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Impugnazione proposta il 2 marzo 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-19/07, Systran e Systran Luxembourg / Commissione

(Causa C-103/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, E. Montaguti e J. Samnadda, agenti, assistiti dagli avv.ti A. Berenboom e M. Isgour)

Altra parte nel procedimento: Systran SA e Systran Luxembourg SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza 16 dicembre 2010, causa T-19/07, Systran e Systran Luxembourg/Commissione, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso per risarcimento dei danni proposto contro la Commissione, e, pronunciandosi in via definitiva, respingere di conseguenza il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

condannare le società Systran SA e Systran Luxembourg a tutte le spese da esse sostenute nonché a quelle sostenute dalla Commissione;

in subordine, annullare la sentenza 16 dicembre 2010, causa T-19/07, Systran e Systran Luxembourg/Commissione, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce otto motivi a sostegno della sua impugnazione. essa sostiene che la sentenza è inficiata da una serie di errori che ne giustificano l'annullamento. Essa sviluppa i motivi sollevati con riferimento alla competenza del Tribunale a dirimere la controversia, al rispetto da parte di quest'ultimo della procedura, nonché al rispetto dei tre presupposti che, secondo giurisprudenza costante, sono cumulativamente necessari a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità: l'esistenza di un illecito, di un danno e di un nesso causale tra l'illecito e il danno.

Con il suo primo motivo la Commissione fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quanto alla natura extracontrattuale della controversia, dichiarandosi così competente a dirimere la controversia.

Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato i diritti della difesa della Commissione e non ha tenuto conto delle norme relative alla produzione delle prove.

Nel terzo motivo essa deduce un'applicazione inesatta delle norme del diritto d'autore a proposito della titolarità di detti diritti.

Con il suo quarto motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di diritto riguardo alla valutazione dell'esistenza, da un lato, di una contraffazione e, d'altro lato, di una violazione del know-how della Systran.

Il quinto motivo è tratto dal fatto che, nel considerare che l'asserito illecito della Commissione costituisca una violazione sufficientemente qualificata, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione che ha comportato una violazione dei principi della responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea.

Nel sesto motivo la ricorrente sostiene, da un lato, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretare l'eccezione prevista all'art. 5 della direttiva 91/250/CEE e, d'altro lato, che esso è venuto meno all'obbligo di motivazione riguardo all'art. 6 della stessa direttiva.

Con il suo settimo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di aver, da un lato, effettuato constatazioni di fatto manifestamente inesatte, di aver snaturato elementi di prova e di aver commesso errori manifesti di valutazione e, dall'altro, di esser venuto meno all'obbligo di motivazione relativamente all'esistenza di un nesso di causalità.

Infine, l'ottavo motivo è tratto dal fatto che, concedendo alla Systran un risarcimento danni per l'importo di 12 001 000 di euro, da un lato il Tribunale ha effettuato constatazioni di fatto manifestamente inesatte, snaturato gli elementi di prova e commesso errori di manifesti di valutazione e, d'altro lato, esso è venuto meno all'obbligo di motivazione riguardo al calcolo del danno.

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