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Ricorso proposto il 13 ottobre 2017 – Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-594/17)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, G. von Rintelen e M. Žebre)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Slovenia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306, del 23.11.2011, pag. 41), in quanto essa non ha adottato entro il 31 dicembre 2013 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, od ha comunque omesso di comunicare tali misure alla Commissione;

condannare la Repubblica di Slovenia, sulla base dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di EUR 7 099,20 al giorno, a partire dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa;

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, la Repubblica di Slovenia avrebbe dovuto adottare e rendere pubbliche entro il 31 dicembre 2013 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva. Poiché la Repubblica di Slovenia non ha comunicato alla Commissione, prima della scadenza del termine suddetto, l’avvenuta trasposizione di tutte le disposizioni della direttiva sopra citata, detta istituzione ha deciso di proporre un ricorso dinanzi alla Corte.

Con il suo ricorso, la Commissione chiede che la Corte voglia condannare la Repubblica di Slovenia al pagamento di una penalità di EUR 7 099,20 al giorno. Per calcolare tale importo la Commissione ha preso in considerazione la gravità e la durata della violazione del diritto dell’Unione, come pure l’effetto dissuasivo in relazione alla capacità di pagamento dello Stato membro interessato, cioè la Repubblica di Slovenia.

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