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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Investigatory Powers Tribunal - London (Regno Unito) il 31 ottobre 2017 – Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e a.

(Causa C-623/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Investigatory Powers Tribunal - London

Parti

Ricorrente: Privacy International

Resistenti: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service

Questioni pregiudiziali

In una fattispecie in cui:

le capacità delle SIA 1 di usare i BCD 2 di cui dispongono sono essenziali per la tutela della sicurezza nazionale del Regno Unito, anche ai fini di combattere il terrorismo, lo spionaggio e la proliferazione delle armi nucleari;

un aspetto fondamentale dell’utilizzo di BCD da parte delle SIA consiste nel rilevare minacce alla sicurezza nazionale precedentemente ignote, attraverso tecniche di raccolta non mirate che si basano sull’aggregazione di BCD in un unico luogo, la cui principale utilità consiste nell’individuazione e nell’elaborazione tempestiva di obiettivi, oltre a fornire una base d’azione a fronte di una minaccia imminente;

il fornitore di una rete di comunicazioni elettroniche non è successivamente tenuto a trattenere i BCD (oltre il periodo previsto per esigenze aziendali), che vengono quindi conservati unicamente dallo Stato (attraverso le SIA);

il giudice nazionale ha accertato (con talune riserve) che le garanzie relative all’uso di BCD da parte delle SIA sono conformi con i requisiti imposti dalla CEDU 3 ; e

il giudice nazionale ha accertato che l’imposizione delle prescrizioni specificate nei punti da 119 a 125 della sentenza [del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C-203/15 e C-698/15 (EU:C:2016:970)] (in prosieguo: le «prescrizioni della sentenza Watson»), ove applicabili, vanificherebbe le misure adottate dalle SIA per proteggere la sicurezza nazionale, mettendo perciò a rischio la sicurezza del Regno Unito;

Se, tenuto conto dell’articolo 4 TUE e dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE 4 , relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (la «direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche»), la prescrizione contenuta in un ordine rivolto da un ministro (Secretary of State) a un gestore di reti di comunicazione elettronica di fornire dati di comunicazione in massa alle agenzie di sicurezza e di intelligence («SIA») di uno Stato membro rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se al menzionato ordine ministeriale si applichi alcuna delle prescrizioni della sentenza Watson o qualsiasi altra prescrizione oltre a quelle imposte dalla CEDU. In caso affermativo, in qual misura ed entro quali limiti si applichino tali prescrizioni, tenuto conto dell’esigenza fondamentale delle SIA di utilizzare tecniche di acquisizione in massa e di trattamento automatizzato per proteggere la sicurezza nazionale, e altresì in qual misura le capacità di cui trattasi, qualora altrimenti conformi alla CEDU, possano essere seriamente ostacolate dall’imposizione di dette prescrizioni.

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1 Agenzie di sicurezza e di intelligence.

2 Dati di comunicazione in massa.

3 Convenzione europea per i diritti umani e le libertà fondamentali.

4 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).