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Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 - Polimeri Europa/Commissione

(Causa T-59/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Polimeri Europa S.p.A. (Brindisi, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa e F. M. Moretti, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

annullare la Decisione, in tutto o in parte, con ogni conseguenza sull'ammontare della sanzione;

in subordine annullare o ridurre la sanzione;

in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

Con decisione del 29 novembre 2006, C(2006) def. nel caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - (la "Decisione"), la Commissione ha dichiarato che la POLIMERI EUROPA, insieme ad altre imprese, ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo concordando obiettivi di prezzo per i prodotti BR/ESBR, ripartendo i clienti mediante accordi di non aggressione e scambiando informazioni commerciali riservate.

A sostegno dell'impugnazione avverso il predetto provvedimento, POLIMERI EUROPA denuncia in primo luogo gravi abusi di procedura e violazione del suo diritto di difesa. In particolare, la Ricorrente osserva come la Commissione abbia: (i) impiegato con modalità improprie il c.d. programma di clemenza; (ii) ingiustificatamente ed inspiegabilmente adottato una seconda comunicazione degli addebiti, peraltro snaturandone la funzione; (iii) imputato a POLIMERI EUROPA per la prima volta con la Decisione, la responsabilità in via esclusiva per fatti relativi ad un periodo nel quale non essa, ma la Società Syndial S.p.A, aveva gestito il business; (vi) introdotto nella Decisione una quantificazione del mercato nuova e diversa rispetto a quella precedentemente utilizzata.

La Ricorrente osserva poi come la Decisione sia viziata nel merito per: (i) difetto d'istruttoria nonché carente e contraddittoria motivazione in sede di definizione del mercato rilevante, avendo la Commissione valutato congiuntamente i settori BR/ESBR - senza peraltro tenere in considerazione la gomma naturale - e quantificato il mercato in modo ingiustificato; (ii) errata ascrizione in capo a POLIMERI EUROPA della responsabilità per fatti risalenti ad un periodo in cui non essa, ma altra società, gestiva i prodotti in questione; (iii) difetto d'istruttoria nonché carente e contraddittoria motivazione per quanto riguarda l'apprezzamento dei fatti; (iv) difetto d'istruttoria nonché carente e contraddittoria motivazione per quanto riguarda le prove di un ipotetico illecito sul mercato della BR.

Infine, la Ricorrente rileva come la sanzione comminatole sia illegittima per: (i) violazione dell'obbligo di valutazione dell'impatto effettivo dell'infrazione; (ii) carente motivazione e violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità in sede di applicazione della maggiorazione a titolo di deterrenza; (iii) errato computo del periodo di durata dell'infrazione alla luce degli elementi probatori a disposizione; (iv) errata motivazione e violazione dei principi della certezza del diritto e di proporzionalità in sede di applicazione dell'istituto della recidiva; (iv) mancata applicazione della circostanza attenuante della mancata implementazione dei supposti accordi o pratiche concordate.

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