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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 ottobre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln - Germania, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Regno Unito] - Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson / Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association / Civil Aviation Authority (C-629/10)

(Cause riunite C-581/10 e C-629/10)

(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 5-7 - Convenzione di Montreal - Articoli 19 e 29 - Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo - Compatibilità)

Lingua processuale: il tedesco e l'inglese

Giudici del rinvio

Amtsgericht Köln, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association (C-629/10)

Convenute: Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), Civil Aviation Authority (C-629/10)

Oggetto

(Causa C-581/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Amtsgericht Köln - Interpretazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) - Diritto alla compensazione in caso di ritardo del volo - Compatibilità di tale diritto con il divieto dei risarcimenti punitivi o a titolo esemplare contenuto all'articolo 29 della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montréal), approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38)

(Causa C-629/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale - High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Interpretazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) - Diritto a compensazione in caso di ritardo - Effetti della sentenza della Corte 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon

Dispositivo

Gli articoli 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.

Dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità degli articoli 5-7 del regolamento n. 261/2004.

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1 - GU C 72 del 5.3.2011 GU C 89 del 19.3.2011.