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Impugnazione proposta il 25 maggio 2018 dalla Rose Vision, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 marzo 2018, cause T-45/13 RENV e T-587/15, Rose Vision / Commissione

(Causa C-346/18 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Rose Vision, S.L. (rappresentante: J.J. Marín López, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 marzo 2018, Rose Vision/Commissione, T-45/13 RENV e C-587/15, ECLI:EU:T:2018:124;

concedere alla Rose Vision un risarcimento nei termini esposti nell’ambito dei motivi decimo e undicesimo della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto consistente nella riapertura, nella causa T-587/15, della fase orale del procedimento mediante ordinanza del Tribunale del 10 ottobre 2017, sulla base dell’errato argomento che era stata richiesta dalla ricorrente;

errore di diritto consistente nello snaturamento, nell’ambito della sentenza impugnata, della valutazione delle prove fornite, laddove si afferma che la Commissione ha sostituito l’avviso W 2 con l’avviso W 1 del luglio 2012;

errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata non ammette, nella causa T-45/13 RENV, la domanda di dichiarazione di nullità dell’iscrizione della Rose Vision nel sistema di allarme rapido (SAR), basata sul fatto che si era attivato l’avviso W 2 senza che essa ne fosse informata, senza che le fosse comunicata la motivazione di tale iscrizione, senza darle l’opportunità di esporre i propri argomenti al riguardo e senza aver potuto proporre ricorso contro detta iscrizione;

errore di diritto consistente nell’assenza di motivazione rispetto agli argomenti contenuti nel quarto motivo di ricorso nella causa T-587/15, che non sono stati assolutamente esaminati nella sentenza impugnata;

errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata, pur avendo stabilito correttamente che la Commissione non aveva rispettato il termine di due mesi previsto al punto II.22, paragrafo 5, delle condizioni generali FP7 (punto 99 della sentenza impugnata), che aveva superato «ampiamente il termine di due mesi» e che la violazione di tale termine era «censurabile» (punto 116 della sentenza impugnata), non ha accolto la domanda intesa a che la relazione finale dell’audit finanziario 11-INFS-025 e il rapporto dell’audit finanziario 11-BA119-016 fossero dichiarati contrattualmente nulli e privi di validità ed efficacia;

errore di diritto consistente nello snaturamento, nell’ambito della sentenza impugnata, della valutazione delle prove fornite, laddove si afferma che la Commissione ha accreditato la realizzazione dei pagamenti alla Rose Visione nei progetti sISI, 4NEM e SFERA;

errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto che la Commissione aveva violato l’obbligo di riservatezza di cui al punto II.22, paragrafo 1, delle condizioni generali FP7, avendo comunicato a terzi informazioni relative all’audit finanziario 11-INFS-025 (punto 158 della sentenza impugnata), respinge senza motivo, ai punti 159 e 160, la richiesta della ricorrente che fosse dichiarato che la Commissione era venuta meno all’obbligo di riservatezza degli audit finanziari 11-INFS-025 e 11-BA119-016 (punto 215 delle osservazioni scritte della Rose Vision nella causa T-45/13 RENV, del 12 settembre 2016);

motivo di impugnazione consistente nella violazione delle previsioni contrattuali di cui alle condizioni generali FP7 e del principio della certezza del diritto, per aver convalidato l’avvenuta applicazione alla Rose Vision, tramite gli audit finanziari 11-INFS-025 e 11-BA119-016, dei nuovi requisiti di cui alla Guida finanziaria del 2011, cosicché i periodi sottoposti all’audit finanziario 11-INFS-025 furono il periodo compreso tra il 1° novembre 2009 e il 31 ottobre 2010 (per quanto riguarda il progetto FutureNEM) e tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 (per quanto riguarda i progetti FIRST e sISI);

motivo di impugnazione consistente nello snaturamento della valutazione delle prove, e più concretamente del documento della Rose Vision del 30 agosto 2012, che è stato completamente ignorato dalla sentenza impugnata;

motivo di impugnazione, consistente nel fatto che la sentenza impugnata nega erroneamente la necessità di concedere un risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale;

motivo di impugnazione, consistente nell’assenza di motivazione rispetto alle affermazioni contenute nel paragrafo XII dell’atto introduttivo del giudizio nella causa T-587/15, nei cui paragrafi da 112 a 117 si richiedeva un risarcimento per responsabilità contrattuale, che non sono stati assolutamente esaminati nella sentenza impugnata.

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