Language of document : ECLI:EU:C:2016:644

Causa C160/15

GS Media BV

contro

Sanoma Media Netherlands BV e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Internet – Collegamenti ipertestuali che forniscono l’accesso ad opere protette rese accessibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare – Opere non ancora pubblicate dal titolare – Messa a disposizione di tali collegamenti a fini lucrativi»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2016

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Obiettivo

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 17, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 3, 9, 10, 23 e 31)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collocamento su un sito Internet di collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore – Rilevanza del carattere lucrativo di tale collocamento e della consapevolezza dell’illiceità della pubblicazione di dette opere

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 3, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 30, 31)

2.      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a tali fini, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

La nozione di «comunicazione al pubblico» comporta infatti una valutazione individualizzata. Ai fini di tale valutazione, qualora il collocamento di un collegamento ipertestuale verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza perseguire fini di lucro, occorre pertanto tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera era stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore. Infatti, tale persona non agisce, di regola, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti l’accesso a un’opera pubblicata illegittimamente su Internet. Per contro, qualora sia accertato che tale persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il collegamento ipertestuale da essa collocato fornisse accesso a un’opera illegittimamente pubblicata su Internet, la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Lo stesso vale nell’ipotesi in cui detto collegamento consenta agli utilizzatori di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitarne l’accesso del pubblico ai soli abbonati.

Inoltre, qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

(v. punti 33, 47‑51, 55 e dispositivo)