Language of document : ECLI:EU:T:2017:803

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 novembre 2017 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2015 – Mancanza di relazioni di valutazione a causa di congedo per malattia – Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello statuto»

Nella causa T‑586/16,

Guillaume Vincenti, residente in Alicante (Spagna), rappresentato da H. Tettenborn, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da K. Tóth e A. Lukošiūtė, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EUIPO del 24 luglio 2015 con cui non ha promosso il ricorrente al grado superiore (AST 8), in forza della procedura di promozione 2015, non inserendo il nome di quest’ultimo nell’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2015,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz e N. Półtorak (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il ricorrente, il sig. Guillaume Vincenti, è un funzionario dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con il grado AST 7. Egli è titolare del suddetto grado dal 1o aprile 2009 e si trova in congedo per malattia dal 10 giugno 2013.

2        La valutazione di cui è stato oggetto nel complesso delle relazioni di valutazione per gli esercizi relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ha indicato che, «nel complesso, il rendimento, le competenze e gli elementi attinenti alla condotta valutati corrispond[eva]no al livello richiesto per il posto occupato». A causa della sua assenza giustificata, le sue relazioni di valutazione per gli esercizi 2013 e 2014, che si riferivano rispettivamente ai periodi compresi fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013 e fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2014, non sono per contro state finalizzate.

3        La soglia di promozione nel grado del ricorrente è di 9 punti.Con lettera del21 luglio 2014, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») dell’EUIPO ha informato il ricorrente che il numero di punti di promozione 2014 attribuitogli era stato fissato definitivamente a 9,25 punti.

4        Con una comunicazione al personale del 27 aprile 2015, l’EUIPO ha avviato l’esercizio di promozione 2015 e ha informato il personale che avrebbe applicato per analogia – in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») – la decisione C(2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello statuto (in prosieguo: le «DGE dell’articolo 45») ai funzionari. Con la medesima comunicazione esso ha del pari informato il proprio personale che erano state elaborate istruzioni di lavoro al fine di definire le modalità di promozione all’interno dell’EUIPO (in prosieguo: le «istruzioni di lavoro»).

5        Nell’ambito dell’esercizio di promozione 2015, il comitato consultivo di gestione dell’EUIPO non ha incluso il nome del ricorrente nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione. Detto elenco è stato pubblicato sul sito Intranet dell’EUIPO il 25 giugno 2015.

6        Il 2 luglio 2015, il ricorrente ha contestato la menzionata decisione del comitato consultivo di gestione dinanzi al comitato paritetico di promozione (in prosieguo: il «CPP»), chiedendo che il suo nome fosse incluso nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione.

7        Il 24 luglio 2015, dopo aver esaminato il caso del ricorrente, il CPP ha adottato la propria raccomandazione all’APN. In quest’ultima, il CPP ha raccomandato di non accogliere la domanda del ricorrente. Fondandosi sulle istruzioni di lavoro, esso ha ritenuto che, quando il funzionario avesse reintegrato il proprio posto, sarebbe stato necessario elaborare una relazione di valutazione e attribuire retroattivamente punti di promozione nonché procedere alla comparazione dei meriti. Detta raccomandazione non è stata adottata all’unanimità. I due membri del CPP designati dal comitato del personale hanno infatti indicato che non sussisteva alcuna base giuridica che consentisse di scostarsi dalla chiara formulazione letterale delle DGE dell’articolo 45 e che l’interpretazione delle istruzioni di lavoro su cui si fondava la raccomandazione in parola si sarebbe scostata, a loro avviso, dal chiaro significato dell’articolo 3 delle DGE in parola.

8        Il 24 luglio 2015, l’APN ha pubblicato l’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2015,nel quale non compariva il nome del ricorrente.

9        Con un reclamo presentato il 18 agosto 2015 sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, il ricorrente ha contestato la decisione dell’EUIPO del 24 luglio 2015 che stabiliva l’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10      Con decisione dell’8 dicembre 2015 l’APN ha respinto il reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 18 marzo 2016 il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Quest’ultimo è stato registrato con il numero F‑16/16.

12      In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata registrata con il numero di ruolo T‑586/16 ed è stata assegnata alla Terza Sezione.

13      L’8 marzo 2017, con misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato l’EUIPO a rispondere a svariati quesiti. Il 28 marzo 2017, l’EUIPO ha dato seguito a tale misura.

14      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione dell’EUIPO del 24 luglio 2015 con cui non ha promosso il ricorrente al grado superiore (AST 8) in forza della procedura di promozione 2015 non inserendone il nome nell’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2015;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

15      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

16      A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, esaminati congiuntamente nel ricorso e relativi, il primo, ad una violazione dell’articolo 45 dello statuto, dell’articolo 3 delle DGE dell’articolo 45 e dell’articolo 13 della decisione ADM-05-09 dell’EUIPO; il secondo, ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, del principio di buona amministrazione e dei suoi diritti della difesa, nonché dello snaturamento dei fatti sui quali la decisione impugnata è basata, e, il terzo, ad un errore manifesto di valutazione commesso dall’APN, in via principale, a causa del suo rifiuto di fare uso del suo potere di valutazione relativamente alla promozione del ricorrente e, in subordine, a causa del suo rifiuto di promuoverlo, in quanto siffatto rifiuto oltrepasserebbe i limiti del suo potere di valutazione.

17      In via preliminare, come è stato rilevato al precedente punto 4, le disposizioni applicabili, e che del resto sono state applicate dall’EUIPO, ai funzionari in occasione dell’esercizio di promozione 2015 erano, per analogia, le DGE dell’articolo 45. Interrogato in udienza quanto alla rilevanza della decisione ADM-05-09 dell’EUIPO per la presente causa, il ricorrente, riconoscendo che la decisione impugnata non era basata sulla menzionata decisione dell’EUIPO, ha rinunciato ai propri argomenti relativi alla violazione di tale decisione, circostanza di cui è stato dato atto nel verbale dell’udienza.

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 45 dello statuto e dell’articolo 3 delle DGE dell’articolo 45

18      Il ricorrente sostiene che l’APN avrebbe violato articolo 3, quinto trattino, seconda frase, delle DGE dell’articolo 45. Secondo quanto afferma, le sue relazioni non sono state finalizzate a causa di un fatto che non gli è imputabile, ossia il suo congedo per malattia. La formulazione letterale della menzionata disposizione non consentirebbe di escludere il suo caso dalla procedura di promozione 2015. L’APN avrebbe a torto considerato che la circostanza per cui le procedure di valutazione e di promozione che lo riguardano siano posposte fino al momento in cui il ricorrente riprenda le sue funzioni non lo priverebbe dei suoi diritti in forza degli articoli 43 e 45 dello statuto. Una simile ottica comporterebbe svariati inconvenienti, segnatamente in caso di decesso o d’invalidità permanente del funzionario interessato. Parimenti, l’APN non potrebbe giustificare il fatto che il ricorrente non abbia potuto partecipare alla procedura di promozione in discussione stante la mancanza di valutazione dei suoi meriti comparati, dal momento che detta circostanza non può essergli imputata. Secondo il ricorrente, infatti, l’APN poteva utilizzare a tal fine le altre informazioni di cui disponeva. In tal modo, non tenendo debito conto dell’articolo 3 delle DGE dell’articolo 45, l’APN avrebbe violato l’articolo 45 dello statuto.

19      L’EUIPO ribatte, in sostanza, che l’articolo 3, quinto trattino, seconda frase, delle DGE dell’articolo 45 non riguarda il caso del ricorrente, ma concerne, ad esempio, il caso in cui il valutatore sia assente quando il funzionario interessato è presente nel corso dell’esercizio di promozione, conformemente alle sue istruzioni di lavoro. Siffatta interpretazione sarebbe rafforzata dalla circostanza che le relazioni di valutazione sarebbero necessarie al fine di garantire debitamente l’esame comparativo dei meriti dei funzionari promovibili, il che risulterebbe del pari dall’articolo 3 delle DGE dell’articolo 45, che richiede, come regola generale, che le relazioni in parola siano divenute definitive. Secondo l’EUIPO, giacché si considera che una persona in congedo per malattia non sia generalmente in grado di contestare la propria relazione di valutazione e di rispettare i termini procedurali, esso era tenuto a sospendere le procedure di valutazione del ricorrente e, in base al medesimo principio, parimenti a sospendere la procedura di promozione nei suoi confronti al fine di garantire i suoi diritti procedurali. Peraltro, l’EUIPO considera che l’esame comparativo dei meriti sulla base di informazioni diverse da quelle contenute nelle relazioni di valutazione può effettuarsi solamente in misura di ultima istanza e potrebbe giustificarsi unicamente se apparisse chiaramente che non sarebbe disponibile alcuna relazione correttamente e debitamente redatta, giacché il funzionario interessato non reintegrerebbe il proprio posto. L’EUIPO avrebbe l’obbligo, per dovere di prudenza, di sincerarsi che la decisione relativa alla promozione del ricorrente sia stata adottata dopo che a quest’ultimo sia stata offerta la possibilità di esprimersi relativamente ai propri meriti. Peraltro, l’EUIPO sostiene, in risposta alla misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, che sarebbe nell’interesse del ricorrente poter partecipare ad un colloquio di valutazione e seguire la procedura di valutazione nella sua integralità, anziché un procedimento in cui l’EUIPO dedurrebbe altri elementi informativi validi, giacché egli costituisce l’oggetto di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che, se è stata avviata dopo l’adozione della decisione impugnata, concerne il periodo dell’esercizio di valutazione pertinente. Esso aggiunge che le relazioni di valutazione garantiscono la tutela dei diritti dei membri del personale tramite il dialogo e una procedura d’appello, situazione che non può ricorrere se l’esame comparativo dei meriti è basato su altre informazioni disponibili.

20      Nel caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che la motivazione pertinente per valutare la legittimità della decisione impugnata è quella riportata nella decisione di rifiuto del reclamo. In sostanza, da tale decisione risulta che l’APN ha considerato che l’articolo 3, quinto trattino, seconda frase, delle DGE dell’articolo 45 riguardasse le situazioni in cui la relazione di valutazione del funzionario, di per sé, non era stata finalizzata a causa, ad esempio, dell’assenza del valutatore o del valutatore di appello nel momento in cui questi erano chiamati a intervenire nel corso del procedimento di valutazione. Essa quindi ha ritenuto che tale disposizione non si applicasse al caso del ricorrente. L’APN, in seguito, ha indicato che, stante il suo congedo per malattia, il ricorrente non disponeva di relazioni di valutazione per gli anni 2013 e 2014 e i procedimenti di valutazione e di promozione che lo riguardavano erano sospesi fino al momento in cui avesse ripreso le sue funzioni. Essa ha precisato che, giacché la procedura di promozione del ricorrente era stata sospesa, a causa della sua assenza giustificata, i suoi meriti comparativi correttamente non erano stati presi in considerazione per l’esercizio di promozione 2015. Infine, da quanto precede l’APN ha concluso che correttamente il nome del ricorrente non era stato inserito nell’elenco dei funzionari promossi nel 2015.

21      A tale riguardo, conformemente all’articolo 110 dello statuto, in assenza di deroga, la decisione C(2013) 8985 final della Commissione europea, del 16 dicembre 2013, relativa alle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello statuto (in prosieguo: le «DGE dell’articolo 43») e le DGE dell’articolo 45 si applicano per analogia all’EUIPO.

22      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 delle DGE dell’articolo 45, l’esercizio di promozione è annuale.

23      In occasione del suddetto esercizio, organizzato ogni anno, un funzionario può essere destinatario di una decisione di promozione, oppure essere promovibile, se soddisfa cinque condizioni cumulative, in conformità all’articolo 3 delle DGE dell’articolo 45. La quinta di tali condizioni è, come tenuto presente dall’EUIPO, che le relazioni di valutazione del funzionario siano divenute definitive in applicazione delle DGE dell’articolo 43. Nondimeno, il citato articolo 3 prevede espressamente che, «nel caso in cui una relazione di valutazione non sia stata finalizzata a causa di un ritardo che non [era] imputabile al titolare del posto, quest’ultimo [avrebbe] partecip[ato] alla procedura di promozione sulla base di altri elementi d’informazione validi che [sopperissero] all’assenza di relazione di valutazione e [avrebbe] p[otuto] quindi essere destinatario di una decisione di promozione».

24      Dalla menzionata disposizione deriva che il funzionario che soddisfa le prime quattro condizioni di cui all’articolo 3 delle DGE dell’articolo 45, ma rispetto al quale una relazione di valutazione non è divenuta definitiva, è tuttavia del pari considerato promovibile dal momento che la relazione in parola non ha potuto essere finalizzata a causa di un ritardo che non era allo stesso imputabile. Il funzionario interessato partecipa in tal caso alla procedura di promozione sulla base di altri elementi di informazione validi che suppliscono alla mancanza della relazione di valutazione.

25      Nella fattispecie, dal fascicolo risulta che non è in discussione che la mancanza delle relazioni di valutazione del ricorrente per gli anni 2013 e 2014 fosse dovuta al suo congedo per malattia, né che detto congedo per malattia fosse un’assenza giustificata.

26      Occorre pertanto constatare che, giacché il congedo per malattia del ricorrente era un’assenza giustificata, l’impossibilità di finalizzare le sue relazioni di valutazione per gli anni 2013 e 2014 e, pertanto, la loro mancanza, non erano allo stesso imputabili. L’EUIPO, peraltro, ha riconosciuto in udienza che il congedo per malattia del ricorrente non costituiva una circostanza che potesse essere imputata a quest’ultimo.

27      Orbene, in una situazione del genere, l’articolo 3, quinto trattino, seconda frase, delle DGE dell’articolo 45 precisa che il funzionario è promovibile e dispone del diritto di partecipare alla procedura annuale di promozione sulla base di altri elementi di informazione validi. Di conseguenza, rifiutando di riconoscere al ricorrente il diritto di partecipare alla procedura di promozione 2015, con la motivazione che la sua assenza giustificata per congedo per malattia non aveva consentito la realizzazione di talune delle relazioni di valutazione riguardanti il medesimo, l’APN ha violato la menzionata disposizione e ha commesso un errore di diritto.

28      L’interpretazione da parte dell’EUIPO dell’articolo 3, quinto trattino, seconda frase, delle DGE dell’articolo 45, secondo cui siffatta disposizione non concernerebbe la situazione del ricorrente, è, di conseguenza, scorretta.

29      A tale riguardo, l’argomento dell’EUIPO per cui, come esposto dalla sezione III, lettera a), delle istruzioni di lavoro, esso sarebbe tenuto a sospendere la procedura di valutazione e, conseguentemente, la procedura di promozione del ricorrente durante il suo congedo per malattia al fine di garantire i diritti procedurali al medesimo accordati in occasione della menzionata procedura di valutazione non può essere accolto. Nella situazione del ricorrente, infatti, ossia in quella in cui la redazione di relazioni di valutazione nel contesto della procedura a tale effetto prevista non poteva essere realizzata in tempo utile affinché le medesime fossero prese in considerazione a titolo della procedura di promozione pertinente, il ricorrente beneficiava del diritto, in forza delle DGE dell’articolo 45, di essere ritenuto promovibile, di partecipare a detta procedura di promozione e, pertanto, di partecipare all’esame comparativo dei meriti dei funzionari promovibili relativamente all’esercizio di promozione per l’anno 2015 in considerazione di altri elementi di informazione validi che sopperivano alla mancanza delle sue relazioni di valutazione.

30      Del resto, è necessario osservare che, in quanto decisione di un’agenzia comunicata al complesso del personale e diretta a garantire ai funzionari interessati un trattamento identico sotto il profilo delle promozioni, le istruzioni di lavoro costituiscono una direttiva interna. Nulla osta a che, in principio, l’APN stabilisca, tramite una decisione interna di carattere generale, regole per l’esercizio dell’ampio potere di valutazione ad essa conferito dallo statuto. Tuttavia, la facoltà di far ricorso a siffatte direttive interne è soggetta a determinati limiti e, in particolare, all’obbligo di rispettare il principio della gerarchia delle norme. Una direttiva interna, quale le istruzioni di lavoro, è una norma di grado inferiore allo statuto e alla normativa adottata per l’applicazione di quest’ultimo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 gennaio 2008, Strack/Commissione, T‑85/04, EU:T:2008:18, punti da 37 a 41 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, le istruzioni di lavoro dell’EUIPO non possono introdurre legittimamente norme che deroghino alle disposizioni dello statuto o alle DGE dell’articolo 45.

31      Non può parimenti persuadere l’argomento dell’EUIPO secondo cui la partecipazione di un funzionario alla procedura di promozione sulla base di informazioni diverse da quelle contenute nelle relazioni di valutazione dovrebbe verificarsi unicamente come misura di ultima istanza. Da un lato, occorre constatare che l’EUIPO non precisa perché la situazione del ricorrente non costituiva una situazione di «ultima istanza» tale da giustificare l’impiego di altre informazioni che sopperissero alla mancanza delle sue relazioni di valutazione per gli anni 2013 e 2014. Inoltre, interrogato in sede di udienza, l’EUIPO ha ammesso che la sua interpretazione dell’articolo 3, quinto trattino, seconda frase, delle DGE dell’articolo 45, illustrata segnatamente dalle istruzioni di lavoro, non era da intendersi come vertente su di un caso come quello del ricorrente, ossia un’assenza giustificata di oltre un anno. Tale interpretazione, infatti, con cui l’EUIPO rifiuta la partecipazione del funzionario interessato alla procedura di promozione pertinente sulla base di informazioni che sopperiscono alle sue relazioni di valutazione e la subordina alla ripresa delle sue funzioni, non tiene conto di situazioni in cui quest’ultimo non riprendesse le proprie funzioni in tempo utile, o addirittura non le riprendesse del tutto.

32      D’altro lato, l’APN è tenuta a procedere all’esercizio annuale di promozione (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T‑338/00 e T‑376/00, EU:T:2002:314, punto 111) e non può ritardare, nello specifico di svariati anni, la partecipazione di un funzionario alla procedura di promozione a titolo di tale esercizio allorché il medesimo è promovibile, ai sensi delle DGE dell’articolo 45.

33      Quanto all’obbligo che incomberebbe all’EUIPO, per dovere di prudenza, di sincerarsi che alla persona sia stato offerta la possibilità di esprimere il proprio parere circa i propri meriti, occorre constatare che nella fattispecie, in nessun momento, l’EUIPO ha tentato di porre il ricorrente in una situazione in cui questi avrebbe avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sui propri meriti. L’EUIPO, difatti, si è limitato a ritardare, scorrettamente, a causa del suo congedo per malattia, la partecipazione del ricorrente alla procedura di promozione, a titolo dell’esercizio di promozione 2015, attendendo l’eventuale ripresa delle funzioni da parte del medesimo. Orbene, l’EUIPO non può presumere in tutti i casi che un funzionario in congedo per malattia non sia in grado di fornire utilmente il proprio avviso sui propri meriti. A ciò si aggiunga, quand’anche la redazione delle relazioni di valutazione garantisse, come sostenuto dall’EUIPO, la tutela dei diritti dei membri del personale per mezzo del dialogo e una procedura di appello, ipotesi che potrebbe non ricorrere nel caso di una comparazione dei meriti fondata su altre informazioni, è necessario rammentare che una decisione come la decisione impugnata può costituire l’oggetto di un reclamo, successivamente, se del caso, di un ricorso.

34      Nella fattispecie, sebbene fosse in congedo per malattia, il ricorrente ha, innanzitutto, debitamente contestato, tramite posta elettronica, il fatto che il suo nome non comparisse nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione presso il CPP, in conformità all’articolo 5, paragrafo 7, delle DGE dell’articolo 45 e, in un secondo tempo, debitamente proposto un reclamo avverso la decisione impugnata in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, e successivamente il presente ricorso dinanzi al Tribunale, il che elimina del pari l’argomento dell’EUIPO secondo cui quest’ultimo era tenuto a sospendere la procedura di promozione del ricorrente, poiché generalmente si considera che un funzionario in congedo per malattia non sia in grado di «riflettere e presentare i propri argomenti o contestare le decisioni relative all’evoluzione della sua carriera in modo adeguato».

35      Infine, l’argomento dell’EUIPO vertente sul fatto che il ricorrente sia oggetto di un’indagine dell’OLAF non è rilevante nel caso di specie. Si deve infatti osservare, da un lato, che, come riconosciuto dall’EUIPO stesso, l’apertura della menzionata indagine è posteriore alla decisione impugnata. D’altro lato, nulla nella decisione di rifiuto del reclamo indica che la condotta del ricorrente abbia motivato la decisione impugnata, giacché l’EUIPO si è limitato a ritardare la partecipazione del ricorrente alla procedura di promozione, a titolo dell’esercizio di promozione 2015, in attesa dell’eventuale ripresa delle sue funzioni.

36      Ne consegue che la violazione dell’articolo 3 delle DGE dell’articolo 45 nella procedura di promozione 2015 riguardante il ricorrente ha avuto un’incidenza decisiva sullo svolgimento di siffatta procedura e sulla decisione di non promuoverlo, in quanto egli non è stato ammesso a partecipare alla procedura di promozione di cui trattasi.

37      Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata in quanto il ricorrente non è stato preso in considerazione per l’esercizio di promozione 2015.

38      Ad abundantiam, il Tribunale considera che, per reintegrare il ricorrente nei propri diritti, si deve riesaminare la possibilità per il medesimo di partecipare alla procedura di promozione 2015. È solo dopo aver svolto un siffatto esame che l’APN potrà validamente prendere una decisione nei suoi confronti e valutare se occorra o meno iscriverlo retroattivamente, e in soprannumero, nell’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2015. A tale riguardo, l’EUIPO ha precisato, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale nonché in udienza, che nulla ostava sotto il profilo del bilancio a che il ricorrente fosse eventualmente promosso retroattivamente e in soprannumero rispetto ai funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2015.

 Sugli altri motivi e argomenti dedotti dal ricorrente

39      In considerazione dell’annullamento della decisione impugnata, che si impone alla luce del primo motivo, non è necessario esaminare il secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa nonché su uno snaturamento dei fatti, né il terzo motivo, vertente su di un errore manifesto di valutazione commesso dall’EUIPO a causa del suo rifiuto di esercitare il suo potere di valutazione. A fortiori non è necessario esaminare l’argomento presentato dal ricorrente in subordine e diretto a far valere che il medesimo avrebbe necessariamente dovuto essere promosso a titolo dell’esercizio di promozione 2015 e quindi essere iscritto nell’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2015.

 Sulle spese

40      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, essendo rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 luglio 2015 che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2015 è annullata in quanto il sig. Guillaume Vincenti non è stato preso in considerazione per l’esercizio di promozione 2015.

2)      L’EUIPO è condannato alle spese.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 novembre 2017.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.