Language of document : ECLI:EU:C:2013:445

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 luglio 2013 (*)

«Impugnazione – Intese – Mercato europeo – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione della Commissione – Constatazione di un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Ammende – Infrazione unica, complessa e continuata – Cessazione dell’infrazione – Prosecuzione dell’infrazione da parte di taluni partecipanti – Recidiva»

Nella causa C‑287/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 6 giugno 2011,

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, V. Bottka e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Aalberts Industries NV, con sede in Utrecht (Paesi Bassi),

Comap SA, già Aquatis France SAS, con sede in Lione (Francia),

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, con sede in Argenbühl‑Eisenharz (Germania),

rappresentate da R. Wesseling, advocaat,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Lenaerts, facente funzione di presidente della Terza Sezione, da E. Juhász (relatore), G. Arestis, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 settembre 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (T‑385/06, Racc. pag. II‑1223; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato gli articoli 1 e 2, lettere a) e b), punto 2, della decisione C (2006) 4180 della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) (GU 2007, L 283, pag. 63; in prosieguo: la «decisione controversa»), in quanto questa decisione ha constatato la partecipazione dell’Aalberts Industries NV (in prosieguo: l’«Aalberts»), della Comap SA (in prosieguo: la «Comap»), già Aquatis France SAS (in prosieguo: l’«Aquatis»), e della Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Simplex») a un’intesa illecita nel periodo 25 giugno 2003 ‑ 1° aprile 2004 e ha inflitto all’Aalberts un’ammenda di un importo pari a EUR 100,80 milioni, di cui EUR 55,15 milioni in solido con le sue controllate Aquatis e Simplex, e un’ammenda supplementare in via solidale per ciascuna di queste ultime due società.

2        Con la loro impugnazione incidentale, l’Aalberts, l’Aquatis e la Simplex chiedono, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere favorevolmente l’impugnazione della Commissione, l’annullamento degli articoli 1, 2, lettere a) e b), punto 2, nonché 3 della decisione controversa per quanto riguarda l’Aalberts, la Comap (già Aquatis) e la Simplex.

3        In subordine, le convenute nel procedimento d’impugnazione chiedono l’annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui constata la sussistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata, che sarebbe proseguita dopo le ispezioni effettuate dalla Commissione nel marzo 2001, e l’annullamento degli articoli 1, 2, lettere a) e b), punto 2, nonché 3 della decisione controversa per quanto riguarda le suddette società o, in subordine, l’annullamento o una riduzione significativa dell’importo dell’ammenda loro inflitta.

 Fatti e decisione controversa

4        Il Tribunale ha effettuato i seguenti accertamenti:

«1      (…) L’infrazione consisteva nel fissare i prezzi, nel concordare listini prezzi, sconti e riduzioni e in meccanismi di applicazione degli aumenti di prezzi, nella spartizione dei mercati nazionali e dei clienti e nello scambio di altre informazioni commerciali nonché nella partecipazione a riunioni regolari e in altri contatti diretti a facilitare l’infrazione.

2      [L’Aalberts, l’Aquatis e la Simplex] figurano tra i destinatari della decisione [controversa].

3      L’Aalberts è la società controllante di un gruppo industriale internazionale quotata alla borsa Euronext di Amsterdam (Paesi Bassi). Essa controlla, direttamente o indirettamente, il capitale di varie società attive nel settore della produzione o della distribuzione di raccordi. In data 30 agosto 2002, l’Aalberts ha acquistato la totalità delle attività di produzione e di distribuzione di raccordi dell’IMI plc [in prosieguo: l’“IMI”], quando esse erano riunite nello “Yorkshire Fittings Group”. Tale operazione consisteva segnatamente nell’acquisto della totalità delle azioni della Raccord Orléanais SA [in prosieguo: la “Raccord Orléanais”] (divenuta successivamente l’Aquatis) e della R. Woeste & Co. Yorkshire GmbH [in prosieguo: la “Woeste & Co.”] (divenuta successivamente la Simplex). Queste due imprese sono state integrate in una delle due principali attività del gruppo Aalberts, ossia il controllo dei fluidi.

4      Nel marzo 2006, la Comap, destinataria della decisione [controversa] per la sua partecipazione all’infrazione sotto il controllo della Legris Industries SA e ricorrente nella causa T‑377/06, è stata ceduta al gruppo Aalberts. Con messaggio di posta elettronica del 16 aprile 2007, il Tribunale è stato informato che tutti gli attivi e passivi dell’Aquatis erano stati ceduti alla Comap e che l’Aquatis aveva cessato di esistere come entità giuridica. (...).

5      Il 9 gennaio 2001 la Mueller Industries Inc., un altro produttore di raccordi in rame, ha informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore dei raccordi e in altri settori correlati nel mercato dei tubi in rame ed ha espresso il desiderio di collaborare ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la “comunicazione sulla cooperazione del 1996”) (punto 114 della decisione [controversa]).

6      Il 22 e il 23 marzo 2001, nel contesto di un’indagine sui tubi e sui raccordi in rame, la Commissione ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81] CE e 82 [CE] (GU 1962, 13, pag. 204), degli accertamenti a sorpresa nei locali di diverse imprese, tra cui l’IMI, all’epoca società controllante della Raccords Orléanais e della [Woeste & Co.] (punto 119 della decisione [controversa]).

7      In seguito a questi primi controlli, nell’aprile 2001 la Commissione ha scisso la sua indagine sui tubi in rame in tre distinti procedimenti, ossia il procedimento relativo al caso COMP/E-1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), quello relativo al caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi) e quello relativo al caso COMP/E-1/38.240 (Tubi industriali) (punto 120 della decisione [controversa]).

(…)

9      A partire da febbraio/marzo 2002, la Commissione ha rivolto alle parti coinvolte diverse richieste di informazioni in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 17 e poi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 122 della decisione [controversa]).

10      Nel settembre 2003 l’IMI ha presentato una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Tale domanda è stata seguita da quelle del gruppo Delta (marzo 2004) e della FRA.BO SpA [in prosieguo: la “FRA.BO”] (luglio 2004). L’ultima domanda di trattamento favorevole è stata presentata nel maggio 2005 dalla Advanced Fluid Connections plc (in prosieguo: la “AFC”). La FRA.BO ha segnatamente fornito informazioni in cui si attirava l’attenzione della Commissione sul fatto che l’infrazione era proseguita nel periodo 2001‑2004, vale a dire dopo i controlli di quest’ultima (punti 115‑118 della decisione [controversa]).

11      Il 22 settembre 2005 la Commissione, nel contesto del caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi), ha avviato una procedura di infrazione e ha emanato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata alle [convenute nel procedimento d’impugnazione] (punti 123 e 124 della decisione [controversa]).

12      Il 20 settembre 2006 la Commissione ha emanato la decisione [controversa].

13      All’art. 1 della decisione [controversa], la Commissione ha constatato che le [convenute nel procedimento d’impugnazione] avevano partecipato all’infrazione per i seguenti periodi:

–        per il periodo dal 25 giugno 2003 al 1° aprile 2004, per quanto riguarda l’Aalberts;

–        per il periodo dal 31 gennaio 1991 al 22 marzo 2001, quali membri del gruppo IMI, e per il periodo dal 25 giugno 2003 al 1° aprile 2004, quali membri del gruppo Aalberts, per quanto riguarda l’Aquatis e la Simplex.

14      Per tale infrazione, all’art. 2, lett. a) e b), della decisione [controversa], la Commissione ha inflitto alle [convenute nel procedimento d’impugnazione] le seguenti ammende:

“a)      [Aalberts]: EUR 100,80 milioni,

di cui in solido con:

[Aquatis]: EUR 55,15 milioni; e

[Simplex]: EUR 55,15 milioni,

b)      1.     [IMI], in solido con IMI Kynoch Ltd: EUR 48,30 milioni

di cui in solido con:

(…)

[Aquatis]: EUR 48,30 milioni; e

[Simplex]: EUR 48,30 milioni.

2.      [Aquatis] e [Simplex] sono responsabili in solido per l’importo supplementare di EUR 2,04 milioni.”

15      In forza dell’art. 3 della decisione [controversa], le imprese menzionate all’art. 1 della medesima erano tenute a porre immediatamente fine all’infrazione, ove non lo avessero già fatto, e ad astenersi in futuro da qualsiasi atto o comportamento quali descritti all’art. 1, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente un fine o un effetto identico o simile.

16      Per fissare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, nella decisione [controversa] la Commissione ha applicato il metodo definito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»).

17      Per quanto concerne, anzitutto, la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, la Commissione ha qualificato l’infrazione come molto grave a causa della sua stessa natura e della sua estensione geografica (punto 755 della decisione [controversa]).

18      Reputando poi che esistesse una considerevole disparità tra le imprese coinvolte, la Commissione ha proceduto ad un trattamento differenziato, basandosi a tal fine sulla loro importanza relativa nel mercato in questione, determinata dalle loro quote di mercato. Su tale fondamento essa ha ripartito le imprese coinvolte in sei categorie, basandosi sulle rispettive quote di fatturato realizzato da ciascuna impresa con il prodotto di cui trattasi nel presente procedimento a livello del SEE [Spazio economico europeo] nel 2000, salvo per quanto riguarda l’Aalberts e l’AFC per le quali è stato preso in considerazione il 2003 (punto 758 della decisione [controversa]).

19      L’Aalberts è stata classificata nella prima categoria, categoria per la quale l’importo di partenza è stato fissato a 60 milioni di euro, mentre l’IMI è stata classificata nella seconda categoria per la quale l’importo di partenza è stato fissato a 46 milioni di euro (punto 765 della decisione [controversa]).

20      La Commissione ha poi maggiorato del 10%, per ogni anno di partecipazione all’intesa, l’importo di partenza dell’ammenda inflitta a ogni impresa coinvolta nonché, ove necessario, del 5% per ogni periodo compreso tra sei mesi e un anno. Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 31 gennaio 1991, la Commissione ha considerato appropriato, a causa dell’estensione geografica, all’epoca, limitata dell’intesa maggiorare l’ammenda del 5% per ogni anno (punto 775 della decisione [controversa]).

21      Infine, la continuazione della partecipazione all’infrazione dopo le ispezioni della Commissione, ossia durante il periodo compreso tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004, è stata considerata una circostanza aggravante che giustifica l’applicazione di una maggiorazione del 60% dell’importo di base dell’ammenda inflitta alle [convenute nel procedimento d’impugnazione] (punti 779 e 782 della decisione [controversa])».

 Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

5        Con atto introduttivo depositato il 14 settembre 2006, le convenute nel procedimento d’impugnazione hanno chiesto al Tribunale:

–        di annullare gli articoli 1, 2, lettere a) e b), punto 2, nonché 3 della decisione controversa, nella parte in cui tali disposizioni le riguardano;

–        in subordine, di ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda loro inflitta.

6        A sostegno del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le convenute nel procedimento d’impugnazione hanno dedotto cinque motivi, vertenti rispettivamente sull’illegittima imputazione all’Aalberts della responsabilità per l’infrazione in quanto società controllante, sulla mancanza di infrazione all’articolo 81 CE, sulla mancata partecipazione all’infrazione unica, complessa e continuata di cui all’articolo 1 della decisione controversa, sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti del 1998 e, infine, sulla violazione dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18).

7        Il Tribunale ha ritenuto opportuno analizzare dapprima il secondo e il terzo motivo.

8        Al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che non è stata contestata l’esistenza dei comportamenti addebitati dalla Commissione alle convenute nel procedimento d’impugnazione, ovvero la partecipazione alle riunioni della Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations [Federazione francese dei commercianti di apparecchi sanitari, riscaldamento, climatizzazione e canalizzazione (FNAS)], svoltesi tra il 25 giugno 2003 e il 20 gennaio 2004, e la partecipazione a una teleconferenza del 16 febbraio 2004 che sarebbe anche intervenuta nell’ambito della FNAS, i contatti tra un dipendente di una delle convenute nel procedimento di impugnazione e un rappresentante della FRA.BO, nonché i contatti presi durante la fiera di Essen (Germania) il 18 marzo 2004. Le convenute contestano invece il carattere anticoncorrenziale di tali comportamenti, il quale è necessario per accertare un’infrazione all’articolo 81 CE.

9        Il Tribunale ha esaminato gli elementi di prova e, al punto 68 della sentenza impugnata, è giunto alla conclusione che la partecipazione della Simplex a un’infrazione all’articolo 81 CE nel periodo controverso non è stata provata adeguatamente. Al punto 69 della sentenza impugnata, ne ha dedotto che l’articolo 1 della decisione controversa doveva essere annullato in quanto la Commissione ha ivi constatato che la Simplex aveva partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata nel periodo controverso.

10      Per quanto riguarda la partecipazione dell’Aquatis all’infrazione, al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che l’Aquatis aveva avuto conoscenza del fatto che, con il suo comportamento, essa aveva aderito a un’intesa costituita da varie parti con un fine comune e neppure all’intesa alla quale essa aveva già partecipato prima del mese di marzo 2001 e che da allora stava continuando.

11      Il Tribunale ha dunque annullato, non solo nei confronti dell’Aquatis e della Simplex, ma anche nei confronti dell’Aalberts cui la decisione controversa aveva imputato la responsabilità per le sue controllate, l’articolo 1 della decisione controversa in quanto la Commissione ha ivi constatato che, nel periodo controverso, esse avevano partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata per avere preso parte a un insieme di accordi e di pratiche concordate sul mercato dei raccordi in rame e in lega di rame.

12      Il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario statuire sugli altri motivi e ha annullato l’ammenda di un importo pari a EUR 100,8 milioni inflitta all’Aalberts, in solido con l’Aquatis e la Simplex, per una somma di EUR 55,15 milioni, nonché l’importo di EUR 2,04 milioni per il cui pagamento l’Aquatis e la Simplex sono state ritenute responsabili in solido.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

13      La Commissione deduce tre motivi ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata.

14      Con il suo primo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha violato più norme in materia di onere della prova e varie norme procedurali, ha snaturato alcuni elementi di prova e non ha sufficientemente motivato la sua valutazione dei fatti. Con il suo secondo motivo, dedotto in subordine, la Commissione afferma che il Tribunale ha annullato a torto la decisione controversa nella sua interezza. Con il suo terzo motivo, anch’esso dedotto in subordine per l’ipotesi in cui la Corte dovesse respingere i primi due motivi, la Commissione ritiene che il Tribunale non abbia sufficientemente motivato l’annullamento dell’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione controversa, che abbia statuito ultra petita ed abbia violato il principio del contraddittorio.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

15      Il primo motivo si suddivide in tre capi.

–       Sulla valutazione isolata della partecipazione della Simplex e dell’Aquatis all’infrazione continuata

16      Ad avviso della Commissione, il Tribunale non ha valutato la partecipazione continuata dell’Aalberts all’infrazione, ma ha effettuato un esame separato ed individuale per ciascuna delle sue due controllate, la Simplex, da un lato, e l’Aquatis, dall’altro. La sentenza impugnata non terrebbe quindi conto della premessa stessa della valutazione degli elementi di prova nella decisione controversa, ossia che la Simplex e l’Aquatis facevano parte di una stessa entità economica e dunque di una stessa impresa a norma dell’articolo 101 TFUE e degli articoli 7 e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Per tale ragione, il Tribunale avrebbe dovuto dapprima rispondere al motivo vertente sul fatto che l’Aalberts e le sue controllate costituivano un’unica impresa, il che non è stato esaminato nella sentenza impugnata.

–       Sulla mancata presa in considerazione del complesso d’indizi, segnatamente dei vari nessi esistenti tra gli elementi di prova individuali

17      La Commissione fa valere che il Tribunale non ha tenuto conto del complesso d’indizi che gli è stato sottoposto nella decisione controversa e nel corso del procedimento di primo grado, da una parte, ignorando, senza valido motivo, taluni elementi di prova e, dall’altra, omettendo di esaminare congiuntamente siffatti elementi di prova e ignorando quindi i nessi tra essi esistenti.

18      Agendo in tal modo, il Tribunale avrebbe ignorato le connessioni esistenti tra vari elementi di prova utili per una valutazione corretta dei comportamenti collusivi. A giudizio della Commissione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto adottando un approccio selettivo e compartimentato dell’analisi, non tenendo conto, da un lato, delle similitudini tra le attività collusive nel primo periodo dell’intesa (prima delle ispezioni effettuate dalla Commissione) e gli ulteriori contatti di cui è stata ritenuta responsabile l’Aalberts e, dall’altro, dei nessi manifesti tra i vari contatti collusivi nel periodo 2003-2004.

–       Sullo snaturamento degli elementi di prova e sul difetto di motivazione

19      La Commissione ritiene che il rigetto degli appunti manoscritti della sig.ra P. (FRA.BO) del 25 febbraio 2004 e delle spiegazioni fornite a tal riguardo dal Tribunale non sia sufficientemente motivato. Certamente, al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma che «[n]on è escluso che sia stato l’importatore indipendente della Simplex (sig. D.), a decidere di aumentare i suoi prezzi», tuttavia, esso non spiegherebbe affatto in che modo tale affermazione sarebbe rilevante e non fornirebbe alcuna spiegazione in ordine alla conclusione che potrebbe trarne.

20      Peraltro, la Commissione fa valere che il Tribunale ha snaturato sia il contenuto della menzione iscritta nell’agenda che le dichiarazioni della FRA.BO. Secondo la Commissione, in base all’analisi della seconda dichiarazione della FRA.BO e della menzione iscritta nell’agenda stessa, il Tribunale poteva concludere unicamente che la FRA.BO era stata informata dalla Simplex di un aumento dei prezzi del 5% in Grecia, il che riguardava ovviamente il sig. D., agente in qualità di distributore.

21      Inoltre, la Commissione fa valere che il Tribunale ha ignorato elementi di prova riguardanti la partecipazione dei rappresentanti della Simplex (sigg. Be e H.) a una riunione collusiva con un rappresentante dell’IBP Ltd (sig. Ha) durante la fiera di Essen del 18 marzo 2004. Il Tribunale avrebbe snaturato le dichiarazioni dei vari attori dell’intesa in esame rese durante tale manifestazione, la quale ha dato luogo a riunioni collusive.

22      Infine, la Commissione rileva che il Tribunale ignora nuovamente il complesso di indizi e distorce i fatti in sede di valutazione della partecipazione dell’Aalberts (Aquatis) alle riunioni della FNAS. Peraltro, il Tribunale non spiegherebbe la rilevanza della constatazione fatta al punto 60 della sentenza impugnata secondo cui non sarebbe escluso che sia l’importatore indipendente della Simplex (sig. D.) ad aver deciso di aumentare i suoi prezzi del 5% sin dal 1 °marzo 2004. Per giunta, la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria in quanto, nella presente causa, esso conclude che la partecipazione dell’Aalberts alle riunioni della FNAS non presenta un nesso «evidente» con l’intesa globale, mentre in una causa parallela esso ha considerato che la partecipazione alle suddette riunioni costituisse un nesso sufficiente per dimostrare l’infrazione globale concernente l’IBP Ltd (sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, IBP e International Building Products France/Commissione, T‑384/06, Racc. pag. II‑1177).

23      Le convenute nel procedimento d’impugnazione rilevano che le infrazioni addebitate all’Aquatis e alla Simplex poggiano su quattro eventi fattuali, di cui due riguardano l’Aquatis, ossia la partecipazione di rappresentanti di quest’ultima a cinque riunioni del comitato logistico della FNAS e a una teleconferenza nell’ambito di questa stessa FNAS, e due riguardanti la Simplex, ossia un contatto telefonico tra un rappresentante della FRA.BO e della Simplex e un incontro alla fiera di Essen, in data 18 marzo 2004. Per le convenute nel procedimento d’impugnazione, tali eventi non si corroborano reciprocamente e il Tribunale ha valutato, secondo logica, l’asserita partecipazione di queste due società e ha poi esaminato tutte le prove nel loro contesto.

 Giudizio della Corte

24      Dal punto 3 della sentenza impugnata emerge che la Raccord Orléanais e la Woeste & Co. erano controllate dell’Aalberts. La totalità delle azioni di queste due controllate è stata acquistata dall’Aalberts il 30 agosto 2002. Le due controllate sono state integrate in una delle attività del gruppo Aalberts, ossia quella del controllo dei fluidi.

25      Va rammentato anche che, ai punti da 649 a 656 della decisione controversa, le convenute nel procedimento d’impugnazione sono state considerate come un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE. Per questo motivo, all’articolo 1 della decisione controversa la Commissione ha imputato i comportamenti asseritamente illeciti dell’Aquatis e della Simplex alla loro società controllante Aalberts.

26      Da una costante giurisprudenza risulta, infatti, che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in particolare considerazione dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono queste due entità giuridiche (v. sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

27      Dalla sentenza impugnata emerge che, nell’ambito del primo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le convenute nel procedimento d’impugnazione avevano contestato la qualificazione dell’Aalberts e delle sue controllate Aquatis e Simplex come un’unica impresa a norma dell’articolo 81 CE.

28      Tuttavia, il Tribunale non ha esaminato tale motivo nella sentenza impugnata. Esso si è limitato all’esame del secondo e terzo motivo di ricorso e segnatamente della questione se si potesse considerare che l’Aquatis e la Simplex, in base ad un esame degli elementi specifici di ciascuna di queste controllate, avessero partecipato separatamente all’infrazione constatata all’articolo 1 della decisione controversa.

29      Procedendo in tal modo il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto della premessa stessa della decisione controversa, ossia che l’Aalberts, l’Aquatis e la Simplex facevano parte di una stessa entità economica e dunque di un’unica impresa a norma dell’articolo 81 CE.

30      Il primo capo del primo motivo di ricorso è, pertanto, fondato.

31      Atteso quanto precede, occorre esaminare se, alla luce di questo errore, la sentenza impugnata debba essere annullata.

32      A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un errore di diritto commesso dal Tribunale non è atto ad invalidare la sentenza impugnata se il dispositivo di quest’ultima appare fondato per altri motivi di diritto (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 47, nonché del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punto 136).

33      Nel ricorso dinanzi al Tribunale, l’esame del primo motivo di ricorso avrebbe potuto condurre a due risultati.

34      Se il Tribunale fosse giunto alla conclusione che le tre società interessate non formavano un’unica impresa, in forza del diritto della concorrenza dell’Unione, sarebbero infondate le critiche formulate dalla Commissione, nell’ambito del presente motivo, in merito all’esame condotto dal Tribunale.

35      Qualora, per contro, un’impresa, in forza del diritto della concorrenza dell’Unione, fosse stata individuata, in linea di principio, una siffatta constatazione avrebbe potuto condurre ad un dispositivo diverso da quello adottato nella sentenza impugnata.

36      Questa seconda ipotesi deve essere esaminata dalla Corte.

37      È pacifico che, nella decisione controversa, la Commissione ha esaminato e valutato l’intesa conclusa in due tappe, inframezzate da controlli a sorpresa da parte della Commissione nel marzo 2001, nei locali di varie imprese. L’indagine avente ad oggetto il gruppo Aalberts è stata condotta nel corso della seconda tappa, segnatamente nel periodo dal 15 giugno 2003 al 1° aprile 2004. A tal riguardo, la stessa Commissione utilizza i termini «secondo periodo» nella sua impugnazione.

38      Al punto 570 della decisione controversa, la Commissione riconosce che l’IMI, predecessore dell’Aalberts e società controllante dell’Aquatis e della Simplex, nel marzo 2001, ha posto fine al suo coinvolgimento nell’intesa immediatamente dopo i controlli a sorpresa eseguiti dalla Commissione. Inoltre, il punto 80 della sentenza impugnata contiene la dichiarazione delle ricorrenti di primo grado secondo cui l’Aalberts, al momento dell’acquisto della totalità delle attività di produzione e di distribuzione dei raccordi dell’IMI, si è accertata che quest’ultima e le sue controllate, tra cui la Raccord Orléanais e la Woeste & Co., avessero effettivamente cessato di partecipare all’intesa controversa. Tale dichiarazione non è contestata dalla Commissione. Per quanto riguarda nello specifico l’Aquatis, al punto 114 della sentenza impugnata, il Tribunale stesso rileva che quando il suo capitale era controllato dall’IMI, l’Aquatis aveva posto fine alla sua partecipazione all’infrazione immediatamente dopo i controlli operati dalla Commissione nel marzo 2001.

39      Ad ogni modo, nel periodo intercorrente dal marzo 2001 al 25 giugno 2003, nessun evento che possa essere considerato un’infrazione a carico dell’Aalberts e delle sue controllate viene invocato dalla Commissione. Di conseguenza, si deve considerare dimostrato che, nel periodo di riferimento, nessun membro del gruppo Aalberts fosse coinvolto nell’intesa controversa.

40      Atteso quanto precede, anche ove si dovesse considerare che l’Aalberts, l’Aquatis e la Simplex formavano un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione, affinché si possa imputare a tale impresa la responsabilità per l’intesa controversa, sarebbe stato necessario che almeno uno dei membri di tale gruppo vi aderisca nuovamente (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, punto 37).

41      Pertanto, il Tribunale ha proceduto in modo corretto quando ha esaminato tutti gli elementi a carico, menzionati nella decisione controversa, che avrebbero potuto provare che una delle controllate dell’Aalberts aveva di nuovo aderito all’intesa.

42      In tal senso, il Tribunale ha constatato, da un lato, al punto 68 della sentenza impugnata, che «la partecipazione della Simplex a un’infrazione all’articolo 81 CE durante il periodo controverso non è stata provata sufficientemente» e, dall’altro, al punto 119 della medesima sentenza, che «non è stato accertato che l’Aquatis era a conoscenza del fatto che, con il suo comportamento, essa aveva aderito a un’intesa costituita di varie parti con un fine comune e neppure all’intesa alla quale essa aveva già partecipato prima del marzo 2001 e che stava continuando».

43      Orbene, nulla consente di considerare che il Tribunale avrebbe constatato un’infrazione alle norme sulla concorrenza dell’Unione da parte di una o di più società coinvolte se avesse preventivamente constatato che tali società formavano insieme un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione.

44      Peraltro, occorre rilevare che il Tribunale ha effettuato le sue valutazioni di fatto alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo presentato dinanzi ad esso, in particolare in ordine ai legami esistenti tra l’Aalberts, l’Aquatis e la Simplex.

45      Ciò posto, l’errore di diritto constatato al punto 29 della presente sentenza non può condurre all’annullamento della sentenza impugnata.

46      Per quanto riguarda, poi, il secondo capo del primo motivo, in sostanza, la Commissione addebita al Tribunale di avere esaminato separatamente gli elementi di prova a carico per ciascuna delle controllate senza tenere conto, per valutare l’illiceità del comportamento di ciascuna controllata, dei nessi esistenti tra tutti gli elementi di prova.

47      A tal riguardo, si deve ricordare che dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 19 dicembre 2012, Bavaria/Commissione, C‑445/11 P, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

48      È giocoforza constatare che, con tale capo, la Commissione invita la Corte ad effettuare una nuova valutazione di circostanze di fatto. La valutazione degli elementi di prova messi in discussione dalla Commissione si riferisce quindi a una valutazione dei fatti che, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova sottoposti dinanzi al Tribunale, non può essere sottoposto al sindacato della Corte (v. sentenza Bavaria/Commissione, cit., punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

49      Ne consegue che il secondo capo del primo motivo è irricevibile.

50      Per quanto riguarda il terzo capo del primo motivo, occorre ricordare che qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale in forza degli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte e 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura di quest’ultima, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 50).

51      Un simile snaturamento sussiste qualora, senza ricorrere a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appare manifestamente erronea (v. sentenze del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, Racc. pag. I‑439, punto 37, nonché del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, Racc. pag. I‑5361, punto 17).

52      Tuttavia, con questo terzo capo del primo motivo, la Commissione si limita a proporre una lettura diversa da quella data dal Tribunale ai vari elementi di prova relativi a una presunta partecipazione della Simplex all’intesa controversa, segnatamente, agli appunti manoscritti della sig.ra P. del 25 febbraio 2004 relative a un contatto telefonico con il sig. W. e alle dichiarazioni dei sigg. Be, H. e Ha relative a un contatto asseritamente collusivo che avrebbe avuto luogo durante la fiera di Essen del 18 marzo 2004. Gli argomenti invocati nel caso di specie dalla Commissione non consentono tuttavia di concludere che il Tribunale avrebbe manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole dei suddetti elementi di prova (v., per analogia, sentenza del 10 febbraio 2011, Activision Blizzard Germany/Commissione, C‑260/09 P, Racc. pag. I‑419, punto 57).

53      Infine, quanto al presunto difetto di motivazione, l’argomentazione della Commissione si riferisce sostanzialmente alla valutazione dei summenzionati appunti manoscritti del 25 febbraio 2004. Anche se il Tribunale non ha spiegato la rilevanza della sua constatazione, di cui al punto 60 della citata sentenza, esso rileva, al punto 61 della medesima sentenza, che la serie di appunti in questione «non era sufficiente a dimostrare la partecipazione della Simplex all’infrazione addebitata nel caso di specie [in quanto] non può essere escluso che tale contatto possa essere considerato come un incidente isolato [e che] [p]eraltro (...) quest’unica serie di appunti manoscritti non potrebbe neppure dimostrare il coinvolgimento della Simplex nell’intesa nel 2003». Non può neppure essere accolta la censura relativa a una presunta motivazione contraddittoria. Mentre nella sua sentenza sopra citata IBP e International Building Products France/Commissione, il Tribunale ha rilevato che gli elementi di prova dimostravano adeguatamente la partecipazione delle ricorrenti interessate all’infrazione di cui all’articolo 1 della decisione controversa, la valutazione degli elementi di prova relativi all’Aalberts, all’Aquatis e alla Simplex, nella sentenza impugnata, non ha consentito al Tribunale di dare fondamento a una siffatta constatazione in ordine alla presunta impresa costituita dalle suddette società.

54      Ne consegue che il terzo capo del primo motivo non è fondato.

55      Di conseguenza, il primo motivo sollevato dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione deve essere respinto.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

56      Con il suo secondo motivo, vertente su un errore di diritto, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore manifesto annullando integralmente la decisione controversa riguardo alla controllata Aquatis e alla società controllante Aalberts, mentre il Tribunale ha confermato la partecipazione dell’Aquatis alle attività dell’intesa sul mercato francese. La sentenza impugnata sarebbe viziata da almeno due errori di diritto.

57      Il primo risiederebbe nel fatto che il Tribunale ha annullato la decisione controversa con la motivazione che l’Aquatis aveva un grado diverso di conoscenza dell’intesa rispetto alle altre società partecipanti alle riunioni della FNAS in Francia.

58      Il secondo errore di diritto sarebbe caratterizzato dal fatto che il Tribunale avrebbe oltrepassato i suoi poteri annullando integralmente la decisione controversa per quanto riguarda l’Aalberts e le sue due controllate, mentre un annullamento parziale di tale decisione sarebbe stata una soluzione più appropriata. Infatti, la Commissione ritiene che, se ci sono state due infrazioni distinte concernenti l’Aquatis nel corso dei due periodi di riferimento dell’intesa, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto annullando integralmente l’importo dell’ammenda anziché semplicemente ridurlo al fine di riflettere l’infrazione costituita dalla sua partecipazione alle riunioni della FNAS nel secondo periodo dell’intesa.

59      Le convenute nel procedimento d’impugnazione ritengono che questo secondo motivo debba essere respinto in quanto parzialmente irricevibile, con la motivazione che, in realtà, si tratterebbe di una domanda di riesame degli elementi di fatto già invocati in primo grado. In subordine, tale secondo motivo dovrebbe essere respinto in quanto sarebbe fondato su un’erronea interpretazione della sentenza impugnata e su un’erronea applicazione della nozione di infrazione unica, complessa e continuata.

 Giudizio della Corte

60      Va rilevato che, al punto 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ricorda che, nella decisione controversa, la Commissione ha addebitato all’Aquatis di avere partecipato, nel periodo controverso, a un’infrazione unica, complessa e continuata che copre tutto il mercato cosiddetto «paneuropeo», descritta all’articolo 1 della decisione controversa.

61      Dopo avere ricordato, al punto 109 della sentenza impugnata, che gli elementi costitutivi dell’infrazione unica, complessa e continuata dopo il mese di marzo 2001 sono consistiti in contatti bilaterali, in contatti presi durante una fiera commerciale e in contatti presi nell’ambito delle riunioni della FNAS al fine di coordinare i prezzi, al punto 110 della sentenza in parola il Tribunale ha rilevato che, nel periodo controverso, l’Aquatis aveva partecipato unicamente alle riunioni della FNAS e non alle altre due parti dell’infrazione. Tuttavia, constatando, al punto 119 della sentenza impugnata, che non è stato accertato che l’Aquatis fosse a conoscenza del fatto che, con il suo comportamento, essa aveva aderito a un’intesa costituita da varie parti con un fine comune e neppure all’intesa alla quale essa aveva già partecipato prima del mese di marzo 2001 e che stava continuando, il Tribunale ha annullato integralmente l’articolo 1 della decisione controversa nei confronti delle convenute.

62      Quanto al presunto errore di diritto evocato al punto 57 della presente sentenza, va rilevato che, ammettendo che il comportamento dell’Aquatis, durante le riunioni della FNAS, possa essere qualificato come anticoncorrenziale in sé, è indubbio che non sono soddisfatti i criteri sanciti dalla giurisprudenza della Corte affinché tale comportamento possa essere considerato come parte di un’infrazione unica, complessa e continuata.

63      Infatti, stando alla giurisprudenza, si sarebbe dovuto dimostrare che l’impresa di cui trattasi intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che essa era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, gli accertamenti fatti dal Tribunale ai punti 112 e 119 della sentenza impugnata, escludono tale eventualità.

64      Quanto alla questione se il Tribunale, come sostenuto dalla Commissione, avrebbe dovuto comunque procedere all’annullamento parziale dell’articolo 1 della decisione controversa nei confronti delle convenute nel procedimento d’impugnazione, in quanto l’impresa interessata avrebbe partecipato a un elemento costitutivo dell’infrazione unica e continuata, ossia le riunioni della FNAS, la Corte ha già statuito che l’annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione è possibile soltanto nei limiti in cui gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono scindibili dal resto dell’atto (v. sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, cit., punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

65      Tuttavia, si deve rilevare che la decisione controversa addebita alle convenute nel procedimento d’impugnazione soltanto la loro partecipazione a un’infrazione unica, complessa e continuata. Pertanto, detta decisione non qualifica come infrazione all’articolo 81 CE la partecipazione dell’Aquatis alle riunioni della FNAS. Al contrario, il punto 546 della decisione controversa, che elenca le attività anticoncorrenziali menzionate da quest’ultima, non contiene alcun riferimento alle riunioni della FNAS. Peraltro, il punto 590 della decisione controversa conferma espressamente che la Commissione considerava «artificioso suddividere [i]l comportamento continuato [delle imprese interessate], caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre in realtà si trattava di un’infrazione unica».

66      Ciò premesso, ammettendo che le riunioni della FNAS abbiano avuto un oggetto o effetti anticoncorrenziali, il suddetto elemento costitutivo dell’infrazione unica, complessa e continuata non sarebbe stato scindibile dal resto dell’atto ai sensi della giurisprudenza citata al punto 64 della presente sentenza.

67      Pertanto, dopo avere constatato che non si poteva affermare la partecipazione dell’impresa all’intesa unica, complessa e continuata, il Tribunale ha giustamente annullato integralmente l’articolo 1 della decisione controversa nei confronti delle convenute nel procedimento d’impugnazione.

68      Il secondo motivo d’impugnazione deve quindi essere respinto.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

69      La Commissione ritiene che l’annullamento dell’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione controversa non sia stato sufficientemente motivato dal Tribunale. In ordine al limite massimo del 10% a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, calcolato in base al fatturato cumulato per l’Aquatis e la Simplex unicamente, il Tribunale avrebbe statuito ultra petita, poiché le convenute nel procedimento d’impugnazione non avevano dedotto un siffatto motivo.

70      Inoltre, la violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non sarebbe stata invocata dalle convenute nel procedimento d’impugnazione né nelle osservazioni scritte né in udienza dinanzi al Tribunale. La Commissione ritiene, conseguentemente, che il Tribunale abbia violato i principi del contraddittorio e del diritto ad un equo processo. La sentenza impugnata non potrebbe quindi legittimamente constatare un qualsiasi errore nel calcolo della frazione dell’ammenda all’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione controversa e dovrebbe essere altresì annullata a tal riguardo.

71      Le convenute nel procedimento d’impugnazione contestano l’argomentazione della Commissione e chiedono il rigetto di tale motivo.

 Giudizio della Corte

72      Ai punti 123 e 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato il metodo di calcolo impiegato per giungere all’importo di EUR 2,04 milioni per l’ammenda inflitta all’Aquatis e alla Simplex e menzionata all’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione controversa.

73      Dal punto 123 della sentenza impugnata emerge che l’importo di EUR 100,8 milioni per l’ammenda inflitta all’Aalberts dalla Commissione nella decisione controversa costituiva un fattore importante in suddetto calcolo. Il venir meno di tale importo mediante l’annullamento dell’ammenda inflitta all’Aalberts rende l’importo fissato all’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione controversa necessariamente scorretto, il che giustifica il suo annullamento.

74      Il fatto che, al punto 125 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia ricordato che l’IMI è stata scissa in più entità distinte prima dell’adozione della decisione controversa è ridondante e non può alterare la conclusione cui si è giunti al punto precedente.

75      Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto.

76      Poiché tutti i motivi d’impugnazione sono stati respinti, l’impugnazione va respinta in toto.

 Sull’impugnazione incidentale

77      Va rilevato che l’impugnazione incidentale è stata proposta dalle convenute nel procedimento d’impugnazione per l’ipotesi in cui la Corte accogliesse favorevolmente tale impugnazione. Orbene, dal punto 76 della presente sentenza emerge che la Corte ha respinto l’impugnazione della Commissione.

78      Ciò premesso, non è necessario esaminare l’impugnazione incidentale.

 Sulle spese

79      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese.

80      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché l’Aalberts, l’Aquatis e la Simplex hanno chiesto la condanna della Commissione, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese del presente giudizio.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione principale è respinta.

2)      Non è necessario esaminare l’impugnazione incidentale.

3)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.