Language of document : ECLI:EU:C:2018:534

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

5 luglio 2018 (*)

«Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Domanda di registrazione di disegni o modelli che rappresentano bicchieri – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 36, paragrafo 1, lettera c) – Rappresentazione grafica – Articoli 45 e 46 – Assegnazione di una data di deposito – Presupposti – Regolamento (CE) n. 2245/2002 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e articolo 10, paragrafi 1 e 2»

Nella causa C‑217/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta via fax il 21 aprile 2017, e il cui originale è stato depositato il 25 aprile 2017,

Mast-Jägermeister SE, con sede in Wolfenbüttel (Germania), rappresentata da C. Drzymalla, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Vajda, presidente di sezione, E. Juhász e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 febbraio 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la propria impugnazione, la Mast-Jägermeister SE chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 febbraio 2017, Mast‑Jägermeister/EUIPO (Bicchieri) (T‑16/16, EU:T:2017:68; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 novembre 2015 (procedimento R 1842/2015-3), relativa a domande di registrazione di bicchieri come disegni o modelli comunitari (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

2        La convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, volume 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «convenzione di Parigi»). L’articolo 4, sezione A, di tale convenzione, che disciplina il diritto di priorità risultante dalla domanda di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale, così recita:

«1)      Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell’Unione una domanda di brevetto d’invenzione, di modello d’utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

2)      È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun paese dell’Unione o di Trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra paesi dell’Unione.

3)      Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda».

 Diritto dell’Unione

 Regolamento (CE) n. 6/2002

3        L’articolo 36 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), rubricato «Requisiti della domanda», prevede quanto segue:

«1.      La domanda di disegno o modello comunitario registrato deve contenere:

a)      una richiesta di registrazione;

b)      indicazioni che permettono d’identificare il richiedente;

c)      una rappresentazione riproducibile del disegno o modello. Tuttavia, se la domanda ha per oggetto un disegno e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell’articolo 50, la rappresentazione del disegno può essere sostituita da un campione.

2.      La domanda contiene inoltre un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

(…)

5.      La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

(…)».

4        L’articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento definisce la data di deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario nei seguenti termini:

«La data del deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1 è depositata presso l’[EUIPO] (…)».

5        L’articolo 41 di detto regolamento, rubricato «Diritto di priorità», prevede quanto segue:

«1.      Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d’utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio [(OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994], ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità.

2.      È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato o in forza di accordi bilaterali o multilaterali.

3.      Per “deposito nazionale regolare” s’intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall’esito di tale domanda.

(…)».

6        Il titolo V del medesimo regolamento, rubricato «Procedimento di registrazione», contiene gli articoli da 45 a 50.

7        L’articolo 45 del regolamento n. 6/2002, rubricato «Esame dei requisiti formali per il deposito», così dispone:

«1.      L’[EUIPO] esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1 per l’assegnazione di una data di deposito.

2.      L’[EUIPO] esamina se:

a)      la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all’articolo 36, paragrafi 2, 3, 4 e 5, nonché, nell’ipotesi di domanda multipla, all’articolo 37, paragrafi 1 e 2;

b)      la domanda soddisfa i requisiti formali stabiliti nel regolamento di esecuzione per l’applicazione degli articoli 36 e 37;

c)      la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 77, paragrafo 2;

d)      sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora questa sia rivendicata.

3.      Le condizioni pertinenti all’esame dei requisiti formali per il deposito sono stabilite nel regolamento di esecuzione».

8        L’articolo 46 del suddetto regolamento, rubricato «Irregolarità sanabili», dispone quanto segue:

«1.      L’[EUIPO], qualora nello svolgere l’esame di cui all’articolo 45 rilevi la presenza d’irregolarità che possono essere sanate, invita il richiedente a sanarle entro il termine prescritto.

2.      Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e se il richiedente ottempera alla richiesta dell’[EUIPO] nel termine prescritto, l’[EUIPO] riconosce come data di deposito quella in cui le irregolarità sono state sanate. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate, la domanda non viene considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario.

3.      Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c), incluso il pagamento delle tasse, ed il richiedente ottempera alla richiesta dell’[EUIPO] nel termine prescritto, l’[EUIPO] riconosce come data di deposito quella in cui è stata originariamente depositata la domanda. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse, l’[EUIPO] respinge la domanda.

4.      Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera d) ed il richiedente non provvede a sanarle entro il termine prescritto, tale fatto comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda».

9        L’articolo 47 di detto regolamento, rubricato «Impedimenti alla registrazione», precisa quanto segue:

«1.      L’[EUIPO], qualora nello svolgere l’esame di cui all’articolo 45 rilevi che il disegno o modello per cui si richiede la protezione:

a)      non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, lettera a), oppure

b)      risulta contrario all’ordine pubblico o al buon costume,

respinge la domanda.

2.      La domanda non è respinta prima che al richiedente sia stata offerta l’opportunità di ritirarla o di modificarla, ovvero di presentare le proprie osservazioni».

 Regolamento (CE) n. 2245/2002

10      L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28), rubricato «Riproduzione del disegno o modello», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«La riproduzione consiste in una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori. Essa risponde alle seguenti condizioni:

(…)

e)      il disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro e non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore; la riproduzione dev’essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell’iscrizione nel Registro dei disegni e modelli comunitari istituito dall’articolo 72 del regolamento (CE) n. 6/2002 (…)».

11      L’articolo 10 di tale regolamento, rubricato «Esame delle condizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali», prevede, ai suoi paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.      L’[EUIPO] comunica al richiedente che non è possibile assegnare alla domanda una data di deposito qualora risulti che la domanda non contiene:

a)      la richiesta di registrazione del disegno o modello come disegno o modello comunitario registrato;

b)      le informazioni necessarie per identificare il richiedente;

c)      una riproduzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), ovvero un campione del disegno o modello.

2.      Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 sono sanate entro due mesi dalla ricezione della comunicazione, si considera come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate.

Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Tutte le tasse pagate vengono restituite».

12      L’articolo 12 di detto regolamento, rubricato «Ritiro o correzione della domanda», al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Possono essere corretti unicamente, a richiesta del richiedente ed a condizione che non risulti alterata la riproduzione del disegno o modello, il nome e l’indirizzo del richiedente, gli errori ortografici o di duplicazione e gli errori manifesti».

 Fatti

13      Il 17 aprile 2015, la ricorrente, la Mast-Jägermeister, ha presentato domande di registrazione di due disegni o modelli comunitari all’EUIPO, ai sensi del regolamento n. 6/2002.

14      I prodotti per i quali sono state presentate le domande di registrazione sono i «bicchieri» della classe 07.01 ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, come modificato, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali.

15      L’esaminatore, con una prima relazione d’esame, elaborata il 17 aprile 2015, ha comunicato alla ricorrente che, per i due disegni e modelli, l’indicazione del prodotto, vale a dire «bicchieri» per i quali era richiesta la protezione, non corrispondeva alle riproduzioni depositate, giacché queste ultime mostravano anche bottiglie. Questi ha quindi suggerito alla ricorrente di aggiungere ai due disegni e modelli l’indicazione «Bottiglie» rientranti nella classe 09.01 ai sensi dell’accordo di Locarno. L’esaminatore ha aggiunto che, siccome i prodotti «Bicchieri» e «Bottiglie» appartenevano a classi diverse, la domanda multipla doveva essere separata e ha precisato che, qualora l’irregolarità non fosse stata sanata entro il termine assegnato, la domanda sarebbe stata respinta.

16      Con lettera del 21 aprile 2015, la ricorrente ha risposto di non aver richiesto alcuna protezione per le bottiglie raffigurate nelle rappresentazioni, cosicché, a propria volta, proponeva di precisare l’indicazione dei prodotti come segue: «Bicchieri per bere che fungono da recipienti per una bottiglia che ne fa parte». Essa ha aggiunto che la classe 07.01 dell’accordo di Locarno sembrava adeguata altresì per tale indicazione.

17      L’esaminatore, con una seconda relazione d’esame, del 25 giugno 2015, ha risposto che, a seguito della lettera del 21 aprile 2015 e di una conversazione telefonica con la ricorrente, era chiaro che quest’ultima non richiedeva alcuna protezione per le bottiglie. Cionondimeno, secondo l’esaminatore, tali bottiglie apparivano chiaramente nelle rappresentazioni e da un nuovo esame emergeva che le domande di registrazione non contenevano riproduzioni conformi alle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002. L’esaminatore ha pertanto ritenuto che, data la presenza delle bottiglie, le caratteristiche per le quali era richiesta la protezione non fossero chiaramente visibili. Egli ha aggiunto che vi si poteva rimediare depositando nuove prospettive in cui le caratteristiche richieste fossero delimitate da linee tratteggiate o da bordi colorati e ha precisato che alle domande non poteva essere assegnata alcuna data di deposito fino a quando le irregolarità non fossero state sanate. L’esaminatore ha concluso indicando che, se le irregolarità fossero state sanate entro il termine assegnato, la data di presentazione delle nuove prospettive sarebbe stata riconosciuta come data di deposito, ma che, in caso contrario, le domande di registrazione sarebbero state considerate non depositate.

18      Con lettera del 14 luglio 2015, la ricorrente ha risposto che le condizioni per l’assegnazione di una data di deposito erano soddisfatte, poiché le rappresentazioni depositate mostravano i disegni e modelli su fondo neutro. Essa ha precisato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002 riguardava la qualità delle rappresentazioni e non il loro contenuto. La stessa non ha quindi depositato nuove prospettive.

19      L’esaminatore, con una terza relazione d’esame, del 16 luglio 2015, ha precisato che non avrebbe modificato la propria relazione d’esame del 25 giugno 2015, dal momento che le rappresentazioni mostravano un bicchiere e una bottiglia.

20      La ricorrente, con lettera del 21 agosto 2015, riferendosi a una sua conversazione telefonica con l’esaminatore, ha risposto di non comprendere il motivo per cui la data di deposito avrebbe potuto essere mantenuta qualora fosse stata inserita un’indicazione del prodotto o in caso di separazione della domanda multipla, ma non per le prospettive inizialmente depositate. La ricorrente ha chiesto l’adozione di una decisione impugnabile per l’eventualità che la decisione di esame non fosse annullata.

21      L’esaminatore, con una quarta relazione d’esame, del 24 agosto 2015, ha comunicato alla ricorrente che le irregolarità delle domande avrebbero potuto essere sanate o depositando nuove prospettive o inserendo l’indicazione «Bottiglie» e separando la domanda multipla.

22      Con lettera del 28 agosto 2015, la ricorrente ha chiesto l’adozione di una decisione impugnabile.

23      Con decisione del 31 agosto 2015, l’esaminatore ha rilevato che la ricorrente non aveva sanato le suddette irregolarità, perché la stessa non approvava la relazione d’esame. Egli ha ritenuto, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002, che le domande dei due disegni o modelli in questione non potessero essere considerate domande di registrazione di disegni e modelli comunitari, cosicché non poteva essere assegnata alcuna data di deposito. Ha, inoltre, disposto il rimborso dell’importo della tassa pagata.

24      Il 15 settembre 2015 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione dell’esaminatore.

25      La terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato, al punto 15 della decisione controversa, che le rappresentazioni dei due disegni e modelli interessati non consentivano di stabilire se la protezione fosse richiesta per il bicchiere, per la bottiglia o per una combinazione di entrambi. Essa ha precisato, al punto 16 della decisione controversa, che la rappresentazione da depositare unitamente alla richiesta di registrazione, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, serviva a identificare il disegno o il modello oer il quale si richiedeva la protezione ed era la condizione per l’assegnazione di una data di deposito, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del suddetto regolamento. La data di deposito determinerebbe la preesistenza del disegno e del modello registrato e la novità e il carattere individuale sarebbero determinati in base ai modelli anteriori divulgati prima della data di deposito. La commissione di ricorso ha aggiunto che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, la riproduzione doveva consentire di identificare chiaramente tutti i dettagli dell’oggetto per i quali si richiedeva la protezione.

26      La commissione di ricorso ha aggiunto, ai punti 17 e 18 della decisione controversa, che l’argomento secondo cui l’oggetto della protezione delle domande depositate risultava chiaramente dalle rappresentazioni era in contraddizione con quanto esposto dalla stessa ricorrente e che la proposta di quest’ultima di indicare i prodotti interessati non era idonea a sanare le irregolarità relative alla rappresentazione dei disegni e modelli, giacché non poteva essere utilizzata per determinare la portata della protezione.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

27      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2016, la Mast-Jägermeister ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa.

28      A sostegno del suo ricorso la ricorrente ha dedotto due motivi. Il primo motivo riguardava la violazione degli articoli 45 e 46 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36 di tale regolamento, mentre il secondo motivo riguardava la violazione dei diritti della difesa.

29      Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto ciascuno di tali due motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme. In particolare, il Tribunale ha sostenuto un’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 secondo la quale tale disposizione si applica altresì, come sostenuto dall’EUIPO, in caso di imprecisioni o di incertezza o di poca chiarezza relativamente all’oggetto della protezione del disegno o modello per cui si chiede la registrazione.

 Conclusioni delle parti

30      Con la sua impugnazione, la Mast-Jägermeister chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata, e

–        nell’ipotesi in cui l’impugnazione dovesse essere dichiarata fondata, accogliere il primo e il terzo capo delle conclusioni di primo grado.

31      L’EUIPO chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

32      A sostegno della propria impugnazione, la Mast-Jägermeister deduce un motivo unico, vertente sulla violazione degli articoli 45 e 46 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 36 e 38 del medesimo regolamento.

 Argomenti delle parti

33      Secondo la Mast-Jägermeister, dal significato e dalla finalità degli articoli 36 e 38 del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002 si evince che l’assegnazione di una data di deposito deve dipendere soltanto da un esame della rappresentazione del disegno o modello nell’ottica della sua riproducibilità fisica.

34      Innanzitutto, la Mast-Jägermeister si fonda sul tenore letterale dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 nonché sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari (GU 1994, C 29, pag. 20) per sostenere che tale disposizione si riferisce soltanto alla riproducibilità fisica della rappresentazione di un disegno o modello ai fini della pubblicazione nel registro dei disegni e modelli comunitari.

35      La Mast-Jägermeister fa valere che la questione se le rappresentazioni dei disegni o modelli di cui è stata chiesta la registrazione non consentano di determinare, nella fattispecie, se la protezione è richiesta per il bicchiere, per la bottiglia o per una combinazione di entrambi riguarda la valutazione della portata della protezione del disegno o modello registrato nell’ambito di un eventuale procedimento per contraffazione e, di conseguenza, non osta all’assegnazione di una data di deposito. A tale proposito, dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002 non si evincerebbe che la riproduzione del disegno o modello interessato non debba lasciar sussistere il minimo dubbio quanto all’oggetto per il quale si richiede la protezione.

36      Dopodiché, la Mast-Jägermeister sottolinea l’importanza della data di deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, la quale, tra gli altri effetti giuridici, determina il dies a quo del termine di priorità entro il quale il richiedente ha la possibilità di depositare all’estero ulteriori domande di registrazione per il suo disegno o modello e di rivendicare, a tal fine, la priorità della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario. A tale proposito, la Mast-Jägermeister richiama l’articolo 4 della convenzione di Parigi, che riguarda il diritto di priorità nell’ambito di tale convenzione. Orbene, data l’importanza del diritto di priorità, la data di deposito della domanda di registrazione dovrebbe essere fissata nel più breve tempo possibile, in modo da consentire all’autore del disegno o modello di rendere quest’ultimo accessibile al pubblico senza che la propria divulgazione di detto disegno o modello provochi l’invalidità delle domande successive depositate all’estero.

37      La ricorrente contesta, pertanto, i punti 35 e 36 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha considerato che dall’economia del regolamento n. 6/2002 emerge che, nel quadro della procedura di esame dei disegni e modelli, l’EUIPO deve innanzitutto constatare che la domanda di registrazione riguardi un disegno o modello e non risulti contraria né all’ordine pubblico né al buon costume e poi verificare che tale domanda di registrazione soddisfi i requisiti obbligatori stabiliti all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Secondo la ricorrente, dall’economia del regolamento n. 6/2002 non emerge niente del genere e tale interpretazione è in contrasto con la volontà di ottenere rapidamente certezza del diritto per il richiedente.

38      Secondo la Mast-Jägermeister, l’esame della questione se alla domanda possa essere assegnata una data di deposito è l’esame più urgente e più semplice. Infatti, sarebbe unicamente necessario verificare se i tre requisiti stabiliti all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 siano soddisfatti. A tale proposito, il legislatore dell’Unione europea non potrebbe aver effettivamente richiesto che si esamini fin da subito, in ogni caso, se la domanda riguardi un disegno o modello e, all’occorrenza, se quest’ultimo sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume, in quanto si tratterebbe di una questione di difficile risposta e che meriterebbe un esame approfondito.

39      Essa considera che si debbano distinguere i requisiti per l’assegnazione della data di deposito stabiliti all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 dai requisiti formali applicabili alla riproduzione per poter accogliere la domanda di registrazione di un disegno o modello. A tale proposito, le valutazioni della commissione di ricorso dell’EUIPO e del Tribunale potrebbero senz’altro essere tenute in considerazione al fine di determinare se il disegno o modello sia registrabile, ma non nella fase di assegnazione di una data di deposito.

40      Inoltre, per quanto riguarda la valutazione della commissione di ricorso e del Tribunale secondo la quale la riproduzione deve consentire di distinguere con precisione tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione, la Mast-Jägermeister ritiene che, se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002 dovesse essere interpretato nel senso che esso conferisce all’EUIPO una competenza di controllo di merito relativa alla rappresentazione del disegno o modello, sarebbe l’EUIPO, e non il richiedente, a determinare l’oggetto della domanda di registrazione. Orbene, attraverso la natura della rappresentazione è il richiedente a determinare l’oggetto della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario. Le caratteristiche di una rappresentazione che non possono essere identificate non godrebbero della protezione.

41      La Mast-Jägermeister ritiene che, sebbene ogni ufficio incaricato di esaminare una domanda di registrazione abbia la possibilità di rifiutare la registrazione di un disegno o modello e, di conseguenza, di respingere una domanda di registrazione di un disegno o modello qualora ritenga che la registrazione generi incertezza giuridica, tale esigenza di certezza del diritto dovrebbe comunque essere considerata in modo totalmente distinto dalla certezza del diritto conferita al richiedente dal fatto che alla sua domanda sia quantomeno assegnata una data.

42      La Mast-Jägermeister sostiene che l’irregolarità accertata dalla commissione di ricorso dell’EUIPO non costituisce un motivo per rifiutare l’assegnazione di una data di deposito. A suo avviso, anche prodotti combinati, costituiti da due o più prodotti maneggiabili o commerciabili separatamente, possono essere protetti, nella misura in cui ciò che costituisce oggetto della protezione di un disegno o modello registrato è l’aspetto di un prodotto o di una sua parte, rappresentato in modo visibile nella domanda, conformemente all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002.

43      Infine, la Mast-Jägermeister rinvia alle considerazioni relative all’economia dei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002. Essa rileva che l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 enuncia espressamente che solo la presenza di irregolarità nella domanda ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento giustifica che una domanda non venga considerata una domanda di registrazione del disegno o modello comunitario e che, di conseguenza, non sia assegnata nessuna data di deposito. Per contro, le irregolarità di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 implicherebbero il rigetto della domanda di registrazione, il che presupporrebbe che una data di deposito sia stata previamente stabilita. La Mast-Jägermeister indica che tali ultime irregolarità comprendono quelle di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002 e che tale disposizione rinvia ai requisiti stabiliti all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, che a sua volta presuppone che la domanda di registrazione soddisfi i requisiti previsti dal regolamento n. 2245/2002. Pertanto, un’eventuale irregolarità della domanda alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), di quest’ultimo regolamento potrebbe portare soltanto al rigetto della domanda di registrazione, dopo che sia stata assegnata una data di deposito.

44      A tale proposito, la Mast-Jägermeister ammette che un’interpretazione congiunta dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002 con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento potrebbe essere in contrasto con le disposizioni dell’articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002. Tuttavia, occorrerebbe interpretare le disposizioni del regolamento n. 2245/2002, che è un regolamento di esecuzione, alla luce di quelle del regolamento alla sua base, ossia il regolamento n. 6/2002.

45      L’EUIPO ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nell’interpretazione delle disposizioni dei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002. Esso conclude, di conseguenza, che il motivo unico è infondato e che l’impugnazione deve essere respinta.

 Giudizio della Corte

46      Con il suo motivo unico la Mast-Jägermeister sostiene, fondamentalmente, che l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, letto alla luce delle altre pertinenti disposizioni di tale regolamento e del regolamento n. 2245/2002, debba essere interpretato nel senso che l’assegnazione di una data di deposito dipende soltanto da un esame della rappresentazione del disegno o modello nell’ottica della sua riproducibilità fisica. Pertanto, essa ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che tale articolo 36, paragrafo 1, lettera c), si applica altresì in caso di imprecisioni o di poca chiarezza relativamente all’oggetto della protezione del disegno o modello per il quale si chiede la registrazione.

47      Ai fini dell’analisi della fondatezza di tale motivo è opportuno interpretare l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, ai termini del quale la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario deve contenere «una rappresentazione riproducibile del disegno o modello».

48      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione occorre tener conto non solo dei termini in cui queste sono redatte, ma altresì del contesto in cui sono inserite e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (sentenze del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C‑156/98, EU:C:2000:467, punto 50, e del 19 ottobre 2017, Raimund, C‑425/16, EU:C:2017:776, punto 22).

49      Per quanto riguarda, anzitutto, il tenore letterale dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, esso prevede che la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario contenga «una rappresentazione riproducibile del disegno o modello». Tale formulazione sembra riferirsi principalmente alla qualità tecnica della rappresentazione. Tuttavia, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, nella nozione di rappresentazione è parimenti insito il concetto della riconoscibilità sostanziale del disegno o modello.

50      Inoltre, occorre constatare che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, senza aggiungere requisiti sostanziali a quelli dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, precisa, in particolare, che la riproduzione deve essere di qualità tale da distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione.

51      L’analisi del tenore letterale di tale articolo 36, paragrafo 1, lettera c), porta quindi a ritenere che la rappresentazione del disegno o modello di cui si chiede la registrazione debba consentire di individuare chiaramente detto disegno o modello.

52      L’interpretazione letterale dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 è confermata dall’interpretazione teleologica di tale disposizione, che deve contribuire al buon funzionamento del sistema di registrazione dei disegni o modelli. Il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il disegno o modello stesso onde individuare l’esatto oggetto della protezione conferita al suo titolare attraverso il disegno o modello registrato (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punto 48).

53      In proposito si deve rilevare che la registrazione di un disegno o modello in un pubblico registro è volta a renderlo consultabile alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici.Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la natura degli elementi che costituiscono un disegno o modello al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei disegni o modelli adeguato e preciso (v., per analogia, sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punti 49 e 50, e del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punto 47).

54      Dall’altro, gli operatori economici devono poter accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi (v., per analogia, sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punto 51, e del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punto 48). Tale requisito è inteso, come indicato, in sostanza, dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata, a garantire la certezza giuridica dei terzi.

55      Ne consegue che il sistema comunitario dei disegni o modelli derivante dal regolamento n. 6/2002 conferma l’interpretazione suggerita dal tenore letterale dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento nel senso che la rappresentazione di un disegno o modello di cui si chiede la registrazione deve consentire di identificare chiaramente detto disegno o modello.

56      Tale conclusione è peraltro confermata anche dalla circostanza che l’assegnazione di una data di deposito, che, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento n. 6/2002, è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento è depositata presso l’EUIPO, consente al titolare del disegno o modello interessato di beneficiare del diritto di priorità, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002. Infatti, contrariamente a quanto allega la Mast-Jägermeister sulla base dell’articolo 4 della convenzione di Parigi, la cui formulazione corrisponde, in sostanza, a quella dell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002, il fatto che la data di deposito consenta di ottenere tale diritto di priorità giustifica di per sé il requisito che la rappresentazione sia esente da imprecisioni relativamente al disegno o al modello di cui si chiede la registrazione. Come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, una domanda di registrazione ambigua genererebbe il rischio che un disegno o modello il cui oggetto di protezione non sia chiaramente identificato ottenga un eccesso di tutela a titolo del diritto di priorità.

57      Infine, l’interpretazione secondo cui l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 richiede che la rappresentazione del disegno o modello contenuta nella domanda di registrazione consenta di identificare chiaramente l’oggetto per il quale si richiede la protezione è confermata anche dall’analisi del contesto di tale disposizione.

58      A tale proposito, dato che l’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 prescrive che la domanda di registrazione soddisfi i requisiti previsti dal regolamento n. 2245/2002, è necessario fare riferimento ad altre disposizioni di quest’ultimo regolamento relative alla domanda di registrazione.

59      Occorre quindi rilevare, come osserva correttamente l’EUIPO, che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002 stabilisce che una correzione della domanda di registrazione non può alterare la riproduzione del disegno o modello interessato. Orbene, ciò implica necessariamente che la domanda di registrazione, prima di poter ottenere una data di deposito, contenga una riproduzione che consenta di identificare l’oggetto per il quale si richiede la protezione. Infatti, non è possibile interpretare il regolamento n. 6/2002 nel senso che esso ammette che una domanda di registrazione possa essere considerata validamente presentata anche quando la medesima non consenta di identificare chiaramente il disegno o modello di cui si chiede la registrazione e tale irregolarità non possa più essere sanata.

60      Emerge quindi dai punti da 49 a 59 della presente sentenza che l’analisi letterale, teleologica e contestuale dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 porta a ritenere che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa prescrive che la rappresentazione del disegno o modello di cui si chiede la registrazione consenta di identificare chiaramente detto disegno o modello, oggetto della protezione che tale domanda persegue.

61      Orbene, dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 risulta che una domanda che presenta irregolarità relative ai requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, di detto regolamento, le quali non siano state sanate nel termine prescritto, non viene considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario e, di conseguenza, non le è assegnata alcuna data di deposito.

62      Gli argomenti della Mast-Jägermeister sintetizzati al punto 43 della presente sentenza, relativi all’articolazione tra le differenti disposizioni degli articoli 45 e 46 del regolamento n. 6/2002, non possono essere accolti. Infatti, la domanda proposta dalla Mast-Jägermeister presenta un’irregolarità ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, trattandosi di una domanda che non consente di identificare chiaramente il disegno o modello di cui è chiesta la registrazione, e, come esposto al punto precedente della presente sentenza, irregolarità del genere implicano, secondo l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che la domanda non venga considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, se non vengono sanate nel termine prescritto.

63      Dal canto suo, l’argomento relativo ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale precisa lo svolgimento della procedura d’esame dei disegni o modelli, deve essere respinto in quanto inconferente, nella misura in cui la valutazione contenuta in tali punti non si rivela necessaria per sostenere la sua interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, la quale emerge dalle valutazioni formulate ai punti da 40 a 46 della presente sentenza.

64      Dalle considerazioni che precedono si ricava che il motivo unico di ricorso della Mast-Jägermeister è infondato e che deve essere pertanto respinto, come il ricorso nel suo insieme.

 Sulle spese

65      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese.

66      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

67      La ricorrente, rimasta soccombente nel suo motivo unico, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Mast-Jägermeister SE è condannata alle spese.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.