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Comunicazione sulla GU

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Chancery Division (England and Wales), con ordinanza 13 ottobre 2004, nella causa Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-446/04)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 13 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 ottobre 2004, nella causa Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue, la High Court of Justice, Chancery Division (England and Wales), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)    Se sia incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE il fatto che uno Stato membro mantenga in vigore e applichi provvedimenti che esonerano dall'imposta sulle società dividendi che una società residente in tale Stato membro ("la società residente") che abbia percepito da altre società residenti e che assoggettano dividendi che la società residente abbia percepito da società residenti in altri Stati membri ("società non residenti") a un'imposta sulle società (una volta concessa l'esenzione dalla doppia imposizione per qualsiasi ritenuta alla fonte dovuta con riferimento al dividendo e, a determinate condizioni, per l'imposta sottostante pagata dalle società non residenti sui loro utili nel rispettivo paese di residenza).

2)    Qualora uno Stato membro abbia un sistema che in talune circostanze impone l'anticipo dell'imposta sulle società (advance corporation tax, "ACT") sul pagamento di dividendi da parte di una società residente ai suoi azionisti e accorda un credito d'imposta ad azionisti residenti nel suddetto Stato membro con riferimento a tali dividendi, se sia incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE o con gli artt. 4, n. 1, o 6 della direttiva del Consiglio 90/435/CEE il fatto che uno Stato membro mantenga in vigore e applichi provvedimenti ai sensi dei quali la società residente provvede al pagamento dei dividendi ai suoi azionisti senza essere tenuta a versare l'ACT nei limiti in cui abbia percepito dividendi da società residenti in tale Stato membro (indipendentemente dal se questo avvenga in modo diretto o indiretto per il tramite di altre società residenti nel suddetto Stato membro) mentre i provvedimenti in questione non stabiliscono che la società residente provveda al pagamento dei dividendi ai suoi azionisti senza essere tenuta a versare l'ACT nei limiti in cui abbia percepito dividendi da società non residenti.

3)    Se sia incompatibile con le disposizioni del diritto comunitario, menzionate supra nell'ambito della seconda questione, il fatto che uno Stato membro mantenga in vigore e applichi provvedimenti ai sensi dei quali il debito a titolo di ACT deve essere imputato al debito d'imposta della società che distribuisce i dividendi, e a quello di altre consociate residenti nel suddetto Stato membro, a titolo di imposta sulle società nello Stato membro in questione a fronte dei loro utili:

a.    ma che non stabiliscono nessuna forma di imputazione dell'importo da corrispondere a titolo di ACT o un altro sgravio equivalente (come la rifusione di ACT) in relazione agli utili acquisiti, a prescindere dal se questo si verifichi in tale Stato o in altri Stati membri, per le società nel gruppo non residenti in tale Stato membro; e/o

b.    che stabiliscono che ogni sgravio per la doppia imposizione di cui beneficia una società residente in tale Stato membro riduce il debito a titolo di imposta sulle società al quale può essere imputato l'ACT.

4)    Qualora lo Stato membro abbia adottato provvedimenti che, in determinate circostanze, prevedono che le società residenti, se effettuano una scelta in tal senso, possano recuperare l'ACT pagato sulle distribuzioni ai loro azionisti nei limiti in cui a dette distribuzioni provvedano società non residenti (incluse a tale scopo società residenti in paesi terzi) a favore di società residenti, se sia incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE o con gli artt. 4, n. 1, o 6 della direttiva del Consiglio 90/435/CEE il fatto che detti provvedimenti:

a.    obblighino società residenti a pagare l'ACT e successivamente a presentare relativa istanza di rimborso; e

b.    non prevedano la concessione, a favore degli azionisti di società residenti, di un credito d'imposta che avrebbero percepito per un dividendo proveniente da una società residente, la quale a sua volta non aveva percepito dividendi da società non residenti.

5)    Qualora, precedentemente al 31 dicembre 1993, uno Stato membro abbia adottato i provvedimenti enunciati in seno alla prima e alla seconda questione, e dopo tale data abbia emanato le ulteriori misure delineate nell'ambito della quarta questione, e qualora queste ultime costituiscano una restrizione vietata dall'art. 56 CE, se detta restrizione debba essere considerata come una nuova restrizione non ancora esistente alla data del 31 dicembre 1993;

6)    Nell'eventualità che uno dei provvedimenti enunciati in seno alle questioni sub 1-5 risulti violare una delle disposizioni comunitarie sopra menzionate, qualora la società residente o altre società facenti parte del medesimo gruppo formulino le seguenti domande connesse agli inadempimenti di cui trattasi:

(i)    una domanda di ripetizione dell'imposta sulle società illegittimamente riscossa nelle circostanze cui si riferisce la prima questione;

(ii)    una domanda di ripristino (o di risarcimento per le perdite subite) degli sgravi imputati all'imposta sulle società illegittimamente riscossa nelle circostanze cui si riferisce la prima questione;

(iii)    una domanda di ripristino (o di risarcimento per le perdite subite) dell'ACT che non si è potuto imputare al debito a titolo di imposta sulle società - o che sarebbe stato in altro modo soggetto a sgravio - e che non sarebbe stato pagato (o sarebbe stato soggetto a sgravio) se non si fosse verificata la violazione del diritto comunitario;

(iv)    una domanda relativa al mancato godimento di liquidità, qualora l'ACT sia stato imputato all'imposta sulle società, tra la data del pagamento dell'ACT e tale imputazione;

(v)    una domanda di ripetizione dell'imposta sulle società versata dalla società o da un altro gruppo societario, qualora una di tali società abbia contratto un debito a titolo di imposta sulle società rinunciando ad altri sgravi al fine di consentire che il suo debito un termini di ACT venisse imputato al suo debito a titolo di imposta sulle società (e i limiti imposti all'imputazione dell'ACT hanno dato luogo a un debito residuale a titolo di imposta sulle società);

(vi)    una domanda relativa al mancato godimento di liquidità dovuto al fatto che l'imposta sulle società è stata pagata prima della data prevista per il suddetto adempimento o per la successiva perdita di sgravi nelle circostanze descritte supra sub v);

(vii)    una domanda proposta dalla società residente di pagamento (o di risarcimento) del surplus di ACT che la società ha ceduto a un'altra consociata e che non è stato utilizzato nel momento in cui tale consociata veniva venduta, scissa o posta in liquidazione;

(viii)    qualora l'ACT sia stato pagato ma successivamente fatto oggetto di ripetizione ai sensi delle disposizioni descritte nell'ambito della quarta questione, la domanda relativa al mancato godimento di liquidità relativo al periodo compreso tra la data del pagamento dell'ACT e la data in cui ne veniva chiesta la ripetizione;

(ix)    una domanda di compensazione, qualora la società residente abbia scelto di chiedere il rimborso dell'ACT ai sensi delle disposizioni descritte in seno alla quarta questione e risarcito i suoi azionisti a fronte dell'impossibilità di percepire un credito d'imposta maggiorando l'importo del dividendo,

se debba ritenersi che ciascuna delle domande sopra indicate costituisca:

una domanda di rimborso di somme indebitamente riscosse che è una conseguenza e un'implicazione del diritto attribuito dagli artt. 43 CE e/o 56 CE; o

una domanda di compensazione o di risarcimento dei danni atta a soddisfare le condizioni sancite nella sentenza della Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame; o

una domanda diretta a ottenere un importo equivalente al beneficio indebitamente negato.

7)    Nel caso che la risposta a una delle parti in cui è strutturata la sesta questione sia che la domanda costituisce una domanda diretta a ottenere un importo equivalente al beneficio indebitamente negato:

(a)    se tale domanda sia una conseguenza, e un'implicazione della violazione delle sopra menzionate norme comunitarie; o

(b)    se debbano essere soddisfatte le condizioni per il rimborso sancite nella sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame; o

(c)    se debbano ricorrere altre condizioni.

8)    Se per la soluzione della sesta o della settima questione rilevi il fatto che, ai sensi della normativa nazionale, le istanze menzionate nella sesta questione siano azionate a titolo di ripetizione o siano proposte, o debbano esserlo, a titolo di risarcimento dei danni.

9)    Quale orientamento, se del caso, la Corte di giustizia ritenga adeguato fornire, nella fattispecie, in merito alle circostanze che il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione al momento di valutare se sussista una violazione grave e manifesta nell'accezione data dalla sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame, e in particolare se, tenendo conto dello stato della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'interpretazione delle disposizioni comunitarie pertinenti, la violazione fosse giustificabile o se, in un caso specifico, vi sia un nesso causale sufficiente per costituire un "nesso causale diretto" nell'accezione della suddetta sentenza.

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