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Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 – AKM / Commissione

(Causa T-432/08) 1

(«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Wollmann e F. Urlesberger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e O. Weber, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: G. Hesse, C. Pesendorfer, E. Riedl, M. Fruhmann e A. Posch, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC)

Dispositivo

L’articolo 3 della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte riguardante la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM).

L’articolo 4 della decisione C (2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la AKM.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sopportate dalla AKM.

La AKM sopporterà la metà delle proprie spese.

La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 327 del 20.12.2008.