Language of document :

Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 - Shell Petroleum e a. / Commissione

(Causa T-38/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Shell Petroleum NV (L'Aia, Paesi Bassi), Shell Nederland BV (L'Aia, Paesi Bassi) e Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (Rappresentanti: avv.ti T. Snoep e J. Brockhoff)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

La SPNV chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la decisione nella parte in cui si riferisce alla SPNV;

in subordine:

annullare l'art. 2, lett. d), della decisione, o

ridurre in modo adeguato l'ammenda comminata; e

condannare la Commissione alle spese.

La SNBV chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la decisione nella parte in cui si riferisce alla SNBV;

in subordine:

annullare l'art. 2, lett. d), della decisione, o

ridurre in modo adeguato l'ammenda comminata; e

condannare la Commissione alle spese.

La SNC chiede che la Corte voglia:

annullare l'art. 2, lett. d), della decisione o ridurre in modo adeguato l'ammenda comminata; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., procedimento COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene butadiene del tipo emulsione, nella quale la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti, insieme con altre imprese, si siano rese responsabili di violazione degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, accordandosi su prezzi indicativi per i prodotti, ripartendosi i clienti attraverso accordi di non concorrenza e scambiandosi informazioni commerciali relative ai prezzi, ai concorrenti ed ai clienti.

A sostegno della loro richiesta le ricorrenti affermano che la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE e gli artt. 7 e 23, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 1/20031:

a)    addebitando l'infrazione anche alla Shell Petroleum NV e alla Shell Nederland BV sebbene la Commissione abbia riconosciuto che solo la Shell Nederland Chemie BV ha partecipato direttamente all'infrazione;

b)    aumentando l'importo di base dell'ammenda comminata alle ricorrenti del 50 % per recidiva, violando i principi di proporzionalità e certezza del diritto;

c)    applicando un moltiplicatore a scopi di dissuasione, in violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità;

d)    fissando l'importo di base dell'ammenda comminata alle ricorrenti in violazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende2 e dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

In subordine, le ricorrenti lamentano una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE.

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 - Comunicazione della Commissione 14 gennaio 1998, Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9, pag. 3).