Language of document : ECLI:EU:T:2011:112

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

24 marzo 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Durata dell’infrazione»

Nella causa T‑382/06,

Tomkins plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dal sig. T. Soames, dalla sig.ra S. Jordan, solicitors, e dal sig. J. Joshua, barrister,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Nijenhuis e V. Bottka, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. S. Kinsella e K. Daly, solicitors,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi), nonché la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto, all’atto della deliberazione, dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig. E Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e decisione impugnata

1        Con la decisione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) (riassunto in GU 2007, L 283, pag. 63; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione delle Comunità europee ha accertato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, nel corso di vari periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1° aprile 2004, ad un’infrazione unica, complessa e continuata delle norme comunitarie in materia di concorrenza sotto forma di una serie di accordi anticoncorrenziali e di pratiche concordate nel mercato dei raccordi in rame ed in lega di rame, che coprivano il territorio del SEE. L’infrazione consisteva nel fissare i prezzi, nel concordare liste di prezzi, sconti e riduzioni, in meccanismi di applicazione degli aumenti di prezzi, nella spartizione di mercati nazionali e clienti e nello scambio di altre informazioni commerciali nonché nella partecipazione a riunioni regolari e in altri contatti diretti a facilitare l’infrazione.

2        La ricorrente, Tomkins plc, e la sua società controllata all’epoca dei fatti, Pegler Ltd (già The Steel Nut & Joseph Hampton Ltd), figurano tra i destinatari della decisione impugnata.

3        Tra il 17 giugno 1986 ed il 31 gennaio 2004 la ricorrente deteneva il 100% del capitale della Pegler, che produce raccordi in rame. Il 1° febbraio 2004 la Pegler è stata venduta ai suoi dirigenti. Il 26 agosto 2005 la Pegler Holdings Ltd e la Pegler sono state acquistate dalla Aalberts Industries NV, un’altra destinataria della decisione impugnata.

4        Il 9 gennaio 2001 la Mueller Industries Inc., un altro produttore di raccordi in rame, ha informato la Commissione dell’esistenza di un cartello nel settore dei raccordi, e in altri settori connessi al mercato dei tubi in rame, ed ha espresso il desiderio di collaborare ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996») (punto 114 della decisione impugnata).

5        Il 22 e il 23 marzo 2001, nel contesto di un’indagine sui tubi e i raccordi in rame, la Commissione ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] CE e 82 [CE] (GU 1962, 13, pag. 204), delle verifiche a sorpresa nei locali di diverse imprese (punto 119 della decisione impugnata).

6        In seguito a queste prime verifiche, nell’aprile 2001 la Commissione ha scisso la sua indagine sui tubi in rame in tre distinti procedimenti, ossia il procedimento relativo al caso COMP/E-1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), quello relativo al caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi) e quello relativo al caso COMP/E-1/38.240 (Tubi industriali) (punto 120 della decisione impugnata).

7        Il 24 e il 25 aprile 2001 la Commissione ha effettuato ulteriori verifiche a sorpresa nei locali della Delta plc, società a capo di un gruppo di ingegneria internazionale il cui dipartimento «Ingegneria» riuniva diversi produttori di raccordi. Tali verifiche vertevano unicamente sui raccordi (punto 121 della decisione impugnata).

8        A partire da febbraio/marzo 2002, la Commissione ha rivolto alle parti coinvolte diverse richieste di informazioni in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 17 e poi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 122 della decisione impugnata).

9        Nel settembre 2003 la IMI plc ha presentato una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Tale domanda è stata seguita da quelle del gruppo Delta (marzo 2004) e della FRA.BO SpA (luglio 2004). L’ultima domanda di trattamento favorevole è stata presentata nel maggio 2005 dalla Advanced Fluid Connections plc (punti 115‑118 della decisione impugnata).

10      Il 22 settembre 2005 la Commissione, nel contesto del caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi), ha avviato una procedura di infrazione e ha emanato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata anche alla ricorrente (punti 123 e 124 della decisione impugnata).

11      Il 20 settembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

12      All’art. 1 della decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la ricorrente e la sua controllata Pegler avevano violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE tra il 31 dicembre 1988 ed il 22 marzo 2001.

13      Per tale infrazione, all’art. 2, lett. h), della decisione impugnata la Commissione ha inflitto alla ricorrente, in solido con la Pegler, un’ammenda pari a 5,25 milioni di euro.

14      Per fissare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, nella decisione impugnata la Commissione ha applicato il metodo definito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3).

15      Per quanto concerne, anzitutto, la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, la Commissione ha qualificato l’infrazione come molto grave a causa della sua stessa natura e della sua estensione geografica (punto 755 della decisione impugnata).

16      Reputando poi che esistesse una considerevole disparità tra le imprese coinvolte, la Commissione ha proceduto ad un trattamento differenziato, basandosi a tal fine sulla loro importanza relativa nel mercato in questione, determinata dalle loro quote di mercato. Su tale fondamento essa ha ripartito le imprese interessate in sei categorie (punto 758 della decisione impugnata).

17      La ricorrente è stata classificata nella sesta categoria, per la quale l’importo di partenza dell’ammenda è stato fissato in 2 milioni di euro (punto 765 della decisione impugnata).

18      Tenendo conto del fatturato complessivo della ricorrente, che nel 2005, anno precedente all’adozione della decisione impugnata, era pari a 4 635 milioni di euro, la Commissione ha applicato a fini deterrenti un coefficiente moltiplicatore di 1,25, generando in tal modo un importo di partenza dell’ammenda a carico della ricorrente maggiorato di 2,5 milioni di euro (punti 771‑773 della decisione impugnata).

19      In considerazione della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione (dodici anni e due mesi), la Commissione ha successivamente maggiorato l’ammenda del 110%, ossia il 5% annuo per i primi due anni e il 10% per ciascun anno completo, a decorrere dal 31 gennaio 1991, per i dieci anni restanti (punto 775 della decisione impugnata), con la conseguenza che l’importo finale dell’ammenda ha raggiunto i 5,25 milioni di euro.

20      La Commissione non ha applicato alcuna circostanze aggravante o attenuante a carico o a favore della ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

22      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

23      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2009, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai primi tre motivi menzionati nel ricorso, tutti relativi alla questione dell’imputabilità ad una società controllante dei comportamenti illegittimi di una società controllata, nonché alla prima parte del quarto motivo, vertente su un errore di valutazione per quanto riguarda la maggiorazione dell’importo dell’ammenda a fini deterrenti. Essa ha inoltre spiegato che non le sembrava necessario lo svolgimento di un’udienza e che il Tribunale poteva decidere la controversia in base alla fase scritta del procedimento. Con lettera del 19 gennaio 2010 la Commissione ha comunicato che si rimetteva al prudente apprezzamento del Tribunale in merito all’utilità d’organizzare un’udienza nella causa in esame.

24      Il 22 gennaio 2010 il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di chiudere la fase orale del procedimento.

25      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata limitatamente alla durata della partecipazione della Pegler all’infrazione;

–        ridurre l’importo dell’ammende inflittale in solido con la Pegler;

–        condannare la Commissione alle spese.

26      La Commissione conclude che Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

27      In seguito alla sua parziale rinuncia agli atti, la ricorrente adduce un unico motivo, vertente su un errore nella determinazione della durata della partecipazione della Pegler all’infrazione.

 Argomenti delle parti

28      La ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione giungendo alla conclusione che la Pegler ha partecipato all’intesa per un periodo più lungo di quello che si evince dalle prove contenute nel fascicolo. Pertanto, l’ammenda inflittale, in solido con la Pegler, sarebbe più ingente di quella che avrebbe dovuto essere irrogata.

29      In primo luogo, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione individuando il 31 dicembre 1988 come data d’inizio della partecipazione della Pegler all’infrazione. Si tratterebbe, come asseritamente ammesso dalla stessa Commissione, di una conclusione basata su un rapporto privo di data ottenuto dalla Delta, in cui si afferma che la Pegler ha partecipato all’infrazione verso la fine del 1988. Secondo la ricorrente, il fascicolo non contiene altre prove di un eventuale coinvolgimento della Pegler nell’intesa controversa prima del 7 febbraio 1989, la data più lontana a partire dalla quale sarebbe possibile individuare, con un sufficiente grado di certezza, l’inizio del comportamento illegittimo di tale società.

30      In secondo luogo, la Commissione sarebbe incorsa in errore anche riguardo alla data di cessazione della partecipazione della Pegler all’infrazione. Gli elementi probatori contenuti nel fascicolo dimostrerebbero inoltre che la cessazione di tale partecipazione non risale al 22 marzo 2001, bensì al 3 maggio 2000, unica data suffragata da prove reali, che corrisponde ad una riunione dell’intesa cui ha partecipato la Pegler.

31      La ricorrente ne deduce che il periodo di infrazione contestatole dovrebbe essere ridotto di esattamente un anno, per una durata, modificata, che si estende dal 7 febbraio 1989 al 3 marzo 2000.

32      La Commissione ritiene di aver fornito sufficienti elementi a suffragio della partecipazione della Pegler all’intesa per il periodo dal 31 dicembre 1988 al marzo 2001, quando ha proceduto a verifiche a sorpresa.

33      Quanto alla data di inizio dell’infrazione, la Commissione fa riferimento ad una nota interna sequestrata nel corso di una verifica a sorpresa nei locali della Delta, datata 3 gennaio 1989 e riprodotta al punto 183 della decisione impugnata. Tale nota dimostrerebbe chiaramente che l’intesa controversa era già in essere prima del 3 gennaio 1989 e che la Pegler vi era coinvolta prima di tale data.

34      Per quanto riguarda la data di cessazione della partecipazione della Pegler all’intesa, la Commissione fa riferimento ai punti 702 e 721 della decisione impugnata, in cui essa ha già esaminato gli argomenti simili della ricorrente addotti per replicare alla comunicazione degli addebiti.

 Giudizio del Tribunale

35      Nella decisione impugnata la Commissione ha imputato alla ricorrente, che deteneva il 100% del capitale della Pegler tra il 17 giugno 1986 e il 31 gennaio 2004, il comportamento illegittimo di quest’ultima, e l’ha condannata in solido al pagamento dell’ammenda inflitta alla sua società controllata. Tale imputazione è stata fondata sull’esercizio di un’influenza determinante della ricorrente sulla Pegler nel periodo dell’infrazione.

36      È pacifico che la società controllata della ricorrente ha partecipato all’intesa controversa. La ricorrente contesta unicamente la data di inizio e quella di cessazione di tale partecipazione all’intesa così come sono state individuate dalla Commissione nella decisione impugnata. La circostanza che la ricorrente abbia rinunciato ai primi tre motivi implica infatti che essa non contesta il fatto che debba esserle imputata la responsabilità dei comportamenti illegittimi tenuti dalla società controllata.

37      Occorre pertanto rilevare che la durata della partecipazione della Pegler all’infrazione è determinante per quanto riguarda l’estensione della responsabilità della ricorrente.

38      Va infatti ricordato che la ricorrente non è stata ritenuta responsabile dell’intesa in oggetto per diretta partecipazione all’attività dell’intesa stessa. Essa è stata considerata responsabile dell’infrazione unicamente in qualità di società controllante in forza della partecipazione della Pegler all’intesa. La sua responsabilità, pertanto, non può eccedere quella della Pegler.

39      Orbene, con sentenza pronunciata in data odierna nella causa T‑386/06, il Tribunale ha annullato l’art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione vi dichiarava la partecipazione della Pegler all’intesa in esame nel corso del periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993. Nelle sue memorie la ricorrente ha esplicitamente contestato la partecipazione della Pegler all’infrazione unicamente per il periodo precedente al 7 febbraio 1989. Occorre pertanto valutare quali siano le conseguenze di tale annullamento per la ricorrente.

40      A questo proposito occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, poiché il giudice dell’Unione europea non può statuire ultra petita (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 46/59 e 47/59, Meroni/Alta Autorità, Racc. pag. 763, in particolare pag. 780, e 28 giugno 1972, causa 37/71, Jamet/Commissione, Racc. pag. 483, punto 12), l’annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente (sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., Racc. pag. I‑5363, punto 52).

41      Inoltre, se il destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano. Invece, gli elementi riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere (sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., cit., punto 53).

42      Tuttavia, in questa fattispecie, nonostante la giurisprudenza sopramenzionata, e in particolare la citata sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., occorre rilevare che, dal punto di vista del diritto della concorrenza, la ricorrente costituiva un’unica entità con la sua società controllata, la quale ha parzialmente vinto la causa T‑386/06 in cui è sfociato il ricorso di annullamento di quest’ultima. L’imputazione che la Commissione ha contestato alla ricorrente implica pertanto che quest’ultima benefici del parziale annullamento della decisione impugnata nella suddetta causa. La ricorrente ha infatti presentato un ricorso di annullamento contro la decisione impugnata, adducendo che se essa fosse stata annullata per quanto riguarda la Pegler, sarebbe stato necessario annullare detta decisione anche per quanto riguarda la ricorrente stessa. La ricorrente ha inoltre sollevato un motivo unico diretto a contestare la durata della partecipazione della Pegler all’infrazione, chiedendo, al riguardo, l’annullamento della decisione impugnata.

43      Peraltro, questa conclusione è coerente con il fatto che la ricorrente e la Pegler sono state condannate in solido al pagamento dell’ammenda loro inflitta all’art. 2, lett. h), della decisione impugnata, ed è in linea con la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda formulata dalla ricorrente nel contesto di questa causa.

44      Da ciò si evince che il Tribunale, adito con un ricorso d’annullamento presentato separatamente da una società controllante e da una sua controllata, non statuisce ultra petita quando tiene conto dell’esito del ricorso presentato dalla società controllata allorché il petitum del ricorso proposto dalla società controllante ha il medesimo oggetto.

45      Occorre infine osservare che, nelle circostanze della fattispecie, la responsabilità in solido della società controllante e della sua controllata per il pagamento dell’ammenda loro inflitta le colloca in una situazione particolare per cui l’annullamento o la riforma della decisione impugnata implica conseguenze per la controllante cui è stato imputato il comportamento illegittimo della controllata. Infatti, se non si fosse verificato il comportamento illegittimo della società controllata, non ci sarebbe stata imputazione alla controllante di tale comportamento della sua controllata, né condanna in solido della società controllante con la controllata al pagamento dell’ammenda.

46      Pertanto, posto che la responsabilità della ricorrente è strettamente connessa a quella della Pegler, occorre annullare la decisione impugnata limitatamente all’inizio della partecipazione della ricorrente all’infrazione e, di conseguenza, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale.

47      Quanto alla data di cessazione della partecipazione della Pegler all’intesa, la ricorrente ritiene che l’ultimo elemento probatorio che consente di tracciare il collegamento tra la Pegler e l’intesa è quello relativo alla riunione del 3 maggio 2000, cui ha partecipato la Pegler, il che comporterebbe che è questa la data rilevante, e non il 22 marzo 2001, data delle verifiche a sorpresa effettuate dalla Commissione. A questo proposito, dal punto 716 della decisione impugnata risulta che, sebbene la prova dell’ultimo accordo anticoncorrenziale cui ha partecipato la Pegler risalga al 14 agosto 2000, la Commissione ha ritenuto giustificato assumere il 22 marzo 2001 come data di cessazione della partecipazione della Pegler all’infrazione, tenuto conto della circostanza che essa aveva partecipato all’intesa sin dall’inizio, che aveva regolarmente partecipato agli accordi e alla loro attuazione, e che non si era apertamente distanziata dagli accordi nel corso del periodo compreso tra l’accordo del 14 agosto 2000 e le verifiche a sorpresa del marzo 2001.

48      Tale conclusione va condivisa. Il fatto che la Pegler non abbia partecipato ad alcuna riunione nel corso del periodo compreso, secondo la ricorrente, tra il 3 maggio 2000 e il 22 marzo 2001 o, secondo la Commissione, tra il 14 agosto 2000 e il 22 marzo 2001, in questa fattispecie è irrilevante.

49      Occorre innanzitutto ricordare che è compito della Commissione dimostrare la durata della partecipazione di ciascuno dei partecipanti ad un’intesa, il che implica che siano note la data d’inizio e quella di cessazione di tale partecipazione. Si deve inoltre rilevare che il periodo compreso tra l’ultima riunione cui la Pegler ha partecipato e la data assunta come data di cessazione dell’intesa è sufficientemente lungo da rendere necessario esaminare se la Commissione abbia adempiuto l’onere della prova ad essa incombente.

50      In proposito, occorre ricordare che l’assenza di contatti, secondo la ricorrente, dopo il 3 maggio 2000 o, secondo la Commissione, dopo il 14 agosto 2000, potrebbe indicare che la Pegler si era ritirata dall’intesa.

51      Tuttavia, viste le particolarità dell’intesa in esame, caratterizzata da contatti multilaterali, di norma intercorrenti a livello paneuropeo, da contatti bilaterali, di norma intercorrenti a livello nazionale o regionale, con una frequenza di almeno una o due volte l’anno, e da contatti ad hoc, il lasso di tempo trascorso tra l’ultimo contatto e la data di cessazione dell’intesa è troppo breve perché la Commissione possa concluderne che nel frattempo la Pegler si fosse ritirata dall’intesa.

52      La circostanza che la Pegler non abbia partecipato ad una o due riunioni che si sarebbero svolte dopo la sua ultima partecipazione a una riunione nel contesto dell’intesa non poteva essere interpretato dagli altri membri dell’intesa come una presa di distanza da parte della Pegler nei confronti delle attività dell’intesa, dato che il fatto che un membro dell’intesa non partecipasse sistematicamente ad ogni riunione non era eccezionale.

53      Pertanto, in assenza di prove o di indizi che possono essere interpretati alla stregua di una volontà dichiarata dalla Pegler di dissociarsi dall’oggetto dell’accordo concluso il 10 giugno 2000, avente la finalità di aumentare i prezzi a partire dal 14 agosto 2000, la Commissione ha potuto ritenere di disporre di elementi probatori sufficienti in merito alla continuità della partecipazione della Pegler all’intesa fino alla data in cui essa ha ritenuto che l’intesa fosse terminata, ossia quella delle verifiche a sorpresa che essa ha effettuato (v., in questo senso, sentenze della Corte 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. I‑1843, punti 118‑120, e la giurisprudenza citata, e del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑99/04, AC‑Treuhand/Commissione, Racc. pag. II‑1501, punto 134, e la giurisprudenza citata).

54      Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che l’art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui la Commissione ha dichiarato l’esistenza di un’infrazione a carico della ricorrente relativamente al periodo precedente il 29 ottobre 1993.

55      Occorre pertanto riformare la decisione impugnata nella parte in cui contiene una maggiorazione del 110% dell’importo di partenza dell’ammenda in forza della durata della partecipazione all’infrazione. Posto che la durata della partecipazione della Pegler all’infrazione, e pertanto quella della partecipazione della ricorrente in qualità di società controllante considerata responsabile dei comportamenti della sua società controllata, è di sette anni e cinque mesi (invece dei dodici anni e due mesi dichiarati nella decisione impugnata), l’importo di partenza dell’ammenda deve essere maggiorato del 70% (invece del 110%).

56      Nella decisione impugnata, la Commissione ha maggiorato l’importo di partenza iniziale applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 1,25 a fini di deterrenza. In proposito, occorre rilevare che il Tribunale, nella causa T‑386/06, che ha dato origine alla citata sentenza di data odierna Pegler/Commissione, ha ritenuto che la Commissione abbia errato nell’applicare questo coefficiente moltiplicatore e che essa, su questo punto, ha quindi commesso un errore nell’applicazione dei criteri contenuti negli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende (v. punto 14 supra).

57      Pertanto, è compito della Commissione, ai sensi dell’art. 266 TFUE, trarre le conseguenze da tale errore e dalla responsabilità in solido al pagamento dell’ammenda nei confronti della ricorrente. Come è stato riconosciuto al punto 38 supra, nella fattispecie la responsabilità della ricorrente non può eccedere quella della Pegler.

58      Dal momento che la ricorrente ha rinunciato alla censura tratta da un errore di valutazione per quanto riguarda la maggiorazione dell’importo dell’ammenda a fini deterrenti (vedi punto 23 supra), il Tribunale non può pronunciarsi su questo punto senza esulare dall’ambito della controversia così come definito dalle parti in causa.

59      Pertanto, nel contesto di questa controversia, l’importo di partenza è mantenuto a 2,5 milioni di euro. Tale importo, maggiorato del 70%, dà luogo a un’ammenda pari a 4,25 milioni di euro.

60      Il ricorso deve essere respinto quanto al resto.

 Sulle spese

61      Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, il Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

62      In questa fattispecie, le conclusioni della ricorrente sono state dichiarate parzialmente fondate. Tuttavia, la ricorrente ha rinunciato a taluni motivi (vedi punto 23 supra) in una fase avanzata del procedimento, ossia dopo la chiusura della fase scritta. Il Tribunale ritiene pertanto di operare una valutazione equa delle circostanze decidendo che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) è annullato nella parte in cui riguarda il periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993 per quanto concerne la Tomkins plc.

2)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Tomkins all’art. 2, lett. h), della decisione C (2006) 4180 è fissato in 4,25 milioni di euro, di cui 3,4 milioni di euro in solido con la Pegler Ltd.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 marzo 2001.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.