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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013 - Commissione europea / Ungheria

(causa C-473/10)

(Inadempimento di uno Stato - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria - Imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura - Direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE - Trasposizione incompleta)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk, B. Simon e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, K. Szíjjártó e G. Koós, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Očková, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, B. Majczyna e M. Laszuk, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato - Mancata adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 3, e all'allegato II, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 4, paragrafo 2, 6, paragrafi 1 e 2, nonché 7, paragrafi 3, 11 e 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 6, paragrafi 1 e 2, nonché 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tali disposizioni.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea e l'Ungheria sopportano le proprie spese.

4)    La Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.

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1 - GU C 328 del 4.12.2010.