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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 10 gennaio 2018 – Eva Glawischnig-Piesczek / Facebook Ireland Limited

(Causa C-18/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Eva Glawischnig-Piesczek

Resistente: Facebook Ireland Limited

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico» 1 ), osti in generale a uno degli obblighi sotto descritti imposti a un host provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, in particolare all’obbligo di eliminare, non soltanto le suddette informazioni illecite ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, ma anche altre informazioni identiche:

a.a. a livello mondiale;

a.b. nello Stato membro interessato;

a.c. dell’utente interessato a livello mondiale;

a.d. dell’utente interessato nello Stato membro interessato.

In caso di soluzione negativa alla prima questione: se ciò valga rispettivamente anche per informazioni equivalenti.

3)    Se ciò valga anche per informazioni equivalenti, non appena il gestore sia venuto a conoscenza di tale circostanza.

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1 GU 2000, L 178, pag. 1.