Language of document : ECLI:EU:C:2015:5

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 gennaio 2015 (*)

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 149/2008 – Regolamento che fissa i livelli massimi di residui degli antiparassitari – Richiesta di riesame interno di tale regolamento, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione della Commissione che dichiara le domande irricevibili – Provvedimento di portata individuale – Convenzione di Aarhus – Validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 con riferimento a tale Convenzione»

Nelle cause riunite C‑404/12 P e C‑405/12 P,

aventi ad oggetto impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate, rispettivamente, il 24 e il 27 agosto 2012,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Moore e K. Michoel, in qualità di agenti,

Commissione europea, rappresentata da J.‑P. Kepenne, P. Oliver e S. Boelaert, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

sostenuti da:

Repubblica ceca, rappresentata da M.D. Hadroušek, in qualità di agente,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimenti in cui le altre parti sono:

Stichting Natuur en Milieu, con sede in Utrecht (Paesi Bassi),

Pesticide Action Network Europe, con sede in Londra (Regno Unito),

rappresentate da A. van den Biesen, advocaat,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Ó Caoimh e J.‑C. Bonichot (relatore), presidenti di sezione, E. Levits, C. Toader, M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 dicembre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con le loro impugnazioni, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione (T‑338/08, EU:T:2012:300; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale sono state annullate due decisioni della Commissione del 1° luglio 2008 (in prosieguo: le «decisioni controverse»), recanti rigetto, per irricevibilità, delle richieste presentate dalla Stichting Natuur en Milieu e dalla Pesticide Action Network Europe, dirette ad ottenere il riesame da parte della Commissione del proprio regolamento (CE) n. 149/2008, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento (GU L 58, pag. 1).

 Contesto normativo

 La Convenzione di Aarhus

2        La Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), al suo articolo 1, recante il titolo «Finalità», così recita:

«Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione».

3        L’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, di detta Convenzione prevede quanto segue:

«La presente definizione [dei termini “autorità pubblica”] non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo».

4        L’articolo 9 della medesima Convenzione così dispone:

«1. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinché l’interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell’autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale.

Le decisioni definitive prese a norma del presente paragrafo sono vincolanti per l’autorità pubblica in possesso delle informazioni. Esse sono motivate per iscritto almeno quando l’accesso alle informazioni viene negato in forza del presente paragrafo.

2.      Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato  

a)      che vantino un interesse sufficiente,

o, in alternativa,

b)       che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.

Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).

Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico.

5. Per accrescere l’efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia».

 Il regolamento (CE) n. 1367/2006

5        Il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13), al considerando 18 dichiara quanto segue:

«L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prevede l’accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale e non avverso gli atti e le omissioni dei privati e delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. Le disposizioni sull’accesso alla giustizia dovrebbero essere compatibili con il trattato [CE]. In questo contesto, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli atti e alle omissioni delle pubbliche autorità».

6        L’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«L’obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all’adempimento degli obblighi derivanti dalla [Convenzione di Aarhus], stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:

(...)

d)      prevede l’accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite dal presente regolamento».

7        L’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), dello stesso regolamento definisce la nozione di «atto amministrativo» nei seguenti termini:

«qualsiasi provvedimento di portata individuale nell’ambito del diritto ambientale adottato da un’istituzione o da un organo comunitari e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti».

8        L’articolo 10 del regolamento medesimo, intitolato «Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all’articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo».

 La direttiva 2003/4/CE

9        La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26), definisce, all’articolo 2, punto 2, lettera a), la nozione di «autorità pubblica» nel senso che in essa rientrano, inter alia, «il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale», precisando che «[g]li Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprenda gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legislative (...)».

 Fatti

10      La Stichting Natuur en Milieu, fondazione di diritto olandese con sede a Utrecht (Paesi Bassi), che ha come obiettivo la tutela dell’ambiente, e la Pesticide Action Network Europe, fondazione di diritto olandese con sede a Londra (Regno Unito), che si dedica alla lotta contro l’impiego di antiparassitari chimici, hanno chiesto alla Commissione, con lettere del 7 e del 10 aprile 2008, di procedere al riesame interno del regolamento n. 149/2008, in base all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

11      Con le decisioni controverse la Commissione ha respinto le richieste in quanto irricevibili, sulla base del rilievo che il regolamento n. 149/2008 non configura un provvedimento di portata individuale e che, pertanto, non può essere considerato un «atto amministrativo» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006, che possa essere oggetto della procedura di riesame interno prevista all’articolo 10 del medesimo.

 Gli atti di ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2008, dette fondazioni hanno chiesto l’annullamento delle decisioni controverse. Nell’ambito del procedimento di primo grado, la Repubblica di Polonia e il Consiglio sono intervenute a sostegno della Commissione.

13      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento.

14      Dopo aver dichiarato irricevibile il secondo capo della domanda delle ricorrenti, diretto ad ottenere che il Tribunale ingiungesse alla Commissione di statuire sul merito delle menzionate richieste di riesame interno, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità, sollevata dalla Commissione, della memoria complementare all’atto introduttivo di ricorso depositata dalle ricorrenti.

15      Il Tribunale ha respinto in quanto infondato anche il primo motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado, con cui esse contestano alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto per aver qualificato il regolamento n. 149/2008 quale atto di portata generale non atto ad essere considerato quale atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 e, quindi, non idoneo ad essere oggetto di una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Per contro, il Tribunale ha accolto il secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso in via di subordine, relativo all’illegittimità di quest’ultima disposizione per incompatibilità con l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus.

16      Dopo aver ricordato, ai punti 51 e 52 della sentenza impugnata, che, al pari di qualunque altro accordo internazionale di cui sia parte l’Unione, la Convenzione di Aarhus prevale sugli atti di diritto derivato dell’Unione, il Tribunale ha precisato, al successivo punto 53, che il giudice dell’Unione può procedere all’esame della validità di una disposizione di un regolamento alla luce di un accordo internazionale solo se non vi si oppongano la sua natura e la sua struttura e se, inoltre, le sue disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise.

17      Lo stesso giudice ha tuttavia rammentato, al successivo punto 54, che la Corte ha dichiarato che ad essa spetta l’esercizio del controllo sulla legittimità di un atto dell’Unione con riferimento alle norme di un accordo internazionale che non siano atte ad attribuire ai soggetti giuridici il diritto di invocarle in giudizio, qualora l’Unione abbia inteso adempiere un obbligo particolare assunto nell’ambito di tale accordo o nel caso in cui l’atto di diritto derivato rinvii espressamente a disposizioni precise di quest’ultimo (sentenze Fediol/Commissione, 70/87, EU:C:1989:254, punti da 19 a 22, e Nakajima/Consiglio, C‑69/89, EU:C:1991:186, punto 31). Al medesimo punto 54, il Tribunale ne ha evinto che il giudice dell’Unione deve procedere al controllo della legittimità di un regolamento con riferimento ad un accordo internazionale, qualora tale regolamento sia inteso a dare attuazione ad un obbligo imposto da tale accordo alle istituzioni dell’Unione.

18      Ai punti 57 e 58 della sentenza medesima il Tribunale ha dichiarato che tali criteri erano soddisfatti nel caso di specie, dal momento che, da un lato, le ricorrenti, che non avevano invocato l’effetto diretto delle disposizioni dell’accordo, mettevano in discussione in via incidentale, conformemente all’articolo 241 CE, la validità di una disposizione del regolamento n. 1367/2006 con riferimento alla Convenzione di Aarhus e che, dall’altro, tale regolamento era stato adottato per adempiere gli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dall’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di cui trattasi, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, nonché dal considerando 18 di detto regolamento.

19      Il Tribunale ha respinto l’argomento della Commissione secondo cui la Convenzione di Aarhus non sarebbe applicabile in quanto l’istituzione medesima, adottando il regolamento n. 149/2008, avrebbe agito «nell’esercizio di poteri legislativi» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione stessa. Infatti, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva operato nell’esercizio dei propri poteri esecutivi.

20      Al punto 83 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 non è compatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, nella parte in cui prevede una procedura di riesame interno unicamente per un «atto amministrativo», definito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento come «qualsiasi provvedimento di portata individuale».

21      Di conseguenza, il Tribunale ha annullato le decisioni controverse.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

22      Con le loro impugnazioni, il Consiglio e la Commissione chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di respingere in toto il ricorso delle ricorrenti in primo grado e di condannare queste ultime in solido e congiuntamente alle spese.

23      Con ordinanza del presidente della Corte del 21 novembre 2012, le cause C‑404/12 P e C‑405/12 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.

24      Il 28 febbraio 2013 le ricorrenti in primo grado hanno depositato una comparsa di risposta all’impugnazione, con cui esse chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Commissione e il Consiglio alle spese da esse sostenute tanto in primo grado quanto nell’ambito del procedimento di impugnazione.

25      Le ricorrenti in primo grado hanno altresì presentato un’impugnazione incidentale con cui chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché le decisioni controverse e di condannare il Consiglio e la Commissione alle spese da esse sostenute tanto in primo grado quanto nell’ambito del procedimento di impugnazione.

26      Il Consiglio e la Commissione hanno depositato comparsa di risposta all’impugnazione incidentale, rispettivamente, in data 29 e 17 maggio 2013.

 Sulle impugnazioni

 Sull’impugnazione incidentale

 Argomenti delle parti

27      La Stichting Natuur en Milieu e la Pesticide Action Network Europe deducono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella sentenza impugnata non riconoscendo all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus un effetto diretto, quantomeno laddove esso prevede che gli «atti» recanti pregiudizio al diritto nazionale dell’ambiente debbano poter essere oggetto di ricorso e, conseguentemente, rifiutando di procedere all’esame della legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 alla luce di tale disposizione della Convenzione.

28      Il Consiglio e la Commissione sostengono che l’impugnazione incidentale deve essere respinta in quanto irricevibile in considerazione del suo carattere «condizionato». Inoltre, essa non soddisferebbe i requisiti posti all’articolo 178 del regolamento di procedura della Corte.

29      In subordine, il Consiglio e la Commissione fanno valere che l’impugnazione incidentale è, in ogni caso, infondata.

 Giudizio della Corte

30      Si deve rilevare che, conformemente agli articoli 169, paragrafo 1, e 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, qualunque impugnazione, principale o incidentale, può unicamente tendere all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale.

31      Nel caso di specie, la Stichting Natuur en Milieu e la Pesticide Action Network Europe hanno ottenuto, dinanzi al Tribunale, l’annullamento delle decisioni controverse conformemente alla domanda proposta nei rispettivi ricorsi. La loro impugnazione incidentale, la quale, in realtà, tende unicamente ad ottenere una sostituzione della motivazione per quanto riguarda l’esame dell’invocabilità dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, non può, pertanto, essere accolta (v., per analogia, per quanto riguarda un’impugnazione principale, sentenza Al‑Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al‑Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punti da 43 a 45).

32      Dai suesposti rilievi risulta che l’impugnazione incidentale deve essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulle impugnazioni principali

33      Il Consiglio e la Commissione deducono un primo motivo con cui affermano che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha dichiarato che l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus può essere invocato nell’ambito dell’esame della conformità con tale disposizione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

34      Il Consiglio deduce un secondo motivo, con cui lamenta che, in ogni caso, il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, laddove ha dichiarato che il regolamento n. 1367/2006 non è con essa compatibile.

35      La Commissione invoca parimenti un secondo motivo, con cui sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che l’adozione del regolamento n. 149/2008 non rientri nell’esercizio di poteri legislativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione di Aarhus.

 Sul primo motivo delle impugnazioni

 Argomenti delle parti

36      Il Consiglio sostiene che le due ipotesi in cui la Corte ha ammesso la possibilità per un singolo di avvalersi delle disposizioni di un accordo internazionale che non risponda ai criteri di incondizionalità e di precisione richiesti per poter essere invocato ai fini dell’esame della validità delle disposizioni di un atto dell’Unione sono eccezionali e, in ogni caso, non corrispondono a quelle della fattispecie.

37      In particolare, da un lato, la soluzione accolta nella sentenza Fediol/Commissione (EU:C:1989:254) troverebbe la sua giustificazione nelle circostanze particolari di tale causa, nel cui ambito il regolamento in esame conferiva agli operatori interessati il diritto di avvalersi delle norme dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il «GATT»). Inoltre, tale soluzione non sarebbe applicabile al di fuori dell’ambito specifico di detto accordo.

38      Dall’altro lato, per quanto riguarda la sentenza Nakajima/Consiglio (EU:C:1991:186), il Consiglio ritiene che essa riguardi unicamente il caso in cui l’Unione abbia inteso adempiere un obbligo specifico assunto nell’ambito del GATT, il che parimenti non si verificherebbe nel caso di specie.

39      La Commissione deduce, sostanzialmente, argomenti analoghi.

40      Quanto alla sentenza Fediol/Commission (EU:C:1989:254), essa aggiunge che tale sentenza riguarda unicamente il caso in cui un atto dell’Unione abbia esplicitamente rinviato a disposizioni particolari del GATT.

41      Quanto alla sentenza Nakajima/Consiglio (EU:C:1991:186), essa ritiene che tale sentenza non possa essere interpretata nel senso che consenta di controllare qualunque atto del diritto dell’Unione alla luce dell’accordo internazionale di cui tale atto costituisca, eventualmente, esecuzione. Affinché un simile controllo possa esercitarsi, sarebbe necessario che l’atto del diritto dell’Unione costituisse un’esecuzione diretta ed esaustiva dell’accordo internazionale e che si ricollegasse ad un obbligo sufficientemente chiaro e preciso di quest’ultimo, il che non avverrebbe nel caso di specie.

42      La Stichting Natuur en Milieu e la Pesticide Action Network Europe affermano che la sentenza Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125) non fornisce indicazioni in merito alla questione dell’effetto dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus per quanto riguarda gli atti che possono essere oggetto di un ricorso e che deve tenersi conto del fatto che tale Convenzione mira ad attribuire diritti ai singoli.

43      Esse ritengono che la natura e la finalità della Convenzione di Aarhus non ostino al controllo di validità richiesto dalle associazioni ambientali e che le condizioni poste nella sentenza Fediol/Commission (EU:C:1989:254) siano soddisfatte nel caso di specie, dal momento che il regolamento n. 1367/2006 contiene una serie di riferimenti a tale Convenzione e, in particolare, all’articolo 9, paragrafo 3, della stessa. Esse ritengono che la Corte non abbia circoscritto la portata di tale sentenza alle materie riconducibili al GATT.

 Giudizio della Corte

44      In forza dell’articolo 300, paragrafo 7, CE (divenuto articolo 216, paragrafo 2, TFUE), gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni della stessa e, conseguentemente, prevalgono sugli atti da esse emanati (v., in tal senso, sentenza Intertanko e a., C‑308/06, EU:C:2008:312, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

45      Tuttavia, gli effetti, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, delle disposizioni di un accordo da questa concluso con Stati terzi non possono essere determinati prescindendo dall’origine internazionale di tali disposizioni. In conformità dei principi del diritto internazionale, le istituzioni dell’Unione, competenti a negoziare e concludere un simile accordo, sono libere di convenire con gli Stati terzi interessati determinati effetti che le disposizioni di tale accordo devono produrre nell’ordinamento interno delle parti contraenti. In assenza di esplicita disciplina di tale questione nell’accordo medesimo, incombe ai giudici competenti e, in particolare, alla Corte nell’ambito della competenza attribuitale dal Trattato FUE di risolverla al pari di qualunque altra questione d’interpretazione relativa all’applicazione di detto accordo nell’Unione, fondandosi precisamente sullo spirito, sulla struttura o sulla lettera dello stesso (v. sentenza FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 108 e giurisprudenza ivi citata).

46      Da costante giurisprudenza della Corte risulta che le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione relativa all’illegittimità di tale atto unicamente a condizione che, da un lato, ciò non sia escluso né dalla natura né dalla struttura di esso e, dall’altro, che tali disposizioni risultino, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise (v. sentenze Intertanko e a., EU:C:2008:312, punto 45; FIAMM e a./Consiglio e Commissione, EU:C:2008:476, punti 110 e 120, nonché Air Transport Association of America e a., EU:C:2011:864, punto 54).

47      Per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, esso non contiene alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso idoneo a disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli e non risponde, perciò, a tali criteri. Infatti, atteso che solo «i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» sono titolari dei diritti previsti dal suddetto articolo 9, paragrafo 3, tale disposizione è subordinata, nella sua esecuzione o nei suoi effetti, all’intervento di un atto ulteriore (v. sentenza Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, punto 45).

48      È ben vero che la Corte ha altresì dichiarato che, nel caso in cui l’Unione abbia inteso adempiere un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi conclusi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: gli «accordi OMC») o qualora l’atto del diritto dell’Unione di cui trattasi rinvii espressamente a disposizioni precise di detti accordi, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto di cui trattasi e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce delle norme di tali accordi (v. sentenze Fediol/Commissione, EU:C:1989:254, punti da 19 a 23; Nakajima/Consiglio, EU:C:1991:186, punti da 29 a 32; Germania/Consiglio, C‑280/93, EU:C:1994:367, punto 111, e Italia/Consiglio, C‑352/96, EU:C:1998:531, punto 19).

49      Tuttavia, le suddette due eccezioni sono state giustificate unicamente in virtù delle peculiarità degli accordi che hanno dato luogo alla loro applicazione.

50      Infatti, per quanto riguarda, in primo luogo, la sentenza Fediol/Commissione (EU:C:1989:254), deve rilevarsi che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite (GU L 252, pag. 1), su cui verteva la causa sfociata in tale sentenza, rinviava espressamente alle norme del diritto internazionale fondate, essenzialmente, sul GATT e conferiva agli interessati il diritto di avvalersi delle disposizioni di quest’ultimo nell’ambito di una denuncia presentata in forza del medesimo regolamento (sentenza Fediol/Commissione, EU:C:1989:254, punto 19), laddove invece, nel caso di specie, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 non effettua alcun rinvio diretto a precise disposizioni della Convenzione di Aarhus né conferisce alcun diritto ai singoli. Di conseguenza, in difetto di un siffatto esplicito rinvio a disposizioni di un accordo internazionale, non può ritenersi che la suddetta sentenza sia rilevante nel caso di specie.

51      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la sentenza Nakajima/Consiglio (EU:C:1991:186), va rilevato che gli atti del diritto dell’Unione oggetto della stessa erano legati al sistema delle misure antidumping, che presenta una concezione ed un’applicazione di notevole densità, nel senso che prevede sanzioni nei confronti delle imprese accusate di ricorrere a pratiche di dumping. Più in concreto, il regolamento di base su cui verteva la predetta causa era stato adottato in conformità con gli obblighi internazionali vigenti della Comunità, in particolare quelli derivanti dall’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, approvato, a nome della Comunità, con la decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973‑1979 (GU 1980, L 71, pag. 1) (v. sentenza Nakajima/Conseil, EU:C:1991:186, punto 30). Ebbene, nel caso di specie non può trattarsi della questione dell’attuazione, da parte dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, di obblighi particolari ai sensi di detta sentenza, dal momento che, come risulta dall’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, le parti contraenti di essa dispongono di un ampio margine di discrezionalità in ordine alla definizione delle modalità di attuazione dei «procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale».

52      In proposito va rilevato che non può ritenersi che, adottando detto regolamento, che riguarda solo le istituzioni dell’Unione e che, del resto, ha ad oggetto solo uno dei mezzi di ricorso di cui dispongono i soggetti giuridici per far rispettare il diritto dell’ambiente dell’Unione, quest’ultima avrebbe inteso attuare, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 48 della presente sentenza, gli obblighi che derivano dall’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus rispetto ai procedimenti nazionali di natura amministrativa o giurisdizionale, i quali, allo stato attuale del diritto dell’Unione, rientrano, d’altro canto, essenzialmente nel diritto degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza Lesoochranárske zoskupenie, EU:C:2011:125, punti 41 e 47).

53      Da tutte le suesposte considerazioni emerge che, dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus poteva essere invocato ai fini della valutazione della legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

54      Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dal Consiglio e dalla Commissione a sostegno delle rispettive impugnazioni.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

55      Conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale e può quindi statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

56      La Corte ritiene che lo stato degli atti consenta di pronunciarsi sulla causa e che occorra statuire nel merito della domanda di annullamento delle decisioni controverse.

57      Con il primo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, la Stichting Natuur en Milieu e la Pesticide Action Network Europe hanno sostenuto che la Commissione aveva erroneamente considerato irricevibili le loro richieste di riesame interno del regolamento n. 146/2008, in quanto si sarebbe trattato di un provvedimento di portata generale.

58      Per le stesse ragioni accolte dal Tribunale, tale motivo deve essere respinto in quanto infondato.

59      La Stichting Natuur en Milieu e la Pesticide Action Network Europe hanno altresì fatto valere, con il secondo motivo di ricorso, che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 è invalido in quanto limiterebbe la nozione di «atti» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus ai soli atti amministrativi individuali.

60      Dal punto 47 della presente sentenza risulta che l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus difetta della chiarezza e della precisione necessarie affinché tale disposizione possa essere utilmente invocata dinanzi al giudice dell’Unione ai fini della valutazione della legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

61      Conseguentemente, anche tale secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

62      Dato che nessuno dei due motivi del ricorso presentato dalla Stichting Natuur en Milieu e dalla Pesticide Action Network Europe dinanzi al Tribunale è fondato, il ricorso stesso deve essere respinto.

 Sulle spese

63      Conformemente all’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

64      La Stichting Natuur en Milieu e la Pesticide Action Network Europe, risultate soccombenti, devono essere condannate in solido alle spese sostenute sia in primo grado che nell’ambito delle presenti impugnazioni dal Consiglio e dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di questi ultimi.

65      In forza dell’articolo 140, paragrafo 1, del suddetto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, occorre decidere che le spese sostenute dalla Repubblica ceca restino a carico della stessa.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione incidentale è respinta.

2)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione (T‑338/08, EU:T:2012:300) è annullata.

3)      Il ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea dalla Stichting Natuur en Milieu e dalla Pesticide Action Network Europe è respinto.

4)      La Stichting Natuur en Milieu e la Pesticide Action Network Europe sono condannate in solido alle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea in primo grado nonché nell’ambito delle impugnazioni.

5)      La Repubblica ceca si fa carico delle proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.