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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 12 agosto 2013 – Germanwings GmbH / Ronny Henning

(Causa C-452/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Appellante e convenuta: Germanwings GmbH

Ricorrente: Ronny Henning

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini della nozione di «orario di arrivo» utilizzata negli articoli 2, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 1 , occorra far riferimento:

a)    al momento in cui l’aeromobile atterra sulla pista («touchdown»);

b)    al momento in cui l’aeromobile ha raggiunto la posizione di parcheggio e sono azionati i freni di stazionamento o sono posizionati i freni a ceppi («orario di arrivo alla rampa»);

c)    al momento di apertura dei portelloni dell’aeromobile;

d)    a un momento definito dalle parti nell’ambito della loro autonomia privata.

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1 GU L 46, pag. 1.