lavoratore nell’ambito di una determinata organizzazione dell’attività dell’impresa o del datore di lavoro».

25.      Quello appena menzionato è l’unico elemento fornito dalla giurisprudenza della Corte per definire la nozione in parola ai fini del regolamento. È vero che esiste un’abbondante giurisprudenza in cui la Corte interpreta la nozione di «lavoratore» nel diritto dell’Unione, segnatamente in riferimento all’attuale articolo 45 TFUE (10), ma anche in relazione a specifici atti di diritto derivato (11). Inoltre, non vi è dubbio che tale giurisprudenza possa fornire elementi di interpretazione validamente utilizzabili in altri contesti (12). Tuttavia, è altrettanto vero che l’interpretazione di una medesima nozione nell’ambito delle libertà fondamentali del TFUE o di strumenti di diritto derivato che perseguono obiettivi specifici non deve necessariamente coincidere con l’interpretazione data alla medesima nozione in altri ambiti del diritto derivato (13).

26.      Il regolamento disciplina, nella sezione 5, la «competenza in materia di contratti individuali di lavoro» e stabilisce all’articolo 18 che «(…) la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione». Come si vedrà più avanti, la versione in lingua tedesca è un po’ più precisa, in quanto dispone che, «se l’oggetto del procedimento è costituito da un contratto individuale di lavoro o da crediti derivanti da un contratto individuale di lavoro, la competenza è disciplinata dalla presente sezione» (14). Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’applicazione della sezione 5 del regolamento, a mio avviso, è che il convenuto venga citato in giudizio nella sua qualità di parte di un «contratto individuale di lavoro» ai sensi di detto regolamento (a prescindere, in linea di principio, dal fatto che egli possa essere vincolato al ricorrente anche da un rapporto giuridico di altra natura) e che, come risulta con particolare chiarezza dalla versione in lingua tedesca, il credito oggetto del procedimento derivi da tale contratto.

27.      Come punto di partenza per interpretare in modo autonomo la nozione di «contratto individuale di lavoro» ai sensi del regolamento, mi sembra chiaro, in linea di principio, che mediante un contratto di lavoro una persona si obbliga nei confronti di un’altra a svolgere una determinata attività in cambio di un corrispettivo. Tuttavia, a ciò si deve aggiungere qualche elemento ulteriore che consenta di separare il «contratto individuale di lavoro» di cui agli articoli 18 e seguenti del regolamento dalle altre «prestazioni di servizi» alle quali si applica l’articolo 5, punto 1. A tal fine, tenuto conto del sistema e degli obiettivi di detto regolamento, non si deve dimenticare la finalità di tutela della parte più debole del rapporto, che si trova alla base della creazione da parte del legislatore degli specifici criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 18 e seguenti del medesimo regolamento.

28.      A mio parere, tale elemento di distinzione che separa il contratto di lavoro dalla prestazione di servizi ai fini del regolamento è costituito dal fatto che, nel caso del contratto di lavoro, la persona che presta il servizio è soggetta, in misura maggiore o minore, al potere direttivo e alle istruzioni dell’altra parte del rapporto contrattuale, il che la colloca in una posizione di subordinazione rispetto ad essa. È tale posizione di subordinazione ciò che rende necessaria, in linea di principio, una tutela particolare della parte più debole atta a giustificare la norma speciale di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del menzionato regolamento, la quale stabilisce che il convenuto, qualora sia un «lavoratore», può essere citato solo dinanzi ai giudici dello Stato membro del suo domicilio (15).

29.      Tale valutazione coincide con quella espressa, nello specifico ambito dell’interpretazione della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (16), dall’avvocato generale Trstenjak nelle conclusioni presentate nella causa Voogsgeerd (17). Viene inoltre effettuato uno specifico richiamo all’elemento della «dipendenza» («relationship of subordination» nella versione inglese) nella relazione Jenard/Möller sulla Convenzione di Lugano del 1988, parallela alla Convenzione di Bruxelles che ha preceduto il regolamento, nella quale si afferma che, «[b]enché non esista finora una nozione autonoma di contratto di lavoro [ai fini della menzionata Convenzione], si può considerare che essa presupponga un vincolo di dipendenza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro» (18).

30.      Il fatto che un contratto di lavoro attribuisca a una persona funzioni di direzione di una società non esclude necessariamente l’elemento della subordinazione, sebbene tale elemento possa apparire, in talune circostanze, attenuato o affievolito nel caso del personale direttivo. Ritengo che il suddetto elemento sussista se la persona che svolge compiti direttivi è soggetta alle istruzioni dell’altra parte del contratto o di uno dei suoi organi, anche qualora il dipendente goda di autonomia di valutazione o perfino di un ampio potere decisionale nell’espletamento quotidiano delle sue funzioni e normalmente le sue attività non siano soggette al controllo diretto del datore di lavoro (19).

31.      Inoltre, nel caso specifico di un direttore soggetto alle istruzioni dell’assemblea dei soci della società da lui diretta, ritengo che il fatto che il direttore detenga una partecipazione nella medesima società non escluda automaticamente che il rapporto che li lega possa essere qualificato come «contratto di lavoro» ai sensi del regolamento. Tuttavia, se tale partecipazione fosse talmente ampia da consentire a detta persona di influire in modo determinante sul contenuto delle istruzioni che l’assemblea dei soci gli impartisce nella sua qualità di direttore della società, egli sarebbe soggetto in pratica alle sue stesse istruzioni e al proprio criterio di azione. Ritengo che, in tal caso, vengano meno il potere direttivo dell’assemblea dei soci su detta persona e con esso il rapporto di subordinazione (20).

32.      La soluzione al problema dell’esistenza o meno di un «contratto di lavoro» ai sensi del regolamento deve essere fornita in ciascun caso particolare in funzione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti tra le parti (21), valutazione che in linea di principio spetta al giudice del rinvio. A tal fine, nel caso di specie si dovranno esaminare, oltre alle circostanze di fatto, fondamentalmente due atti giuridici: lo statuto della società Holterman Ferho e il contratto concluso tra la stessa e il sig. Spies. Sulla base di questi due elementi si potrà stabilire se il sig. Spies fosse soggetto (o meno), nell’esercizio delle sue funzioni, al potere direttivo di un altro organo della società da lui non controllato, ossia, in definitiva, se esistesse un rapporto di subordinazione. A tal fine si potrà esaminare, tra altri aspetti, oltre alla circostanza se nel contratto siano regolati aspetti caratteristici del rapporto di lavoro (salario, ferie, ecc.) (22), da chi ricevesse istruzioni il sig. Spies, quale fosse la portata di tali istruzioni e fino a che punto egli fosse vincolato ad esse, chi vigilasse sul rispetto di tali istruzioni e quali conseguenze potesse avere la loro eventuale inosservanza, in particolare se il sig. Spies potesse essere destituito qualora non vi si fosse attenuto. In tale contesto il giudice nazionale dovrà inoltre stabilire quale incidenza abbia sull’eventuale rapporto di subordinazione il fatto che il direttore sia anche socio della società in questione, come accadeva nel caso in esame con il sig. Spies, il che dipenderà fondamentalmente dalla possibilità di tale persona di influire in quanto socio sulla volontà dell’organo da cui riceve istruzioni.

33.      Come già osservato, ciò che rileva ai fini dell’applicazione della sezione 5 del regolamento non è solo il fatto che il convenuto venga citato in qualità di parte di un «contratto individuale di lavoro». Logica conseguenza di quanto precede è che la domanda oggetto del procedimento deriva precisamente da tale medesimo contratto, circostanza che è stata sottolineata anche dalla Commissione in udienza.

34.      Per stabilire se il credito oggetto del procedimento derivi dal «contratto individuale di lavoro» ai sensi del regolamento, mi sembra opportuno trasporre nel caso di specie quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza Brogsitter per stabilire se un’azione per responsabilità civile sia ricompresa o meno nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del menzionato regolamento: tale azione rientrerà nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento – o, nel caso di specie, sarà un credito derivante dal «contratto individuale di lavoro» – solo se il comportamento contestato può essere considerato un inadempimento alle obbligazioni contrattuali quali possono essere determinate tenuto conto dell’oggetto del contratto – nel caso di specie, dello specifico contratto di lavoro. Questo avviene a priori se l’interpretazione del contratto che vincola il convenuto alla ricorrente appare indispensabile per stabilire la liceità o l’illiceità del comportamento che la seconda rimprovera al primo (23), circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

35.      In definitiva, ritengo che il mero fatto che esista un contratto di lavoro tra le parti non sia sufficiente per applicare le norme speciali sull’attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale di cui alla sezione 5 del regolamento se il credito fatto valere non deriva dal «contratto di lavoro» come sopra indicato.

36.      Spetta al giudice del rinvio stabilire nel caso di specie, alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, se il convenuto sia stato citato in quanto parte di un «contratto individuale di lavoro» ai sensi del regolamento. A tal fine, detto giudice dovrà tenere presente che il fatto che vengano assegnati a una persona compiti di direzione di una società non esclude necessariamente l’elemento di subordinazione caratteristico del rapporto di lavoro e che nemmeno il fatto che il direttore detenga una partecipazione nella società da lui diretta esclude automaticamente che il rapporto che li lega possa essere qualificato come «contratto di lavoro» ai sensi del regolamento. Inoltre, spetta al giudice del rinvio stabilire se il credito fatto valere derivi dal «contratto individuale di lavoro», vale a dire se si possa ritenere che il comportamento contestato sia un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, quali possono essere determinate tenuto conto dell’oggetto dello specifico contratto di lavoro. Qualora sussistano entrambi gli elementi, si applicheranno le norme speciali sull’attribuzione della competenza giurisdizionale di cui alla sezione 5 del regolamento, a prescindere da qualsiasi altro tipo di rapporto eventualmente intercorrente tra le parti (derivanti, ad esempio, dal fatto che, sotto il profilo del diritto societario, il convenuto è anche amministratore della società).

3.      Conclusione intermedia

37.      Tenuto conto delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale che le disposizioni della sezione 5 del capo II (articoli da 18 a 21) del regolamento si applicano:

–        se il convenuto è stato citato in quanto parte di un «contratto individuale di lavoro» ai sensi del regolamento, vale a dire di un accordo in forza del quale una persona si obbliga nei confronti di un’altra, al cui potere direttivo e alle cui istruzioni è soggetta, a svolgere una determinata attività in cambio di un corrispettivo, e

–        se il credito fatto valere deriva dal «contratto individuale di lavoro», vale a dire se si può ritenere che il comportamento contestato sia un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, quali possono essere determinate tenuto conto dell’oggetto dello specifico contratto di lavoro.

Spetta al giudice del rinvio accertare se ricorrano entrambe le circostanze.

B –    Seconda questione pregiudiziale

38.      La precedente proposta renderebbe superflua la risposta alla seconda e alla terza questione pregiudiziale. Tuttavia, per il caso in cui la Corte giungesse alla conclusione che, in un caso come quello di specie, non si applicano le disposizioni della sezione 5 del capo II (articoli da 18 a 21) del regolamento, passo ad esaminare la seconda questione pregiudiziale.

39.      Lo Hoge Raad der Nederlanden chiede, con la seconda e la terza questione pregiudiziale, di chiarire se le nozioni «materia contrattuale» e «materia di illeciti civili dolosi o colposi» utilizzate rispettivamente all’articolo 5, punti 1, lettera a), e 3, del regolamento debbano essere interpretate nel senso che includono anche l’ipotesi in cui una società citi in giudizio una persona in qualità di amministratore della stessa per inadempimento dell’obbligo di assolvere correttamente le sue funzioni societarie o per atto illecito. In caso di risposta affermativa, detto giudice chiede, inoltre, se con le espressioni «luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del menzionato regolamento o di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» ai sensi del suo articolo 5, punto 3, si faccia riferimento al luogo in cui l’amministratore ha espletato o avrebbe dovuto espletare le funzioni attribuitegli dallo statuto della società e/o dal diritto societario.

1.      Sintesi delle posizioni delle parti

40.      Il sig. Spies sostiene che sia applicabile solo l’articolo 5, punto 1, del regolamento («materia contrattuale»), data l’esistenza di impegni liberamente assunti tra le parti, il che a suo parere escluderebbe che la materia possa essere qualificata di «illeciti civili dolosi o colposi». Per stabilire quale sia nel caso di specie il luogo in cui è stata eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento, si dovrebbe fare riferimento al luogo in cui si sono verificati gli asseriti inadempimenti, ossia la Germania, poiché questi ultimi riguardano la gestione delle controllate tedesche della Holterman Ferho. Inoltre, il sig. Spies afferma di non avere espletato alcun compito di gestione nei Paesi Bassi.

41.      La Commissione rileva che il rapporto tra l’amministratore della società e quest’ultima è di natura contrattuale ai sensi della giurisprudenza della Corte, in quanto sussistono impegni volontariamente assunti dalle due parti. Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento, la Commissione considera che occorre anzitutto stabilire se nel caso di specie sia effettivamente applicabile la lettera a), come sembra ritenere il giudice del rinvio, o se si applichi la lettera b), che è la tesi per la quale propende la Commissione, secondo cui il contratto controverso sarebbe un contratto di prestazione di servizi. A suo parere, il luogo dello Stato membro in cui sono stati prestati i servizi in base al contratto è il luogo dal quale è stata amministrata la società, che la Commissione individua nel luogo in cui è ubicata l’amministrazione centrale della stessa ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del menzionato regolamento.

2.      Analisi

a)      Natura dell’obbligazione ai fini del regolamento

42.      Come ricordato al paragrafo 23 delle presenti conclusioni, le nozioni di «materia contrattuale» e «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi rispettivamente dell’articolo 5, punti 1 e 3, del regolamento devono essere interpretati in modo autonomo, alla luce principalmente del sistema e degli obiettivi di detto regolamento, al fine di garantire la sua applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Pertanto, non esiste un rinvio alla qualificazione data dal diritto nazionale applicabile al rapporto giuridico sul quale deve pronunciarsi il giudice che risulti competente.

43.      Inoltre, come già rilevato, poiché il regolamento sostituisce, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte in relazione alle disposizioni di tale Convenzione valgono parimenti per quelle del regolamento citato, se le norme di tali strumenti possono essere considerate equivalenti. Ciò accade con l’articolo 5, punti 1, lettera a), e 3, del regolamento in relazione, rispettivamente, all’articolo 5, punti 1 e 3, della Convenzione di Bruxelles (24).

44.      Risulta da una giurisprudenza costante che la «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricollega alla «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento (25), sicché la qualificazione della materia come «contrattuale» ne esclude la qualificazione come materia di «illeciti civili dolosi o colposi» quando le azioni di responsabilità derivino da un «contratto» ai sensi del regolamento (26).

45.      Pertanto, occorre accertare in primo luogo se, a prescindere dalla sua qualificazione nel diritto nazionale, nel caso di specie ci troviamo di fronte a un «contratto» ai sensi del regolamento. Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, la nozione di «materia contrattuale» presuppone l’esistenza di un impegno liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra (27).

46.      A mio parere, il sig. Spies e la società Holterman Ferho hanno in effetti assunto liberamente impegni reciproci (il sig. Spies si è impegnato a dirigere e amministrare la società, mentre quest’ultima si è impegnata a retribuire tale attività), i quali consentono di ritenere che il loro rapporto – non solo quello derivante dal contratto con cui il sig. Spies ha assunto la funzione di direttore, ma anche quello derivante dal diritto societario in base al quale egli ha assunto la qualità di amministratore – sia di natura contrattuale ai sensi del regolamento (28).

47.      Orbene, come già dichiarato dalla Corte nella sentenza Brogsitter, la semplice circostanza che una delle controparti della controversia principale intenti un’azione di responsabilità civile contro l’altra non basta a considerare che tale azione rientri nella «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento. Ciò accade solo se il comportamento contestato può essere considerato un inadempimento alle sue obbligazioni contrattuali quali possono essere determinate tenuto conto dell’oggetto del contratto. Questo avviene a priori se l’interpretazione del «contratto» (ai sensi del regolamento) che vincola il convenuto alle ricorrenti appare indispensabile per stabilire la liceità o l’illiceità del comportamento rimproverato (29).

48.      Spetta al giudice del rinvio stabilire se con le azioni intentate dalla ricorrente nella causa principale si proponga un’azione di responsabilità che possa essere ragionevolmente ritenuta motivata dall’inosservanza dei diritti e delle obbligazioni del «contratto» (ai sensi del regolamento) che vincola le parti del procedimento a quo, di modo che appaia indispensabile tenere conto di detto «contratto» per pronunciarsi sul ricorso. In caso affermativo, tali azioni riguarderanno la «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento (30). In caso contrario, tali azioni dovranno essere considerare incluse nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del menzionato regolamento. Gli accordi che occorrerà interpretare a tal fine sono quelli che legano la società Holterman Ferho al sig. Spies, che non risulteranno necessariamente tutti per iscritto, nonché le norme di diritto societario che determinano il contenuto della sua funzione liberamente assunta.

b)      Luogo di esecuzione dell’obbligazione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento

49.      Nel caso in cui si debba applicare l’articolo 5, punto 1, del regolamento, il passo successivo è stabilire quale sia il giudice competente in funzione della sua sede a conoscere della controversia. Sebbene la seconda questione del giudice del rinvio menzioni solo la lettera a) dell’articolo 5, punto 1, del regolamento, occorre chiedersi, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni, se non si debba invece applicare la lettera b), in particolare il secondo trattino, pensato appositamente per i contratti di prestazione di servizi (31). In tal caso, le persone domiciliate in uno Stato membro potrebbero essere citate in giudizio nel luogo, situato in un altro Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

50.      Quanto alla questione se l’attività svolta dal sig. Spies alle dipendenze della società Holterman Ferho possa essere considerata una «prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento, è necessario interpretare il termine «servizi» previsto (ma non definito) dal regolamento in modo autonomo, prescindendo dal significato attribuitogli negli ordinamenti degli Stati membri, così da garantirne l’applicazione uniforme in ciascuno di essi.

51.      Sebbene la Corte abbia già dichiarato che non ricorre alcun elemento relativo all’economia o al sistema del regolamento n. 44/2001 che imponga di interpretare la nozione di «prestazione di servizi» figurante all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del suddetto regolamento secondo il metro delle soluzioni elaborate dalla Corte in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE (32), alcuni elementi caratteristici della «prestazione di servizi» del diritto primario risultano applicabili alla «prestazione di servizi» di cui all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, in particolare l’attività in sé svolta dal convenuto e il corrispettivo che egli riceve per espletare tale attività (33).

52.      Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale Trstenjak nelle conclusioni presentate nella causa Falco Privatstiftung e Rabitsch (34), attraverso l’astratta definizione della nozione in questione determiniamo unicamente i suoi limiti esterni; in ogni singola controversia sarà necessario risolvere con approccio individualizzato, caso per caso, la questione se una specifica attività ricada o no sotto la nozione di «servizi».

53.      Nella presente causa propendo a condividere la tesi della Commissione secondo cui si può qualificare come «prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento l’attività dell’amministratore di una società. Tale qualificazione escluderebbe l’applicazione nel caso di specie della regola di competenza di cui alla lettera a) del menzionato articolo 5, punto 1.

54.      Ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), la competenza giurisdizionale a conoscere di tutte le domande basate sul contratto di prestazione di servizi è attribuita ai giudici del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

55.      Secondo la Commissione (35) – la quale, partendo dal modo in cui il giudice del rinvio formula la questione pregiudiziale, basa la sua risposta sull’articolo 60 del regolamento –, i servizi di un amministratore vengono prestati nel luogo in cui quest’ultimo amministra la società, che, a suo parere, corrisponde al luogo in cui trova l’amministrazione centrale della stessa, nozione che rinvia al luogo da cui è amministrata e diretta la società e che non deve coincidere con quello della sua «sede statutaria» [articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento], che è stabilita dallo statuto o dall’atto costitutivo della società, né con quello del suo «centro d’attività principale» [articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento].

56.      Concordo, tuttavia, con quanto esposto dal sig. Spies al paragrafo 38 delle sue osservazioni, nel senso che la risposta al quesito formulato dal giudice del rinvio non deve essere data necessariamente attraverso l’interpretazione dell’articolo 60 del regolamento (36). Ritengo, al contrario, che, quando i servizi vengono prestati in più luoghi, si debbano applicare i criteri stabiliti dalla Corte nella sua giurisprudenza interpretativa dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (37).

57.      A tal riguardo, il giudice del rinvio dovrà accertare anzitutto se il «contratto» (ai sensi del regolamento) tra la Holterman Ferho e il sig. Spies (38) indichi quale sia il luogo di esecuzione della prestazione principale (l’amministrazione della società holding Holterman Ferho) (39). In mancanza, dovrà stabilire quale sia il luogo in cui il sig. Spies ha effettivamente svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto (40) (a condizione che la prestazione dei servizi in detto luogo non sia contraria alla volontà delle parti quale risulta dagli accordi tra le stesse). A tal fine si può tenere conto, in particolare, del tempo trascorso in tali luoghi nonché dell’importanza dell’attività ivi svolta. Spetta al giudice nazionale determinare la propria competenza sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame (41).

3.      Conclusione intermedia

58.      Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo, in subordine, che la nozione di «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento includa anche una fattispecie in cui una società citi in giudizio una persona in qualità di amministratore della società medesima per violazione dell’obbligo ad essa incombente di assolvere correttamente le sue funzioni societarie. Spetta al giudice del rinvio determinare il luogo in cui sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati i servizi in base al contratto, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento, che sarà il luogo di esecuzione della prestazione principale stabilito nel «contratto» (ai sensi del menzionato regolamento) o, in mancanza, il luogo in cui l’amministratore della società abbia effettivamente svolto, in maniera prevalente, le sue attività di amministrazione, purché la prestazione dei servizi in detto luogo non sia contraria alla volontà delle parti quale risulta dagli accordi tra le stesse.

C –    Terza questione pregiudiziale

59.      Ciò detto, a fini di esaustività passo a rispondere brevemente alla terza questione pregiudiziale.

1.      Sintesi delle osservazioni delle parti

60.      Per quanto riguarda la terza questione pregiudiziale, il sig. Spies, il quale ritiene che l’articolo 5, punto 3, del regolamento non sia applicabile nel caso di specie, sostiene che non occorre ricorrere, come sembra fare il giudice del rinvio, all’articolo 60 del regolamento per dare una risposta, sempre che la Corte in definitiva la fornisca: applicando i criteri relativi al luogo in cui si è verificato l’evento dannoso elaborati dalla Corte in riferimento all’articolo 5, punto 3, del regolamento, la competenza spetterebbe comunque ai giudici tedeschi.

61.      La Holterman Ferho sostiene che l’articolo 5, punto 3, del menzionato regolamento («materia di illeciti civili dolosi o colposi») non risulta applicabile nella presente causa.

62.      La Commissione non esclude che si possa proporre anche un’azione per responsabilità extracontrattuale, ove consentito dal diritto nazionale. In tal caso, in applicazione della giurisprudenza della Corte, la ricorrente nel procedimento principale potrà scegliere se presentare la domanda nel luogo in cui si è verificato il danno oppure nel luogo del fatto generatore dello stesso, che nel caso di specie, secondo la Commissione, coincidono con il luogo in cui la società Holterman Ferho ha la propria amministrazione centrale.

2.      Analisi

63.      Sempre in subordine, nel caso in cui il giudice del rinvio, una volta esaminata nei termini indicati ai precedenti paragrafi 47 e 48 delle presenti conclusioni l’azione di responsabilità proposta, ritenesse che essa rientri nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento, la competenza spetterà, come previsto da detta disposizione, «al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire». Orbene, come già dichiarato dalla Corte, tale luogo indica «sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola» (42).

64.      Spetta al giudice del rinvio stabilire in definitiva, alla luce delle circostanze di fatto del caso di specie, quale sia il luogo del fatto generatore di tale danno e quale sia il luogo in cui il danno si è concretizzato.

65.      Per quanto concerne il luogo del fatto generatore, si deve ritenere che esso sia il luogo in cui il sig. Spies svolgeva abitualmente i suoi compiti di amministratore della società holding Holterman Ferho (che, secondo quanto dichiarato dal sig. Spies dinanzi alla Corte, senza che la Holterman Ferho l’abbia contestato, era la Germania).

66.      Quanto al luogo in cui si è concretizzato il danno, in circostanze come quelle della causa principale, saranno competenti i giudici olandesi se il fatto commesso in Germania ha provocato o può provocare un danno nei Paesi Bassi. A tale proposito spetta al giudice investito della controversia valutare, alla luce degli elementi sottoposti al suo esame, in quale misura l’atto illecito commesso dal sig. Spies nell’esercizio delle sue funzioni di amministratore della società Holterman Ferho abbia potuto provocare un danno in detto Stato membro. Orbene, a tale fine detto giudice dovrà tenere presente che, come già dichiarato dalla Corte, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo. In particolare, tale nozione non può essere interpretata nel senso che essa comprende il luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto e da essa subìto in un altro Stato membro (43). Come rilevato dalla Corte nella sentenza Kronhofer (44), tale interpretazione, che farebbe dipendere la determinazione del giudice competente dal luogo in cui si troverebbe il «centro patrimoniale» del danneggiato, consentirebbe di riconoscere più frequentemente come competenti i giudici del domicilio dell’attore, competenza a cui il regolamento non sembra favorevole (45) al di fuori dei casi espressamente previsti.

IV – Conclusione

67.      Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni poste dallo Hoge Raad der Nederlanden:

1)      Le disposizioni della sezione 5 del capo II (articoli da 18 a 21) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si applicano:

–        se il convenuto è stato citato in quanto parte di un «contratto individuale di lavoro» ai sensi del regolamento, vale a dire di un accordo in forza del quale una persona si obbliga nei confronti di un’altra, al cui potere direttivo e alle cui istruzioni è soggetta, a svolgere una determinata attività in cambio di un corrispettivo, e

–        se il credito fatto valere deriva dal «contratto individuale di lavoro», vale a dire se si può ritenere che il comportamento contestato sia un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, quali possono essere determinate tenuto conto dell’oggetto dello specifico contratto di lavoro.

Spetta al giudice del rinvio accertare se ricorrano entrambe le circostanze.

In subordine, nel caso in cui non siano considerate applicabili le disposizioni della sezione 5 del capo II (articoli da 18 a 21) del regolamento n. 44/2001:

2)      La nozione di «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 include anche una fattispecie in cui una società citi in giudizio una persona in qualità di amministratore della società medesima per violazione dell’obbligo ad essa incombente di assolvere correttamente le sue funzioni societarie. Spetta al giudice del rinvio determinare il luogo in cui sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati i servizi in base al contratto, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, che sarà il luogo di esecuzione della prestazione principale stabilito nel «contratto» (ai sensi del menzionato regolamento) o, in mancanza, il luogo in cui l’amministratore della società abbia effettivamente svolto, in maniera prevalente, le sua attività di amministrazione, purché la prestazione dei servizi in detto luogo non sia contraria alla volontà delle parti quale risulta dagli accordi tra le stesse.

3)      Sempre in subordine, per l’ipotesi in cui si ritenga che l’azione di responsabilità promossa rientri nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce delle circostanze di fatto del caso di specie, quale sia il luogo del fatto generatore di tale danno e quale sia il luogo in cui il danno si è concretizzato.


1 – Lingua originale: lo spagnolo.


2 – GU 2001, L 12, pag. 1. Il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351, pag. 1), che non è applicabile ratione temporis al caso di specie. Il regolamento n. 1215/2012 riproduce sostanzialmente le disposizioni del regolamento oggetto della presente causa.


3 – Come rileva la Commissione al paragrafo 15 delle sue osservazioni, nel diritto olandese i direttori e gli amministratori hanno in comune il fatto di partecipare alla gestione della società. Tuttavia, mentre un direttore può essere semplicemente licenziato dal consiglio di amministrazione, un amministratore può essere destituito solo dall’assemblea dei soci, per cui gode, in linea di massima, di maggiore libertà nella direzione dell’impresa rispetto a un semplice direttore. Per una panoramica completa degli obblighi e delle responsabilità degli organi direttivi delle società nel diritto olandese, v. De Beurs, S., «Directors’ Duties and Liability in the Netherlands», nell’ambito dello studio realizzato dalla LSE Enterprise per la Commissione europea, Study on Directors’ Duties and Liability, Londra, 2013, pagg. A609 e segg.


4 – In udienza è stato precisato che la società Holterman Ferho aveva soltanto due soci, il sig. Spies (socio minoritario che deteneva solo il 15% delle azioni) e un socio maggioritario che deteneva l’85% delle azioni ed esercitava anche le funzioni di amministratore della Holterman Ferho tramite un’altra società.


5 – Nella presente causa, le parti non mettono in discussione il fatto che per un certo periodo il sig. Spies abbia fornito alla società Holterman Ferho determinate prestazioni (inerenti alla gestione delle sue controllate tedesche) in cambio di un corrispettivo. L’elemento controverso nel caso di specie è il rapporto di subordinazione che assoggetterebbe il sig. Spies alla «direzione», vale a dire alle istruzioni della società Holterman Ferho. In particolare, la Commissione nega che tale elemento sussista nel presente caso (paragrafo 35 delle sue osservazioni scritte), mentre il sig. Spies ha affermato in udienza che dal contratto che lo legava alla Holterman Ferho emerge che esisteva un rapporto di subordinazione rispetto all’assemblea dei soci, alle cui istruzioni egli era soggetto.


6 – V., inter alia, sentenze Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, punto 42; Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, punto 19; Zuid‑Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 17, e Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 23.


7 – Per quanto riguarda gli elementi che caratterizzano il «sistema» e «gli obiettivi del regolamento», rinvio anzitutto ai considerando 11 e 12 dello stesso: «Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…). Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia» (il corsivo è mio). Inoltre, la Corte ha dichiarato che detto regolamento mira ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti, evitando, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, ed a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nell’Unione, permettendo sia all’attore di identificare facilmente il giudice che può adire sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato [sentenze Mulox IBC, C‑125/92, EU:C:1993:306, punto 11, e Rutten, C‑383/95, EU:C:1997:7, punti 12 e 13, in relazione alla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione di nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). Poiché il regolamento sostituisce, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (sentenze Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 19, e ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 28)].


8 – V., segnatamente, sentenze Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 18, e ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 27.


9 – C‑266/85, EU:C:1987:11, punto 16.


10 – V., ad esempio, sentenza Lawrie Blum, 66/85, EU:C:1986:284, punti 16 e 17.


11 – V., in particolare, la delimitazione della nozione di «lavoratore» operata dalla Corte nella sentenza Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punti 39 e segg., in cui si trattava di stabilire se un membro del consiglio di amministrazione di una società fosse una «lavoratrice» ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e potesse quindi beneficiare della tutela conferita a tali soggetti da detta direttiva. V. anche, tra molte altre, le sentenze Union syndicale Solidaires Isère, C‑428/09, EU:C:2010:612, punto 28 [in riferimento alla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9)]), e Kiiski, C‑116/06, EU:C:2007:536, punto 25 [in riferimento alla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40)] e la giurisprudenza ivi citata.


12 – V., ampiamente in tal senso, Lüttringhaus, J.D., «Übergreifende Begrifflichkeiten im europäischen Zivilverfahrens- und Kollisionsrecht. Grund und Grenzen der rechtsaktübergreifenden Auslegung, dargestellt am Beispiel vertraglicher und außervertraglicher Schuldverhältnisse». Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, vol. 77, 2013, pag. 50.


13 – Sentenze Martínez Sala, C‑85/96, EU:C:1998:217, punti 31 e segg.; von Chamier-Glisczinski, C‑208/07, EU:C:2009:455, punto 68, e van Delft e a., C‑345/09, EU:C:2010:610, punto 88. V. anche le riflessioni di Knöfel, O.L., «Kommendes Internationales Arbeitsrecht ‑ Der Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaft vom 15.12.2005 für eine “Rom I”‑Verordnung». Recht der Arbeit 2006, in particolare pagg. 271 e 272, con specifico riferimento alla nozione di «lavoratore».


14 – «Bilden ein individueller Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus einem individuellen Arbeitsvertrag den Gegenstand des Verfahrens, so bestimmt sich die Zuständigkeit (…) nach diesem Abschnitt» (il corsivo è mio).


15 – Ritengo inoltre che il criterio della «subordinazione» sia sufficientemente chiaro da soddisfare i requisiti di prevedibilità cui devono rispondere le regole di competenza giurisdizionale, come stabilito dal considerando 11 del regolamento e dalla giurisprudenza ricordata al paragrafo 23 delle presenti conclusioni: applicando tale criterio per accertare l’esistenza di un contratto di lavoro, si consente sia al ricorrente di identificare facilmente il giudice che può adire sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato.


16 – La vecchia Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e il regolamento n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6), possono costituire un quadro di riferimento per interpretare il regolamento, dato che, come dichiarato dalla Corte, l’interpretazione di una nozione nell’ambito di tali strumenti giuridici di diritto internazionale privato non deve prescindere da quella relativa ai criteri previsti dall’altro, quando fissano norme per la determinazione della competenza giurisdizionale per le stesse materie e stabiliscono nozioni analoghe (sentenza Koelzsch, C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 33).


17 – C‑384/10, EU:C:2011:564, paragrafo 88: «la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione. Da ciò consegue che la subordinazione del lavoratore costituisce un elemento caratteristico di ogni rapporto di lavoro, che implica essenzialmente che l’interessato si trovi posto sotto la direzione o la sorveglianza di un’altra persona che gli impone le prestazioni da eseguire e/o gli orari di lavoro e del quale il lavoratore deve rispettare le istruzioni e regolamentazioni» (il corsivo è mio).


18 – GU 1990, C 189, pag. 73, punto 41.


19 – V., in tal senso, De Val Tena, Á., El trabajo de alta dirección. Caracteres y régimen jurídico, Madrid: Civitas, 2002, pag. 111.


20 – Concordano a tale riguardo Weber, J., «Die Geschäftsführerhaftung aus der Perspektive des Europäischen Zivilprozessrechts», IPRax – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 1/2013, pag. 70; Bosse, R., Probleme des europäischen Internationalen Arbeitsprozessrechts. Frankfurt: Peter Lang, 2007, pagg. 67 e segg., e Mankowski, P., «Organpersonen und Internationales Arbeitsrecht», RIW‑Recht der internationalen Wirtschaft 3/2004, pag. 170. Si deve ricordare che la Corte di giustizia ha dichiarato, in una causa vertente sulla questione se l’interessato avesse la qualità di «lavoratore» o di «prestatore di servizi» ai sensi del diritto primario, che il direttore di una società di cui il medesimo sia l’unico azionista non esercita la sua attività nell’ambito di un rapporto di subordinazione, di modo che non può essere considerato come un «lavoratore» ai sensi del diritto primario (sentenza Asscher, C‑107/94, EU:C:1996:251, punto 26, e conclusioni dell’avvocato generale Léger nella medesima causa, EU:C:1996:52, paragrafo 29).


21 – Sentenza Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 46.


22 – A tal riguardo,v. quanto stabilito dalla direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32), che obbliga i datori di lavoro ad informare i lavoratori subordinati degli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro.


23 – Sentenza Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punti da 23 a 25. A tale proposito si veda anche quanto rilevato da Weber, secondo cui il foro speciale di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento sostituisce le altre regole di attribuzione della competenza solo se l’obbligazione dedotta in giudizio deriva dal medesimo contratto di lavoro. Pertanto, se l’obbligazione dipende direttamente dal rapporto di natura societaria che vincola l’attore al convenuto e il contratto di lavoro non costituisce una conditio sine qua non per stabilirne il contenuto, l’obbligazione in sé non può essere considerata «di lavoro» neppure quando il contratto di lavoro riproduca le obbligazioni definite dal diritto societario (Weber, J., «Die Geschäftsführerhaftung aus der Perspektive des Europäischen Zivilprozessrechts», IPRax – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 1/2013, pagg. 70 e 71).


24 – V., nel medesimo senso, sentenza ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 29.


25 – In tal senso v., segnatamente, sentenze Kalfelis Schröder, 189/87, EU:C:1988:459, punto 17; Reichert e Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 16; Réunion européenne e a., C‑51/97, EU:C:1998:509, punto 22; Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, punto 36; Engler, C‑27/02, EU:C:2005:33, punto 29, e Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 20.


26 – Sentenza Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punti 21 e segg. V. Haubold, J., «Internationale Zuständigkeit für gesellschaftsrechtliche und konzerngesellschaftsrechtliche Haftungsansprüche nach EuGVÜ und LugÜ». IPRax – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 5/2000, pag. 378; Geimer, R. e Schütze, R., «Verordnung (EG) 44/2001 – Art. 5», in Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3ª ed. Münich: C.H. Beck, 2010, paragrafo 220, e Wendenburg, A., «Vertraglicher Gerichtsstand bei Ansprüchen aus Delikt?». Neue Juristische Wochenschrift 2014, pagg. 1633 e segg.


27 – Ad esempio, sentenze Handte, C‑26/91, EU:C:1992:268, punto 15; Réunion européenne e a., C‑51/97, EU:C:1998:509, punto 17, e Tacconi, C‑334/00, EU:C:2002:499, punto 23.


28 – Nello stesso senso si esprime anche la Commissione nelle sue osservazioni (paragrafi 25 e segg.), la quale rileva che «il fatto che molti dei diritti e, soprattutto, degli obblighi dell’amministratore non dipendano solo dall’accordo scritto con la società, ma anche dal diritto societario comune non influisce in alcun modo [sulla natura contrattuale del rapporto tra il sig. Spies e la Holterman Ferho ai fini del regolamento]. Accettando l’incarico di amministratore, l’interessato lo assume così come è previsto dal diritto societario comune e dalle regole particolari della società in questione, tra le quali figura lo statuto della società medesima. Se l’amministratore conclude anche un contratto con la società – denominato talora “contratto di amministrazione” e, nel caso di specie, “contratto di lavoro” – si aggiungono altri accordi relativi, ad esempio, alla retribuzione durante l’espletamento della funzione e alle indennità dovute alla cessazione dell’incarico».


29 – Sentenza Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punti da 23 a 25.


30 – Ciò non significa che il giudice che in definitiva risulti competente a conoscere della causa dovrà applicare il diritto sostanziale dei contratti per risolvere la controversia nel merito, poiché potrebbe accadere che, conformemente alla normativa nazionale applicabile, la domanda non sia di natura contrattuale, ma ciò sia irrilevante per fornire una risposta al giudice nazionale sulla base del regolamento.


31 – V., in tal senso, sentenza Corman Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 42.


32 – Sentenza Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, punti 33 e segg. V. anche le conclusioni presentate dell’avvocato generale Trstenjak nella medesima causa, EU:C:2009:34, in particolare paragrafo 63.


33 – Sentenza Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, punto 29. V. anche sentenza Corman Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 37.


34 – C‑533/07, EU:C:2009:34, paragrafo 57.


35 – Paragrafo 42 delle sue osservazioni.


36 – L’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento stabilisce dove è domiciliata una società o un’altra persona giuridica (in concreto, il luogo in cui si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro d’attività principale). Ritengo che il luogo indicato dall’articolo 5, punto 1, del regolamento citato debba essere individuato indipendentemente dall’articolo 60, fatta salva la possibilità che tale luogo coincida in definitiva con uno di quelli previsti da quest’ultima disposizione.


37 – V. sentenze Car Trim, C‑381/08, EU:C:2010:90, punti 54 e segg. (in riferimento al primo trattino della disposizione ora in esame), e Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C‑19/09, EU:C:2010:137, punti 38 e segg., nonché l’analisi di Francq, S. e altri, «L’actualité de l’article 5.1 du Règlement Bruxelles I: Évaluation des premiers arrêts interprétatifs portant sur la disposition relative à la compétence judiciaire internationale en matière contractuelle», Cahiers du CeDIE, Working papers n. 2011/02, pagg. 17 e segg.


38 – Anche in questo caso, gli accordi che il giudice nazionale dovrà valutare a tal fine sono quelli che legano la società Holterman Ferho al sig. Spies, che non risulteranno necessariamente tutti per iscritto, nonché le norme in materia societaria che determinano il contenuto della sua funzione liberamente assunta.


39 – Il sig. Spies afferma, al paragrafo 37 delle sue osservazioni, che l’obbligazione controversa è stata eseguita in Germania e che le parti non si erano accordate affinché fosse eseguita altrove. A suo parere, tutti gli inadempimenti che gli vengono addebitati e che sono stati dedotti in giudizio riguardavano la gestione delle controllate tedesche della Holterman Ferho, sebbene dal paragrafo 2.9 delle osservazioni di quest’ultima risulti che le parti del procedimento a quo sono in disaccordo sul punto, in quanto la Holterman Ferho sostiene che l’adempimento negligente dei compiti del sig. Spies riguardava anche la gestione della società holding olandese.


40 – Nella sentenza Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C‑19/09, EU:C:2010:137, punto 33, la Corte ha già dichiarato che, ai fini dell’applicazione della regola di cui all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento, il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente si concretizza, in linea di principio, nel luogo della fornitura principale.


41 – Sentenza Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C‑19/09, EU:C:2010:137, punto 40.


42 – Sentenze Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, punto 46, e Hejduk, C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 18.


43 – Sentenza Marinari, C‑364/93, EU:C:1995:289, punti 14 e 15.


44 – C‑168/02, EU:C:2004:364, punto 20.


45 – In quel caso, la Convenzione di Bruxelles.