Language of document : ECLI:EU:C:2013:661

Causa C‑101/12

Herbert Schaible

contro

Land Baden-Württemberg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 21/2004 – Sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina – Obbligo di identificazione elettronica individuale – Obbligo di tenere un registro aziendale – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Proporzionalità – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013

1.        Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari di animali vivi e di prodotti di origine animale – Sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina – Obbligo di identificazione elettronica individuale – Obbligo di tenere un registro aziendale – Violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; regolamento del Consiglio n. 21/2004, artt. 3, § 1, 4, § 2, 5, § 1, 9, § 3, primo comma, e allegato, sezione B, punto 2)

2.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica agricola comune – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Valutazione alla luce degli elementi disponibili al momento dell’adozione dell’atto

(Artt. da 40 TFUE a 43 TFUE)

3.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Differenza di trattamento obiettivamente giustificata – Criteri di valutazione – Applicazione ad un atto legislativo dell’Unione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20)

1.        Dall’esame degli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 1, e 9, paragrafo 3, primo comma, nonché dell’allegato, sezione B, punto 2, del regolamento n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento n. 1782/2003 e le direttive 92/102 e 64/432, disposizioni che assoggettano gli allevatori di ovini e di caprini a taluni obblighi relativi all’identificazione elettronica individuale degli animali e alla tenuta di un registro aziendale, non sono emersi elementi tali da inficiarne la validità, con riferimento alla libertà d’impresa come sancita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Infatti, anche se dette disposizioni, per quanto concerne gli allevatori di animali a fini commerciali, sono tali da limitare l’esercizio della libertà d’impresa, quest’ultima non costituisce una prerogativa assoluta. Essa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici atti a stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica.

A tal proposito, la tutela sanitaria, la lotta contro le epizoozie e il benessere degli animali, obiettivi strettamente connessi, costituiscono obiettivi legittimi di interesse generale della normativa dell’Unione, allo stesso modo del conseguimento del mercato interno agricolo nel relativo settore. Gli obblighi del sistema istituito dal regolamento n. 21/2004 sono idonei a realizzare l’obiettivo di controllare le epizoozie e non è stato dedotto alcun elemento tale da poter mettere in dubbio l’efficacia di tale sistema nel suo complesso. Poiché tali obblighi sono necessari al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti da detto regolamento e il legislatore dell’Unione poteva legittimamente imporli e ritenere che gli svantaggi derivanti da questi ultimi non fossero sproporzionati rispetto agli obiettivi stabiliti dal regolamento n. 21/2004, il legislatore dell’Unione non ha commesso errori in sede di valutazione dei vantaggi e degli svantaggi dei suddetti obblighi in rapporto agli interessi in gioco né, di conseguenza, ha violato la libertà d’impresa degli allevatori di ovini e di caprini.

(v. punti 26, 28, 35, 42, 59, 75 e dispositivo)

2.        Inoltre, il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa in questione, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

La Corte, nel valutare la proporzionalità degli strumenti istituiti dalle disposizioni di un regolamento, ammette che il legislatore dell’Unione, nell’esercizio dei poteri attribuitigli, gode di un ampio potere discrezionale nei settori in cui gli sono richieste scelte di natura politica, economica e sociale, e in cui è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. In materia di agricoltura, il legislatore dell’Unione dispone in particolare di un ampio potere discrezionale del genere, che corrisponde alle responsabilità politiche ad esso attribuite dagli articoli da 40 TFUE a 43 TFUE. Di conseguenza, il sindacato della Corte si limita ad accertare se tale legislatore non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

È vero che, anche in presenza di un siffatto potere discrezionale, il legislatore dell’Unione è tenuto a basare le proprie scelte su criteri oggettivi e, nell’ambito della valutazione dei vincoli connessi alle varie misure possibili, deve verificare se gli obiettivi perseguiti dalla misura prescelta siano idonei a giustificare conseguenze negative, anche considerevoli, per taluni operatori economici. Tuttavia, la validità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato e non può dipendere da considerazioni retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia. Quando il legislatore dell’Unione deve valutare, nell’emanare una normativa, i suoi effetti futuri e questi non possono essere previsti con certezza, la sua valutazione può essere oggetto di censura solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui il legislatore stesso disponeva al momento dell’adozione di tale normativa.

(v. punti 29, 47‑50)

3.        L’uguaglianza davanti alla legge, sancita dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è un principio generale del diritto dell’Unione il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio oggettivo e ragionevole, ossia se è correlata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e se è proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento in questione.

Nel caso di un atto legislativo dell’Unione, spetta al legislatore dell’Unione stabilire l’esistenza di criteri oggettivi dedotti a titolo di giustificazione e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tali criteri.

(v. punti 76‑78)