Language of document : ECLI:EU:C:2013:358

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

30 maggio 2013 (*)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c) – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Regola della specialità – Domanda di estensione del mandato d’arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro – Decisione di assenso dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione – Ricorso sospensivo – Ammissibilità»

Nella causa C‑168/13 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil constitutionnel (Francia) con decisione del 4 aprile 2013, pervenuta alla Corte il 9 aprile 2013, nel procedimento

Jeremy F.

contro

Premier ministre,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, G. Arestis, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 maggio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per F., da C. Waquet, avocate;

–        per il governo francese, da E. Belliard, B. Beaupère‑Manokha e G. de Bergues, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da J. Kemper e T. Henze, in qualità di agenti;

–        per il governo irlandese, da E. Regan, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da C. Schillemans, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2        La suddetta domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una questione prioritaria di legittimità costituzionale sollevata dalla Cour de cassation (Corte di Cassazione) (Francia) in relazione a un ricorso presentato dal sig. F. contro la sentenza del 15 gennaio 2013 della sezione istruttoria della cour d’appel de Bordeaux (Corte d’appello di Bordeaux) (Francia) che accordava l’assenso a una domanda di estensione della consegna proposta dalle autorità giudiziarie del Regno Unito per un reato commesso prima della sua consegna e diverso da quello che aveva motivato il mandato d’arresto europeo inizialmente emesso a suo carico dalla Crown court at Maidstone (Corte d’assise di Maidstone) (Regno Unito).

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

3        Sotto la rubrica «Diritto alla libertà e alla sicurezza», l’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), prevede quanto segue:

«1.      Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(...)

f)      se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2.       Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

(...)

4.       Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

(...)».

4        L’articolo 13 della CEDU, rubricato «Diritto a un ricorso effettivo», dispone quanto segue:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».

 Il diritto dell’Unione

5        Dall’informazione relativa alle dichiarazioni della Repubblica francese e della Repubblica di Ungheria di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all’articolo 35 del Trattato sull’Unione europea, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 dicembre 2005 (GU L 327, pag. 19), risulta che la Repubblica francese ha dichiarato, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi secondo le modalità previste all’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), UE.

6        Ai sensi dell’articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato FUE, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati in base al Trattato UE prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno abrogati, annullati o modificati in applicazione dei Trattati. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, dello stesso protocollo, le attribuzioni della Corte ai sensi del titolo VI del Trattato UE, nella sua versione anteriore al Trattato di Lisbona, restano immutate in ordine agli atti dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, comprese quelle che sono state accettate in forza dell’articolo 35, paragrafo 2, UE.

7        I considerando 5, 7, 8, 10 e 12 della decisione quadro sono formulati come segue:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(...)

(7)      Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)      Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(...)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(...)

(12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”], segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione».

8        L’articolo 1 della decisione quadro recita come segue:

«1.       Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o [di] una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

9        Gli articoli 3, 4, 4 bis, 5, 8 e 9 della decisione quadro prevedono, rispettivamente, i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato di arresto europeo, le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire qualora l’interessato non sia comparso personalmente al processo e in altri casi particolari, nonché il contenuto, la forma e la trasmissione del mandato d’arresto europeo. L’articolo 6 della decisione quadro determina le autorità giudiziarie competenti a emettere ed eseguire il mandato d’arresto europeo.

10      Sotto il titolo «Consenso alla consegna», l’articolo 13 della decisione quadro dispone, ai suoi paragrafi 1 e 4, quanto segue:

«1.      Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

(...)

4.       Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato membro può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia in conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all’articolo 17 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Lo Stato membro che desidera sfruttare detta possibilità ne informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea all’atto dell’adozione della presente decisione quadro e indica le modalità in base alle quali è possibile la revoca del consenso nonché qualsiasi modifica».

11      L’articolo 15 della decisione quadro, recante il titolo «Decisione sulla consegna», è formulato come segue:

«1.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.       L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

12      L’articolo 17 della decisione quadro, intitolato «Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:

«1.      Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2.      Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

3.      Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.

4.      In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

5.      Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

6.      Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere motivato.

7.      Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l’Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell’esecuzione dei mandati d’arresto [europei] da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l’attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri».

13      L’articolo 20 della decisione quadro, intitolato «Privilegi e immunità», prevede al suo paragrafo 1 quanto segue:

«Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un’immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all’articolo 17 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.

Lo Stato membro di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità».

14      L’articolo 21 della decisione quadro, intitolato «Conflitto di obblighi internazionali», enuncia quanto segue:

«La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell’accordo in virtù del quale ha avuto luogo l’estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l’assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. I termini di cui all’articolo 17 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva».

15      Sotto la rubrica «Eventuali azioni penali per altri reati», l’articolo 27 della decisione quadro è formulato come segue:

«1.      Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che[,] nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica[,] si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato[, ]salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.      Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.      Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

(...)

g)      qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

4.      La richiesta di assenso è presentata [all]’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste».

16      A norma dell’articolo 28 della decisione quadro, intitolato «Consegna o estradizione successiva»:

«1.      Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.      Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d’arresto europeo può comunque essere consegnata senza l’assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

(...)

c)      allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).

3.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:

a)      la richiesta di assenso è presentata in conformità dell’articolo 9, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2;

b)      l’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;

c)      la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

d)      l’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4.

Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

(...)».

17      L’articolo 31 della decisione quadro, intitolato «Relazioni con gli altri strumenti giuridici», al secondo e al terzo comma del suo paragrafo 2 stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell’articolo 17, estendendo l’elenco dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all’articolo 2, paragrafo 1 o 2.

Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi».

 Il diritto francese

18      L’articolo 695‑46 del code de procédure pénale (codice di procedura penale), come modificato dalla loi nº 2009-526, du 12 maggio 2009, de simplification e de clarification du droit e d’allègement des procédures (legge n. 2009‑526 del 12 maggio 2009 sulla semplificazione e sul chiarimento del sistema normativo e sullo snellimento delle procedure) (JORF del 13 maggio 2009, pag. 7920), mira a recepire nell’ordinamento francese gli articoli 27 e 28 della decisione quadro. Il suddetto articolo 695‑46 è formulato come segue:

«La sezione istruttoria davanti alla quale è comparsa la persona ricercata è investita di tutte le richieste provenienti dalle autorità competenti dello Stato membro emittente al fine di permettere l’esercizio dell’azione penale o l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza emanate per reati diversi da quelli che hanno giustificato la consegna e commessi precedentemente a detta consegna.

Dopo la consegna della persona ricercata, la sezione istruttoria è anche competente a pronunciarsi su tutte le richieste delle autorità competenti dello Stato membro emittente in vista di consentire la consegna della persona ricercata a uno Stato membro diverso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna e diverso dal reato che ha giustificato detta misura.

In entrambi i casi, le autorità competenti dello Stato membro emittente trasmettono un verbale contenente le dichiarazioni rese dalla persona consegnata che viene presentato alla sezione istruttoria. Dette dichiarazioni possono, se del caso, essere completate dalle osservazioni rese da un avvocato di sua scelta o, in mancanza, scelto d’ufficio dal presidente dell’Ordine degli avvocati.

La sezione istruttoria decide con provvedimento non impugnabile entro il termine di trenta giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta, dopo aver verificato che la domanda contenga anche le informazioni indicate all’articolo 695‑13 ed eventualmente dopo aver ottenuto garanzie riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 695‑32.

L’assenso è accordato quando le azioni per le quali è richiesto integrano uno dei reati previsti all’articolo 695‑23, e rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 695-12.

L’assenso deve essere negato per i motivi indicati agli articoli 695‑22 e 695‑23 e può essere negato per i motivi indicati all’articolo 695‑24».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

19      Il 25 settembre 2012 la Crown court at Maidstone ha spiccato un mandato d’arresto europeo nei confronti del ricorrente nel procedimento principale, cittadino del Regno Unito, nell’ambito di azioni penali promosse nei suoi confronti per fatti commessi in detto Stato membro e qualificabili, in base al diritto inglese, come sottrazione di minore, reato per il quale è prevista una pena massima di sette anni di reclusione.

20      Arrestato in Francia il 28 settembre 2012, quello stesso giorno il ricorrente nel procedimento principale ha espressamente dichiarato davanti al procuratore generale presso la Cour d’appel de Bordeaux di accettare di essere consegnato alle autorità giudiziarie del Regno Unito, senza tuttavia rinunciare al principio di specialità. Detta dichiarazione è stata ribadita dal ricorrente in parola, con l’assistenza di un interprete e in presenza del suo avvocato, in occasione dell’udienza che si è tenuta dinanzi alla sezione istruttoria della Cour d’appel de Bordeaux.

21      Con sentenza del 4 ottobre 2012 la sezione istruttoria della Cour d’appel de Bordeaux ha disposto la consegna del ricorrente nel procedimento principale alle citate autorità giudiziarie ai fini dell’esercizio delle suddette azioni penali. Il ricorrente è stato consegnato il 10 ottobre 2012 e da allora si trova in stato di detenzione nel Regno Unito.

22      Il 22 ottobre 2012 il procuratore generale presso la Cour d’appel di Bordeaux ha ricevuto dalle autorità giudiziarie del Regno Unito una richiesta volta a ottenere l’assenso della sezione istruttoria di detto organo giurisdizionale all’esercizio dell’azione penale nei confronti del ricorrente nel procedimento principale per fatti commessi nel Regno Unito prima della sua consegna e idonei a configurare un reato diverso da quello che aveva motivato tale consegna.

23      Secondo dette autorità, la ragazza oggetto dell’asserita sottrazione, al suo ritorno, avrebbe dichiarato di aver avuto rapporti sessuali con il ricorrente nel procedimento principale in diverse occasioni nel periodo tra il 1° luglio e il 20 settembre 2012. Dal momento che detti fatti possono essere qualificati in base al diritto inglese come atti sessuali su minore di 16 anni, punibili con una pena massima di quattordici anni di reclusione, le suddette autorità giudiziarie hanno quindi deciso di agire penalmente nei confronti del ricorrente nel procedimento principale per tale reato.

24      La richiesta delle autorità giudiziarie del Regno Unito si è concretizzata il 16 novembre 2012 mediante un mandato d’arresto europeo riferentisi ai reati oggetto delle nuove azioni penali.

25      A seguito dell’udienza del 18 dicembre 2012, la sezione istruttoria della Cour d’appel de Bordeaux ha deciso, con sentenza del 15 gennaio 2013, di dare il proprio assenso alla richiesta di estensione della consegna in vista delle nuove azioni penali a carico del ricorrente nel procedimento principale per gli atti sessuali compiuti su minore di 16 anni nel periodo succitato.

26      Dato che il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso contro la suddetta sentenza del 15 gennaio 2013 davanti alla Cour de cassation, quest’ultima ha sottoposto al Conseil constitutionnel una questione prioritaria di legittimità costituzionale vertente sull’articolo 695‑46 del codice di procedura penale, per quanto attiene, in particolare, al principio di uguaglianza dinanzi agli organi giurisdizionali e al diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

27      In tale contesto il Conseil constitutionnel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 27 e 28 della decisione quadro (...) debbano essere interpretati nel senso di precludere agli Stati membri la previsione di un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per la consegna a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna».

 Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale

 Sul procedimento d’urgenza

28      Con separata domanda del 4 aprile 2013, depositata nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, il Conseil constitutionnel ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza previsto dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 107 del regolamento di procedura di quest’ultima.

29      Il giudice del rinvio ha motivato detta domanda osservando che l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza è giustificata sia in considerazione del termine di tre mesi entro il quale esso è tenuto a decidere sulla questione prioritaria di legittimità costituzionale sottopostagli, sia alla luce della privazione della libertà prevista a carico del ricorrente nel procedimento principale nell’ambito del giudizio che è alla base di detta questione pregiudiziale.

30      A tale proposito, occorre osservare anzitutto che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro, la quale rientra nell’ambito disciplinato dalla parte terza, titolo V, del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere oggetto del procedimento pregiudiziale d’urgenza.

31      Si deve inoltre constatare, come rilevato dal giudice del rinvio, che il ricorrente nel procedimento principale è attualmente privato della libertà e che la definizione della controversia principale può avere un impatto non trascurabile sulla durata di una siffatta privazione.

32      Date le circostanze, il 10 aprile 2013 la Seconda Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice a quo di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza.

 Sulla questione pregiudiziale

33      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede essenzialmente se gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso di precludere agli Stati membri la possibilità di prevedere un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per acconsentire alla consegna di una persona a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna.

34      In via preliminare, occorre ricordare che la decisione quadro, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali, fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenze del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, punto 33, e del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, punto 36).

35      Detta decisione quadro è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (citate sentenze Radu, punto 34, e Melloni, punto 37).

36      Il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, che gli Stati membri sono tenuti in linea di principio a dar corso a un mandato d’arresto europeo. Infatti, questi ultimi devono eseguire un mandato siffatto ovvero possono rifiutarne l’esecuzione e subordinarla a condizioni soltanto nei casi elencati agli articoli da 3 a 5 della stessa decisione quadro. Parimenti, a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, di quest’ultima, l’assenso a una consegna successiva può essere negato solo negli stessi casi (v. sentenza del 28 giugno 2012, West, C‑192/12 PPU, punto 55 e giurisprudenza ivi citata) e solo detti casi possono giustificare il mancato assenso all’estensione del mandato d’arresto europeo a un reato commesso prima della consegna della persona sottoposta a procedimento penale diverso da quello che ha giustificato detta consegna, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro.

 Sulla possibilità di presentare un ricorso sospensivo

37      Per quanto attiene alla possibilità di presentare un ricorso sospensivo contro la decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, contro la decisione di assenso all’estensione di quest’ultimo o contro una consegna successiva, si deve constatare che la decisione quadro non disciplina esplicitamente una tale possibilità.

38      Tuttavia, la mancanza di una tale esplicita regolamentazione non significa che la decisione quadro impedisce agli Stati membri di prevedere un simile ricorso o impone loro di istituirlo.

39      Infatti, in primo luogo, la decisione quadro stessa permette di garantire che ogni decisione in materia di mandato d’arresto europeo benefici di tutte le garanzie proprie di questo tipo di decisioni.

40      Anzitutto, quindi, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro ricorda espressamente che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 UE – obbligo che riguarda inoltre tutti gli Stati membri, segnatamente, sia lo Stato membro emittente che quello di esecuzione – non può essere modificato per effetto di detta decisione.

41      Poi, pur rispondendo all’obiettivo, ricordato al punto 35 della presente sentenza, di facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la decisione quadro stessa, come precisato dal primo comma del suo considerando 12, rispetta inoltre i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 UE e contenuti nella Carta, segnatamente nel suo capo VI, nei confronti della persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo.

42      A tale proposito, occorre osservare che, come accade nelle procedure di estradizione, nella procedura di consegna istituita dalla decisione quadro il diritto a un ricorso effettivo, enunciato all’articolo 13 della CEDU e all’articolo 47 della Carta, che è oggetto del procedimento principale, riveste un’importanza particolare.

43      Infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, per quanto attiene ai casi di detenzione in attesa di estradizione, che l’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU sia una lex specialis rispetto ai requisiti più generali del suo articolo 13 (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza Chahal c. Regno Unito del 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 126). A tale proposito essa ha statuito che, quando la decisione che priva la persona della sua libertà è emanata da un giudice che delibera in esito a un procedimento giurisdizionale, il controllo voluto dall’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU è parte della decisione (v. Corte eur. D.U., sentenza Khodzhamberdiyev c. Russia del 5 giugno 2012, § 103, e giurisprudenza citata) e che, inoltre, la disposizione di cui trattasi non obbliga gli Stati contraenti a prevedere un doppio grado di giurisdizione ai fini dell’esame della legittimità della detenzione e delle domande di scarcerazione (v. Corte eur. D.U., sentenza Marturana c. Italia del 4 marzo 2008, § 110 e giurisprudenza citata).

44      Allo stesso modo, la Corte ha già avuto occasione di constatare, nell’ambito dell’interpretazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13, e ‒ rettifica ‒ GU 2006, L 236, pag. 36), che il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce al singolo il diritto di adire un giudice e non il diritto a più gradi di giudizio (sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf, C‑69/10, Racc. pag. I‑7151, punto 69).

45      Orbene, occorre osservare, come emerge dal considerando 8 della decisione quadro, che le decisioni relative all’esecuzione del mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che la decisione relativa alla consegna della persona ricercata dovrà essere adottata da un’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui detta persona è stata arrestata. D’altra parte, l’articolo 6 della decisione quadro prevede che non solo detta decisione, ma anche quella relativa all’emissione di un tale mandato, deve essere presa da un’autorità giudiziaria. L’intervento di un’autorità giudiziaria è anche richiesto in relazione all’assenso previsto agli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro, nonché nelle altre fasi della procedura di consegna, quali l’audizione del ricercato, la decisione di mantenere la persona in stato di detenzione o di trasferirla temporaneamente.

46      L’intera procedura di consegna tra gli Stati membri prevista dalla decisione quadro è quindi esercitata, in conformità con quest’ultima, sotto il controllo giudiziario.

47      Ne consegue che le stesse disposizioni della decisione quadro prevedono già una procedura conforme ai requisiti di cui all’articolo 47 della Carta, a prescindere dalle modalità di attuazione di detta decisione scelte dagli Stati membri.

48      Occorre infine osservare che anche nell’ambito dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza privative della libertà oppure nel quadro del procedimento penale di merito, le quali non rientrano nel campo di applicazione della decisione quadro e del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano soggetti all’obbligo di rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU o dal loro diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto a un doppio grado di giurisdizione per le persone che un tribunale ha dichiarato responsabili di un reato penale.

49      Un simile obbligo corrobora in effetti l’elevato livello di fiducia tra gli Stati membri e il principio di reciproco riconoscimento su cui si fonda il meccanismo del mandato d’arresto europeo e giustifica la formulazione del considerando 10 della decisione quadro, in base alla quale l’attuazione del mandato d’arresto europeo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, UE, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, UE, con le conseguenze previste al paragrafo 2 di detto ultimo articolo.

50      Infatti, il principio del riconoscimento reciproco su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo si basa esso stesso sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare nella Carta, di modo che è proprio nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente che le persone oggetto di un mandato di arresto europeo possono esperire gli eventuali mezzi di ricorso che consentono di contestare la legittimità dell’azione penale o dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza privative della libertà oppure del procedimento penale di merito che ha condotto a detta pena o misura (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga, C‑491/10 PPU, Racc. pag. I‑14247, punti 70 e 71).

51      In secondo luogo, occorre tuttavia constatare che, a prescindere dalle garanzie espressamente previste dalla decisione quadro, il fatto che in quest’ultima non sia disciplinato un eventuale diritto al ricorso sospensivo contro le decisioni su un mandato d’arresto europeo non preclude agli Stati membri di prevedere un simile diritto.

52      Infatti, in assenza di più ampie precisazioni nelle stesse disposizioni della decisione quadro e tenuto conto dell’articolo 34 UE, che conferisce agli organi nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi necessari per conseguire il risultato voluto dalle decisioni quadro, si deve constatare che la decisione quadro lascia alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale quanto alle concrete modalità di conseguimento degli obiettivi con essa perseguiti, in particolare per quanto attiene alla possibilità di prevedere un ricorso sospensivo contro le decisioni sul mandato d’arresto europeo.

53      A tale proposito, occorre ricordare che, a condizione che non sia pregiudicata l’applicazione della decisione quadro, quest’ultima non osta, come indica il secondo comma del suo considerando 12, a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative, in particolare, al diritto al giusto processo.

54      Peraltro, per quanto attiene alla decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo, la possibilità di beneficiare di un diritto di ricorso deriva implicitamente ma necessariamente dall’espressione «decisione definitiva», presente nell’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, della decisione quadro, e nulla permette di ritenere, alla luce del tenore letterale di dette disposizioni, che una siffatta possibilità debba essere esclusa nell’ambito della decisione dell’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi per accordare il suo assenso all’estensione di un mandato d’arresto o per la consegna successiva a un altro Stato membro a norma degli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro, e ciò tanto più che, come mostra la controversia principale, detta estensione o consegna può essere chiesta per un reato più grave di quello che ha giustificato la consegna.

55      Ne consegue che gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che non precludono agli Stati membri la possibilità di prevedere un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per acconsentire alla consegna di una persona a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima di detta consegna.

 Sui limiti di un eventuale diritto di ricorso sospensivo

56      Anche se la decisione quadro non disciplina un eventuale diritto di ricorso sospensivo contro le decisioni sul mandato d’arresto europeo, da essa si evince che il potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono a tal fine deve essere soggetto a taluni limiti.

57      A tale proposito, occorre osservare che, come si è ricordato ai punti 34 e 35 della presente sentenza, la decisione quadro è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie semplificato e più efficace volto a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria. Come si evince dal considerando 5 della decisione quadro, l’instaurazione di un siffatto sistema di consegna consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alle procedure di estradizione che esistevano prima della sua adozione.

58      Detto obiettivo di accelerare la cooperazione giudiziaria è presente in vari aspetti della decisione quadro e, in particolare, nella disciplina dei termini per l’emanazione delle decisioni relative al mandato d’arresto europeo.

59      Per quanto attiene ai suddetti termini, occorre distinguere tra quelli previsti all’articolo 17 della decisione quadro per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo e quelli previsti agli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), di detta decisione in materia di assenso in vista dell’estensione del mandato o di una consegna successiva. In ogni caso, occorre osservare che l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro prevede, in termini generali, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona «nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro».

60      Per quanto attiene, in primo luogo, alla decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro stabilisce che quest’ultimo deve essere «trattato ed eseguito con la massima urgenza». I paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo fissano termini precisi, rispettivamente, di dieci o sessanta giorni, per prendere la decisione definitiva sull’esecuzione di detto mandato, a seconda che la persona ricercata acconsenta o meno alla sua consegna.

61      Solo in casi specifici, quando il mandato d’arresto non può essere eseguito entro i termini suddetti, il paragrafo 4 dell’articolo in parola permette di prolungarli di ulteriori trenta giorni, obbligando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a informare immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e a indicare i motivi di tale ritardo. Al di fuori di detti casi specifici, solo circostanze eccezionali permettono a uno Stato membro, a norma dell’articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro, di non rispettare detti termini e lo Stato membro di cui trattasi deve anche informarne Eurojust indicando i motivi del ritardo.

62      L’importanza dei termini stabiliti da detto articolo 17 risulta espressa non soltanto in quest’ultimo, ma anche in altre norme della decisione quadro, come gli articoli 13, paragrafo 4, 15, paragrafo 2, 20, 21 e 31, paragrafo 2, secondo comma.

63      Peraltro, se è vero che, nel corso del processo normativo che ha condotto all’adozione della decisione quadro, l’espressione «la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa», figurante all’articolo 17 della decisione quadro, ha sostituito l’espressione «la decisione [sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo] è adottata», presente nella proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [COM(2001) 522 def.], pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 novembre 2001 (GU C 332 E, pag. 305; in prosieguo: la «proposta di decisione quadro»), resta pur sempre il fatto che nel corso di detto processo è stato anche aggiunto l’aggettivo «definitiva» al termine «decisione», e che il termine unico di novanta giorni previsto nella proposta di decisione quadro è stato sostituito dai termini scaglionati più ridotti ricordati ai punti 60 e 61 della presente sentenza.

64      Ne consegue che i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che impongono che la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo venga adottata, in linea di principio, o entro dieci giorni a decorrere dal consenso alla consegna da parte della persona ricercata o, negli altri casi, entro sessanta giorni a decorrere dall’arresto di quest’ultima. Solo in casi specifici detti termini possono essere prorogati di trenta giorni e solo in presenza di circostanze eccezionali uno Stato membro può non rispettare i termini di cui a detto articolo 17.

65      Di conseguenza, un eventuale ricorso sospensivo previsto dalla normativa nazionale di uno Stato membro contro la decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo non può, in ogni caso, e salvo che il giudice competente non decida di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, essere proposto in violazione dei termini indicati al punto che precede per l’adozione di una decisione definitiva.

66      Per quanto attiene, in secondo luogo, alla decisione di concedere il consenso ai fini dell’estensione di un mandato o di una consegna successiva, ai sensi degli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro, occorre osservare che dette due norme prevedono che la decisione «interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

67      Il tenore di dette disposizioni, che, come la regola della specialità di cui esse costituiscono l’attuazione, non erano contemplate nella proposta di decisione quadro, è diverso da quello dell’articolo 17 della decisione quadro e rispecchia situazioni diverse in relazione all’emananda decisione.

68      Infatti, da una parte, la persona ricercata non è più in stato di arresto nello Stato membro di esecuzione del mandato d’arresto europeo ed è già stata consegnata allo Stato membro emittente detto mandato.

69      Dall’altra parte, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che è quella chiamata a dare il consenso previsto agli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro, dispone già di un certo numero di informazioni che le permettono di pronunciarsi con cognizione di causa, dal momento che, come si è ricordato al punto 36 della presente sentenza, detto assenso può essere negato solo negli stessi casi in cui, riguardo alle decisioni di cui all’articolo 17 della decisione quadro, è possibile rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e, inoltre, un tale assenso deve essere accordato quando il reato in relazione al quale sono richieste l’estensione del mandato o la consegna successiva comporta esso stesso l’obbligo di consegna.

70      Tuttavia, le decisioni previste agli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro riguardano o un reato diverso da quello che ha motivato la consegna o uno Stato membro diverso dallo Stato membro emittente il primo mandato d’arresto europeo, il che giustifica la concessione di un termine di trenta giorni per accordare detto assenso.

71      Ne consegue che gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che impongono che le decisioni dell’autorità giudiziaria che si pronuncia o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un reato commesso prima della sua consegna e diverso da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per acconsentire alla consegna di una persona a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna, intervengano, in linea di principio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

72      Per quanto attiene alla possibilità per gli Stati membri di prevedere, nel loro diritto nazionale, un ricorso sospensivo contro le decisioni indicate negli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro, occorre osservare che dette disposizioni, contrariamente all’articolo 17 della decisione quadro, non prevedono un termine per la pronuncia della «decisione definitiva» e che pertanto devono essere interpretate nel senso che il termine ivi fissato si riferisce solo alla decisione iniziale e non riguarda il caso in cui è previsto un simile ricorso.

73      Tuttavia, contrasterebbe con la logica sottesa alla decisione quadro e agli obiettivi che essa si prefigge, volti ad accelerare le procedure di consegna, se i termini previsti per l’adozione di una decisione definitiva a norma degli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro fossero superiori a quelli previsti al suo articolo 17.

74      Di conseguenza, al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione coerenti della decisione quadro, occorre ritenere che un eventuale ricorso sospensivo previsto dalla normativa nazionale di uno Stato membro contro le decisioni indicate agli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro deve in ogni caso essere azionato nel rispetto dei termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro ai fini dell’adozione di una decisione definitiva.

75      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata che gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che non precludono agli Stati membri la possibilità di prevedere un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per acconsentire alla consegna di una persona a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna, a condizione che la decisione definitiva sia adottata entro i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro stessa.

 Sulle spese

76      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che non precludono agli Stati membri la possibilità di prevedere un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per acconsentire alla consegna di una persona a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna, a condizione che la decisione definitiva sia adottata entro i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro stessa.

Firme


* Lingua processuale: il francese.