Language of document : ECLI:EU:T:2009:83

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

25 marzo 2009 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BUDWEISER – Marchi internazionali denominativo e figurativi anteriori BUDWEISER e Budweiser Budvar – Impedimenti relativi alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 – Violazione dei diritti della difesa – Motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 – Tardiva produzione di documenti – Potere discrezionale conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94»

Nella causa T‑191/07,

Anheuser-Busch, Inc., con sede in Saint Louis, Missouri (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard e A. Renck,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Budějovický Budvar, národní podnik, con sede in České Budějovice (Repubblica ceca), rappresentata dall’avv. K. Čermák,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 marzo 2007 (procedimento R 299/2006‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Budějovický Budvar, národní podnik e l’Anheuser-Busch, Inc.,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. F. Dehousse (relatore) e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2007,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2007,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2007,

in seguito all’udienza del 30 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 1° aprile 1996 l’Anheuser-Busch, Inc. ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo BUDWEISER.

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «birra, ale, porter, bevande al malto alcoliche e analcoliche».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 50/99 del 28 giugno 1999.

5        Il 28 settembre 1999 la società Budějovický Budvar, národní podnik (in prosieguo: la «Budvar») ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 avverso la registrazione del marchio richiesto, e ciò per la totalità dei prodotti specificati nella domanda di registrazione.

6        A sostegno della sua opposizione la Budvar ha fatto valere, in primo luogo, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94:

–        il marchio denominativo internazionale BUDWEISER (R 238 203), registrato per il prodotto «birra di ogni genere», con effetto in Germania, Austria, Benelux e Italia;

–        il marchio figurativo internazionale (n. 674 530), registrato per i prodotti «malto» e «birra», con effetto in Austria, Benelux, Francia e Italia, riprodotto qui di seguito:

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–        il marchio figurativo internazionale (n. 614 536), registrato per il prodotto «birre», con effetto in Germania, Austria, Benelux, Francia e Italia, riprodotto qui di seguito:

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7        In secondo luogo, la Budvar ha fatto valere, ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, numerose denominazioni di origine comprendenti il termine «budweiser».

8        L’8 luglio 2002 l’Anheuser-Busch ha chiesto, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, che la Budvar adducesse la prova dell’uso effettivo dei marchi invocati a sostegno della sua opposizione. La Budvar ha risposto a tale domanda in data 8 novembre 2002.

9        Con una prima decisione 10 giugno 2004, la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione proposta dalla Budvar ed ha, di conseguenza, respinto la domanda di marchio comunitario in questione. La divisione di opposizione ha ritenuto, in sostanza, che in Austria ed in Francia sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio figurativo internazionale anteriore n. 674 530.

10      Il 23 giugno 2004 l’Anheuser-Busch ha presentato all’UAMI un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94.

11      Con decisione 11 luglio 2005 (procedimento R 509/2004‑2), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso dell’Anheuser-Busch. Secondo la commissione di ricorso, la divisione di opposizione è incorsa in errore ritenendo che il marchio figurativo internazionale anteriore n. 674 530 fosse tutelato, in Austria ed in Francia, a partire dal 5 dicembre 1960, mentre esso era tutelato, in tali paesi, a partire dal 19 maggio 1997, ovvero da data successiva al deposito della domanda di marchio comunitario in questione.

12      La commissione di ricorso ha rinviato la pratica dinanzi alla divisione di opposizione.

13      Con una seconda decisione del 22 dicembre 2005, la divisione di opposizione ha nuovamente accolto l’opposizione proposta dalla Budvar ed ha, di conseguenza, respinto la domanda di marchio comunitario in questione.

14      La divisione di opposizione ha, innanzitutto, ritenuto insufficiente la prova dell’uso del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203).

15      La divisione di opposizione ha poi scelto di limitare la sua analisi ad un confronto tra il marchio richiesto ed il marchio figurativo internazionale anteriore n. 614 536, ai fini del quale essa ha accettato di prendere in considerazione i documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione.

16      In tale contesto, la divisione di opposizione ha ritenuto, in sostanza, che, in Germania, Austria, Benelux, Francia e Italia, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio figurativo internazionale anteriore n. 614 536.

17      Il 13 febbraio 2006, l’Anheuser-Busch ha presentato all’UAMI un ricorso avverso la seconda decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94.

18      Con decisione 20 marzo 2007 (procedimento R 299/2006‑2; in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata all’Anheuser-Busch il 22 marzo 2007, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso.

19      Pur non contestando la valutazione della divisione di opposizione quanto al rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio figurativo internazionale n. 614 536, la commissione di ricorso ha ritenuto, contrariamente alla tesi della divisione di opposizione, che si potesse prendere in considerazione il marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203). Alla luce di ciò la commissione di ricorso ha concluso che, sulla base dei documenti forniti dalla Budvar, fosse stato provato l’uso serio del marchio denominativo internazionale BUDWEISER (R 238 203).

20      In aggiunta, rilevando che il marchio richiesto coincideva con il marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) e che i prodotti «birra, ale, porter, bevande al malto alcoliche», oggetto della domanda di marchio comunitario in questione, coincidevano con i prodotti «birra di ogni genere» coperti dal detto marchio anteriore, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’opposizione potesse essere accolta per tali prodotti, sulla base dell’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Quanto ai rimanenti prodotti («bevande analcoliche»), la commissione di ricorso ha ritenuto che, in considerazione dell’identità dei marchi e della manifeste somiglianze tra i prodotti, l’opposizione potesse essere accolta per tali prodotti sulla base dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

 Conclusioni delle parti

21      L’Anheuser-Busch conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa accoglie l’opposizione per i prodotti «bevande analcoliche»;

–        condannare l’UAMI e la Budvar alle spese.

22      L’UAMI e la Budvar concludono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare l’Anheuser-Busch alle spese.

 In diritto

1.     Sulle conclusioni principali

23      A sostegno delle sue conclusioni presentate in via principale, l’Anheuser-Busch deduce tre motivi relativi, il primo, alla violazione del diritto di essere sentito, il secondo, alla violazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 e, il terzo, alla violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione del diritto di essere sentito

 Argomenti delle parti

24      L’Anheuser-Busch sostiene che la registrazione e la validità del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) ai quali la commissione di ricorso dedica la propria attenzione non erano oggetto della controversia tra le parti.

25      È pur vero che la Budvar avrebbe menzionato, nell’ambito del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso, di aver fornito alla divisione di opposizione la prova del rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) in data 21 gennaio 2004. L’Anheuser-Busch riconosce di non aver commentato tale punto dinanzi alla commissione di ricorso. Tuttavia, l’Anheuser-Busch precisa di non aver avuto alcuna ragione di credere che la commissione di ricorso avrebbe accettato tale prova, presentata circa due anni dopo la scadenza del termine iniziale fissato al 26 febbraio 2002. L’Anheuser-Busch richiama, in merito, due decisioni dell’UAMI che avrebbero respinto documenti presentati oltre il termine. Tale costante prassi decisionale sarebbe conforme agli orientamenti dell’UAMI in materia di opposizione, in particolare al loro punto 1.5.1.

26       L’Anheuser-Busch ammette che tale costante prassi decisionale e i detti orientamenti sono anteriori alla sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C‑29/05 P, UAMI/Kaul, (Racc. pag. I‑2213). Tuttavia, l’Anheuser-Busch sostiene che, al momento della sua risposta dinanzi alla commissione di ricorso, vale a dire il 10 ottobre 2006, si sarebbe dovuta applicare la vecchia normativa. L’Anheuser-Busch afferma, inoltre, che aspetti di fatto e di diritto differenti venivano considerati dalle sentenze del Tribunale 23 settembre 2003, causa T‑308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE) (Racc. pag. II‑3253); 10 novembre 2004, causa T‑164/02, Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL) (Racc. pag. II‑3807); 9 novembre 2005, causa T‑275/03, Focus Magazin Verlag/UAMI – ECI Telecom (Hi-FOCuS) (Racc. pag. II‑4725); 10 luglio 2006, causa T‑323/03, La Baronia de Turis/UAMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE) (Racc. pag. II‑2085), e 11 luglio 2006, causa T‑252/04, Caviar Anzali/UAMI – Novomarket (Asetra) (Racc. pag. II‑2115).

27      Alla luce di ciò – sostiene l’Anheuser-Busch –, se la commissione di ricorso aveva l’intenzione di prendere in considerazione il marchio denominativo internazionale BUDWEISER (R 238 203), avrebbe dovuto informarla e consentirle di presentare osservazioni in merito. Non avendolo fatto, la commissione di ricorso avrebbe violato gli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 73 del regolamento n. 40/94.

28      L’Anheuser-Busch aggiunge che la decisione impugnata è stata adottata solo sette giorni dopo la pronuncia della sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra. A suo avviso, la commissione di ricorso avrebbe dovuto metterla nella condizione di commentare le eventuali conseguenze di tale sentenza per il caso di specie, vale a dire che si sarebbe tenuto conto della prova del rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) e di altre prove che sarebbero dovute pervenire il 26 febbraio 2002.

29      Infine, l’Anheuser-Busch fa valere che, in materia di rischio di confusione nella normativa sui marchi, ogni violazione di norme procedurali produce potenzialmente effetti sulla decisione dell’UAMI che deve, pertanto, essere annullata su tale base.

30      L’UAMI ritiene che l’Anheuser-Busch era in grado di presentare osservazioni in merito al marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203). Quanto alla sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, essa costituirebbe unicamente l’interpretazione di una norma di diritto.

31      La Budvar afferma che l’UAMI doveva tenere conto del marchio denominativo internazionale anteriore (R 238 203) e che l’Anheuser-Busch non ha contestato la validità di tale diritto anteriore dinanzi alla commissione di ricorso. Quanto alla sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, l’art. 73 del regolamento n. 40/94 non può essere interpretato nel senso che esso impone all’UAMI di informare le parti delle decisioni che possono avere influenza sulle conclusioni a cui perviene.

 Giudizio del Tribunale

32      In via preliminare si deve considerare che, con il motivo relativo alla violazione del principio del diritto di essere sentito, la richiedente deduce in realtà una violazione dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, il quale prevede che le decisioni dell’UAMI possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.

33      Conformemente a tale disposizione una commissione di ricorso dell’UAMI può fondare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto sui quali le parti hanno potuto presentare le loro osservazioni [sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C‑447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I‑10107, punto 42, e sentenza del Tribunale 13 luglio 2005, causa T‑242/02, Sunrider/UAMI (TOP), Racc. pag. II‑2793, punto 59].

34      La detta disposizione sancisce, nell’ambito della normativa sui marchi comunitari, il principio generale della tutela dei diritti della difesa [sentenze del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑320/03, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), Racc. pag. II‑3411, punto 21, e 7 febbraio 2007, causa T‑317/05, Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra), Racc. pag. II‑427, punto 26]. In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità, le quali ledano in maniera sensibile i loro interessi, devono essere messi in grado di comunicare in modo utile il loro punto di vista [sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint Association/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15; sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II‑683, punto 21, e LIVE RICHLY, cit., punto 22].

35      Inoltre, secondo la giurisprudenza, il diritto di essere sentito vale per tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non per la posizione finale che l’amministrazione intende adottare [sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T‑16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II‑5167, punto 75, e Forma di una chitarra, punto 34 supra, punto 27]. Pertanto, la commissione di ricorso non è obbligata a sentire un ricorrente su di una valutazione di fatti che rientra nella sua posizione finale [sentenza del Tribunale 20 novembre 2007, causa T‑458/05, Tegometall International/UAMI – Wuppermann (TEK), Racc. pag. II‑4721, punto 45].

36      Nel caso di specie, senza che sia necessario pronunciarsi, nel contesto del primo motivo, in merito alla questione se la prova del rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) sia stata fornita in tempo utile, si deve constatare, in primo luogo, che, con atto di opposizione del 28 settembre 1999, la Budvar ha fatto valere dinanzi all’UAMI il detto marchio anteriore. Secondo l’estratto della registrazione dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), fornito dalla Budvar all’UAMI, il detto marchio era valido al momento del deposito dell’atto di opposizione.

37      In secondo luogo, va rilevato che, nei motivi a sostegno dell’atto di opposizione, la Budvar ha esplicitamente richiamato l’identità tra il marchio richiesto ed il marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203).

38      In terzo luogo, con lettera indirizzata alla divisione di opposizione il 19 maggio 2003, l’Anheuser-Busch ha, in particolare, contestato la validità del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), in ragione del fatto che la prova del rinnovo del detto marchio non era stata fornita prima del termine fissato al 26 febbraio 2002. Tale prova del rinnovo era stata apportata dalla Budvar il 21 gennaio 2004.

39      In quarto luogo, nell’ambito del ricorso proposto dall’Anheuser-Busch avverso la prima decisione della divisione di opposizione (v. punto 9 della presente sentenza), la Budvar ha anche fatto valere, nella sua risposta del 24 gennaio 2005, il marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) a sostegno della sua opposizione.

40      In quinto luogo, nell’ambito del ricorso proposto dall’Anheuser-Busch avverso la seconda decisione della divisione di opposizione (v. punto 13 della presente sentenza), la Budvar ha affermato, nella sua risposta del 28 luglio 2006, che si doveva tenere conto del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) e che, in quanto i prodotti in oggetto coincidevano, il detto marchio giustificava l’accoglimento dell’opposizione.

41      In sesto luogo, va sottolineato che, nell’ambito della replica del 10 ottobre 2006 dinanzi alla commissione di ricorso, l’Anheuser-Busch poteva replicare agli argomenti dedotti dalla Budvar in merito al marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), cosa che non ha fatto e che ammette nelle sue memorie dinanzi al Tribunale.

42      Ne risulta che, in considerazione delle osservazioni espresse dalla Budvar, tanto dinanzi alla divisione di opposizione come dinanzi alla commissione di ricorso, e delle possibilità di replica offerte all’Anheuser-Busch, quest’ultima era in grado di pronunciarsi in merito alla validità del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), cosa che essa del resto ha fatto dinanzi alla divisione di opposizione.

43      Inoltre, dall’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulta che, in seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso stesso e che essa può, in tal modo, in particolare «esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire, nella fattispecie, pronunciarsi essa stessa sull’opposizione respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione dell’unità dell’UAMI che ha deciso in primo grado. Risulta così dall’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 che, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto (sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, punti 56 e 57).

44      Tutto ciò considerato, la commissione di ricorso non è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 non invitando espressamente l’Anheuser-Busch a formulare osservazioni in ordine al marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203).

45      Gli altri argomenti dedotti dall’Anheuser-Busch non possono rimettere in discussione tale conclusione.

46      In primo luogo, se tali argomenti dovessero essere intesi nel senso che l’Anheuser-Busch deduce a sostegno del suo primo motivo il principio della tutela del legittimo affidamento, si deve ricordare che il detto principio si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione comunitaria, avendogli fornito assicurazioni precise, ha suscitato in lui aspettative fondate [sentenze del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T‑203/96, Embassy Limousines & Services/Parlamento, Racc. pag. II‑4239, punto 74; 19 marzo 2003, causa T‑273/01, Innova Privat-Akademie/Commissione, Racc. pag. II‑1093, punto 26, e 5 aprile 2006, causa T‑388/04, Kachakil Amar/UAMI (Linea longitudinale che termina in un triangolo), punto 26]. Rappresentano assicurazioni di tal genere informazioni precise, incondizionate e concordanti che derivino da fonti autorizzate ed affidabili (sentenze Innova Privat‑Akademie/Commissione, cit., punto 26, e Linea longitudinale che termina in un triangolo, cit., punto 27).

47      Occorre innanzitutto constatare che l’Anheuser-Busch non ha ricevuto assicurazioni precise che il marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) non sarebbe stato preso in considerazione nel contesto dell’esame di opposizione. Invero, il fatto che, nella seconda decisione, la divisione di opposizione non abbia tenuto conto del detto marchio non può costituire una siffatta assicurazione dal momento che, come già è stato rilevato al punto 43 della presente sentenza, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo dell’opposizione nel merito, sia in diritto che in fatto.

48      Per quanto riguarda il punto 1.5.1 degli orientamenti dell’UAMI in materia di opposizione, occorre anche osservare che l’estratto depositato dall’Anheuser-Busch reca la data del marzo 2004, vale a dire una data successiva a quella del deposito dell’atto di opposizione della Budvar e alla data di scadenza del termine fissato dall’UAMI per giustificare l’opposizione. Inoltre, nulla permette di ritenere che gli orientamenti dell’UAMI in materia di opposizione sarebbero prevalenti rispetto alla normativa comunitaria applicabile nella materia. A tale proposito, l’Anheuser-Busch non adduce, nel contesto del suo primo motivo, disposizioni normative applicabili al momento dei fatti che indicherebbero che la Budvar era tenuta a fornire, spontaneamente, un certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203). Inoltre, l’UAMI non ha espressamente domandato alla Budvar di fornire un siffatto certificato di rinnovo. D’altronde, il fatto che la commissione di ricorso abbia potuto applicare, erroneamente, una disposizione della normativa comunitaria non può costituire di per sé una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

49      Quanto alla prassi decisionale anteriore, è infine sufficiente rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 40/94, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base a detto regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale di queste ultime [sentenza della Corte 15 settembre 2005, causa C‑37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I‑7975, punto 47; sentenze del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T‑36/01, Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro), Racc. pag. II‑3887, punto 35, e 14 giugno 2007, causa T‑207/06, Europig/UAMI (EUROPIG), Racc. pag. II‑1961, punto 40]. Inoltre, una mera prassi, per quanto essa sia corrente, non equivale ad informazioni precise, incondizionate e concordanti ai sensi della giurisprudenza citata al punto 46 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione, Racc. pag. II‑A‑2‑1527, punto 70). In aggiunta, l’Anheuser-Busch richiama, a sostegno delle sue pretese, solo due decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI.

50      Pertanto, gli argomenti dedotti al riguardo dall’Anheuser-Busch non possono trovare accoglimento.

51      In secondo luogo, non si può nemmeno accogliere l’argomento relativo al fatto che la commissione di ricorso non avrebbe invitato l’Anheuser-Busch a pronunciarsi sulle eventuali conseguenze della sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, per quanto concerne l’accoglimento della prova del certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale BUDWEISER (R 238 203) e dei documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione ed integralmente ricevuti dall’UAMI in data 27 febbraio 2002.

52      Relativamente alla prova del rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), è sufficiente osservare, come sottolinea del resto la stessa Anheuser-Busch nel contesto del secondo motivo (v. punto 59 della presente sentenza), che la detta sentenza non è stata richiamata, nella decisione impugnata, in merito all’accoglimento del certificato di rinnovo. Invero, risulta dalla decisione impugnata, in particolare dai suoi punti 24 e 25, che la sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, è stata citata con riferimento all’accoglimento dei documenti forniti dalla Budvar ed integralmente ricevuti dall’UAMI il 27 febbraio 2002. Ne consegue che gli argomenti avanzati dall’Anheuser-Busch a tal proposito sono infondati in fatto.

53      Quanto ai documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione ed integralmente ricevuti dall’UAMI in data 27 febbraio 2002, occorre innanzitutto constatare che l’Anheuser-Busch ha contestato dinanzi alla commissione di ricorso l’accoglimento da parte dell’UAMI dei detti documenti. Va poi considerato che, se anche la sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, interpreta l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, essa non può modificarne il contenuto. Infine, addirittura supponendo che si possa affermare una violazione del diritto dell’Anheuser-Busch di essere sentita relativamente al fatto che la commissione di ricorso tenesse conto della sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, una siffatta irregolarità può comportare l’annullamento della decisione impugnata solo se la procedura avrebbe potuto condurre ad un risultato differente (v., in tal senso, sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑959, punto 48, e KWS Saat/UAMI, punto 33 supra, punti 47‑50). Orbene, per le ragioni che si esporranno ai punti 81‑91 della presente sentenza, nel contesto dell’analisi del secondo motivo sollevato dall’Anheuser-Busch, la commissione di ricorso non è incorsa in errore applicando l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, come interpretato dalla Corte. Pertanto, essa non sarebbe potuta giungere ad un risultato differente, anche se l’Anheuser-Busch fosse stata in grado di esprimere osservazioni a tal proposito.

54      Alla luce di tutti questi elementi, si deve respingere il primo motivo dedotto dall’Anheuser-Busch in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94

 Argomenti delle parti

55      L’Anheuser-Busch afferma che, anche considerando la sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, i documenti forniti tardivamente dalla Budvar per dimostrare la registrazione del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) avrebbero dovuto essere esclusi e, di conseguenza, l’opposizione avrebbe dovuto essere respinta.

56      L’Anheuser-Busch rammenta, a tal proposito, che il 26 febbraio 2002 era il termine fissato alla Budvar per presentare le prove a sostegno della sua opposizione. Tuttavia, sarebbe pacifico che i documenti trasmessi per fax a tal fine sarebbero stati ricevuti integralmente dall’UAMI in data 27 febbraio 2002 alle ore 0 e 48 minuti (ovvero con 48 minuti di ritardo e non 44 minuti come dichiarato dalla commissione di ricorso). Inoltre, anche se, come sostiene la Budvar, la trasmissione per fax dei documenti fosse cominciata il 26 febbraio 2002 alle ore 21 e 46 minuti, sarebbe difficile distinguere fra i documenti quali sono stati ricevuti dall’UAMI prima della scadenza del termine fissato e quali sono stati ricevuti dall’UAMI dopo la scadenza del detto termine. Orbene, in forza delle norme in materia di onere della prova, tale incertezza dovrebbe essere valutata a discapito di colui che aveva l’onere della prova, vale a dire la Budvar. Si dovrebbe quindi considerare il 27 febbraio 2002 come data di ricezione di tutti i documenti trasmessi dalla Budvar.

57      Comunque, l’Anheuser-Busch sottolinea che i documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione ed integralmente ricevuti dall’UAMI in data 27 febbraio 2002 non comprendevano il rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203). A suo avviso, la Budvar era però obbligata a fornire la prova del rinnovo del detto marchio anteriore al momento della presentazione dei documenti a sostegno della sua opposizione. Orbene, la Budvar avrebbe fornito la prova di un siffatto rinnovo solo il 21 gennaio 2004, ovvero circa due anni dopo la scadenza del termine fissato dall’UAMI (vale a dire il 26 febbraio 2002), conformemente alla regola 20, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), divenuta la regola 19, n. 4, dello stesso regolamento, come modificato. La Budvar non avrebbe dato alcuna giustificazione di tale ritardo.

58      L’Anheuser-Busch riconosce che, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, come interpretato dalla Corte, l’UAMI dispone di un potere discrezionale al fine di accettare documenti depositati oltre il termine. Tuttavia, tale potere discrezionale sarebbe stato esercitato nel caso di specie in modo errato.

59      Quanto al certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), l’Anheuser-Busch fa riferimento ad una decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI che avrebbe rifiutato la prova tardiva di rinnovo di un marchio in un altro procedimento. Secondo l’Anheuser-Busch, la stessa soluzione dovrebbe essere applicata nel caso di specie. Sarebbe inaccettabile che le commissioni di ricorso adottino soluzioni differenti in procedimenti comparabili. Ricorrerebbe un «abuso del potere discrezionale». Le ragioni indicate nella decisione impugnata per giustificare l’accoglimento del certificato di rinnovo non supporterebbero poi la soluzione accolta. Il solo fatto che esso sia stato fornito nel corso della procedura non giustificherebbe, da solo, che il documento possa essere accettato ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. L’Anheuser-Busch sottolinea in merito che la commissione di ricorso non ha adottato la sua decisione sulla base di tale articolo. Pertanto, ci si dovrebbe chiedere se la commissione di ricorso abbia riconosciuto di dover esercitare il suo potere discrezionale a tale riguardo. L’Anheuser-Busch osserva a tale proposito che le considerazioni della commissione di ricorso in merito alla sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, non riguardavano il certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), ma soltanto i documenti integralmente ricevuti dall’UAMI il 27 febbraio 2002.

60      Quanto ai documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione ed integralmente ricevuti dall’UAMI il 27 febbraio 2002, l’Anheuser-Busch sottolinea che la commissione di ricorso ha ritenuto insignificante il ritardo di trasmissione di «44 minuti» per quattro motivi. In proposito, l’Anheuser-Busch afferma, in primo luogo, che la durata del procedimento dinanzi all’UAMI non dovrebbe essere presa come punto di riferimento per determinare se un ritardo possa essere ritenuto insignificante. In secondo luogo, essa sostiene che il fatto che la trasmissione del fax sia cominciata prima della scadenza del termine non è stato dimostrato e non può essere invocato dall’UAMI. Infatti, si dovrebbe prendere in considerazione solo il momento della ricezione dei detti documenti. Sarebbe del resto gravemente negligente cominciare a trasmettere per fax 336 pagine di documenti poco prima della mezzanotte l’ultimo giorno del termine fissato. Peraltro, la Budvar manterrebbe la possibilità di presentare una domanda di annullamento del marchio in questione. In terzo luogo, l’Anheuser-Busch ritiene che la pertinenza dei documenti in questione ai fini dell’adozione della decisione impugnata non possa, di per sé e per questo solo motivo, giustificare il loro accoglimento.

61      L’UAMI e la Budvar ritengono che la commissione di ricorso non fosse tenuta a rifiutare i documenti considerati dall’Anheuser-Busch. In particolare, l’UAMI sostiene che la prova del rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) non sia stata prodotta oltre il termine. Quanto ai documenti inviati dalla Budvar ed integralmente ricevuti dall’UAMI il 27 febbraio 2002, l’UAMI e la Budvar sottolineano che la commissione di ricorso si è avvalsa, giustamente, del suo potere discrezionale.

 Giudizio del Tribunale

62      Occorre distinguere, ai fini dell’esame del secondo motivo, tra il certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), prodotto il 21 gennaio 2004, e i documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione ed integralmente ricevuti dall’UAMI il 27 febbraio 2002.

–       Sul certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203)

63      Come risulta dal testo dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l’UAMI può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

64      Ne risulta che l’applicazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 ad un caso concreto presuppone che una o più parti del procedimento dinanzi all’UAMI non abbiano invocato dei fatti o non abbiano presentato prove «in tempo utile».

65      Orbene, nel caso di specie, quanto al marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), non risulta dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso abbia ritenuto che il certificato di rinnovo del detto marchio non sia stato presentato in tempo utile.

66      In particolare, la commissione di ricorso afferma, al punto 22 della decisione impugnata, quanto segue:

«L’opponente ha presentato, in allegato alle sue memorie del 21 gennaio 2004 dinanzi alla divisione di opposizione, un estratto emesso dall’OMPI che certifica che la registrazione è stata rinnovata il 5 dicembre 2000. La divisione di opposizione disponeva pertanto della prova della validità continuativa del [marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203)] al momento dell’adozione della decisione impugnata».

67      Peraltro, non risulta dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso abbia applicato l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 al fine di tener conto del certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), contrariamente a ciò che, invece, è stato fatto per i documenti forniti dalla Budvar ed integralmente ricevuti dall’UAMI il 27 febbraio 2002.

68      Infatti, quanto a questi ultimi documenti, la commissione di ricorso, ai punti 24 e 25 della decisione impugnata, ha espressamente fatto riferimento all’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 nonché alla sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra.

69      L’Anheuser-Busch stessa sottolinea d’altronde nelle sue memorie che, per quanto concerne il certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), la commissione di ricorso non ha basato la sua decisione sull’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. L’Anheuser-Busch osserva anche che le considerazioni relative alla sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, non riguardavano la presa in considerazione del detto certificato.

70      Del resto, si deve ritenere che, per i motivi ripresi ai punti 78 e 79 della presente sentenza e tenuto conto della normativa applicabile al momento dei fatti, il certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) sia stato fornito in tempo utile.

71      Ne risulta che non si può addebitare alla decisione impugnata nessuna violazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, per quanto concerne la presa in considerazione del certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203).

72      Gli argomenti avanzati a tale proposito dall’Anheuser-Busch sono quindi manifestamente infondati.

73      Comunque, supponendo che, con il richiamo della regola 20, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile prima della sua modifica con il regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041 (GU L 172, pag. 4), divenuta la regola 19, n. 4, dello stesso regolamento, dopo tale modifica, l’Anheuser-Busch, di fatto, ritenga che la commissione di ricorso fosse obbligata a rifiutare il certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), senza poter applicare l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, occorre sottolineare che il detto articolo conferisce all’UAMI un potere discrezionale quando si tratti di prendere in considerazione elementi prodotti dopo la scadenza di un termine [sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑334/01, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), Racc. pag. II‑2787, punto 57, e Asetra, punto 26 supra, punto 36]. Peraltro, dato che la Commissione ha adottato il regolamento n. 2868/95 ai sensi dell’art. 140, n. 1, del regolamento n. 40/94, le sue disposizioni devono essere interpretate in conformità con le disposizioni di quest’ultimo regolamento (sentenza HIPOVITON, cit., punto 57). Pertanto, se gli argomenti dell’Anheuser-Busch dovessero essere intesi in tal senso, giungerebbero a fare prevalere un’interpretazione di una disposizione di un regolamento di esecuzione contraria ai chiari termini del regolamento generale (v., in tal senso, sentenza Asetra, punto 26 supra, punto 36).

74      Ad abundantiam, va osservato che il regolamento n. 1041/2005 è entrato in vigore il 25 luglio 2005, vale a dire, in primo luogo, dopo il deposito dell’atto di opposizione, in secondo luogo, dopo la scadenza dei termini fissati per completare l’opposizione e, in terzo luogo, dopo la produzione da parte della Budvar della prova del rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203).

75      Orbene, in linea generale, il principio della certezza del diritto osta a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione. Può essere diversamente, in via eccezionale, qualora lo richieda il fine da perseguire e qualora l’affidamento legittimo degli interessati venga debitamente rispettato (sentenze della Corte 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69, punto 20, e 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, Meridionale Industria Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 10). Una tale giurisprudenza, come precisato dalla Corte, è del pari applicabile nel caso in cui la retroattività non sia espressamente prevista dall’atto stesso, ma risulti dal suo contenuto (sentenze della Corte 11 luglio 1991, causa C‑368/89, Crispoltoni, Racc. pag. I‑3695, punto 17, e 29 aprile 2004, cause riunite C‑487/01 e C‑7/02, Gemeente Leusden e Holin Groep, Racc. pag. I‑5337, punto 59).

76      Nella caso di specie, né il testo né la logica generale del regolamento n. 1041/2005 contengono elementi che consentano di ritenere che le disposizioni introdotte dal detto regolamento dovrebbero essere applicate retroattivamente.

77      Pertanto, non si può applicare la regola 19, n. 4, del regolamento n. 2868/95, risultata dal regolamento n. 1041/2005, la quale prevede che «l’[UAMI] non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’[UAMI]».

78      Quanto alla regola 20, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nella sua versione applicabile prima della sua modifica attraverso il regolamento n. 1041/2005, essa prevede che «l’[UAMI] invita l’opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni [dettagliate] relative ai fatti, le prove e le osservazioni, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, qualora non siano contenute nell’atto di opposizione» e che «[o]gni comunicazione dell’opponente viene trasmessa al richiedente, per dare a questi la possibilità di rispondere entro il termine indicato dall’[UAMI]».

79      Orbene, se anche risulta segnatamente dalla lettura del combinato disposto delle regole 16 e 20 del regolamento n. 2868/95, nella loro versione applicabile prima della loro modifica attraverso il regolamento n. 1041/2005, che l’UAMI è legittimato a chiedere la prova del rinnovo del marchio anteriore qualora esso giunga a scadenza dopo la data di deposito dell’atto di opposizione [v., in tale senso, sentenza del Tribunale 13 settembre 2006, causa T‑191/04, MIP Metro/UAMI – Tesco Stores (METRO), Racc. pag. II‑2855, punto 41], essa non obbliga l’opponente a presentare, spontaneamente, tale prova. La detta regola non precisa neanche che l’UAMI sia tenuto a rifiutare un documento qualora esso sia portato tardivamente a sua conoscenza. Nel caso di specie, la divisione di opposizione non ha espressamente invitato la Budvar a fornire, entro un termine determinato, un certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203). Del resto, la Budvar ha presentato spontaneamente la prova di un tale rinnovo, dopo un commento fatto dall’Anheuser-Busch che metteva in dubbio la registrazione e la validità del detto marchio anteriore. Alla luce di ciò, non si può concludere che la commissione di ricorso fosse obbligata a rifiutare il certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) e che essa non potesse applicare l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.

80      Alla luce di tali elementi, gli argomenti dell’Anheuser-Busch devono essere respinti in quanto concernono il certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203).

–       Sui documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione ed integralmente ricevuti dall’UAMI il 27 febbraio 2002

81      È pacifico tra le parti che i documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione ed integralmente ricevuti dall’UAMI il 27 febbraio 2002 non sono stati presentati in tempo utile, come anche ritiene, sostanzialmente, la commissione di ricorso ai punti 24 e 25 della decisione impugnata. Le parti controvertono, invece, se l’UAMI possa accogliere i detti documenti.

82      Si deve rammentare al riguardo che dal testo dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 emerge che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e che non viene affatto vietato all’UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti. Per contro, risulta in modo altrettanto certo da detto testo che una tale deduzione o produzione tardiva di fatti e di prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall’UAMI. Precisando che quest’ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 conferisce, infatti, all’UAMI un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o no tenere conto di tali fatti e prove. Siffatta presa in considerazione da parte dell’UAMI, quando è chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento d’opposizione, è, in particolare, giustificabile se l’Ufficio ritiene, da un lato, che gli elementi prodotti tardivamente possano, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l’esito dell’opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall’altro, che la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongano a tale presa in considerazione (sentenza UAMI/Kaul, punto 26 supra, punti 42‑44).

83      Nel caso di specie si deve osservare, in primo luogo, che l’Anheuser-Busch non fa valere altre disposizioni normative che sarebbero applicabili ai fatti della causa e che permetterebbero di ritenere che l’UAMI fosse tenuto a rifiutare i documenti in questione, dato che questi erano stati prodotti tardivamente.

84      Inoltre, i documenti in questione avevano segnatamente lo scopo di dimostrare l’uso delle denominazioni di origine comprendenti il termine «budweiser», di cui al punto 7 della presente sentenza. Orbene, con una lettera dell’8 novembre 2002, in risposta alla domanda dell’Anheuser-Busch di dimostrare l’uso effettivo dei marchi anteriori fatti valere a sostegno dell’opposizione, ed al corrispondente invito dell’UAMI, la Budvar ha fatto esplicitamente riferimento ai detti documenti, ritenendo che valessero anche per il marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203). L’Anheuser-Busch non ha contestato il rinvio fatto dalla Budvar. Tale rinvio era giustificato, in particolare, dalla circostanza che la divisione di opposizione aveva assicurato alla Budvar, per iscritto, in data 30 maggio 2002, che i documenti in questione sarebbero stati presi in considerazione. Pertanto, supponendo che la divisione di opposizione fosse tenuta a rifiutare tali documenti, e che essa avesse avvertito di ciò la Budvar, quest’ultima avrebbe potuto nuovamente produrre tali documenti dinanzi alla divisione di opposizione nella lettera dell’8 novembre 2002.

85      In secondo luogo, la decisione impugnata contiene, ai punti 24 e 25, una motivazione specifica diretta a giustificare la presa in considerazione dei documenti in questione.

86      In terzo luogo, gli elementi dedotti dalla commissione di ricorso nell’ambito della sua motivazione consentono di giustificare la sua decisione di prendere in considerazione i documenti in questione ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.

87      Innanzitutto, la commissione di ricorso ritiene che la trasmissione per fax dei documenti in questione sia cominciata prima della scadenza del termine fissato. La valutazione dei fatti della commissione di ricorso è, al riguardo, corretta, dato che la data e l’ora di inizio della trasmissione (vale a dire il 26 febbraio 2002 alle ore 21 e 46 minuti) sono state registrate dall’apparecchio di ricezione dell’UAMI. L’Anheuser-Busch non apporta alcun elemento concreto che consenta di confutare tale fatto. Peraltro, tale elemento di fatto rientra nelle circostanze che accompagnano la produzione tardiva dei detti documenti. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l’Anheuser-Busch, l’elemento di fatto considerato dalla commissione di ricorso è pertinente in quanto esso chiarifica le circostanze che accompagnano la produzione tardiva dei documenti in questione.

88      La commissione di ricorso afferma, poi, che la trasmissione per fax dei documenti in questione si è conclusa 44 minuti dopo la scadenza del termine fissato dalla divisione di opposizione. Secondo la commissione di ricorso, tale ritardo non era significativo. Tale opinione dev’essere condivisa. Del resto essa non viene formalmente rimessa in discussione dall’Anheuser-Busch, salvo il fatto che il ritardo in questione sarebbe di 48 minuti e non di 44 minuti, ciò che è irrilevante per l’esito della controversia. L’opinione della commissione di ricorso deve, per di più, essere considerata, in connessione con il fatto, sottolineato dall’UAMI nelle sue memorie, che l’Anheuser-Busch non avrebbe ricevuto più rapidamente i documenti in oggetto se questi fossero giunti all’UAMI qualche minuto prima della scadenza del termine.

89      La commissione di ricorso sottolinea, inoltre, che i documenti in questione potevano essere pertinenti. L’Anheuser-Busch non contesta effettivamente l’opinione della commissione di ricorso, ma ritiene che la pertinenza dei documenti in questione non possa, di per sé e per questo solo motivo, giustificare il loro accoglimento. È sufficiente rilevare, in proposito, che la commissione di ricorso non ha basato la sua decisione unicamente sulla pertinenza dei documenti in questione, ma anche su altre considerazioni.

90      Infine, la commissione di ricorso osserva che i documenti in questione sono stati ricevuti 35 mesi prima dell’adozione della decisione della divisione di opposizione. Quest’ultima sarebbe stata pertanto in grado di prendere in considerazione i detti documenti e il richiedente del marchio di formulare osservazioni in merito alla loro pertinenza. A tale proposito, contrariamente alla tesi dell’Anheuser-Busch, si deve considerare che l’affermazione della commissione di ricorso è pertinente in quanto essa contribuisce alla valutazione della fase del procedimento in cui interviene la produzione tardiva dei documenti in questione.

91      Tenuto conto dell’insieme di tali elementi, gli argomenti avanzati dall’Anheuser-Busch non possono pregiudicare la legittimità della decisione della commissione di ricorso quanto alla presa in considerazione dei documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione ed integralmente ricevuti dall’UAMI il 27 febbraio 2002.

92      Alla luce dell’insieme di tali elementi, occorre respingere il secondo motivo dedotto dall’Anheuser-Busch in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94

 Argomenti delle parti

93      L’Anheuser-Busch ritiene che gli elementi addotti dalla Budvar fossero insufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203).

94      L’Anheuser-Busch sottolinea, a tale proposito, che i soli documenti di cui si deve tenere conto sono quelli forniti l’8 novembre 2002, i quali sono costituiti esclusivamente da copie di pubblicità scritte in Germania ed in Austria. Non sarebbe stata apportata alcuna prova delle vendite dei prodotti in questione. I documenti forniti l’8 novembre 2002 non soddisfarebbero quindi, di per sé, i requisiti di cui all’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e alla regola 22 del regolamento n. 2868/95.

95      L’Anheuser-Busch aggiunge che la commissione di ricorso non poteva concludere che sussistesse un uso effettivo del marchio denominativo anteriore BUDWEISER (R 238 203) senza tenere conto dei documenti forniti oltre il termine del 27 febbraio 2002. A tale proposito, la commissione di ricorso avrebbe ritenuto sufficienti le fatture emesse in Germania ed Austria. Tuttavia, per giungere ad una siffatta conclusione, la commissione di ricorso avrebbe dovuto fondarsi su altre considerazioni, come la natura dell’uso del detto marchio anteriore in tali paesi. Orbene, tale natura non risulterebbe in alcun modo dalle dette fatture e a malapena dagli estratti pubblicitari prodotti. In particolare, nessuna prova in ordine alla natura dell’uso sarebbe stata prodotta quanto ai fusti o ai prodotti recanti il marchio «NRW».

96      L’UAMI e la Budvar sostengono che l’uso effettivo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) è stata dimostrata. In particolare, l’UAMI afferma che la natura dell’uso del marchio anteriore, vale a dire la birra, risulterebbe chiaramente dalle pubblicità prodotte dalla Budvar.

 Giudizio del Tribunale

97      Come risulta dal nono ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, il legislatore ha rilevato che la protezione di un marchio anteriore era giustificata soltanto laddove esso fosse stato effettivamente utilizzato. In conformità di tale ‘considerando’, l’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 dispone che il richiedente un marchio comunitario può chiedere la prova che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato nel territorio in cui è protetto nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio che è stata oggetto di un’opposizione (in prosieguo: il «periodo di riferimento»).

98      Ai sensi della regola 22, n. 2 (divenuto n. 3), del regolamento n. 2868/95, la prova dell’uso deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso del marchio anteriore.

99      Nell’interpretare la nozione di uso effettivo, occorre considerare che la ratio legis del requisito secondo cui il marchio anteriore deve essere stato effettivamente utilizzato per essere opponibile ad una domanda di marchio comunitario consiste nel limitare conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato [sentenza del Tribunale 12 marzo 2003, causa T‑174/01, Goulbourn/UAMI – Redcats (Silk Cocoon), Racc. pag. II‑789, punto 38]. Per contro, la detta disposizione non è diretta a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un’impresa e nemmeno a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑203/02, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), Racc. pag. II‑2811, punto 38, e 8 novembre 2007, causa T‑169/06, Charlott/UAMI – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), punto 33].

100    Un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché è utilizzato, conformemente alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, con esclusione degli usi simbolici, che siano tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dalla registrazione (sentenza della Corte 13 settembre 2007, causa C‑234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I‑7333, punto 72; v. anche, per analogia, sentenza 11 marzo 2003, causa C‑40/01, Ansul, Racc. pag. I‑2439, punto 43). A tale proposito, la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio pertinente, venga utilizzato, pubblicamente e verso l’esterno (sentenze Silk Cocoon, punto 99 supra, punto 39; VITAFRUIT, punto 99 supra, punto 39; Charlott France Entre Luxe et Tradition, punto 99 supra, punto 34; v. anche, per analogia, sentenza Ansul, cit., punto 37).

101    Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (sentenze VITAFRUIT, punto 99 supra, punto 40; Charlott France Entre Luxe et Tradition, punto 99 supra, punto 35; v. anche, per analogia, sentenza Ansul, punto 100 supra, punto 43).

102    Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti d’uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro (sentenze VITAFRUIT, punto 99 supra, punto 41, e Charlott France Entre Luxe et Tradition, punto 99 supra, punto 36).

103    La questione se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati dal marchio dipende infatti da diversi fattori e da una valutazione caso per caso. Le caratteristiche di tali prodotti o servizi, la frequenza o la regolarità dell’uso del marchio, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare tutti i prodotti o i servizi identici dell’impresa titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative all’uso del marchio che il titolare è in grado di fornire, rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione (sentenza della Corte 11 maggio 2006, causa C‑416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I‑4237, punto 71).

104    Per esaminare l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze VITAFRUIT, punto 99 supra, punto 42; Charlott France Entre Luxe et Tradition, punto 99 supra, punto 37; v. anche, per analogia, sentenza Ansul, punto 100 supra, punto 39).

105    Peraltro, il Tribunale ha precisato che l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI – Harrison (HIWATT), Racc. pag. II‑5233, punto 47].

106    Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che le prove prodotte dalla Budvar fossero chiaramente sufficienti a provare l’uso effettivo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203). La commissione di ricorso ha richiamato, in particolare, pubblicità raffiguranti immagini della birra Budvar recanti il marchio BUDWEISER, fatture indirizzate a clienti in Germania ed Austria, ed il fatto che tali pubblicità e fatture riguardavano il periodo di riferimento. Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che le fatture in questione fossero pertinenti alla luce, in particolare, dell’ordinanza della Corte 27 gennaio 2004, causa C‑259/02, La Mer Technology (Racc. pag. I‑1159). La commissione di ricorso osserva che, in tale procedimento, la Corte ha deciso che perfino un uso minimale del marchio o un uso dovuto ad un solo importatore nello Stato membro interessato può essere sufficiente se l’uso ha una giustificazione commerciale reale (punto 26 della decisione impugnata).

107    Occorre osservare, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che i documenti apportati dalla Budvar durante il procedimento amministrativo fossero sufficienti per dimostrare la natura dei prodotti («birra») nonché il luogo («Germania» e «Austria»), la durata («periodo di riferimento») e l’importanza (fatture presentate e rinvio operato all’ordinanza La Mer Technology, punto 106 supra) dell’uso del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203).

108    In secondo luogo, dato che la domanda di marchio comunitario era stata pubblicata in data 28 giugno 1999, il periodo di riferimento va dal 28 giugno 1994 al 27 giugno 1999. Occorre rammentare, al riguardo, che ricadono sotto le sanzioni previste all’art. 15, n. 1, del regolamento n. 40/94 solo i marchi il cui uso effettivo è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Pertanto, è sufficiente che un marchio sia stato seriamente usato in una parte del periodo di riferimento per evitare le dette sanzioni (sentenze VITAFRUIT, punto 99 supra, punto 45, e Charlott France Entre Luxe et Tradition, punto 99 supra, punto 41).

109    In terzo luogo, con una lettera dell’8 luglio 2002, l’Anheuser-Busch ha domandato, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, che la Budvar adducesse la prova dell’uso effettivo dei marchi fatti valere a sostegno della sua opposizione. Con una lettera del 10 settembre 2002, l’UAMI ha richiesto alla Budvar di fornire una tale prova, in particolare quanto al marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), e ciò entro un termine che giungeva a scadenza l’11 novembre 2002. La Budvar ha risposto a tale richiesta l’8 novembre 2002 producendo i seguenti documenti:

–        una pubblicità apparsa in una rivista austriaca nel 1995, come indica la data sulla copertina della detta rivista; il termine «budweiser» vi appare diverse volte, in differenti forme; il prodotto interessato è la birra;

–        otto pubblicità apparse in riviste tedesche pubblicate tra il 1996 ed il 1998, come indicano le date o taluni elementi raffigurati sulle copertine delle dette riviste; il termine «budweiser» vi appare più volte, in differenti forme; il prodotto interessato è la birra.

110    L’Anheuser-Busch non contesta il fatto che tali documenti forniscano elementi di prova in ordine alla natura dei prodotti («birra») nonché al luogo («Germania» e «Austria»), alla durata (1995 per l’Austria e tra il 1996 e il 1998 per la Germania) dell’uso del termine «budweiser». L’Anheuser-Busch non contesta nemmeno il fatto che l’uso del termine «budweiser», nelle diverse forme impiegate nelle pubblicità prodotte dalla Budvar, possa essere riferito al marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203).

111    In quarto luogo, per fax ricevuto integralmente il 27 febbraio 2002 dall’UAMI, la Budvar ha trasmesso taluni documenti all’UAMI per provare l’uso delle denominazioni di origine comprendenti il termine «budweiser» di cui al punto 7 della presente sentenza. Nella sua lettera dell’8 novembre 2002, in risposta alla richiesta dell’Anheuser-Busch di provare l’uso effettivo dei marchi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione, la Budvar ha espressamente richiamato i documenti trasmessi, ritenendo che valessero, in particolare, per il marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203). Tali documenti consistevano, per l’Austria, in sette pubblicità apparse in giornali e riviste, tra il 1995 ed il 1997, e in 23 fatture emesse tra il 1993 e il 2000. Quanto alla Germania, la Budvar ha presentato otto pubblicità apparse in giornali e riviste, tra il 1996 e il 1998, e 14 fatture emesse tra il 1993 e il 1997.

112    L’Anheuser-Busch non contesta, dinanzi al Tribunale, il fatto che i documenti in oggetto riguardassero l’uso del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203). L’Anheuser-Busch non mette nemmeno in discussione il fatto che tali documenti forniscano elementi di prova relativamente al luogo, alla durata ed alla rilevanza dell’uso del detto marchio, elementi che, del resto, risultano chiaramente dai detti documenti.

113    Quanto all’argomento dell’Anheuser-Busch secondo cui tali documenti non avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla commissione di ricorso, esso deve essere respinto per le ragioni esposte analizzando il secondo motivo.

114    Quanto, peraltro, all’affermazione dell’Anheuser-Busch secondo la quale la commissione di ricorso avrebbe dovuto basarsi su altre considerazioni, come la natura dell’uso del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203) in Germania ed in Austria, è sufficiente osservare al riguardo che la commissione di ricorso ha fatto riferimento a pubblicità che mostrano immagini della «birra» della Budvar recante il detto marchio anteriore. A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall’Anheuser-Busch, la natura dell’uso del detto marchio risulta ampiamente dalle pubblicità presentate dalla Budvar. In particolare, le pubblicità in oggetto fanno riferimento, per la maggior parte, al termine «Bier». Inoltre, facendo riferimento alle fatture indirizzate a clienti in Germania ed Austria, la commissione di ricorso ha implicitamente, ma necessariamente, ritenuto che tali fatture riguardassero il prodotto «birra». Si deve del resto osservare che i termini «pivo», «Bier» o «des Bieres» comparivano anche nelle fatture di vendita relative alla Germania e all’Austria.

115    Alla luce dell’insieme di tali elementi, occorre respingere il terzo motivo dedotto dall’Anheuser-Busch in quanto infondato.

2.     Sulle conclusioni sussidiarie

 Argomenti delle parti

116    A sostegno delle sue conclusioni presentate in via sussidiaria, l’Anheuser-Busch deduce un unico motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’art. 73 del regolamento n. 40/94.

117    L’Anheuser-Busch sottolinea che, nel valutare il rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha ritenuto che la «birra», coperta dal marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), e le «bevande analcoliche», coperte dalla domanda di marchio comunitario, presentavano «manifeste somiglianze».

118    Tale asserzione non costituirebbe, in quanto tale, una motivazione ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 40/94.

119    Non sarebbe evidente, del resto, che le bevande analcoliche e la birra siano simili. L’Anheuser-Busch richiama, a tal proposito, la sentenza del Tribunale 15 febbraio 2005, causa T‑296/02, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (LINDENHOF) (Racc. pag. II‑563), nella quale è stato precisato che le bevande alcoliche sono, in quanto tali, nettamente distinte dalle bevande analcoliche e che il consumatore medio, che si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, è abituato ed attento a tale separazione tra bevande alcoliche e analcoliche, che del resto è necessaria, poiché taluni consumatori non intendono, ovvero non possono, consumare alcol (punto 54 della sentenza).

120    L’UAMI riconosce che la commissione di ricorso non ha dato una spiegazione dettagliata dei criteri considerati al fine di ritenere che i prodotti interessati fossero simili. Tuttavia, riferendosi alla sentenza LA BARONNIE, punto 26 supra (punto 69 e la giurisprudenza ivi citata), l’UAMI considera che un ricorrente non vanta un interesse legittimo ad ottenere l’annullamento di una decisione sulla base di un’irregolarità procedurale, se tale annullamento può condurre solo all’adozione di una decisione sostanzialmente identica. Ciò si verificherebbe nel caso di specie.

121    L’UAMI sottolinea in particolare che l’Anheuser-Busch distorce i fatti affermando che il marchio comunitario è stato richiesto per le «bevande analcoliche». Infatti, il marchio comunitario richiesto comprenderebbe le «bevande al malto alcoliche e analcoliche». L’Anheuser-Busch avrebbe quindi richieso la registrazione del marchio comunitario per le bevande «al malto» analcoliche.

122    Su tale base, l’UAMI ritiene che le bevande al malto analcoliche facciano riferimento alle birre analcoliche, pur potendo comprendere anche altri prodotti. Non competeva alla commissione di ricorso dividere le bevande al malto analcoliche in differenti sottocategorie.

123    Sarebbe evidente che le birre e le bevande al malto analcoliche (che comprendono le birre analcoliche) presentano un’elevata somiglianza in quanto esse hanno la stessa natura (bevande), il medesimo fine (placare la sete), gli stessi canali di distribuzione (supermercati, bar e ristoranti) e sono, in una certa misura, in concorrenza. Sarebbe, inoltre, comune che i medesimi operatori sul mercato della birra siano impegnati contemporaneamente nella produzione della birra con e senza alcol.

124    La Budvar sostiene che nel caso di specie un rischio di confusione sia inevitabile.

 Giudizio del Tribunale

125    A norma dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI debbono essere motivate. Tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito dall’art. 253 CE [sentenze del Tribunale 28 aprile 2004, cause riunite T‑124/02 e T‑156/02, Sunrider/UAMI – Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II‑1149, punto 72, e 21 febbraio 2006, causa T‑214/04, Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), Racc. pag. II‑239, punto 16].

126    Risulta da giurisprudenza costante che l’obbligo di motivare le decisioni individuali risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione (v. sentenza VITATASTE e METABALANCE 44, punto 125 supra, punto 73 e la giurisprudenza ivi citata). La questione se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti non va valutata solo con riferimento alla sua formulazione, ma anche al suo contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C‑122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑881, punto 29; sentenze del Tribunale 6 aprile 2000, causa T‑188/98, Kuijer/Consiglio, Racc. pag. II‑1959, punto 36, e ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, punto 125 supra, punto 17).

127    In particolare, quando l’UAMI nega la registrazione di un segno come marchio comunitario, deve, per motivare la sua decisione, indicare l’impedimento, assoluto o relativo, che osta a tale registrazione, nonché la disposizione da cui tale impedimento dipende ed esporre le circostanze di fatto che ha ammesso come provate e che, a suo parere, giustificano l’applicazione della disposizione fatta valere [sentenza del Tribunale 9 luglio 2008, causa T‑304/06, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. II‑1927, punto 46].

128    Tuttavia, non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi ad esse dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza Mozart, punto 127 supra, punto 55).

129    È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la fondatezza del presente motivo.

130    Nel caso di specie, la commissione di ricorso afferma, al punto 27 della decisione impugnata, quanto segue:

«Il marchio richiesto è identico al marchio protetto dalla registrazione internazionale n. 238 203 per la “birra di ogni genere” compresa nella classe 32. Si deve quindi accogliere l’opposizione, sulla base dell’art. 8, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94], per i prodotti intitolati “birra, ale, porter, bevande al malto alcoliche”, dato che si tratta di marchi e prodotti identici. Per quanto riguarda i rimanenti prodotti (“bevande analcoliche”), l’opposizione deve essere accolta ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del [regolamento n. 40/94]. Tenuto conto dell’identità dei marchi e delle manifeste somiglianze tra i prodotti, sussiste un rischio di confusione sul territorio di riferimento; inevitabilmente i consumatori in Austria e in Germania presumerebbero che le bevande analcoliche vendute con il marchio BUDWEISER hanno la medesima origine della birra venduta con il marchio BUDWEISER».

131    L’Anheuser-Busch contesta specificamente l’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale sussisterebbero «manifeste somiglianze» tra i «rimanenti prodotti» che la domanda di marchio riguarda, vale a dire i prodotti diversi dai prodotti «birra, ale, porter, bevande al malto alcoliche». La commissione di ricorso ha affermato, a tale proposito, che i «rimanenti prodotti» consistevano nelle «bevande analcoliche».

132    Si deve considerare, innanzitutto, che, con l’espressione «bevande analcoliche», la commissione di ricorso intende, di fatto, le «bevande al malto analcoliche». Infatti, la registrazione del marchio comunitario in oggetto viene domandata per i prodotti «birra, ale, porter, bevande al malto alcoliche ed analcoliche». Risulta chiaramente da tale descrizione che l’aggettivo «analcoliche» vale per le bevande «al malto». Tale registrazione viene quindi richiesta, in particolare, per le «bevande al malto analcoliche». Ciò non viene del resto contestato dalle parti. Pertanto, dopo aver menzionato nella seconda frase del citato punto 27 i prodotti «birra, ale, porter, bevande al malto alcoliche», l’espressione «rimanenti prodotti», impiegata dalla commissione di ricorso, può riguardare solo «bevande al malto analcoliche».

133    Orbene, è pacifico che la «birra di ogni genere», oggetto del marchio anteriore, include la birra analcolica, la quale è, per definizione, una bevanda al malto analcolica. Si deve constatare, a tale proposito, che, nei motivi che sostengono l’atto di opposizione del 28 settembre 1999, la Budvar ha espressamente affermato che le «bevande al malto analcoliche» e la «birra di ogni genere» erano simili, in particolare in quanto tali prodotti designano, di fatto, bevande «al malto». Tali fattori erano perfettamente noti al richiedente del marchio, che è oltretutto un rinomato professionista del settore di cui trattasi. L’Anheuser-Busch non ha inoltre fatto osservazioni al riguardo dinanzi alla commissione di ricorso, benché la divisione di opposizione avesse del pari considerato, certo in relazione ad un diverso marchio anteriore, ma ugualmente per le birre, che i detti prodotti fossero «identici o elevatamente simili». Alla luce di ciò, l’Anheuser-Busch era in grado di comprendere le ragioni che hanno portato la commissione di ricorso a ritenere che i prodotti in oggetto presentassero «manifeste somiglianze».

134    Peraltro, occorre osservare che, benché la Budvar stessa, nelle sue memorie dinanzi all’UAMI, specificatamente in merito al marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), abbia fatto riferimento all’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 a sostegno della sua opposizione, nel suo modello di opposizione, che comprendeva tutti i diritti anteriori fatti valere, essa non ha considerato solo l’identità del marchi e dei prodotti (casella n. 93 del modello di opposizione), ma anche la sussistenza di un rischio di confusione (casella n. 94 del modello di opposizione). Inoltre, nei motivi a sostegno della sua opposizione, la Budvar ha espressamente richiamato, quanto al marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), la somiglianza dei prodotti in oggetto. Inoltre, si deve osservare che l’art. 42, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 riguarda, in particolare, quale impedimento relativo alla registrazione, quello dell’art. 8, n. 1, dello stesso regolamento, senza distinguere tra la lett. a) e la lett. b) del detto numero. Del pari, la regola 15 del regolamento n. 2868/95, nella sua versione applicabile al momento dei fatti, si riferiva al caso di un’opposizione basata sull’esistenza di un marchio anteriore, senza distinguere tra l’art. 8, n. 1, lett. a), e l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale disposizione non prevede nemmeno che, qualora l’opposizione sia fondata sull’esistenza di più di un marchio anteriore, la descrizione dettagliata dei motivi sui quali l’opposizione era basata valga per ogni marchio. Alla luce di ciò, la commissione di ricorso poteva legittimamente basare la sua decisione, quanto al marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203), sull’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, cosa che l’Anheuser-Busch peraltro non contesta dinanzi al Tribunale.

135    In considerazione di tali elementi, tenuto conto del contesto della decisione impugnata e delle circostanze del caso concreto, si deve ritenere che la motivazione data dalla commissione di ricorso soddisfaceva gli obblighi discendenti dall’art. 73 del regolamento n. 40/94.

136    Si deve pertanto respingere, in quanto infondato, l’unico motivo addotto dall’Anheuser-Busch a sostegno delle conclusioni da essa presentate a titolo sussidiario.

137    Pertanto, il ricorso deve essere respinto integralmente.

 Sulle spese

138    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

139    Poiché l’UAMI e la Budvar hanno chiesto la condanna dell’Anheuser-Busch, che è risultata soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Anheuser-Busch, Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall’UAMI e dalla Budějovický Budvar, národní podnik.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 marzo 2009.

Firme

Indice


Fatti

Conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulle conclusioni principali

Sul primo motivo, relativo alla violazione del diritto di essere sentito

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sul certificato di rinnovo del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203)

–  Sui documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione ed integralmente ricevuti dall’UAMI il 27 febbraio 2002

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2.  Sulle conclusioni sussidiarie

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.