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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 28 giugno 2018 – FR / Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

(Causa C-422/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: FR

Resistente: Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

Questione pregiudiziale

Se il principio di leale collaborazione ed i principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 4, par. 3 e 19, par. 1, TUE, l’articolo 47, commi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la direttiva 2013/32/UE1 (in particolare, artt. 22 e 46) debbano essere interpretati nel senso che: a) il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo di impugnazione, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda di riconoscimento di protezione internazionale abbia automaticamente effetto sospensivo; b) essi ostano ad una procedura come quella italiana (art. 35 bis, comma 13, del D.Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 13/17, convertito nella legge 46/17) in cui all’autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo – la cui domanda sia stata respinta dall’Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo e dal Tribunale di primo grado – è consentito di rigettare l’istanza di sospensione della decisione negativa, considerando esclusivamente la fondatezza dei motivi di ricorso avverso la decisione, emessa dallo stesso giudice chiamato a decidere la sospensiva e non il pericolo di un grave ed irreparabile danno.

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1     Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).