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Ricorso proposto il 12 ottobre 2017 – Repubblica d’Austria / Repubblica federale di Germania

(Causa C-591/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentante: G. Hesse, agente)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica federale di Germania ha violato gli articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE mediante l’imposta su auto private introdotta con la legge in materia di imposte sulle infrastrutture dell’8 giugno 2015 (BGBl. I, pag. 904), nella versione dell’articolo 1 della legge del 18 maggio 2017 (BGBl. I, pag. 1218), in combinato disposto con l’esenzione fiscale per i detentori di auto private immatricolate in Germania introdotta nella legge relativa alle imposte sui veicoli nella versione pubblicata il 26 settembre 2002 (BGBl. I, pag. 3818) dalla seconda legge di modifica in materia di imposte sui trasporti dell’8 giugno 2015 (BGBl. I, pag. 901) e modificata, da ultimo, con la legge di modifica della seconda legge di modifica in materia di imposte sui trasporti del 6 giugno 2017 (BGBl. I, pag. 1493).

Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Discriminazione indiretta in base alla nazionalità per effetto della compensazione dell’imposta sulle infrastrutture con un’esenzione per i detentori di veicoli immatricolati in Germania

La legge in materia di imposte sulle infrastrutture ha obbligato tutti gli utenti della rete autostradale tedesca al pagamento di un’imposta sulle infrastrutture, modulata in base alla classe di emissione del veicolo. Gli utenti stradali residenti in Germania hanno tuttavia ottenuto il rimborso quantomeno del medesimo importo tramite un’esenzione fiscale basata sulla legge relativa alle imposte sui veicoli. La relazione temporale e sostanziale tra l’imposta sulle infrastrutture e l’esenzione fiscale riguardante i veicoli avente importo (almeno) pari comporterebbe che di fatto soltanto gli utenti stradali stranieri sarebbero gravati dall’imposta sulle infrastrutture.

La Repubblica d’Austria ritiene che entrambe le misure in parola debbano essere esaminate congiuntamente ai sensi del diritto dell’Unione europea in ragione della loro inseparabilità temporale e sostanziale. La disciplina comporterebbe una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, che richiede una giustificazione ai sensi dell’articolo 18 TFUE. A parere della Repubblica d’Austria non esisterebbe una tale giustificazione per la discriminazione di automobilisti stranieri. La disciplina violerebbe, pertanto, l’articolo 18 TFUE.

Discriminazione indiretta in base alla nazionalità per effetto della configurazione dell’imposta sulle infrastrutture

La disparità di trattamento tra utenti stradali nazionali e stranieri consisterebbe altresì nel fatto che il controllo dell’obbligo di pagamento nonché le sanzioni per il mancato o non corretto versamento dell’imposta sulle infrastrutture sarebbero applicati in misura del tutto prevalente nei confronti di automobilisti stranieri, poiché detta imposta è addebitata automaticamente agli automobilisti tedeschi.

Violazione degli articoli 34 e 56 TFUE

La Repubblica d’Austria ritiene che sussista inoltre una violazione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi, nei limiti in cui la disciplina in esame produce un impatto sulla fornitura transnazionale di merci mediante veicoli di piccole dimensioni soggetti all’imposta sulle infrastrutture con peso totale inferiore a 3,5 t, nonché sulla prestazione di servizi tramite soggetti non residenti o sulla prestazione di servizi nei confronti di soggetti non residenti. Tale disciplina dovrebbe pertanto essere qualificata – oltre che come discriminazione, secondo quanto suesposto –anche come restrizione inammissibile alle menzionate libertà fondamentali, che non può trovare giustificazione.

Violazione dell’articolo 92 TFUE

La disciplina violerebbe da ultimo l’articolo 92 TFUE, nei limiti in cui si estende ai trasporti commerciali mediante autobus o ai trasporti di merci con veicoli di peso inferiore a 3,5 t. Una possibilità di giustificazione non sarebbe prevista dall’articolo 92 TFUE e, pertanto, l’esistenza di una discriminazione ai sensi dell’articolo 92 TFUE comporterebbe già la contrarietà della disciplina al diritto dell’Unione.

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