Language of document : ECLI:EU:C:2015:33

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 22 gennaio 2015 (1)

Causa C‑519/13

Alpha Bank Cyprus Ltd

contro

Dau Si Senh,

Alpha Panareti Public Ltd,

Susan Towson,

Stewart Cresswell,

Gillian Cresswell,

Julie Gaskell,

Peter Gaskell,

Richard Wernham,

Tracy Wernham,

Joanne Zorani,

Richard Simpson

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou (Cipro)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile o commerciale – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Requisito di comunicazione del modulo che figura nell’allegato II del regolamento, volto a informare il destinatario del suo diritto di rifiutare di ricevere un atto – Validità della comunicazione in caso di mancato utilizzo del modulo – Possibilità di una successiva comunicazione mediante l’avvocato del destinatario»





I –          Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nel contesto di sette controversie riguardanti un residuo credito ipotecario tra la Alpha Bank Cyprus Ltd (in prosieguo: la «Alpha Bank»), una società che esercita attività bancarie, e taluni acquirenti di proprietà immobiliari unitamente alla Alpha Panareti Public Ltd, un’altra società che si era offerta come garante di tale credito (2).

2.        Tale domanda verte sull’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (3).

3.        L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto», espone che il destinatario di un atto deve essere informato «utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II [del regolamento]», che egli può rifiutare di ricevere la notificazione o la comunicazione di tale atto se quest’ultimo non è redatto o accompagnato da una traduzione in una determinata lingua.

4.        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte segnatamente sulla problematica se tale modulo standard sia o meno obbligatorio e sulle conseguenze del suo mancato utilizzo sulla notificazione o sulla comunicazione di un atto.

II –       Il regolamento n. 1393/2007

5.        L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto», così dispone:

«1.      L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a)      una lingua compresa dal destinatario;

oppure

b)      la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2.      Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato di cui all’articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3.      Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

(…)».

III –       La controversia principale e le questioni pregiudiziali

6.        Sono intimati nei sette procedimenti d’appello pendenti dinanzi al giudice del rinvio, da una parte, taluni acquirenti di proprietà situate sul territorio della Repubblica di Cipro e, dall’altra, il venditore di tali proprietà, la Alpha Panareti Public Ltd (4). Le proprietà sono state acquistate mediante un credito ipotecario concesso dalla Alpha Bank, la quale ha convenuto dinanzi ai giudici ciprioti per il pagamento del residuo credito ipotecario gli acquirenti nonché il venditore, cioè la Alpha Panareti Public Ltd, che si era offerta come garante del credito.

7.        Dato che gli acquirenti (5) avevano la loro residenza permanente all’estero, la Alpha Bank ha ottenuto, in seguito ad una domanda ex parte (6), in ciascuno dei ricorsi di primo grado, un’ordinanza che autorizzava la notificazione, all’esterno della località geografica della giurisdizione, di una copia conforme dell’atto introduttivo del giudizio (7) e della nota allegata all’atto introduttivo del giudizio (8) nonché della loro traduzione (in prosieguo: l’«ordinanza controversa»). Peraltro ciascuna ordinanza prevedeva che la notificazione degli atti suddetti avvenisse secondo le norme previste dal regolamento n. 1393/2007.

8.        A ciascuno degli acquirenti sono stati notificati in Inghilterra i seguenti documenti:

–        una copia conforme dell’atto introduttivo del giudizio e della relativa «nota», nelle lingue greca e inglese;

–        una copia conforme dell’ordinanza controversa, soltanto in lingua greca, e

–        una copia conforme dell’attestazione sotto giuramento della traduttrice che certifica la conformità della traduzione con i documenti originali.

9.        Gli intimati in ciascuna delle sette controversie hanno dichiarato, in primo grado, che sarebbero comparsi con riserva e hanno depositato una domanda di annullamento o d’invalidità delle ordinanze controverse nonché delle stesse notificazioni. Essi hanno affermato che, in applicazione del regolamento n. 1393/2007 e del codice di procedura civile cipriota, avrebbero dovuto essere notificati anche altri documenti, e cioè, per ogni ricorso:

–        una copia della domanda ex parte;

–        una traduzione in lingua inglese dell’ordinanza controversa;

–        il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 conformemente all’articolo 8 di detto regolamento, e

–        una lettera esplicativa sui documenti da notificare.

10.      La Alpha Bank ha affermato dinanzi al giudice di primo grado che, dal momento che gli intimati avevano preso conoscenza dell’esistenza dell’azione e del suo oggetto, nonché del calendario di scadenze loro applicabili, essi non potevano invocare l’irregolarità della notificazione. Per la Alpha Bank, le domande degli intimati dirette a vedere invalidata la notificazione costituiscono un tentativo da parte loro di sottrarsi alla notificazione stessa.

11.      In ciascuna di tali sette controversie, il giudice di primo grado ha accolto dette domande. Esso ha affermato che l’omissione di notificare tutti i documenti necessari e le traduzioni in lingua inglese, in particolare la traduzione delle ordinanze controverse, costituiva una violazione del codice di procedura civile cipriota, nonché del regolamento n. 1393/2007, in quanto ciò avrebbe privato il destinatario dei documenti della possibilità di prendere conoscenza del loro testo. Esso ha inoltre dichiarato che sussisteva una violazione di tale regolamento, dato che gli intimati non si erano visti notificare il modulo standard che figura all’allegato II di tale regolamento, il quale li avrebbe informati del loro diritto di rifiutare di ricevere le ordinanze controverse in lingua greca, se non accompagnate dalla richiesta traduzione in lingua inglese. Il giudice di primo grado, su tali basi, ha annullato la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e la relativa «nota», nonché l’ordinanza controversa in ciascuno dei procedimenti.

12.      La Alpha Bank ha interposto appello per ciascuno dei sette giudizi dinanzi al giudice del rinvio.

13.      Con separata decisione la Corte suprema ha dichiarato le sette decisioni di primo grado erronee nella parte in cui annullano la notificazione per omissione degli adempimenti prescritti dalla normativa nazionale, giacché tali omissioni sarebbero sanabili nelle circostanze delle presenti fattispecie conformemente alla ratio del regolamento n. 1393/2007. Secondo tale giudice, «nonostante i molti problemi identificati nel modo in cui è avvenuta la notificazione, non risulta dai documenti che sono stati notificati che gli appellati ne abbiano in concreto risentito, in quanto gli stessi hanno potuto costituirsi in giudizio in tempo utile. Inoltre, gli appellati non hanno specificato la natura dell’errore dedotto, [né] – più significativamente – le conseguenze negative nei loro confronti di un qualsiasi possibile errore».

14.      Il giudice del rinvio ha indicato che non avrebbe annullato la notificazione, salvo che la Corte giudicasse che la notificazione mediante il modulo standard che figura all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 era richiesta in tutti i casi di notificazione basata su tale regolamento e che un’eventuale omissione di notificare tale modulo non poteva essere sanata e comportava la nullità della notificazione.

15.      Alla luce di quanto sopra, l’Anotato Dikastirio Kyprou (Cipro) ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se la notificazione del modulo standard di cui al regolamento n. 1393/2007 sia necessaria in ogni caso o se siano ammesse eccezioni.

2)      Qualora si dichiari che la notificazione è sempre necessaria, se la sua omissione nella fattispecie costituisca motivo di nullità della notificazione.

3)      Se, in caso contrario, sia conforme allo scopo del regolamento n. 1393/2007 che la notificazione sia effettuata all’avvocato degli intimati che hanno accettato di comparire con riserva, il quale si sia impegnato in tal senso nei confronti dei suoi clienti. Oppure se debba essere effettuata una nuova notificazione in conformità al procedimento previsto dal regolamento n. 1393/2007».

IV –       Il procedimento dinanzi alla Corte

16.      Hanno presentato osservazioni scritte nel procedimento in esame la Alpha Bank, gli intimati, i governi cipriota, tedesco, ellenico, spagnolo e austriaco, nonché la Commissione europea. La Alpha Bank, gli intimati, i governi cipriota, tedesco e spagnolo, nonché la Commissione hanno formulato osservazioni orali all’udienza che si è tenuta il 27 novembre 2014.

V –          Analisi

A –          Sulla prima questione pregiudiziale

1.            Argomenti delle parti

17.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso che l’organo ricevente (9) deve sistematicamente utilizzare il modulo standard che figura nell’allegato II di detto regolamento all’atto della notificazione o della comunicazione al destinatario del documento da comunicare o notificare.

18.      Gli intimati considerano che il regolamento n. 1393/2007 non contiene alcuna deroga al diritto di ricevere il modulo standard che figura nel suo allegato II. Essi osservano che il legislatore dell’Unione europea ha scientemente previsto tale modulo per garantire e tutelare il diritto fondamentale dei destinatari ad essere informati e ad ottenere un equo processo. Inversamente, la Alpha Bank ritiene che il modulo standard di cui trattasi non abbia alcuna utilità allorché l’atto introduttivo del giudizio è stato tradotto nella lingua dell’organismo ricevente.

19.      Il governo ellenico è del parere che né l’articolo 8 né alcun altro articolo del regolamento n. 1393/2007 prevedono la deroga che consentirebbe all’organismo ricevente di affrancarsi dall’uso del modulo standard come previsto dal suo articolo 8, paragrafo 1. Secondo il governo spagnolo la formulazione del regolamento n. 1393/2007 non dà adito ad alcun dubbio. Infatti, l’articolo 8 richiede che l’informazione da esso prescritta avvenga mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di detto regolamento. Il governo austriaco è parimenti d’avviso che la notificazione del modulo standard è necessaria in ogni caso.

20.      Secondo il governo cipriota, anche se, a priori, l’utilizzo del modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 è obbligatorio in tutti i casi di notificazione o di comunicazione di un atto giudiziario, la Corte sembra tuttavia aver istituito una deroga a tale obbligo generale nella sentenza Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264), qualora il destinatario conosca il testo del documento comunicato o notificato.

21.      Per la Commissione, il modulo standard in parola ha una finalità informativa ed è necessario nel caso in cui l’atto giudiziario viene notificato o comunicato in una lingua che il convenuto non comprende. Di conseguenza, a suo avviso, se l’atto è stato notificato in una delle lingue previste all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, il modulo standard perde la sua ragion d’essere e il suo utilizzo non è necessario. Essa aggiunge che, nel presente caso, il destinatario non avrebbe avuto il diritto di rifiutare di ricevere l’atto qualora il modulo standard fosse stato allegato alla notificazione.

22.      Per il governo tedesco, l’organismo ricevente è tenuto ad allegare il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 soltanto qualora un atto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, non sia stato tradotto in una delle lingue menzionate all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento suddetto. Infatti, l’obbligo d’informazione sancito a tale articolo 8, paragrafo 1, costituirebbe un obbligo «d’esame speciale posto a carico dell’organismo ricevente», che effettuerebbe la propria verifica a titolo dell’autorità peritale che lo caratterizza in quanto pubblico potere o giurisdizione. Detto governo ritiene, di conseguenza, che l’organismo ricevente debba verificare, in ciascun caso, se il destinatario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 debba essere informato del suo diritto di rifiutare di ricevere un atto mediante un modulo standard. A suo avviso, l’ordinanza controversa costituisce un atto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, poiché non si può escludere, in assenza di traduzione, che il suo contenuto sia essenziale sul piano procedurale, il che giustificherebbe un obbligo autonomo d’informazione a carico dell’organismo ricevente in forza di tale disposizione.

2.            Valutazione

23.      Sono dell’opinione che la portata dell’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 sia chiara e priva di ogni ambiguità. L’uso del modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento è richiesto in tutti i casi di notificazione o comunicazione di atti giudiziari (10), senza eccezione, indipendentemente dalla lingua in cui l’atto da notificare o comunicare è redatto, sia esso o meno accompagnato da una traduzione (11).

24.      In primo luogo, la formulazione (12) dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 esige chiaramente e senza eccezione che l’organo ricevente utilizzi il modulo di cui trattasi in occasione della comunicazione o della notificazione dell’atto da comunicare o notificare.

25.      L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 non contempla pertanto la possibilità che l’organo ricevente decida della necessità o meno dell’utilizzo di tale modulo in funzione della lingua dell’atto da comunicare, oppure di lingue che sarebbero comprese dal destinatario – informazione che comunque gli sarebbe spesso ignota – oppure anche delle lingue ufficiali dello Stato membro di cui trattasi o dell’esistenza o meno di un allegato contenente una traduzione in tali lingue.

26.      Infatti, l’inciso «qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue» condiziona non l’utilizzo del modulo, ma soltanto il diritto spettante al destinatario di rifiutare l’atto.

27.      Il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 deve quindi essere automaticamente utilizzato per notificare o comunicare un atto al suo destinatario anche se può risultare eccessivo alla luce, ad esempio, delle capacità linguistiche del destinatario o, più specificamente, quando l’atto da notificare o comunicare è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro ricevente. Aggiungo che, anche in quest’ultimo caso, l’obbligo sistematico di allegare tale modulo, che contiene soltanto una pagina, nella lingua ufficiale dello Stato membro ricevente o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione non costituisce, a mio avviso, un obbligo indebitamente eccessivo.

28.      In secondo luogo, il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 e l’obbligo di utilizzo ad esso collegato costituiscono un’innovazione rispetto al regolamento precedente, cioè il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (13). Tale innovazione riflette, a mio avviso, la volontà del legislatore europeo di migliorare l’efficacia e la rapidità (14) della trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziali e stragiudiziali pur rispettando i diritti della difesa del destinatario (15).

29.      L’utilizzo obbligatorio di tale formulario è diretto ad evitare situazioni spiacevoli, come quella della fattispecie in cui un documento di una sola pagina, cioè una copia conforme dell’ordinanza controversa, in lingua greca soltanto e quindi in una lingua che non sarebbe (o potrebbe non essere) compresa dagli intimati, o la lingua ufficiale dello Stato ricevente (l’inglese), figura nel mezzo di un insieme di documenti in lingua greca tra i quali tutti, ad eccezione dell’ordinanza controversa, sono accompagnati da una traduzione (16).

30.      A mio avviso, gli organi riceventi non dispongono, pertanto, di alcun margine discrezionale nell’utilizzo del modulo di cui trattasi (17). Un’interpretazione autonoma e uniforme del regolamento n. 1393/2007 implica peraltro che il modulo standard in parola deve essere sistematicamente allegato al momento della notificazione o della comunicazione del documento da notificare o da comunicare (18). Tale regolamento, infatti, si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione (19) con atti da notificare o comunicare potenzialmente in più di 20 lingue. Mi sembra, di conseguenza, anche da un punto di vista puramente pratico, impossibile per gli organi riceventi verificare gli atti da notificare o da comunicare nonché l’esistenza delle traduzioni in tutti i casi.

31.      Nella sua relazione del 4 dicembre 2013 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione del regolamento n. 1393/2007 (20) (in prosieguo: la «relazione»), la Commissione fa il punto quanto alla necessità di utilizzare il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento nei casi in cui l’atto da notificare o da comunicare è redatto nella lingua dello Stato membro ricevente e in cui, di conseguenza, il destinatario non sarebbe legittimato a rifiutare la notificazione o la comunicazione in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. La relazione rileva che il fatto di allegare tale modulo in questo caso rischia di indurre i destinatari a credere che abbiano il diritto di opporre un rifiuto.

32.      Considero, tuttavia, che il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 contenga indicazioni assolutamente chiare per il destinatario dell’atto da notificare o da comunicare e che la sua relazione precisa non sia idonea a indurlo in errore. Infatti, tale modulo prevede esplicitamente che il destinatario possa «rifiutare di accettare l’atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione» (21). Il diritto di rifiuto non è pertanto in alcun modo collegato alla presenza del modulo standard di cui trattasi (22).

33.      Alla luce di tali elementi, ritengo che l’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato dichiarando che l’utilizzo del modulo standard che figura nell’allegato II di detto regolamento nei confronti del destinatario in occasione della notificazione o della comunicazione del documento da notificare o da comunicare sia in ogni caso necessario, senza eccezione e indipendentemente sia dalla lingua in cui è redatto l’atto da notificare o da comunicare sia dalla circostanza che quest’ultimo sia o meno accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale dello Stato membro ricevente oppure, se in tale Stato membro esistono più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui devono essere effettuate la notificazione o la comunicazione.

B –          Sulle questioni pregiudiziali seconda e terza

34.      Con le sue questioni seconda e terza, presentate per il caso in cui alla prima questione si fosse data la risposta che io propongo, il giudice del rinvio interroga la Corte chiedendole, da un lato, se l’assenza del modulo costituisca motivo di nullità della notificazione o della comunicazione dell’atto da notificare o da comunicare e, dall’altro, quale sia la maniera di rimediare a tale omissione.

35.      Il regolamento n. 1393/2007 nulla dice riguardo alle conseguenze giuridiche che derivano dall’assenza del modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento. A fortiori, esso non prevede che tale omissione costituisca un motivo di nullità della notificazione o della comunicazione dell’atto da notificare o da comunicare (23). Considerato che il regolamento n. 1348/2000 tace sulle conseguenze di una notificazione o di una comunicazione in una lingua diversa da una di quelle che esso impone, allo stesso modo del regolamento n. 1393/2007 con riferimento al mancato utilizzo del modulo standard, la giurisprudenza relativa al primo di questi due regolamenti contiene preziosi insegnamenti al riguardo.

36.      Al punto 51 della sentenza Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665), la Corte ha dichiarato che, in quanto il regolamento n. 1348/2000 (che il regolamento n. 1393/2007 ha sostituito) non prevedeva le conseguenze di determinate circostanze, spettava al giudice nazionale applicare, in linea di principio, il suo diritto interno, pur vegliando a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. La Corte ha aggiunto che tale silenzio del regolamento poteva «indur[re il giudice nazionale] a disapplicare, ove occorra, una norma nazionale che vi si opponga o ad interpretare una norma nazionale adottata unicamente in vista di una situazione puramente interna al fine di applicarla alla situazione transfrontaliera di cui trattasi» (24).

37.      Inoltre, al punto 65 della stessa sentenza, la Corte ha dichiarato che, per preservare l’effetto utile del regolamento, occorreva che il giudice nazionale vegliasse a che i diritti delle diverse parti in causa fossero tutelati nel migliore dei modi ed in maniera equilibrata (25).

38.      Riguardo ai diritti dei destinatari dell’atto da notificare o da comunicare, risulta da costante giurisprudenza che gli obiettivi di efficacia e di rapidità del regolamento n. 1393/2007 non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa di tali destinatari, che derivano dal diritto all’equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (26), che implica segnatamente che essi dispongano «di tempo sufficiente ad apprestare le proprie difese» (27).

39.      Quanto ai diritti della parte mittente e agli obiettivi di efficacia e di rapidità del regolamento n. 1393/2007, ritengo che essi non possano essere pregiudicati da ragioni puramente formali che non coinvolgerebbero i diritti della difesa dei destinatari.

40.      Ciò accadrebbe se l’assenza del modulo standard in parola conducesse alla nullità della notificazione o della comunicazione dell’atto da notificare o da comunicare, allorché potesse essere ad esempio dimostrato che il destinatario di tale atto comprende la lingua in cui tale atto è redatto oppure che l’atto è redatto nella lingua ufficiale dello Stato ricevente. Al punto 52 della sentenza Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665), la Corte parla, per ipotesi paragonabili, di «rifiuto puramente dilatorio e manifestamente abusivo» (28).

41.      Di conseguenza, in caso di omissione di allegare il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 alla notificazione o alla comunicazione dell’atto da notificare o da comunicare, spetta al giudice nazionale (29) verificare se tale atto sia stato redatto in una lingua compresa dal destinatario o in una lingua ufficiale dello Stato ricevente (30).

42.      Dal paragrafo 9 delle presenti conclusioni risulta che gli intimati hanno affermato che, in ciascuna delle sette controversie principali, taluni documenti e talune traduzioni non erano stati comunicati loro, mentre avrebbero dovuto esserlo.

43.      Resta allora da esaminare la nozione di «atto da notificare o da comunicare» che il regolamento n. 1393/2007 non definisce più di quanto non menziona gli allegati, il cui numero e la cui natura variano considerevolmente secondo gli ordinamenti giuridici (31).

44.      Al punto 73 della sentenza Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264), la Corte ha dichiarato che qualora l’atto da notificare o da comunicare consista, come nei procedimenti principali, in un atto introduttivo del giudizio, il o i documenti notificati devono mettere il destinatario in grado di far valere i suoi diritti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nello Stato mittente, di individuare in modo certo quantomeno l’oggetto e la causa della domanda, nonché l’invito a comparire dinanzi a un giudice (32). La Corte prosegue indicando che «documenti che svolgano esclusivamente una funzione probatoria e non siano indispensabili alla comprensione dell’oggetto e della causa della domanda non costituiscono parte integrante della domanda giudiziale ai sensi del citato regolamento».

45.      A prima vista e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la notificazione agli intimati di una copia conforme dell’atto introduttivo del giudizio, in lingua greca come in lingua inglese, ha consentito loro di individuare in modo certo l’oggetto e la causa della domanda nelle controversie principali.

46.      Tuttavia, a proposito dell’invito a comparire dinanzi a un giudice, sembra che vi sia stata una differenza notevole tra il termine fissato dall’atto introduttivo del giudizio e l’ordinanza controversa (33) nei procedimenti principali. Ad esempio, nel caso del sig. Si, il termine fissato dall’atto introduttivo del giudizio sembra sia stato di 10 giorni, mentre il termine fissato dall’ordinanza controversa – che è stata notificata o comunicata soltanto in lingua greca – sembra sia stato di 60 giorni, il che, a detta degli intimati, li avrebbe indotti in errore. Tuttavia, non è stato contestato all’udienza e risulta dal fascicolo depositato alla Corte (il che dovrà essere confermato dal giudice del rinvio) che, in ciascuno dei procedimenti principali, il termine fissato dall’ordinanza controversa è lo stesso di quello fissato dalla «nota» ad essa allegata (34). Orbene, tale «nota» sarebbe stata notificata o comunicata agli intimati sia in lingua greca sia in lingua inglese.

47.      Qualora, in contrasto con gli indizi rilevati dai paragrafi 45 e 46 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio dovesse constatare (quod non?) che l’omissione del modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 e l’assenza di traduzione dell’ordinanza controversa o ancora l’incertezza relativa ai termini di comparizione hanno effettivamente pregiudicato i diritti della difesa degli intimati, tali carenze dovrebbero essere rettificate nel più breve tempo possibile (35) con l’invio del modulo standard e della traduzione mancante secondo le modalità di notificazione e di comunicazione previste dal regolamento n. 1393/2007 (36), il che confermerebbe automaticamente il termine di comparizione menzionato nell’ordinanza controversa.

48.      Al riguardo, considero, in conformità alle osservazioni del governo spagnolo, che occorre tornare per quanto possibile alla situazione anteriore all’anomalia (37). Infatti, non è possibile sanare le eventuali omissioni di cui trattasi mediante la notificazione dell’atto da notificare o da comunicare e del modulo standard in parola all’avvocato degli intimati. Siffatta modificazione non sarebbe conforme alle modalità prescritte dal regolamento n. 1393/2007 (38).

49.      A mio avviso, una conclusione diversa rimetterebbe in discussione l’interpretazione e l’applicazione autonoma e uniforme del regolamento n. 1393/2007 (39).

50.      Alla luce di tali elementi, considero che l’omissione di notificare il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 al momento della notificazione o della comunicazione di un atto introduttivo del giudizio non costituisca un motivo di nullità di tale notificazione o comunicazione qualora il destinatario dell’atto sia stato posto in grado di far valere i suoi diritti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nello Stato mittente. Occorre sanare le omissioni che pregiudicano i diritti della difesa del destinatario dell’atto da notificare o comunicare nel più breve tempo possibile e secondo le modalità di notificazione o di comunicazione previste dal regolamento n. 1393/2007.

VI – Conclusione

51.      Alla luce delle considerazioni che precedono, invito la Corte a rispondere nel modo seguente alle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte dall’Anotato Dikastirio Kyprou:

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che la notificazione del modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento al destinatario, in occasione della notificazione o della comunicazione dell’atto da notificare o da comunicare, è necessaria, senza eccezioni e indipendentemente dalla lingua in cui l’atto da notificare o da comunicare è redatto, in tutti i casi e indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia accompagnato o meno da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro ricevente o, qualora sussistano diverse lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui occorre effettuare la notificazione o la comunicazione.

L’omissione di notifica del modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, in occasione della notificazione o della comunicazione di un atto introduttivo di giudizio, non costituisce un motivo di nullità di tale notificazione o comunicazione qualora il destinatario dell’atto sia stato posto in grado di far valere i propri diritti nel contesto di un procedimento giurisdizionale nello Stato mittente. Occorre sanare le omissioni che pregiudicherebbero i diritti della difesa del destinatario dell’atto da notificare o da comunicare nel più breve tempo possibile e secondo le modalità di notificazione o di comunicazione previste dal regolamento n. 1393/2007.


1 – Lingua originale: il francese.


2 –      In ognuna delle sette controversie, la Alpha Panareti Public Ltd è convenuta in tale qualità.


3 –      GU L 324, pag. 79.


4 –      Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tale società, costituita a Cipro, non appartiene alla Alpha Bank.


5 –      Il venditore è stabilito a Cipro.


6 –      Cioè una domanda presentata senza avvisare la parte avversa.


7 –      Denominato «writ» nei documenti processuali allegati alla domanda di procedimento pregiudiziale.


8 –      Denominata «notice of writ» nei documenti processuali allegati alla domanda di procedimento pregiudiziale (in prosieguo: la «nota»).


9 –      La notificazione o la comunicazione nelle controversie principali hanno avuto luogo in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, cioè tra gli organi designati [«mittenti» (a Cipro) e «riceventi» (nel Regno Unito)] in forza dell’articolo 2 di tale regolamento.


10 –      V. articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007. Le questioni presentate alla Corte riguardano segnatamente atti introduttivi di giudizio. Riguardo all’ambito d’applicazione di tale regolamento, quest’ultimo prevede soltanto due circostanze in cui la notificazione e la comunicazione di un atto giudiziario tra gli Stati membri sono sottratte al suo ambito d’applicazione, cioè, da una parte, quando il domicilio o il luogo di soggiorno abituale del destinatario è ignoto e, dall’altra, quando quest’ultimo ha nominato un rappresentante munito di procura nello Stato in cui il procedimento giurisdizionale si svolge. Nelle altre ipotesi, qualora il destinatario di un atto giurisdizionale risieda all’estero, la notificazione o la comunicazione di tale atto rientrano necessariamente nell’ambito d’applicazione di tale regolamento e devono, pertanto, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, essere realizzate con mezzi stabiliti dallo stesso regolamento a tale scopo. V. anche, in tal senso, punti 24 e 25 della sentenza Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824).


11 –      V. punto 37 della sentenza Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824), la Corte ha dichiarato che «gli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 1, [del regolamento no 1393/2007], letti alla luce del considerando 12 del medesimo, impongono che la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari siano effettuate mediante un modulo standard, e che questo sia tradotto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata tale notificazione o comunicazione».


12 –      V., in questo senso, in particolare le versioni in lingua spagnola «[e]l organismo receptor informará al destinatario», in lingua ceca «[p]řijímající subjekt vyrozumí adresáta», in lingua tedesca «[d]ie Empfangsstelle setzt den Empfänger […] in Kenntnis», in lingua greca «[η]υπηρεσία παραλαβής ενημερώνει τον παραλήπτη», in lingua inglese «[t]he receiving agency shall inform the addressee», in lingua francese «[l]’entité requise informe», in lingua irlandese «[c]uirfidh an ghníomhaireacht fála an seolaí ar an eolas», in lingua italiana «[l]’organo ricevente informa il destinatario», in lingua neerlandese «[d]e ontvangende instantie stelt degene voor wie het stuk is bestemd […] in kennis», in lingua portoghese «[a] entidade requerida avisa o destinatário», in lingua slovacca «[p]rijímajúci orgán […] informuje adresáta» e in lingua finlandese «[v]astaanottavan viranomaisen on ilmoitettava vastaanottajalle».


13 – GU L 160, pag. 37.


14 –      V. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 che prevede che «gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile». V. sentenza Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 34). V., per analogia, sentenze Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 46) e Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395, punto 54) relativi al regolamento n. 1348/2000. Come osservato dalla Commissione, «risulta dai considerando 2, 6 e 7 del regolamento n. 1393/2007 che il suo obiettivo consiste nel migliorare e nell’accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile o commerciale che vengono notificati o comunicati in un altro Stato, pur garantendo la tutela giurisdizionale del convenuto».


15 –      Per l’importanza del rispetto dei diritti della difesa all’atto della notificazione o della comunicazione degli atti, v. sentenza Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, punti 47 e 48).


16 –      Inoltre, come rilevato dal governo austriaco, il «fatto di allegare il modulo standard al documento da notificare non rallenta la procedura di notifica. Si [dovrebbero] al contrario temere errori e ritardi qualora occorresse esaminare l’esistenza o meno di una deroga. È opportuno tenere presente che il numero delle domande di notifica è importante e che quindi ogni procedura di notifica deve essere semplificata al massimo». Come il governo spagnolo, io ritengo che «[l]’utilizzo di detto modulo garantisca non soltanto la rapidità della trasmissione ma anche la sua sicurezza».


17 –      Inoltre, laddove gli organi riceventi dispongono di un margine discrezionale, il regolamento n. 1393/2007 lo prevede espressamente. V., ad esempio, l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento che prevede che l’organo mittente non sia obbligato a procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la modalità particolare richiesta dall’organo ricevente se tale modalità è incompatibile con la legge dello Stato membro mittente. V., anche, per analogia, articoli da 12 a 15 del regolamento n. 1393/2007.


18 –      Al punto 46 della sentenza Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665) la Corte ha dichiarato, in merito al regolamento n. 1348/2000, che ha preceduto il regolamento n. 1393/2007, che «la scelta della forma del regolamento, anziché della direttiva come inizialmente proposto dalla Commissione, dimostra l’importanza che il legislatore comunitario riconnette alla diretta applicabilità delle disposizioni di tale regolamento e alla loro applicazione uniforme». V. anche sentenza Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 60).


19 –      L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1393/2007, intitolato «Ambito di applicazione» prevede che «ai fini del presente regolamento per “Stato membro” si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca». Tuttavia, l’applicazione di tale regolamento è stata estesa alla Danimarca in esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, sottoscritto a Bruxelles il 19 ottobre 2005 (GU L 300, pag. 55).


20 – COM(2013) 858 final. In tale relazione, la Commissione valuta l’applicazione del regolamento n. 1393/2007 nel corso del periodo che va dal 2008 al 2012. Infatti, l’articolo 24 di tale regolamento dispone che, entro il 1° giugno 2011 e, successivamente, tutti i cinque anni, la Commissione deve valutare l’applicazione del regolamento e, se del caso, proporre adeguamenti. La Commissione indica di aver avviato uno studio nel 2011 allo scopo di raccogliere dati e valutare l’applicazione del regolamento n. 1393/2007. Tale questione è stata parimenti affrontata nel corso degli incontri della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e la Commissione sostiene di aver tenuto conto di lettere, denunce e petizioni di cittadini, nonché delle decisioni emesse in via pregiudiziale dalla Corte con riferimento a tale regolamento.


21 – Il corsivo è mio.


22 –      V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.


23 –      V., per analogia, sentenza Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, punti 37 e 39).


24 –      V. anche, in questo senso, sentenze Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, punto 16); Factortame e a. (C‑213/89, EU:C:1990:257, punto 19); Courage et Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 25), e Muñoz e Superior Fruiticola (C‑253/00, EU:C:2002:497, punto 28). Inoltre, al punto 39 della sentenza Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665) la Corte aggiunge che, «diverse (...) disposizioni [del regolamento] suggeriscono che la mancanza di traduzione sia sanabile». Ricordo che anche se il precedente regolamento esigeva una traduzione, esso non parlava di modulo.


25 –      V., del pari, sentenze Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 52), e Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 76).


26 – V., in tal senso, sentenze Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 47), e Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 35).


27 –      V. punto 52 della sentenza Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665).


28 –      Risulta infatti chiaramente dal testo dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 che il destinatario dell’atto da notificare o da comunicare ha il diritto di rifiutare di ricevere l’atto soltanto se esso non è redatto o accompagnato da una traduzione in una delle lingue indicate. V. anche il considerando 10 del regolamento n. 1393/2007, il quale prevede che, per «garantire l’efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali».


29 –      V., per analogia, articolo 19 del regolamento n. 1393/2007.


30 –      Nella fattispecie la lingua inglese.


31 –      V., in questo senso, sentenza Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, punti da 41 a 45).


32 –      «La traduzione dei documenti giustificativi può richiedere un tempo considerevole laddove, comunque, tale traduzione non è richiesta ai fini del procedimento che si svolgerà dinanzi al giudice dello Stato membro mittente e nella lingua di tale Stato» [V. punto 74 della sentenza Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264)]. Gli obiettivi del regolamento n. 1393/2007 di migliorare e accelerare la trasmissione degli atti sarebbero pregiudicati qualora fosse richiesta una traduzione di documenti «accessori».


33 –      Va osservato che la notificazione dell’ordinanza controversa agli intimati è prevista dal diritto cipriota.


34 –      Ne consegue che l’ordinanza controversa e la nota allegata all’atto introduttivo del giudizio hanno fissato un termine di comparizione di 60 giorni nel caso del sig. Si.


35 –      V., in questo senso, sentenza Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 64).


36 –      V., in questo senso, sentenza Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 63). V., per analogia, articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1393/2007.


37 –      Osservo al riguardo che, all’epoca della notificazione degli atti giudiziari della fattispecie, gli intimati risiedevano all’estero. Dato che questi ultimi non avevano nominato a tale epoca un rappresentante munito di procura nello Stato in cui il procedimento giurisdizionale si svolge, cioè a Cipro, la notificazione o la comunicazione di tali atti rientra e continua necessariamente a rientrare nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 1393/2007, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento. V., Per analogia, sentenza Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, punti 24 e 25).


38 –      Sentenza Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, punti da 29 a 32). I mezzi di trasmissione negli Stati membri degli atti giurisdizionali in materia civile o commerciale sono previsti esaustivamente nel sistema stabilito dal regolamento n. 1393/2007.


39 –      V., anche, considerando 8 del regolamento n. 1393/2007 il quale prevede che «è opportuno che il presente regolamento non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte».