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Ricorso presentato il 4 settembre 2006 - Arpaillange e altri / Commissione delle Comunità europee

(Causa F-104/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Joséphine Arpaillange (Santiago del Cile, Cile) e altri (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni dell'autorità abilitata a concludere contratti (AACC) che stabiliscono le condizioni di assunzione dei ricorrenti, quali risultano dai loro contratti di agenti contrattuali, in quanto il numero di anni di esperienza professionale ad essi riconosciuto dall'AACC è inferiore al numero di anni di esperienza professionale effettivamente accumulati dai ricorrenti;

indicare all'AACC gli effetti conseguenti all'annullamento delle decisioni impugnate e, in particolare, un reinquadramento dei ricorrenti nel grado e nello scatto che tenga conto della loro esperienza professionale effettiva e della loro anzianità maturata quali singoli esperti;

convertire, all'occorrenza, i contratti dei ricorrenti in contratti a tempo indeterminato;

condannare la convenuta a corrispondere ai ricorrenti l'importo risultante dalla differenza tra la retribuzione corrispondente al grado e allo scatto ai quali sono stati inquadrati e la retribuzione corrispondente al grado e allo scatto ai quali essi avrebbero dovuto essere inquadrati, maggiorato degli interessi di mora;

in subordine, condannare la convenuta, da un lato, a risarcire il danno subito dai ricorrenti, in termini di perdita di reddito, a causa del loro passaggio dallo status di singolo esperto a quello di agente contrattuale, mediante il versamento di un'indennità compensatrice mensile e, dall'altro, a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alla differenza tra la retribuzione che essi percepiscono dalla loro entrata in servizio in qualità di agenti contrattuali e la retribuzione aumentata della detta indennità, maggiorato degli interessi di mora;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, dopo aver lavorato diversi anni presso le delegazioni della Commissione al di fuori delle Comunità in qualità di singoli esperti, sono stati assunti come agenti contrattuali, a seguito del venir meno dell'altra figura professionale.

Al momento dell'inquadramento dei ricorrenti nel grado e nello scatto, la Commissione ha riconosciuto loro un'esperienza professionale inferiore a quella che essi sostengono di avere effettivamente maturato e, in ogni caso, inferiore a quella che sarebbe stata loro riconosciuta all'epoca della loro assunzione quali singoli esperti.

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti invocano la violazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA), in quanto l'art. 2 delle disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure per l'assunzione e l'impiego degli agenti contrattuali del 7 aprile 2004 (DGE) stabilisce una condizione per l'assunzione degli agenti contrattuali - un anno di esperienza professionale adeguata - non prevista nell'art. 82 del RAA.

Inoltre i ricorrenti ritengono che al momento della valutazione della loro esperienza professionale la Commissione abbia commesso una violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, una violazione del dovere di sollecitudine nonché un errore manifesto di valutazione.

I ricorrenti invocano poi la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione in quanto, in primo luogo, le DGE prevedono che un agente con circa 20 anni di esperienza sia inquadrato nello stesso grado di un agente con soli 7 anni di esperienza, in secondo luogo gli agenti contrattuali di cui all'art. 3 bis del RAA, quali i ricorrenti, a quelli di cui all'art. 3 ter del RAA ricevono un diverso trattamento in termini di possibilità di inquadramento nel grado al momento dell'assunzione, di valorizzazione della loro esperienza professionale e di progressione di carriera, laddove la loro situazione è analoga e, in terzo luogo, per gli ex singoli esperti non è stata prevista una compensazione per la perdita di reddito, come quella prevista per gli ex agenti locali.

Infine, i ricorrenti rilevano una violazione del principio del rispetto dei diritti quesiti, determinata, da un lato, da una notevole diminuzione della loro retribuzione per lo svolgimento di funzioni identiche e, dall'altro, dalla mancata considerazione degli anni di servizio da essi prestati in qualità di singoli esperti ai fini del loro inquadramento nello scatto e della conversione dei loro contratti di agenti contrattuali a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

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