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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 26 luglio 2012 - Nintendo Co., Ltd e a. / PC Box Srl e 9Net Srl

(Causa C-355/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Convenute: PC Box Srl, 9Net Srl

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 6 della direttiva 2001/29/CE , anche alla luce del considerando 48 della medesima direttiva, debba interpretarsi nel senso che la protezione delle misure tecnologiche di protezione attinenti ad opere o materiali protetti dal diritto d'autore possa estendersi anche ad un sistema prodotto e commercializzato dalla stessa impresa in cui nell'hardware sia installato un dispositivo atto a riconoscere sul distinto supporto contenente l'opera protetta (videogioco prodotto dalla medesima impresa oltre che da soggetti terzi, titolari delle opere protette) un codice di riconoscimento, in mancanza del quale detta opera non potrà essere visualizzata ed utilizzata nell'ambito di tale sistema, così integrando detto apparato un sistema chiuso all'interoperabilità con apparati e prodotti complementari non di provenienza dell'impresa produttrice del sistema stesso.

Se l'articolo 6 della direttiva 2001/29/CE, anche alla luce del considerando 48 della medesima direttiva, laddove debba procedersi a valutare se l'uso di un prodotto o componente con finalità elusive di una misura tecnologica di protezione sia o meno prevalente rispetto ad altre finalità o usi commercialmente rilevanti, possa interpretarsi nel senso che il giudice nazionale debba ricorrere a criteri di valutazione di tale profilo che diano risalto alla peculiare destinazione attribuita dal titolare dei diritti al prodotto in cui è inserito il contenuto protetto o in via alternativa o concorrente a criteri di natura quantitativa attinenti all'entità degli usi in comparazione o a criteri di natura qualitativa, afferenti cioè alla natura e rilevanza degli usi stessi.

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1 - GU L 167, pag. 10