Language of document : ECLI:EU:C:2012:115

Causa C‑604/10

Football Dataco Ltd e altri

contro

Yahoo! UK Ltd e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto d’autore — Calendari degli incontri dei campionati di calcio»

Massime della sentenza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Diritto d’autore e diritto sui generis

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, artt. 3, § 1, e 7, § 1)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Tutela in base al diritto d’autore — Presupposti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 3, § 1)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Tutela in base al diritto d’autore

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, artt. 3, § 1, e 14, § 2)

1.        Emerge, tanto dal raffronto del tenore letterale, rispettivamente, degli articoli 3, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, quanto da quello di altre disposizioni o considerando della stessa, segnatamente del suo articolo 7, paragrafo 4, e del suo considerando 39, che il diritto d’autore e il diritto sui generis costituiscono due diritti indipendenti aventi oggetto e presupposti di applicazione differenti. Di conseguenza, la circostanza che una banca di dati, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, non soddisfi i requisiti per poter godere della tutela in base al diritto sui generis, ai sensi dell’articolo 7 della citata direttiva, non significa automaticamente che questa stessa banca di dati non possa neppure godere della tutela conferita dal diritto d’autore, ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva.

(v. punti 27-28)

2.        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che una banca di dati, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, è protetta dal diritto d’autore previsto dalla direttiva medesima a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un’espressione originale della libertà creativa del suo autore, valutazione, questa, che spetta al giudice nazionale.

Di conseguenza:

—        l’impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca di dati possa godere della tutela conferita da tale diritto;

—        a tal fine, è indifferente che la scelta o la disposizione di tali dati includa, o meno, l’attribuzione agli stessi di una significativa rilevanza, e

—        il dispiego di attività e know-how significativi necessario ai fini della costituzione di tale banca di dati non può, di per sé, giustificare una siffatta tutela se non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti.

Infatti, in primo luogo, risulta dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, e del considerando 15 della direttiva 96/9, che destinataria della tutela conferita dal diritto d’autore prevista da tale direttiva è la «struttura» della banca di dati, e non già il suo «contenuto» né, pertanto, gli elementi costitutivi di quest’ultimo. Le nozioni di «scelta» e di «disposizione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva riguardano, rispettivamente, la selezione e la sistematizzazione dei dati con cui l’autore della banca di dati conferisce a quest’ultima la sua struttura. Tali nozioni non comprendono, invece, la creazione dei dati contenuti in tale banca di dati.

In secondo luogo, come risulta dal considerando 16 della direttiva 96/9, la nozione di creazione dell’ingegno propria del suo autore rinvia al criterio di originalità. Per quanto concerne la costituzione di una banca di dati, tale criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative. Al contrario, il criterio de quo non è soddisfatto quando la costituzione della banca di dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa. Pertanto, per valutare se una banca di dati possa godere della tutela in base al diritto d’autore prevista dalla direttiva, non sono applicabili criteri diversi da quello di originalità.

(v. punti 30, 32, 37-40, 45-46, dispositivo 1)

3.        La direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretata nel senso che, fatta salva la disposizione transitoria contenuta nel suo articolo 14, paragrafo 2, essa osta a una normativa nazionale che accordi a banche di dati ricomprese nella definizione contenuta nel suo articolo 1, paragrafo 2, una tutela in base al diritto d’autore a condizioni diverse da quelle previste dal suo articolo 3, paragrafo 1.

L’articolo 3 della direttiva 96/9 procede infatti, come si evince dal considerando 60 di detta direttiva, a un’armonizzazione dei criteri applicati per stabilire se una banca di dati sarà tutelata in base al diritto d’autore.

(v. punti 49, 52, dispositivo 2)