Language of document : ECLI:EU:C:2013:220

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 aprile 2013 (*)

«Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6 – Conservazione degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Criteri da applicare per la valutazione della probabilità che un tale piano o progetto pregiudichi l’integrità del sito interessato – Sito di Lough Corrib – Progetto di circonvallazione N6 della città di Galway»

Nella causa C‑258/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Irlanda), con decisione del 13 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2011, nel procedimento

Peter Sweetman,

Ireland,

Attorney General,

Minister for the Environment, Heritage and Local Government

contro

An Bord Pleanála,

con l’intervento di:

Galway County Council,

Galway City Council,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, G. Arestis (relatore), J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per P. Sweetman, da B. Harrington, solicitor, e R. Lyons, SC;

–        per l’Ireland, l’Attorney General e il Minister for the Environment, Heritage and Local Government, da E. Creedon, in qualità di agente, assistita da G. Simons, SC e M. Gray, BL;

–        per l’An Bord Pleanála, da A. Doyle e O. Doyle, solicitors, nonché da N. Butler, SC;

–        per il Galway County Council e il Galway City Council, da V. Raine e A. Casey, in qualità di agenti, assistiti da E. Keane, SC, nonché da B. Kennedy, BL;

–        per il governo ellenico, da G. Karipsiades, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente, assistita da K. Smith, barrister;

–        per la Commissione europea, da S. Petrova e K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Sweetman, l’Ireland, l’Attorney General e il Minister for the Environment, Heritage and Local Government (Ministro per l’Ambiente, il Patrimonio e le Amministrazioni locali) e, dall’altro, l’An Bord Pleanála (in prosieguo: l’«An Bord»), sostenuto dal Galway County Council e dal Galway City Council, riguardo alla decisione dell’An Bord di autorizzare il progetto di circonvallazione N6 della città di Galway.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Il terzo considerando della direttiva «habitat» enuncia:

«[C]onsiderando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all’obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane».

4        L’articolo 1, lettere d), e), k) e l), di detta direttiva dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

d)      Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all’articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all’articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell’allegato I.

e)      Stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all’articolo 2.

Lo “stato di conservazione” di un habitat naturale è considerato “soddisfacente” quando:

–        la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

–        la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

–        lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

(...)

k)      Sito di importanza comunitaria [in prosieguo: un “SIC”]: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all’articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

(...)

l)      Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato».

5        L’articolo 2 della direttiva «habitat» recita così:

«1.      Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2.      Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3,      Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

6        L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva enuncia quanto segue:

«È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete (...) deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1)]».

7        A termini dell’articolo 6, paragrafi 2‑4, della direttiva «habitat»:

«2.      Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3.      Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4.      Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

8        L’allegato I della direttiva «habitat», intitolato «Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione», indica, con il codice 8240, quale tipo di habitat prioritario, i «[p]avimenti calcarei».

 Il diritto irlandese

9        Il regolamento relativo alle Comunità europee (Habitat naturali) del 1997 [European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997], nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «regolamento del 1997»), traspone le prescrizioni della direttiva «habitat» nel diritto irlandese.

10      L’articolo 30 del regolamento del 1997, con il quale è stata data attuazione all’articolo 6 della direttiva «habitat», dispone:

«1)      Ove sia proposto un progetto stradale (...) in conformità dell’articolo 51 della legge sulle strade del 1993 [Roads Act, 1993], non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito europeo, ma che su tale sito potrebbe avere incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti, è necessaria l’approvazione [dell’autorità competente], [che] garantisce che venga effettuata un’opportuna valutazione dell’incidenza sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2)      Si considera opportuna ai fini del presente articolo una valutazione dell’incidenza sull’ambiente come quella prescritta all’articolo 51, paragrafo 2, della legge sulle strade del 1993, nell’ambito di un progetto stradale ai sensi del paragrafo 1.

3)      [L’autorità competente], tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al paragrafo 1, dà il proprio accordo sul progetto stradale proposto soltanto dopo aver avuto la certezza che tale progetto non pregiudicherà l’integrità del sito europeo interessato.

4)      Nell’esaminare se il progetto stradale sia tale da pregiudicare l’integrità del sito europeo interessato, [l’autorità competente] deve tener conto delle modalità di realizzazione dello stesso nonché delle condizioni ovvero dei limiti entro i quali è accordata l’autorizzazione.

5)      Nonostante conclusioni negative nella valutazione dell’incidenza sul sito, [l’autorità competente] può, ove reputi che manchino soluzioni alternative, decidere di dare il proprio accordo sul progetto stradale proposto qualora il medesimo debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

6)      a) Salvo quanto disposto al successivo paragrafo b), i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico possono consistere in motivi di natura sociale o economica;

b)      qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale prioritario o specie prioritarie, le considerazioni di rilevante interesse pubblico possono essere soltanto:

i)      quelle connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica,

ii)      quelle che comportino conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, ovvero

iii)      previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Con decisione del 20 novembre 2008 l’An Bord ha deciso di autorizzare il progetto di circonvallazione N6 della città di Galway. Era previsto che una parte della strada progettata attraversi il SIC di Lough Corrib. A seguito di un ampliamento della sua superficie, tale SIC ospita in totale quattordici degli habitat elencati nell’allegato I della direttiva «habitat», sei dei quali sono habitat prioritari, ivi compreso il pavimento di calcare carsico, che è per l’appunto l’habitat protetto oggetto del procedimento principale.

12      Detto progetto stradale implica la perdita definitiva all’interno del SIC di Lough Corrib di circa 1,47 ettari di tale pavimento calcareo. Questa superficie di 1,47 ettari sarà perduta in una zona che l’ispettore dell’An Bord descrive come una «sottozona distinta, contraddistinta dalla particolare caratteristica di contenere importanti zone di habitat prioritario», la quale comprende una superficie complessiva di 85 ettari di pavimento calcareo. Tale superficie fa a sua volta parte della superficie totale di 270 ettari di pavimento calcareo, che è uno dei tipi di habitat prioritario di cui all’allegato I della direttiva «habitat», situata su detto SIC nel suo insieme.

13      Alla data di adozione della decisione dell’An Bord la suddetta zona era già stata iscritta come possibile SIC in un elenco di siti trasmesso dall’Irlanda alla Commissione. Il sito ampliato di Lough Corrib è stato formalmente classificato come SIC con una decisione della Commissione del 12 dicembre 2008. Secondo l’organo giurisdizionale remittente, benché detto sito non sia stato formalmente classificato dalla Commissione come un SIC prima di tale ultima data, l’An Bord era tenuto, in forza del diritto nazionale, a prestargli dal mese di dicembre 2006 una protezione equivalente a quella conferita dall’articolo 6, paragrafi 2‑4, della direttiva «habitat».

14      Nella decisione del 20 novembre 2008 l’An Bord ha indicato, in particolare, che «[l]a parte del progetto stradale approvata appare costituire una soluzione adeguata alle esigenze di viabilità della città e delle aree circostanti (…) e, pur avendo un grave impatto localizzato sulla zona di Lough Corrib candidata a diventare zona speciale di conservazione, non ne pregiudicherà l’integrità. Pertanto, il progetto approvato non avrà effetti inammissibili sull’ambiente ed è conforme ad una pianificazione adeguata e allo sviluppo sostenibile dell’area».

15      Il sig. Sweetman ha chiesto l’autorizzazione a proporre ricorso dinanzi alla High Court per contestare, in particolare, la decisione dell’An Bord del 20 novembre 2008. A suo avviso, l’An Bord ha effettuato un’interpretazione errata dell’articolo 6 della direttiva «habitat» segnatamente allorché ha concluso che l’impatto del progetto stradale sul sito protetto di Lough Corrib non «pregiudic[ava] l’integrità [del medesimo]».

16      Con decisione del 9 ottobre 2009 la High Court ha negato l’autorizzazione a proporre ricorso e ha confermato la decisione dell’An Bord. Il 6 novembre 2009 il sig. Sweetman è stato autorizzato ad interporre appello contro detta decisione dinanzi alla Supreme Court.

17      Quest’ultima fa presente di nutrire dubbi in merito alla questione di stabilire quando e a quali condizioni, allorché è condotta un’opportuna valutazione di un piano o di un progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», un tale piano o progetto sia «atto a pregiudicare l’integrità del sito». Al riguardo il suddetto organo giurisdizionale rileva che la sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, Racc. pag. I‑7405), non ha dissipato completamente i suoi dubbi.

18      Alla luce di quanto sopra, la Supreme Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Quali siano i criteri giuridici sulla cui base l’autorità nazionale competente deve valutare se un piano o un progetto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva “habitat” pregiudicherà l’integrità del sito [interessato].

2)      Se l’applicazione del principio di precauzione comporti che detto piano o progetto non possa essere autorizzato nel caso in cui provochi la perdita irreversibile, parziale o totale, dell’habitat in questione.

3)      Quale rapporto intercorra eventualmente tra l’articolo 6, paragrafo 4, [della suddetta direttiva] e l’adozione di una decisione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, [della medesima], secondo cui il piano o il progetto non pregiudicherà l’integrità del sito».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla competenza della Corte

19      Il Galway County Council e il Galway City Council allegano, in sostanza, che la Corte non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali giacché l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non è applicabile al procedimento principale, la decisione dell’An Bord di approvazione del progetto di circonvallazione N6 della città di Galway essendo stata adottata prima della decisione della Commissione di classificare come SIC l’ampliamento del sito di Lough Corrib interessato da detto progetto.

20      Risulta, infatti, dalla decisione di rinvio che, alla data della decisione dell’An Bord, il 20 novembre 2008, l’ampliamento del sito di Lough Corrib era stato notificato in Irlanda, conformemente all’articolo 4 del regolamento del 1997, ma non era stato ancora incluso nell’elenco dei siti designati come SIC adottato dalla Commissione. Quest’ultima ha preso una decisione in tal senso il 12 dicembre 2008, ossia tre settimane dopo la decisione dell’An Bord.

21      Nel procedimento principale, così come indica l’organo giurisdizionale remittente medesimo, l’articolo 30 del regolamento del 1997 riflette ampiamente il tenore dell’articolo 6 della direttiva «habitat». Discende, inoltre, dal titolo di detto regolamento che con l’adozione di quest’ultimo il legislatore irlandese intendeva trasporre la succitata direttiva nel diritto interno. Infine, come rileva l’organo giurisdizionale remittente, accordando a un sito notificato, prima della sua designazione come SIC nell’elenco adottato dalla Commissione, una protezione equivalente a quella conferita dall’articolo 6, paragrafi 2‑4, della direttiva «habitat», l’Irlanda ha ritenuto di essersi conformata al proprio obbligo di adottare misure di salvaguardia adeguate nelle more della designazione di un sito come SIC.

22      A tale ultimo riguardo occorre ricordare che la Corte ha già affermato che, se è vero che le misure di salvaguardia previste all’articolo 6, paragrafi 2‑4, della direttiva «habitat» sono obbligatorie solo ove si tratti di siti iscritti nell’elenco dei siti designati come SIC deciso dalla Commissione, non per questo gli Stati membri non sono tenuti a tutelare i siti sin dal momento in cui, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, li propongono nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione in quanto atti ad essere individuati quali SIC (v. sentenze del 13 gennaio 2005, Dragaggi e a., C‑117/03, Racc. pag. I‑167, punti 25 e 26, e del 14 settembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e a., C‑244/05, Racc. pag. I‑8445, punti 36 e 37).

23      Ne consegue che, non appena un sito è proposto da uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», per l’elenco nazionale trasmesso alla Commissione come sito atto ad essere individuato quale SIC, e quanto meno finché quest’ultima non adotti una decisione al riguardo, detto Stato membro è tenuto, in forza della medesima direttiva, ad adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l’interesse ecologico perseguito (v., in tal senso, citate sentenze Dragaggi e a., punto 29, e Bund Naturschutz in Bayern e a., punto 38). La situazione di un tale sito non può quindi essere qualificata come non rilevante per il diritto dell’Unione.

24      Risulta pertanto dalle considerazioni sopra svolte che la Corte è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Supreme Court.

 Nel merito

25      Con le sue questioni, che vanno esaminate congiuntamente, l’organo giurisdizionale remittente chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito pregiudica l’integrità del medesimo. Ai fini di una tale interpretazione l’organo giurisdizionale remittente s’interroga sull’eventuale incidenza del principio di precauzione nonché sui rapporti che intercorrono tra i paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo 6.

26      Risulta dalla decisione di rinvio che la realizzazione del progetto di circonvallazione N6 della città di Galway comporterebbe la perdita permanente e irreversibile di una parte del pavimento calcareo del SIC di Lough Corrib, che è un tipo di habitat naturale prioritario specialmente protetto dalla direttiva «habitat». A seguito della valutazione dell’incidenza di detto progetto stradale sul SIC di Lough Corrib l’An Bord ha concluso per l’esistenza di un effetto negativo localmente rilevante su quest’ultimo, statuendo tuttavia che un tale effetto non era pregiudizievole per l’integrità del sito medesimo.

27      Secondo il sig. Sweetman, l’Ireland, l’Attorney General, il Minister for the Environment, Heritage and Local Government nonché la Commissione, un tale effetto negativo di detto progetto stradale sul sito in causa non può non essere pregiudizievole per l’integrità di quest’ultimo. Per contro, l’An Bord, il Galway County Council e il Galway City Council nonché il governo del Regno Unito sono dell’avviso che la constatazione di un deterioramento di detto sito non sia necessariamente incompatibile con l’assenza di effetti pregiudizievoli per la sua integrità.

28      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» prevede una procedura di valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, sia autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale sito (v. sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punto 34, nonché sentenza del 16 febbraio 2012, Solvay e a., C‑182/10, punto 66).

29      Detta disposizione prevede così due fasi. La prima, di cui al primo periodo della stessa disposizione, richiede che gli Stati membri effettuino un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o un progetto su un sito protetto quando è probabile che tale piano o progetto pregiudichi significativamente detto sito (v., in tal senso, sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punti 41 e 43).

30      Ebbene, un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito che rischi di comprometterne gli obiettivi di conservazione deve essere ritenuto pregiudicare significativamente tale sito. La valutazione di detto rischio va effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da un tale piano o progetto (v., in tal senso, sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punto 49).

31      La seconda fase, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva «habitat», che interviene una volta effettuata detta opportuna valutazione, subordina l’autorizzazione di un tale piano o progetto alla condizione che lo stesso non pregiudichi l’integrità del sito interessato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del medesimo articolo.

32      A tale riguardo, al fine di contestualizzare la portata dell’espressione «pregiudica l’integrità del sito», occorre precisare che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, le disposizioni dell’articolo 6 della direttiva «habitat» devono essere interpretate come un insieme coerente con riferimento agli obiettivi di conservazione perseguiti dalla direttiva. In effetti, i paragrafi 2 e 3 di detto articolo mirano ad assicurare uno stesso livello di protezione degli habitat naturali e degli habitat delle specie (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C‑404/09, Racc. pag. I‑11853, punto 142), mentre il paragrafo 4 del medesimo articolo costituisce solo una disposizione in deroga al secondo periodo del paragrafo 3.

33      La Corte ha già affermato che le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» consentono di rispondere all’obiettivo essenziale della preservazione e della protezione della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche, e stabiliscono un obbligo di tutela generale, al fine di evitare degrado o perturbazioni che possano avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di tale direttiva (sentenza del 14 gennaio 2010, Stadt Papenburg, C‑226/08, Racc. pag. I‑131, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

34      L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» prevede che, qualora, nonostante conclusioni negative nella valutazione dell’incidenza effettuata in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, di detta direttiva, un piano o un progetto debba essere comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e in mancanza di soluzioni alternative, lo Stato membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata (v. sentenze del 20 settembre 2007, Commissione/Italia, C‑304/05, Racc. pag. I‑7495, punto 81, e Solvay e a., cit., punto 72).

35      Ebbene, in quanto disposizione derogatoria rispetto al criterio di autorizzazione previsto dal secondo periodo del paragrafo 3 dell’articolo 6 della direttiva «habitat», il paragrafo 4 del medesimo articolo può trovare applicazione solo dopo che gli effetti di un piano o di un progetto siano stati esaminati conformemente alle disposizioni di detto paragrafo 3 (v. sentenza Solvay e a., cit., punti 73 e 74).

36      Ne consegue che le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2‑4, della direttiva «habitat» impongono agli Stati membri una serie di obblighi e di procedure specifiche intesi ad assicurare, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, della medesima direttiva, il mantenimento o, se del caso, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e, in particolare, delle zone speciali di conservazione.

37      Ora, a termini dell’articolo 1, lettera e), della direttiva «habitat», lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» segnatamente quando la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione e la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile.

38      In proposito la Corte ha già affermato che le disposizioni della direttiva «habitat» mirano a che gli Stati membri adottino misure di salvaguardia appropriate al fine di mantenere le caratteristiche ecologiche dei siti che comprendono tipi di habitat naturali (v. sentenze del 20 maggio 2010, Commissione/Spagna, C‑308/08, Racc. pag. I‑4281, punto 21, e del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, cit., punto 163).

39      Se ne deve inferire, di conseguenza, che, per non arrecare pregiudizio all’integrità di un sito in quanto habitat naturale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva «habitat», lo si deve conservare in uno stato soddisfacente, e ciò implica, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 54‑56 delle sue conclusioni, il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive di tale sito, connesse alla presenza di un tipo di habitat naturale, per conservare il quale, il sito in questione è stato designato nell’elenco dei SIC conformemente a detta direttiva.

40      L’autorizzazione di un piano o di un progetto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», può quindi essere concessa solo a condizione che le autorità competenti, una volta identificati tutti gli aspetti di detto piano o progetto idonei, da soli o insieme ad altri piani o progetti, a compromettere gli obiettivi di conservazione del sito di cui trattasi, e allo stato della scienza, abbiano acquisito la certezza che esso è privo di effetti pregiudizievoli stabili per l’integrità di detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti (v., in tal senso, citate sentenze del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, punto 99, e Solvay e a., punto 67).

41      Al riguardo, si deve constatare che, dovendo l’autorità negare l’autorizzazione per il piano o il progetto considerato quando non è certa l’assenza di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito, il criterio di autorizzazione previsto all’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva «habitat» integra il principio di precauzione e consente di prevenire efficacemente i pregiudizi all’integrità dei siti protetti dovuti ai piani o progetti previsti. Un criterio di autorizzazione meno rigoroso di quello in questione non può garantire in modo altrettanto efficace la realizzazione dell’obiettivo di protezione dei siti cui tende detta disposizione (sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punti 57 e 58).

42      Analoga valutazione s’impone a fortiori nel procedimento principale, in quanto l’habitat naturale interessato dal progetto stradale in questione rientra fra i tipi di habitat naturali prioritari che l’articolo 1, lettera d), della direttiva «habitat» definisce come «tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire» per la cui conservazione l’Unione europea ha una «responsabilità particolare».

43      Le autorità nazionali competenti non possono, pertanto, autorizzare gli interventi che rischiano di compromettere stabilmente le caratteristiche ecologiche dei siti che comprendono tipi di habitat naturali prioritari. Sarebbe questo il caso qualora l’intervento rischi di condurre alla scomparsa o alla distruzione parziale e irreversibile di un tipo di habitat naturale prioritario presente sul sito interessato (v., riguardo alla scomparsa di specie prioritarie, citate sentenze del 20 maggio 2010, Commissione/Spagna, punto 21, e del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, punto 163).

44      Per quanto attiene alla valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», occorre precisare che essa non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito protetto in questione (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, cit., punto 100 e la giurisprudenza ivi citata). Spetta al giudice nazionale verificare se la valutazione dell’incidenza sul sito soddisfi tali condizioni.

45      Nel procedimento principale si deve ricordare che il SIC di Lough Corrib è stato designato come sito che ospita un tipo di habitat prioritario segnatamente per la presenza in loco di pavimento calcareo, una risorsa naturale che, una volta distrutta, non può essere sostituita. Tenuto conto dei criteri menzionati supra, l’obiettivo di conservazione corrisponde dunque al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle caratteristiche costitutive di tale sito, ovverosia la presenza di pavimento calcareo.

46      Pertanto, se, in seguito ad opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito, effettuata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva «habitat», l’autorità nazionale competente conclude che tale piano o progetto comporterà la perdita duratura e irreversibile, totale o parziale, di un tipo di habitat naturale prioritario, per conservare il quale, il sito in questione è stato designato come SIC, tale piano o progetto deve essere ritenuto pregiudicare l’integrità del sito.

47      In tal caso, un piano o progetto siffatto non potrà essere autorizzato ai sensi della predetta disposizione. Nondimeno, nelle stesse circostanze, l’autorità competente potrà eventualmente concedere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat», purché vengano soddisfatte le condizioni ivi stabilite (v., in tal senso, sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punto 60).

48      Risulta dalle considerazioni sopra svolte che occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito pregiudicherà l’integrità di tale sito se è atto a impedire il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive dello stesso, connesse alla presenza di un habitat naturale prioritario, per conservare il quale, il sito in questione è stato designato nell’elenco dei SIC conformemente alla suddetta direttiva. Ai fini di tale valutazione occorre applicare il principio di precauzione.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito pregiudicherà l’integrità di tale sito se è atto a impedire il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive dello stesso, connesse alla presenza di un habitat naturale prioritario, per conservare il quale, il sito in questione è stato designato nell’elenco dei siti di importanza comunitaria conformemente alla suddetta direttiva. Ai fini di tale valutazione occorre applicare il principio di precauzione.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.