Language of document : ECLI:EU:C:2013:133





Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2013 –
Ellinika Nafpigeia / Commissione

(causa C‑246/12 P)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Costruzione navale – Decisione che dichiara misure di aiuto incompatibili con il mercato comune – Protezione degli interessi essenziali della sicurezza nazionale – Condizioni di concorrenza nel mercato interno»

1.                     Diritto dell’Unione europea – Trattato FUE – Disposizioni generali e finali – Competenza degli Stati membri ad adottare misure di salvaguardia della sicurezza nazionale – Produzione e commercio di armi – Regime procedurale specifico istituito dall’articolo 348 TFUE – Lesione della concorrenza provocata da un sistema di aiuti concessi ad attività non militari – Inapplicabilità [Artt. 107 TFUE, 346, § 1, b), TFUE e 348 TFUE] (v. punti 16‑22, 40‑42)

2.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 28, 29)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Esclusione degli interessati dai diritti della difesa (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 54, 55)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 marzo 2012, Ellinika Nafpigeia/Commissione (T‑391/08) che respinge un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione della Commissione C(2008)3118 definitivo, del 2 luglio 2008, che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti accordati dalle autorità elleniche a favore della Ellinika Nafpigeia (Hellenic Shipyards «HSY»), nell’ambito delle modifiche al piano d’investimenti iniziale relativo alla ristrutturazione di detto cantiere navale [aiuto di Stato C 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Ellinika Nafpigeia AE è condannata alle spese.