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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil 3 di Barcellona (Spagna) l'8 agosto 2011 - Mohamed Aziz / Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (CATALUNYACAIXA)

(Causa C-415/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil 3 di Barcellona

Parti

Ricorrente: Mohamed Aziz

Resistente: Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (CATALUNYACAIXA)

Questioni pregiudiziali

Se il sistema di esecuzione dei titoli giudiziali su beni ipotecati o pignorati stabilito dagli artt. 695 e segg. della Ley de Enjuiciamiento civil [codice di procedura civile], che pone limiti ai motivi di opposizione previsti dall'ordinamento processuale spagnolo, costitituisca una palese limitazione della tutela del consumatore, in quanto pone evidenti ostacoli di carattere formale e sostanziale all'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle azioni legali o dei mezzi di ricorso giurisdizionali che garantiscono una tutela effettiva dei suoi diritti.

Si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di dare un contenuto alla nozione di sproporzione per quanto riguarda:

a)    la possibilità di scadenza anticipata di contratti a lungo termine - nel caso di specie, 33 anni - per inadempimenti relativi ad un periodo assai limitato e preciso;

b)    la fissazione di interessi moratori - nel caso di specie, superiori al 18% - che non rispondono ai criteri di determinazione degli interessi di mora inseriti in altri contratti riguardanti i consumatori (credito al consumo) e che in altri ambiti della contrattazione relativa ai consumatori potrebbero essere considerati abusivi ma per i quali, tuttavia, nei contratti di mutuo per l'acquisto di immobili, non sono previsti limiti di legge chiari, nemmeno nei casi in cui i detti interessi debbano essere applicati non soltanto alle rate scadute, bensì a tutte le rate dovute in virtù della scadenza anticipata del contratto;

c)    la previsione di meccanismi di liquidazione e di fissazione degli interessi - sia ordinari che moratori - a tasso variabile, messi in atto unilateralmente dal mutuante e vincolati alla possibilità di esecuzione forzata, che non permettono al debitore esecutato di opporsi alla quantificazione del debito nell'ambito dello stesso procedimento di esecuzione, ma rinviano ad un procedimento di accertamento in cui, quando verrà ottenuta una pronuncia definitiva, l'esecuzione si sarà conclusa o, quanto meno, il debitore avrà perduto il bene ipotecato o dato in garanzia, una questione questa, che assume speciale rilevanza qualora il mutuo sia stato richiesto per l'acquisto di una casa e l'esecuzione comporti lo sgombero dell'immobile.

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