Language of document :

Impugnazione proposta il 13 luglio 2018 dalla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 3 maggio 2018 nella causa T-431/12: Distillerie Bonollo e a./Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-461/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos, P. Billiet, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl, Comercial Química Sarasa, SL, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare, in toto, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 maggio 2018 nella causa T-431/12; e

condannare le ricorrenti dinanzi al Tribunale alle spese della ricorrente relative alla presente impugnazione nonché al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-431/12.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo. Secondo tale motivo, la sentenza impugnata è viziata da un errore manifesto nell’applicazione del diritto, in quanto statuisce che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/20091 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), sulla base del quale è stata adottato il regolamento 626/20122 , non consente alle istituzioni dell’UE di costruire il valore normale del prodotto interessato nei calcoli del margine di dumping in un riesame antidumping intermedio parziale, se, nell’inchiesta antidumping originaria, le istituzioni dell’UE avevano utilizzato invece, a tal fine, le vendite effettive sul mercato interno.

1.    La ricorrente fa valere, in primo luogo, che costruire il valore normale non costituisce un metodo diverso rispetto a determinare il valore normale sulla base delle vendite effettive sul mercato interno, poiché entrambi i metodi mirano a determinare il valore normale nel modo migliore in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni caso, considerato che i dati su costi/prezzi evolvono nel tempo. L’articolo 2, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base, infatti, prevede varie circostanze che possono giustificare, caso per caso, il ricorso al valore normale costruito rispetto all’utilizzo delle vendite attuali sul mercato interno ai fini del calcolo del margine di dumping. Limitare il potere delle istituzioni dell’UE di scegliere di costruire il valore normale in un riesame intermedio parziale, qualora esse abbiano utilizzato le vendite effettive sul mercato interno per il medesimo fine in precedenti inchieste, priva dette istituzioni della possibilità di avvalersi delle diverse alternative previste dall’articolo 2 del regolamento di base. Data le sostanziali differenze, in termini di costi, tra l’acido tartarico prodotto naturalmente e quello di sintesi, costruire il valore normale analogo in Argentina nel regolamento 626/2012 rifletteva meglio il fatto che i produttori argentini di riferimento producevano acido tartarico secondo il metodo naturale che è, in pratica, più costoso del metodo di sintesi utilizzato dalla ricorrente.

2.    In secondo luogo, la ricorrente fa valere, a sostegno del suo motivo, che, nell’inchiesta antidumping originaria, erano state individuate due categorie di esportatori: gli esportatori che hanno collaborato, come la ricorrente, e ai quali è stato concesso il trattamento di economia di mercato (in prosieguo: il «TEM») ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base; e i produttori che non hanno collaborato, ai quali non è stato concesso il TEM ed è stato applicato dalle istituzioni dell’UE il metodo delle «migliori informazioni disponibili» in forza dell’articolo 18 del regolamento di base. Nel corso del riesame intermedio parziale sfociato nell’adozione del regolamento 626/2012, i produttori che avevano collaborato, come la ricorrente, si sono visti negare il TEM dalle istituzioni dell’UE e il loro valore normale è stato determinato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base con riferimento all’Argentina come paese di riferimento scelto dalla Commissione. Quest’ultima categoria di esportatori non esisteva nell’inchiesta originale. Pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui fosse possibile interpretare l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base nel senso che osta a che le istituzioni dell’UE utilizzino il valore normale costruito invece delle vendite effettive sul mercato interno in un riesame intermedio parziale, ciò comunque non impedirebbe alle istituzioni dell’UE di utilizzare il valore normale costruito per una nuova categoria di esportatori, cioè quelli che collaborano ma a cui non è stato concesso il TEM, emersa per la prima volta durante il riesame intermedio parziale.

3.    Infine, numerose conclusioni della sentenza impugnata sono in contrasto con la giurisprudenza consolidata, a livello UE e OMC, relativa alla determinazione del valore normale nonché alla garanzia di un equo confronto dei prezzi e al rispetto dei diritti della difesa degli esportatori.

____________

1 GU 2009, L 343, pag. 51.

2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1).