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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 24 aprile 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo - Filoi tis Fisys», Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis - SPPAZ» / Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Causa C-280/18)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo - Filoi tis Fisys», Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis - SPPAZ»

Resistenti: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Interveniente: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 6 e 11 della direttiva 2011/92/CE1 , interpretati in combinato disposto con le norme di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, possano essere interpretati nel senso che siano compatibili con le disposizioni di diritto interno, quali esposte nei punti 8, 9 e 10 [dell'ordinanza di rinvio], nelle quali è previsto che le procedure che anticipano l’adozione della decisione di approvazione delle prescrizioni ambientali per le opere e le attività che hanno effetti significativi sull'ambiente (pubblicazione degli studi di impatto ambientale, informazione e partecipazione del pubblico alla consultazione) vengono attivate e gestite principalmente dalla più ampia unità amministrativa della Regione e non dal comune interessato;

Se gli articoli 6 e 11 della direttiva 2011/92/CE, interpretati in combinato disposto con le norme di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, possano essere interpretati nel senso che essi siano compatibili con il sistema giuridico nazionale, quale esposto ai medesimi punti, il quale prevede in definitiva che la pubblicazione delle decisioni di approvazione delle prescrizioni ambientali per le opere e le attività che hanno effetti significativi sull’ambiente, con pubblicazione degli stessi su apposito sito internet, costituisce presunzione di piena conoscenza per ogni interessato al fine di esercitare l'azione legale prevista dalla legislazione in vigore (ricorso di annullamento dinanzi al Consiglio di Stato) entro il termine di sessanta (60) giorni, tenuto conto delle disposizioni legislative sulla pubblicazione degli studi di impatto ambientale, l'informazione e la partecipazione del pubblico alla procedura di approvazione delle prescrizioni ambientali delle opere e attività di cui trattasi, le quali pongono al centro di queste procedure la più ampia unità amministrativa della Regione e non il comune interessato.

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1     Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).