Language of document : ECLI:EU:C:2010:395

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

1° luglio 2010 (*)

«Servizi di telecomunicazioni – Direttiva 2002/22/CE – Art. 30, n. 2 – Portabilità dei numeri telefonici – Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione – Tariffa dovuta dal consumatore – Carattere dissuasivo – Considerazione dei costi»

Nel procedimento C‑99/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Najwyższy (Polonia) con decisione 19 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2009, nella causa

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

contro

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 marzo 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o, dagli avv.ti S. Dudzik e M. Korcz, radcy prawni;

–        per il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dagli avv.ti M. Kołtoński e M. Chmielewska, radcy prawni;

–        per il governo polacco, inizialmente dal sig. M. Dowgielewicz, successivamente dalla sig.ra K. Zawisza e dal sig. S. Sala, in qualità di agenti;

–        per il governo slovacco, dalla sig.ra B Ricziová, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, dalle sig.re K. Mojzesowicz e C. Vrignon, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 30, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (in prosieguo: la «PTC») e il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (presidente dell’autorità per le comunicazioni elettroniche; in prosieguo: il «presidente dell’UKE») in ordine alla decisione 1° agosto 2006, con cui quest’ultimo ha inflitto alla PTC un’ammenda di PLN 100 000 (circa EUR 24 350).

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        Il quarantesimo e il quarantunesimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale» prevedono quanto segue:

         «(40) La portabilità del numero è un elemento chiave per agevolare la scelta dei consumatori e la concorrenza effettiva nell’ambiente concorrenziale delle telecomunicazioni. Per tale motivo gli utenti finali che ne fanno richiesta devono poter conservare il proprio numero (o i propri numeri) sulla rete telefonica pubblica a prescindere dall’organismo che fornisce il servizio. La presente direttiva non riguarda la fornitura di questa possibilità tra connessioni alla rete telefonica pubblica da postazioni fisse e non fisse. Gli Stati membri possono tuttavia applicare disposizioni in materia di portabilità dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti di telefonia mobile.

(41) L’impatto della portabilità del numero è notevolmente rafforzato in presenza di un’informazione trasparente sulle tariffe, tanto per gli utenti finali che trasferiscono i loro numeri quanto per gli utenti finali che effettuano chiamate a persone che hanno operato tale trasferimento. Le autorità nazionali di regolamentazione [(in prosieguo: le «ARN»)] dovrebbero facilitare, laddove possibile, un’adeguata trasparenza tariffaria come elemento dell’attuazione della portabilità del numero».

4        L’art. 30 della direttiva «servizio universale» prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio:

a)      nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;

b)      nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

Il presente paragrafo non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

2.      Le [ARN] provvedono affinché i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo all’uso di tali prestazioni.

3.      Le [ARN] non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni».

 La normativa nazionale

5        L’art. 41 della legge 16 luglio 2004 sulle telecomunicazioni (ustawa-Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. n. 171, posizione 1800), nella versione applicabile alla causa principale (in prosieguo: la «legge sulle telecomunicazioni»), è così formulato:

«1.      Le tariffe per l’utilizzazione di reti interconnesse relative all’attivazione del trasferimento di numeri tra reti sono fissate in funzione dei costi.

2.      Le tariffe per l’utilizzazione di reti interconnesse e per l’accesso ai servizi di telecomunicazioni di libera scelta del fornitore di servizi sono fissate in funzione dei costi».

6        L’art. 71 della legge sulle telecomunicazioni così dispone:

«1.      L’abbonato il quale sia parte di un contratto con un fornitore di servizi che provvede alla connessione alla rete telefonica pubblica di un operatore può esigere, in occasione del cambiamento di operatore, la portabilità del numero assegnato sulla rete esistente di un altro operatore nel territorio: 1) di una zona numerica, nel caso di numeri geografici; 2 ) dell’intero paese, nel caso di numeri non geografici.

2.      La disposizione di cui al n. 1 non si applica in caso di trasferimento di numeri tra reti pubbliche di telefonia che forniscono servizi in postazione fissa e reti pubbliche di telefonia mobile.

3.      Per la portabilità del numero assegnato, in occasione del cambiamento di operatore, può essere percepita a carico dell’abbonato, da parte dell’operatore che offriva sino ad allora il servizio, una tariffa una tantum fissata nel suo prezzario la cui entità non deve disincentivare l’abbonato dal far uso del suo diritto».

7        L’art. 74 della legge sulle telecomunicazioni è formulato come segue:

«1.      Il fornitore di servizi che provvede alla connessione alla rete telefonica pubblica e l’operatore alla cui rete è stato connesso l’abbonato che sia parte di un contratto di fornitura di servizi che garantisca la connessione alla rete pubblica di telefonia hanno l’obbligo di garantire l’attivazione dei diritti dell’abbonato di cui agli artt. 69-72, vale a dire di creare i presupposti tecnici adeguati o di concludere un contratto, come indicato agli artt. 31 o 128 e, in presenza di tali possibilità, di garantirne l’attuazione.

(…)

3.      Il presidente dell’UKE può infliggere l’ammenda di cui all’art. 209, n. 1, punti 15-17, al fornitore e all’operatore di cui al punto 1, qualora:

1)      essi non abbiano garantito le possibilità di esercizio dei diritti dell’abbonato previsti al punto 1;

2)      non abbiano attuato i diritti dell’abbonato quando tale attuazione sia possibile;

3)      abbiano attuato i diritti dell’abbonato in violazione delle disposizioni legislative o regolamentari di cui all’art. 73».

8        A termini dell’art. 209, n. 1, punto 16, di tale legge:

«Viene inflitta un’ammenda a chiunque ostacoli il diritto degli abbonati di esercitare il diritto alla portabilità del numero (…)».

 Causa principale e questione pregiudiziale

9        Dalla decisione di rinvio risulta che il presidente dell’UKE ha inflitto un’ammenda di PLN 100 000 (circa EUR 24 350) alla PTC argomentando che la tariffa unica di PLN 122 (circa EUR 29,70) fatturata dalla PTC in caso di cambiamento di operatore, nel corso del periodo 28 marzo - 31 maggio 2006, costituisse una violazione dell’art. 71, n. 3, della legge sulle telecomunicazioni, in quanto un tale importo dissuadeva gli abbonati della PTC dal far uso del loro diritto alla portabilità del numero.

10      La PTC ha proposto ricorso avverso la decisione del presidente dell’UKE dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia). Con decisione 6 marzo 2007, detto giudice ha respinto il ricorso.

11      La PTC ha proposto appello avverso tale decisione dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) che, con decisione 5 febbraio 2008, ha annullato la decisione contestata affermando che l’importo della tariffa unica relativa alla portabilità del numero non poteva essere calcolato senza tener conto dei costi sostenuti dall’operatore per l’attuazione di tale servizio. Avverso tale decisione, il presidente dell’UKE ha proposto ricorso per cassazione.

12      Ciò premesso, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 30, n. 2, della direttiva [“servizio universale”] debba essere interpretato nel senso che l’ANR competente, tenuta a verificare che gli oneri a carico degli abbonati non producano l’effetto di dissuadere dall’uso del servizio complementare consistente nella portabilità del numero, sia tenuta a prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori di una rete telefonica mobile relativi all’attivazione di tale servizio».

 Sulla questione pregiudiziale

13      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 30, n. 2, della direttiva «servizio universale» debba essere interpretato nel senso che l’ARN deve tener conto dei costi sostenuti dagli operatori di telefonia mobile per l’attuazione del servizio di portabilità del numero nella valutazione del carattere dissuasivo della tariffa dovuta dai consumatori per l’utilizzazione di detto servizio.

14      Dalla decisione di rinvio risulta che la causa principale si fonda sulle affermazioni della PTC secondo cui l’art. 30, n. 2, della direttiva «servizio universale» impone all’ARN di tener conto dei costi sostenuti dagli operatori per la fornitura del servizio della portabilità del numero nel contesto di tale valutazione.

15      In limine, occorre precisare che la nozione di portabilità dei numeri riguarda la facilità con cui un abbonato di telefonia mobile può mantenere il medesimo numero di telefono nel caso di cambiamento di operatore (sentenza 13 luglio 2006, causa C‑438/04, Mobistar, Racc. pag. I‑6675, punto 23).

16      L’attuazione di tale agevolazione richiede che le piattaforme tra operatori siano compatibili, che il numero dell’abbonato venga trasferito da un operatore ad un altro e che talune operazioni tecniche consentano di inoltrare chiamate telefoniche verso il numero trasferito (v. sentenza Mobistar, cit., punto 24).

17      Conformemente al quarantesimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale», la portabilità dei numeri ha l’obiettivo di eliminare per i consumatori qualsiasi ostacolo alla libera scelta, in particolare tra gli operatori di telefonia mobile, e di garantire, in tal modo, lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi telefonici (v. sentenza Mobistar, cit., punto 25).

18      Al fine di conseguire tale obiettivo, il legislatore dell’Unione ha previsto, all’art. 30, n. 2, della direttiva «servizio universale», che le ARN controllino che i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità dei numeri siano orientati ai costi e che gli eventuali oneri a carico del consumatore non producano l’effetto di dissuadere dall’uso di tali servizi complementari (v. sentenza Mobistar, cit., punto 26).

19      Inoltre, occorre rilevare che l’art. 30, n. 2, della direttiva «servizio universale» fa obbligo alle ARN di provvedere affinché gli operatori orientino i prezzi in funzione dei loro costi e i prezzi non abbiano un effetto dissuasivo per il consumatore (v. sentenza Mobistar, cit., punto 33).

20      Una volta verificato che le tariffe sono fissate in funzione dei costi, detta disposizione conferisce un certo margine di discrezionalità alle ARN per valutare la situazione e definire il metodo che appaia loro più idoneo al fine di assicurare la piena efficacia della portabilità, in modo tale che i consumatori non siano dissuasi dall’uso di detta agevolazione (v. sentenza Mobistar, cit., punto 34).

21      Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’art. 30, n. 2, della direttiva «servizio universale» non osta a che le ARN fissino ex ante e in base ad un modello teorico di costi l’importo massimo dei prezzi che l’operatore cedente può richiedere all’operatore cessionario a titolo di costi di attivazione, quando le tariffe siano orientate ai costi in modo tale da non dissuadere i consumatori dall’uso dell’agevolazione della portabilità (v., in tal senso, sentenza Mobistar, cit., punto 37).

22      Risulta dalle suesposte considerazioni che i costi dell’interconnessione sostenuti dall’operatore e l’importo della tariffa dovuta dal consumatore, in linea di principio, sono connessi. Tale connessione consente di garantire un compromesso tra gli interessi dei consumatori e quelli degli operatori.

23      Occorre ricordare che, conformemente al quarantunesimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale», l’ARN dovrebbe facilitare un’adeguata trasparenza tariffaria nel contesto dell’attuazione della portabilità dei numeri.

24      Si deve parimenti sottolineare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 52, 53 e 55 delle sue conclusioni, che il metodo scelto dalle ANR per valutare il carattere dissuasivo della tariffa deve essere coerente con i principi inerenti alla tariffazione dell’interconnessione, consentendo di garantire l’obiettività, la piena efficacia e la trasparenza di tale tariffazione.

25      Risulta, pertanto, dall’economia della direttiva «servizio universale» che spetta all’ARN determinare, facendo uso di un metodo obiettivo e affidabile, sia i costi sostenuti dagli operatori per la fornitura del servizio della portabilità del numero, sia la tariffa limite al di là della quale i consumatori possono rinunciare a detto servizio.

26      A seguito di tale esame, l’ARN deve opporsi, eventualmente, all’applicazione di una tariffa che, pur essendo in connessione con detti costi, alla luce di tutti i dati di cui dispone l’ARN, avrebbe un carattere dissuasivo per il consumatore.

27      Ne consegue che, in tale ipotesi, l’ARN può essere indotta a ritenere che l’importo della tariffa che si può richiedere al consumatore deve collocarsi ad un livello inferiore a quello che risulterebbe da una determinazione operata unicamente in base ai costi, valutati secondo un metodo oggettivo e affidabile, che gli operatori devono sostenere per garantire la portabilità dei numeri.

28      Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione sollevata va risolta affermando che l’art. 30, n. 2, della direttiva «servizio universale» dev’essere interpretato nel senso che l’ARN è tenuta a prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori delle reti telefoniche mobili relativi all’attivazione del servizio di portabilità del numero nella valutazione del carattere dissuasivo della tariffa dovuta dai consumatori per l’utilizzazione di detto servizio. Tuttavia, essa mantiene la facoltà di fissare l’importo massimo di tale tariffa esigibile dagli operatori a un livello inferiore ai costi sostenuti da questi ultimi, quando una tariffa calcolata unicamente sulla base di detti costi sia tale da dissuadere i consumatori dall’uso dell’agevolazione della portabilità.

 Sulle spese

29      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’art. 30, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), dev’essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione è tenuta a prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori delle reti telefoniche mobili relativi all’attivazione del servizio di portabilità del numero nella valutazione del carattere dissuasivo della tariffa dovuta dai consumatori per l’utilizzazione di detto servizio. Tuttavia, essa mantiene la facoltà di fissare l’importo massimo di tale tariffa esigibile dagli operatori a un livello inferiore ai costi sostenuti da questi ultimi, quando una tariffa calcolata unicamente sulla base di detti costi sia tale da dissuadere i consumatori dall’uso dell’agevolazione della portabilità.

Firme


* Lingua processuale: il polacco.