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Impugnazione proposta il 18 maggio 2012 dalla Ellinika Nafpigeia AE avverso la sentenza del Tribunale (settima sezione) 15 marzo 2012, causa T-391/08, Ellinika Nafpigeia / Commissione europea

(Causa C-246/12P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ellinika Nafpigeia AE (rappresentanti: avv. ti I. Drosos, B. Karagiannis,)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza impugnata del Tribunale T-391/08;

annullare la decisione inizialmente impugnata del 2 luglio 2008 "relativa agli aiuti n. C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) concessi dalla Grecia alla società Ellinika Nafpigeia A.E.", ai sensi degli articoli 1, paragrafo 2, 2, 3, 5, 6, 8, paragrafo 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19;

in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte corrispondente alle misure Ε12b, Ε13a, Ε13b, Ε14, Ε16 e Ε17 della decisione inizialmente impugnata e parimenti la decisione inizialmente impugnata;

in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte corrispondente alla misura E7 della decisione inizialmente impugnata e parimenti la decisione inizialmente impugnata;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è inficiata da erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 346 TFUE, fatto che comporta l'annullamento integrale di tutti i suoi capi e del dispositivo o altrimenti di alcuni di essi indicati nell'impugnazione. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è inficiata da erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 348 TFUE, fatto che comporta l'annullamento integrale di tutti i suoi capi e del dispositivo o altrimenti di alcuni di essi indicati nell'impugnazione.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente fa valere che nella sentenza impugnata è stata erroneamente respinta la sua censura relativa alla violazione dei suoi diritti procedurali da parte della decisione inizialmente impugnata, errore che comporta l'annullamento della sentenza impugnata nella parte che viene indicata nell'impugnazione.

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