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Impugnazione proposta il 20 novembre 2017 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 settembre 2017, causa T-327/15, Repubblica ellenica / Commissione europea

(Causa C-670/17 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, I. Pachi e A. Vasilopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la sua impugnazione sia dichiarata ricevibile, che sia annullata l’impugnata sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 19 settembre 2017, nella causa T-327/15 e che sia dato seguito al ricorso della Repubblica ellenica del 2 giugno 2015 annullando la decisione esecutiva della Commissione, del 25 marzo 2015, «per l’applicazione di una rettifica finanziaria alla parte della sezione FEAOG — Orientamento del programma operativo 2000GR061RO021 CCI (Grecia — Obiettivo 1 — Ricostruzione rurale)», notificata con il numero C(2015) 1936 final.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce 5 motivi di annullamento.

Con il primo motivo di annullamento vengono dedotti un errore d’interpretazione e di applicazione delle disposizioni transitorie dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 1 e (UE) n. 1303/2013 2 in combinato con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 3 e un errore di diritto quanto all’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 4 alla sezione FEAOG – Orientamento dopo il 1° gennaio 2017 – motivazione insufficiente ed erronea della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di annullamento verte su un errore d’interpretazione e di applicazione delle disposizioni dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 – motivazione contradittoria e insufficiente.

Con il terzo motivo di annullamento vengono dedotte la falsa interpretazione e l’erronea e selettiva applicazione delle disposizioni procedurali degli articoli 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013, considerate applicabili dalla sentenza impugnata, mentre avrebbe dovuto essere applicata la garanzia procedurale dell’articolo 52, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/20135 , che limita nel caso di specie la competenza ratione temporis della Commissione – motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata.

Il quarto motivo di annullamento verte sull’interpretazione e sull’applicazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento dello Stato membro nell’ambito della leale cooperazione con la Commissione con riferimento alla valutazione delle conseguenze dell’accettazione espressa del rapporto finale del programma con un ritardo di nove mesi e all’apertura tardiva del procedimento di rettifica finanziaria, ritardi che violano l’impegno assunto dalla Commissione di liquidare i programmi operativi e di procedere al loro pagamento finale entro termini ragionevoli.

Infine, con il quinto motivo di annullamento viene dedotta l’assoluta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima respinge le censure della Repubblica ellenica attinenti all’imposizione di una rettifica finanziaria multipla e pertanto sproporzionata.

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1 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25).

2 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).

3 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).

4 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1).

5 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, de 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).