Language of document : ECLI:EU:C:2000:133

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

16 marzo 2000 (1)

«Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del consiglio d'associazione - Familiare di un lavoratore turco - Proroga del permesso di soggiorno - Nozione di residenza regolare - Domanda di proroga di un permesso di soggiorno temporaneo inoltrata dopo la scadenza della sua validità»

Nel procedimento C-329/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Sezgin Ergat

e

Stadt Ulm,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, primo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: J. Mischo,


cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere,

viste le osservazioni scritte presentate

-    per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente,

-    per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e A. de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

-    per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Jörn Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal signor W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il ministro federale delle Finanze, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dalla signora A. de Bourgoing, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Sack, all'udienza del 22 aprile 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 giugno 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 15 luglio 1997, pervenuta nella cancelleria il 22 settembre successivo, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 7, primo comma, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il consiglio di associazione è stato istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).

2.
    Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Ergat, cittadino turco, nato nel 1967, e la città di Ulm in ordine al rifiuto di quest'ultima di prorogare il suo permesso di soggiorno in Germania.

La decisione n. 1/80

3.
    Gli artt. 6, 7 e 14 della decisione n. 1/80 sono ricompresi nel capitolo II di quest'ultima, intitolato «Disposizioni sociali», sezione 1 riguardante le «Questioni relative all'impiego e alla libera circolazione dei lavoratori».

4.
    L'art. 6, n. 1, recita:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

-    rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

-    candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

-    libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».

5.
    L'art. 7 della decisione n. 1/80 dispone poi:

«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

-    hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

-    beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.

I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un'attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d'impiego in tale Stato membro.»

6.
    L'art. 14, n. 1, prevede quanto segue:

«Le disposizioni della presente sezione si applicano con riserva delle limitazioni che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica»

Controversia nel procedimento a quo

7.
    Emerge dagli atti del procedimento a quo che nell'ottobre 1975 il signor Ergat è stato autorizzato a fare ingresso in Germania, al fine di ricongiungersi con i suoi genitori, che esercitavano entrambi un'attività lavorativa subordinata.

8.
    Dal 1983 il signor Ergat è titolare in tale Stato membro di un permesso di lavoro a tempo determinato ed ha prestato lavoro in tale Stato, con talune interruzioni, presso diversi datori di lavoro. Il 19 dicembre 1989 egli ha ottenuto un permesso di lavoro a tempo indeterminato.

9.
    In forza della disciplina nazionale in vigore al momento del suo ingresso in Germania, il signor Ergat non era tenuto a possedere un titolo di soggiorno.

10.
    In seguito ad una sua domanda, nel 1983 gli veniva rilasciato un permesso di soggiorno della validità di un anno. Tale permesso veniva prorogato per quattro volte, inizialmente per un periodo di un anno e, successivamente, ogni volta, di due anni.

11.
    E' pacifico che le autorità competenti hanno accordato le ultime tre proroghe nonostante il fatto che il signor Ergat avesse presentato la propria domanda oltre la scadenza della durata di validità del suo permesso di soggiorno e che il ritardo si è accresciuto nel corso degli anni, ammontando rispettivamente a nove, quindici e venti giorni.

12.
    La validità dell'ultimo permesso di soggiorno dell'interessato scadeva il 28 giugno 1991.

13.
    Il signor Ergat richiedeva una nuova proroga del proprio permesso di soggiorno, con un formulario di domanda sottoscritto in data 10 giugno 1991, ma pervenuto al competente ufficio degli stranieri soltanto il 24 luglio successivo, vale a dire ventisei giorni dopo la scadenza della validità del suo ultimo titolo di soggiorno.

14.
    Con provvedimento 22 gennaio 1992, il detto ufficio respingeva tale domanda in quanto tardiva e, ritenendo che il soggiorno del signor Ergat non fosse più regolare dopo la scadenza del suo permesso, ingiungeva a quest'ultimo di lasciare il paese minacciandolo di espulsione.

15.
    L'opposizione proposta dall'interessato avverso tale provvedimento veniva respinta il 4 maggio 1992.

16.
    Il signor Ergat, che era ritornato in Turchia nell'agosto 1992 per rientrare soltanto nell'autunno 1993 in Germania, Stato membro nel quale è nuovamente occupato dal giugno 1994, proponeva quindi un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni di rigetto 22 gennaio e 4 maggio 1992.

17.
    Tale ricorso veniva accolto in primo grado, ma respinto poi in grado d'appello.

18.
    Ritenendo di aver diritto alla proroga del suo permesso di soggiorno in forza dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, il signor Ergat esperiva quindi un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.

19.
    Quest'ultimo giudice constatava che il signor Ergat non aveva alcun diritto alla proroga del suo permesso di soggiorno in base al diritto tedesco. Esso si chiedeva tuttavia se l'interessato non potesse vantare un diritto di soggiorno in forza dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

20.
    A tal proposito, esso rileva che non è peraltro chiaro se la nozione di residenza regolare, alla quale fa riferimento tale disposizione, implichi che il familiare di un lavoratore turco debba ancora essere titolare di un valido permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante alla data determinante ai fini della valutazione della domanda di proroga di tale permesso, posto che l'interessato era titolare, ancora alcune settimane prima, di un valido titolo di soggiorno e poteva, già prima della scadenza di quest'ultimo, avvalersi dei diritti conferiti dall'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

Questione pregiudiziale

21.
    Ritenendo, di conseguenza, che la soluzione della controversia rendesse necessaria una interpretazione di tale disposizione della decisione n. 1/80, ilBundesverwaltungsgericht ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un cittadino turco il quale, in quanto familiare di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro in base alla normativa sugli stranieri vigente al momento del suo ingresso, sia entrato in uno Stato membro senza permesso di soggiorno e sia stato successivamente, con alcune interruzioni, in possesso di permessi di soggiorno, ma abbia presentato una domanda di proroga del suo ultimo permesso di soggiorno ventisei giorni dopo la scadenza della validità di quest'ultimo, soddisfi i requisiti di cui all'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE/Turchia, relativa allo sviluppo dell'associazione, il quale prescrive che egli ”vi risieda regolarmente” ”da almeno tre anni” (primo trattino) o ”da almeno cinque anni” (secondo trattino), qualora le autorità nazionali abbiano rifiutato la proroga».

22.
    Preliminarmente, occorre rilevare come tale questione riguardi la situazione di un cittadino turco che, come figlio di una coppia di lavoratori migranti turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, è stato autorizzato a ricongiungersi con essi nel territorio di quest'ultimo a titolo di ricongiungimento familiare e che richiede in tale Stato membro la proroga del suo permesso di soggiorno richiamandosi all'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

23.
    Il giudice a quo ha accertato che l'interessato, sebbene sia stato regolarmente occupato durante taluni periodi nello Stato membro di cui trattasi, non può far valere l'art. 6 della decisione n. 1/80, che conferisce al lavoratore migrante turco diritti gradualmente più ampi in materia di lavoro, in funzione della durata e delle modalità di svolgimento di un'attività lavorativa subordinata nello Stato membro ospitante. Il signor Ergat non soddisfarebbe infatti i requisiti enunciati da tale disposizione, in quanto alla data della domanda di proroga del suo permesso di soggiorno, la cui validità era scaduta nel giugno 1991, egli non sarebbe stato regolarmente occupato presso lo stesso datore di lavoro ininterrottamente da almeno un anno.

24.
    Inoltre, è pacifico che l'interessato ha commesso in Germania diversi reati penali per i quali è stato condannato ad ammende.

25.
    A tal proposito, il Bundesverwaltungsgericht ha tuttavia rilevato come il rifiuto di proroga del permesso di soggiorno apposto al signor Ergat possa essere giustificato alla luce dell'art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80. Infatti, allo stesso modo che per i cittadini degli Stati membri, la nozione di ordine pubblico ai sensi di questa disposizione potrebbe essere richiamata solo nell'ipotesi in cui la presenza dell'interessato nel territorio dello Stato membro ospitante costituisse una minaccia reale e sufficientemente grave, atta ad incidere su un interesse fondamentale della società. Ebbene, nella fattispecie a qua, le infrazioni commesse dal signor Ergat non sarebbero di una particolare gravità e, del resto, esse sarebbero state punite, nella maggior parte dei casi, con ammende di esiguo ammontare.

26.
    Per quanto riguarda l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, che costituisce l'oggetto della decisione pregiudiziale, il governo tedesco, nel corso dell'udienza, ha contestato preliminarmente la qualità di familiare di un lavoratore turco, ai sensi della detta disposizione, in caso di un cittadino turco che si trovi nella situazione del signor Ergat, argomentando che, nel momento in cui quest'ultimo ha inoltrato la sua domanda di proroga del permesso di soggiorno, egli era maggiorenne ed ha condotto una esistenza autonoma in Germania.

27.
    A tal proposito, è sufficiente rilevare che, nella causa a qua, è pacifico che il signor Ergat ha ottenuto, all'età di otto anni, l'autorizzazione a raggiungere i suoi genitori in Germania che ivi all'epoca esercitavano regolare attività lavorativa subordinata, cosicché egli va considerato come familiare di un lavoratore turco ai sensi della detta disposizione. Di conseguenza, il giudice a quo è partito dalla premessa secondo la quale il signor Ergat aveva la qualità di familiare di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

28.
    Inoltre, va constatato che, allorché nel giugno 1991 la validità del suo ultimo permesso di soggiorno è scaduta, il signor Ergat, che aveva fruito di un diritto di soggiorno in Germania ai fini del ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 7, primo coma, della decisione n. 1/80, aveva legalmente soggiornato nel territorio di tale Stato membro per oltre quindici anni e si trovava in tale paese in una situazione giuridica stabile e non precaria.

29.
    La circostanza che il signor Ergat aveva, in tre occasioni tra il 1985 e il 1989, chiesto la proroga del suo titolo di soggiorno temporaneo successivamente alla scadenza di quest'ultimo, di modo che egli non era in possesso di un valido permesso di soggiorno per brevi intervalli è, comunque irrilevante al riguardo, in quanto le autorità competenti dello Stato membro ospitante non hanno contestato per tale motivo la regolarità della residenza dell'interessato nel territorio nazionale, ma gli hanno anzi rilasciato un nuovo permesso di soggiorno. (v., in tal senso, sentenze 17 aprile 1997, causa C-351/95, Kadiman, Racc. pag. I-2133, punto 54, e 30 settembre 1997, causa C-98/96, Ertanir, Racc. pag. I-5179, punto 69).

30.
    Poiché il signor Ergat ha, quindi, risieduto regolarmente in Germania per più di cinque anni consecutivi, il suo caso rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, in forza del quale egli gode nello Stato membro ospitante del libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta.

31.
    L'interessato si è del resto avvalso di tale facoltà, poiché dal 1983 ha esercitato, con alcune interruzioni, varie attività subordinate, munito di relativo permesso di lavoro. Dal 1989 il signor Ergat è titolare di un permesso di lavoro senza limiti di durata né alcuna condizione di qualsiasi natura.

32.
    Tuttavia, le autorità tedesche competenti sostengono che esse potevano legittimamente negare la proroga dell'ultimo permesso di soggiorno temporaneo del signor Ergat, in quanto quest'ultimo non risiedeva più regolarmente nello Stato membro ospitante, ai sensi dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, avendo egli richiesto la proroga di tale permesso ventisei giorni oltre dopo la data di scadenza della validità di quest'ultima.

33.
    Di conseguenza, occorre interpretare la questione pregiudiziale nel senso che con essa si chiede in sostanza se un cittadino turco, che è stato autorizzato a fare ingresso in uno Stato membro per il ricongiungimento familiare con un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, che ha legalmente risieduto per più di cinque anni in tale Stato e ivi ha esercitato, con alcune interruzioni, varie attività lucrative subordinate regolari, perda il godimento dei diritti conferitigli dall'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 e, in particolare, il diritto alla proroga del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, nell'ipotesi in cui il suo titolo di soggiorno fosse scaduto al momento in cui ha presentato una domanda di proroga di quest'ultimo che è stata respinta dalle autorità nazionali competenti.

34.
    Per risolvere tale questione, occorre innanzi tutto rammentare che emerge dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 7, primo comma della decisione n. 1/80 ha un effetto diretto negli Stati membri, con la conseguenza che i cittadini turchi che ne soddisfanno le condizioni possono avvalersi direttamente dei diritti che conferisce loro tale disposizione; in particolare, essi hanno il diritto, in forza del primo trattino della detta disposizione, di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro dopo aver risieduto regolarmente nello Stato membro ospitante da almeno tre anni, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri, a qualsiasi offerta di impiego e, ai sensi del secondo trattino, di accedere liberamente a qualsiasi attività dipendente di loro scelta nello Stato membro sul territorio del quale hanno risieduto regolarmente da almeno cinque anni (sentenza Kadiman, citata, punti 27 e 28).

35.
    Inoltre, la Corte ha altresì statuito che il detto art. 7, primo comma, prevede il diritto per i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro di esercitarvi un'attività lavorativa dopo avervi risieduto regolarmente per un certo tempo, senza con questo pregiudicare la competenza dello Stato membro considerato ad autorizzare gli interessati a raggiungere il lavoratore turco che sia ivi regolarmente occupato e a disciplinare il loro soggiorno sino al momento in cui essi hanno il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d'impiego (sentenza Kadiman, citata, punti 32 e 51).

36.
    La Corte ne ha concluso che l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 prescrive che il ricongiungimento familiare, che ha giustificato l'ingresso del familiare nel territorio dello Stato membro ospitante, si manifesti per un certo tempo attraverso una coabitazione effettiva in comunione domestica con illavoratore e che tale situazione deve sussistere finché l'interessato non soddisfi egli stesso le condizioni per accedere al mercato del lavoro in tale Stato (sentenza Kadiman, citata, punti 33, 37 e 40).

37.
    Di conseguenza, la Corte ha interpretato la decisione n. 1/80 nel senso che essa non osta in linea di principio a che le autorità di uno Stato membro subordinino la proroga del permesso di soggiorno di un familiare di un lavoratore turco alla condizione che l'interessato conduca effettivamente con tale lavoratore una vita in comune durante il periodo di tre anni previsto dall'art. 7, primo comma, primo trattino (sentenza Kadima, citata, punti 41 e 44).

38.
    Peraltro, la conseguenza logica dalla citata sentenza Kadiman è che gli Stati membri non hanno più la facoltà di subordinare in tal modo a condizioni il soggiorno di un familiare di un lavoratore turco oltre il detto periodo di tre anni.

39.
    A maggior ragione ciò deve valere per un emigrante turco che, come il signor Ergat, soddisfa le condizioni dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80.

40.
    Inoltre, almeno a partire dal momento in cui il cittadino turco che rientra nella previsione dell'art. 7, primo comma, gode, dopo cinque anni di residenza regolare per il ricongiungimento familiare con il lavoratore, del diritto di libero accesso al lavoro nello Stato membro ospitante conformemente al secondo trattino di tale disposizione, non solo l'effetto diretto connesso a quest'ultima ha per conseguenza che all'interessato compete un diritto individuale in materia di lavoro direttamente dalla decisione n. 1/80, ma, inoltre, l'effetto utile di tale diritto implica necessariamente l'esistenza di un correlativo diritto di soggiorno parimenti basato sul diritto comunitario ed indipendente dal mantenimento delle condizioni di accesso a questi diritti (v. per analogia, con riferimento all'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, sentenze 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince, Racc. pag. I-3461, punti 29 e 31, e 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik, Racc. pag. I-329, punti 26, 30 e 31; con riferimento all'art. 7, secondo comma, della stessa decisione, sentenze 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu, Racc. pag. I-5113, punto 20, e 19 novembre 1998, causa C-210/97, Akman, Racc. pag. I-7519, punto 24).

41.
    Infatti, il diritto incondizionato di esercitare qualsiasi attività liberamente scelta dall'interessato, senza inoltre che una precedenza dei lavoratori degli Stati membri possa essergli opposta, previsto dall'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, sarebbe privo di effettività nel caso in cui le autorità nazionali competenti avessero la possibilità di condizionare o restringere in qualsiasi modo l'applicazione dei diritti precisi che all'emigrante turco sono stati conferiti direttamente dalla detta decisione (v., in particolare, per analogia, sentenza 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin, Racc. pag. I-5143, punti 37-39 e 50).

42.
    Sebbene allo stato attuale del diritto comunitario gli Stati membri abbiano senz'altro conservato la competenza a disciplinare sia l'ingresso nel loro territorio di un familiare di un lavoratore turco sia le condizioni del suo soggiorno per il periodo iniziale di tre anni che precede quello in cui egli ha il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro, essi non dispongono più, per contro, della facoltà di adottare misure relative al soggiorno tali da ostacolare l'esercizio dei diritti espressamente conferiti dalla decisione n. 1/80 all'interessato che ne soddisfi le condizioni e che, per tale motivo sia quindi regolarmente inserito allo Stato membro ospitante, considerato che il diritto di soggiorno è indispensabile ai fini dell'accesso e dell'esercizio di qualsiasi attività retribuita (v., in tal senso, in particolare, sentenza Eroglu, citata, punto 20).

43.
    Così, l'obiettivo della decisione n. 1/80, che consiste nel migliorare nel settore sociale il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari per realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori (v., in ultimo luogo, sentenza 26 novembre 1998, causa C-1/97, Birden, Racc. pag. I-7747, punto 52), non verrebbe conseguito qualora talune restrizioni imposte da uno Stato membro, in particolare in materia di soggiorno, potessero avere come effetto di privare l'interessato del godimento dei diritti che l'art. 7, primo comma, secondo trattino, della detta decisione gli conferisce in modo incondizionato, precisamente nel momento in cui, con il libero accesso ad un lavoro di sua scelta, egli abbia la possibilità di inserirsi durevolmente nello Stato membro ospitante.

44.
    Peraltro questa interpretazione è confermata dalla citata sentenza Akman. In tale sentenza, relativa all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, che disciplina il diritto di libero accesso al lavoro dei figli dei lavoratori turchi nello Stato membro in cui essi hanno conseguito una formazione professionale, la Corte ha infatti dichiarato che, nel momento in cui il figlio ha terminato i suoi studi e acquisisce il diritto, conferito direttamente dalla detta decisione, di accedere al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e, pertanto, di ottenere ivi un titolo di soggiorno per tale scopo, non è necessario che il suo genitore abbia ancora la qualità di lavoratore e nemmeno che risieda ancora nel territorio dello Stato, sempreché, in passato, egli sia stato in tale Stato regolarmente occupato per almeno tre anni.

45.
    Certamente, tale diritto di soggiorno, come corollario del diritto di accedere al mercato del lavoro e di esercitare effettivamente un lavoro, non è senza limitazioni.

46.
    In primo luogo, l'art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 offre direttamente agli Stati membri la possibilità di disporre, in singoli casi ed in presenza di una giustificazione appropriata, restrizioni alla presenza dell'emigrante turco nel territorio dello Stato membro ospitante nei casi in cui, in considerazione della sua condotta individuale, questi costituisca un pericolo reale e grave per l'ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubblica.

47.
    Il giudice a quo ha tuttavia rilevato che, nella causa a qua, tale disposizione non è di impedimento alla proroga del titolo di soggiorno del signor Ergat.

48.
    In secondo luogo, il familiare regolarmente autorizzato a ricongiungersi con un lavoratore turco in uno Stato membro, che tuttavia lasci il territorio dello Stato ospitante per un periodo di tempo non trascurabile e senza motivi legittimi (v., a tal proposito, sentenza Kadiman, citata, punto 48), perde in linea di principio lo status giuridico che aveva acquisito ai sensi dell'art. 7, primo comma.

49.
    Ne deriva, da un lato, che le autorità dello Stato membro interessato possono richiedere che, nell'ipotesi in cui l'interessato desideri successivamente stabilirsi di nuovo nel detto Stato, egli presenti una nuova domanda per essere autorizzato o a ricongiungersi con il lavoratore turco, qualora dipenda sempre da quest'ultimo, o ad accedere nel paese come lavoratore in base all'art. 6 della decisione n. 1/80.

50.
    D'altra parte, in caso di contestazione, spetta in linea generale al familiare che intenda avvalersi dei diritti in materia di lavoro conferitigli dall'art. 7, primo comma, senza disporre di un valido titolo di soggiorno, provare con tutti i mezzi di esser rimasto nel territorio dello Stato membro ospitante o di averlo lasciato solo per motivi legittimi.

51.
    Per quanto riguarda il ritorno del signor Ergat in Turchia per circa un anno a partire dal mese d'agosto 1992, occorre tuttavia constatare che, a parte il fatto che tale circostanza, successiva alla domanda di proroga del titolo di soggiorno, non può giustificare il rigetto di quest'ultima e che non è di conseguenza necessario chiedersi se l'interessato sia partito di sua iniziativa o perché minacciato di espulsione, è pacifico che le autorità tedesche competenti non hanno subordinato la sua riammissione in Germania al rilascio di una nuova autorizzazione di ingresso, tanto che il signor Ergat ha potuto essere nuovamente impiegato in base al permesso di lavoro a tempo indeterminato che aveva ottenuto nel 1989.

52.
    Per quanto riguarda, più in particolare, una situazione come quella oggetto della causa a qua, nella quale lo Stato membro ospitante si è rifiutato di prorogare il titolo di soggiorno temporaneo di un cittadino turco in quanto questi aveva cessato, per qualche tempo, di essere titolare di un permesso di soggiorno valido, è pur vero che gli Stati membri hanno la facoltà di esigere che gli stranieri presenti nel loro territorio, da un lato, possiedano un titolo di soggiorno valido e, dall'altro, nell'ipotesi in cui tale titolo fosse stato rilasciato solo a tempo determinato, presentino in tempo utile una domanda per la sua proroga.

53.
    Gli obblighi che ne risultano in capo agli stranieri rispondono essenzialmente ad esigenze attinenti alla gestione amministrativa.

54.
    Il diritto comunitario, infatti, non ha escluso la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le misure destinate a garantire la conoscenza esatta, da parte delleautorità nazionali, dei movimenti di popolazione che interessano il loro territorio (v. per analogia, sentenza 7 luglio 1976, causa 118/75, Watson e Belmann, Racc. pag. 1185, punto 17).

55.
    Inoltre, gli Stati membri restano in linea di principio competenti a sanzionare la violazione di tali obblighi.

56.
    A tal proposito, emerge da una giurisprudenza costante, in merito all'inosservanza di formalità richieste per l'accertamento del diritto di soggiorno di un soggetto tutelato dal diritto comunitario, che è ben vero che gli Stati membri hanno facoltà di comminare, per l'inosservanza di tali disposizioni, penalità analoghe a quelle previste per le infrazioni minori contemplate dal diritto nazionale, ma che è ingiustificato comminare una sanzione sproporzionata che creerebbe un ostacolo a tale diritto di soggiorno (v. per analogia, sentenze 3 luglio 1980, causa 157/79, Pieck, Racc. pag. 2171, punto 19, e 12 dicembre 1989, causa C-265/88, Messner, Racc. pag. 4209, punto 14).

57.
    Ciò avviene, in particolare, in caso di pena detentiva e, a maggior ragione, di espulsione, che costituisce la negazione stessa del diritto di soggiorno conferito e garantito dalla decisione n. 1/80 (v. per analogia, citate sentenze Watson e Belmann, punto 20, Pieck, punto 19, e Messner, punto 14).

58.
    Come già si evince dai punti 40-43 della presente sentenza, gli Stati membri non hanno, per contro, il potere di limitare il diritto, direttamente conferito al cittadino turco dal diritto comunitario, di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa e, correlativamente, di soggiornare a tal fine nel territorio dello Stato membro ospitante, rifiutando di prorogare il permesso di soggiorno dell'interessato per il fatto che quest'ultimo abbia presentato con ritardo la sua domanda.

59.
    Per quanto riguarda la causa a qua, occorre anzitutto rammentare che non viene contestato che il signor Ergat soddisfa tutte le condizioni per giovarsi dei diritti conferiti dall'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80.

60.
    Occorre rilevare, inoltre, che l'interessato si trovava in una situazione stabile e non precaria alla data di scadenza del suo ultimo permesso di soggiorno e che ne avrebbe ottenuto senza difficoltà la proroga, qualora avesse presentato in tempo utile la relativa domanda.

61.
    Occorre aggiungere, infine, che il rilascio di un permesso di soggiorno non costituisce, in ogni caso, il fondamento del diritto di soggiorno, che è direttamente conferito dalla decisione n. 1/80, indipendentemente dal rilascio, da parte delle autorità dello Stato membro ospitante, di tale documento specifico, il quale non fa che attestare l'esistenza di tale diritto.

62.
    Infatti, è giurisprudenza costante che, ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno, il titolo di soggiorno può avere solo un valore dichiarativo e probatorio(v. in tal senso, sentenza 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punti 29 e 30, e citate sentenze Günaydin, punto 49, Ertanir, punto 55, e Birden, punto 65).

63.
    Di conseguenza, un documento di tale natura non può essere equiparato ad un'autorizzazione di soggiorno che implichi una discrezionalità delle autorità nazionali come prevista per la generalità degli stranieri (v. per analogia, sentenza 14 luglio 1977, causa 8/77, Sagulo e a., Racc. pag. 1495, punto 8).

64.
    Pertanto, è irrilevante la circostanza che i permessi di soggiorno successivi del signor Ergat gli fossero stati accordati solo per una durata determinata.

65.
    Di conseguenza, il lasso di tempo durante il quale il permesso di soggiorno del signor Ergat aveva cessato di essere valido non può in alcun caso essere considerato dalle autorità dello Stato membro ospitante come periodo di residenza irregolare, idoneo a fargli perdere il godimento del diritto di soggiorno direttamente conferitogli dalla decisione n. 1/80 per permettergli di continuare ad esercitare il suo diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, conformemente all'art. 7, primo comma, secondo trattino, della detta decisione.

66.
    Come ha sostenuto il governo francese nel corso dell'udienza, qualsiasi altra interpretazione sarebbe del resto in contraddizione con il fatto che il signor Ergat è titolare di un permesso di lavoro a tempo indeterminato dal 1989.

67.
    Alla luce del complesso delle considerazioni sopra volte, occorre risolvere la questione pregiudiziale nel senso che un cittadino turco, il quale sia stato autorizzato a far ingresso in uno Stato membro per il ricongiungimento familiare con un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, che abbia legalmente risieduto in quest'ultimo per più di cinque anni e vi abbia esercitato, con alcune interruzioni, varie attività lavorative regolari, non perde il godimento dei diritti conferitigli dall'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, in particolare il diritto alla proroga del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, anche qualora il suo titolo di soggiorno fosse scaduto al momento in cui ha presentato una domanda di proroga di quest'ultimo respinta dalle autorità nazionali competenti.

Sulle spese

68.
    Le spese sostenute dal governo tedesco e dal governo francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 15 luglio 1997, dichiara:

Un cittadino turco, il quale sia stato autorizzato a fare ingresso in uno Stato membro per il ricongiungimento familiare con un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, che abbia legalmente risieduto in quest'ultimo per più di cinque anni esercitandovi, con alcune interruzioni, varie attività lavorative regolari, non perde il godimento dei diritti conferitigli dall'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, in particolare il diritto alla proroga del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, anche qualora il suo titolo di soggiorno nello Stato membro ospitante fosse scaduto al momento in cui ha presentato una domanda di proroga di quest'ultimo respinta dalle autorità nazionali competenti.

Schintgen
Kapteyn
Hirsch

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 marzo 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

J.C. Moitinho de Almeida


1: Lingua processuale: il tedesco.