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Ricorso proposto l’8 febbraio 2018 – Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-91/18)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Kyratsou e F. Tomat)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, con l’adozione e il mantenimento in vigore di una normativa che assoggetta:

il prodotto tsipouro/tsikoudià [acquavite di vinaccia di vitigni greci] fabbricato dai «distillatori sistematici» a un’aliquota di accisa ridotta del 50% rispetto all’aliquota nazionale normale, mentre le bevande alcoliche importate da altri Stati membri vengono assoggettate all’aliquota di accisa normale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 19 e 21, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE 1 , nonché a norma dell’articolo 110 TFUE;

il prodotto tsipouro/tsikoudià fabbricato dai distillatori «per due giorni» a un’aliquota di accisa ulteriormente ridotta, mentre le bevande alcoliche importate da altri Stati membri vengono assoggettate all’aliquota di accisa normale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 19 e 21, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE e con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE 2 , nonché a norma dell’articolo 110 TFUE;

condannare la Repubblica ellenica al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha inviato alle autorità elleniche un parere motivato, in data 24 settembre 2015, a termini del quale la Grecia, in primo luogo, assoggettando il prodotto tsipouro/tsikoudià fabbricato dai «distillatori sistematici» a un’aliquota di accisa ridotta del 50% rispetto all’aliquota nazionale normale, mentre le bevande alcoliche importate da altri Stati membri vengono assoggettate all’aliquota di accisa normale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 19 e 21, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE, nonché a norma dell’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e, in secondo luogo, assoggettando, alle condizioni previste dal diritto nazionale, il prodotto tsipouro/tsikoudià fabbricato dai piccoli distillatori cd. «per due giorni» a un’aliquota di accisa ulteriormente ridotta, mentre le bevande alcoliche importate da altri Stati membri vengono assoggettate all’aliquota di accisa normale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 19 e 21, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE e con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE, nonché a norma dell’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Le disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano l’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche non prevedono l’applicazione di un’aliquota di accisa ridotta al prodotto tsipouro/tsikoudià. Inoltre, l’imposizione di un’aliquota di accisa ulteriormente ridotta al prodotto tsipouro/tsikoudià fabbricato dai piccoli distillatori cd. «per due giorni» è contraria alle disposizioni applicabili della direttiva 92/83/CEE, in combinato altresì con le pertinenti norme della direttiva 92/84/CEE. Di conseguenza, con riferimento a tale misura, la vigente normativa greca viola le medesime direttive. Allo stesso tempo, viola il primo comma dell’articolo 110 TFUE, giacché impone una tassazione più onerosa alle bevande alcoliche importate similari al prodotto tsipouro/tsikoudià, e viola il secondo comma dell’articolo 110 TFUE, giacché garantisce al prodotto tsipouro/tsikoudià una protezione indiretta rispetto ad altre bevande alcoliche che prevalentemente vengono importate da altri Stati membri e che si trovano ad essere in concorrenza con tale prodotto locale.

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1 Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).

2 Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 29).