Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

DECISIONE DELLA CORTE (Sezione del riesame)

19 marzo 2018 (*)

«Riesame»

Nella causa C‑141/18 RX,

avente ad oggetto una proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale, a norma dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 22 febbraio 2018


LA CORTE (Sezione del riesame),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

ha emesso la seguente

Decisione

1        La proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 28 giugno 2016, FV/Consiglio (F‑40/15, EU:F:2016:137), con cui quest’ultimo ha respinto un ricorso diretto all’annullamento di un rapporto informativo redatto per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013. Il Tribunale ha infatti considerato che la sezione del Tribunale della funzione pubblica che ha pronunciato quest’ultima sentenza non fosse stata costituita in maniera regolare.

2        Dall’articolo 256, paragrafo 2, TFUE risulta che le decisioni emesse dal Tribunale dell’Unione europea su impugnazione diretta contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse.

3        In proposito, l’articolo 62 di tale Statuto dispone che il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un rischio grave per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.

4        Orbene, esponendo le particolari ragioni che nel caso di specie lo hanno indotto ad adire la Sezione del riesame, il primo avvocato generale spiega, nella proposta di riesame rivolta a quest’ultima sezione, che ritiene che «la sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), non presenti, nel ragionamento giuridico che contiene, rischi gravi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse».

5        Pertanto, dalla proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale si evince che le condizioni formali sancite all’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che devono ricorrere affinché la Sezione del riesame possa pronunciarsi sulla questione se tale sentenza del Tribunale rappresenti o meno un grave rischio che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse e, di riflesso, se occorra procedere ad un riesame di tale sentenza, nel caso di specie non sono soddisfatte.

Per questi motivi, la Corte (Sezione del riesame) così decide:

Non vi è luogo a procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T639/16 P, EU:T:2018:22).

Firme


*      Lingua processuale: il francese.