Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 6 febbraio 2012 - Transportes Jordi Besora, S.L. / Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) e Generalitat de Catalunya

(Causa C-82/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: Transportes Jordi Besora, S.L.

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) e Generalitat de Catalunya

Questioni pregiudiziali

Con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE 2 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e, in particolare, all'esigenza di "finalità specifiche" di una determinata imposta:

a)    se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che esige che lo scopo perseguito non possa essere realizzato mediante un'altra imposta armonizzata;

b)    se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che sussistono finalità puramente di bilancio allorché una determinata imposta sia stabilita in concomitanza con il trasferimento di competenze alle Comunidades Autónomas, a cui, a loro volta, sono devoluti i gettiti derivanti dalla riscossione dell'imposta al fine di sostenere, parzialmente, i costi generati dalle competenze trasferite, potendo venire in essere aliquote dell'onere diverse fra loro, a seconda del territorio di ciascuna Comunità autonoma;

c)    in caso di risposta negativa alla questione precedente, se la nozione di "finalità specifiche" debba essere interpretata nel senso che il relativo obiettivo debba essere unico o se, al contrario, sia possibile il conseguimento di più scopi differenti, tra i quali figura anche quello di puro bilancio, volto a ottenere il finanziamento di determinate competenze;

d)    qualora la risposta alla questione precedente ammetta il conseguimento di più scopi, quale sia il grado di rilevanza che, ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, deve caratterizzare un determinato scopo affinché l'imposta risponda a "finalità specifiche" ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché quali siano i criteri per delimitare le finalità principali da quelle secondarie.

Relativamente all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e, in particolare, al rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione dell'esigibilità:

a)    se alla summenzionata disposizione sia contraria un'imposta indiretta non armonizzata (come l'IVMDH), esigibile all'atto della vendita al dettaglio del carburante nei confronti del consumatore finale, diversamente dall'imposta armonizzata (imposta sugli oli minerali, riscuotibile nel momento in cui i prodotti escono dall'ultimo deposito fiscale) o dall'IVA (che, pur essendo riscossa anche all'atto della vendita al dettaglio finale, è esigibile in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione), in quanto non rispetterebbe - ai sensi della sentenza EKW e Wein & Co  (punto 47) - l'economia generale dell'una o dell'altra di queste tecniche d'imposizione, così come sono organizzate dalla normativa comunitaria;

b)    in caso di risposta negativa alla questione precedente, se occorra intendere che detta condizione di rispetto è soddisfatta senza la necessità di coincidenze ai fini dell'esigibilità, semplicemente in quanto l'imposta indiretta non armonizzata (in tal caso l'IVMDH) non interferisca - nel senso che non lo ostacola né impedisce - con il normale funzionamento dell'esigibilità delle accise o dell'IVA.

____________

1 - GU L 76, pag. 1.

2 - Sentenza del 9 marzo 2000 (C-437/97, Racc. pag. I-1157).