Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Spagna) - Concepción Salgado González / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
(Causa C-282/11)
(Articolo 48 TFUE - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 - Assicurazione vecchiaia e morte - Modalità particolari di applicazione della normativa nazionale relativa all'assicurazione vecchiaia - Calcolo delle prestazioni)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente: Concepción Salgado González
Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Interpretazione dell'articolo 48 TFUE, dell'articolo 3 e dell'allegato VI, parte D, punto 4 (ora parte G) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché dell'articolo 87, paragrafo 5, e dell'allegato XI, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) - Assicurazione vecchiaia e morte - Modalità particolari di applicazione della normativa nazionale relativa all'assicurazione vecchiaia - Calcolo delle prestazioni - Normativa nazionale che determina la prestazione con riferimento ad una base contributiva media nell'ambito di un periodo di riferimento di quindici anni.
Dispositivo
Gli articoli 48 TFUE, 3, 46, paragrafo 2, lettera a), e 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata mediante il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, nonché il punto 4 della sezione H dell'allegato VI a detto regolamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione.
____________1 - GU C 269 del 10.9.2011.