Language of document : ECLI:EU:T:2010:498

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

7 dicembre 2010 (*)

«Aiuti di Stato – Remissione parziale di un debito d’imposta nell’ambito di un concordato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – Criterio del creditore privato in economia di mercato»

Nella causa T‑11/07,

Frucona Košice a.s., con sede in Košice (Slovacchia), rappresentata dal sig. B. Hartnett, barrister, e dagli avv.ti O. H. Geiss e A. Barger,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. B. Martenczuk e dalla sig.ra K. Walkerová, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

St. Nicolaus-trade a.s., con sede in Bratislava (Slovacchia), rappresentata dall’avv. N. Smaho,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 giugno 2006, 2007/254/CE, relativa all’aiuto di Stato C 25/05 (ex NN 21/05), concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice a.s. (GU 2007, L 112, pag. 14),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 1. Normativa comunitaria

1        La Commissione delle Comunità europee ha adottato, nel 1999, gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU  C 288, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 1999»).

2        A tenore del punto 31 degli orientamenti del 1999:

«La concessione dell’aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, per tutti gli aiuti individuali, dovrà essere approvato dalla Commissione».

3        Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), il punto 55, figurante sotto il titolo «Aiuti per la ristrutturazione delle piccole e medie imprese» così dispone:

«Gli aiuti concessi ad imprese che rientrano nella categoria delle PMI [...] alterano generalmente le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle grandi imprese. Queste considerazioni valgono anche per gli aiuti alla ristrutturazione, ragione per cui è meno urgente l’esigenza che siano soddisfatte le condizioni indicate ai punti da 29 a 47: la concessione di aiuti non sarà subordinata, in linea generale, a delle contropartite (cfr. punti 35-39), salvo altrimenti disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato, e gli obblighi sul contenuto delle relazioni saranno minori (cfr. punti 45, 46 e 47). Per contro, alle PMI si applica appieno il principio dell’«aiuto una tantum» (cfr. punti 48‑51)».

 2. Normativa nazionale

4        Nella zákon 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní [legge n. 328/1991 relativa alla liquidazione giudiziaria e al concordato (in prosieguo: la «legge sulla liquidazione giudiziaria e il concordato»)] sono previste le norme applicabili in Slovacchia in materia di procedimenti di liquidazione giudiziaria e di concordato.

 Fatti

1.     La ricorrente

5        La ricorrente, Frucona Košice a.s., è una società di diritto slovacco con sede a Košice (Slovacchia), una città che al 7 giugno 2006 si trovava in una regione alla quale poteva essere consentito il beneficio di aiuti regionali conformemente all’art. 87, n. 3, lett. a), CE. Nel 1995, anno della sua costituzione, la ricorrente aveva rilevato l’attivo ed il passivo di un’ex impresa di Stato.

6        In origine, la ricorrente operava, da un lato, nel settore della produzione di alcool e alcoolici e, dall’altro, nel settore della fabbricazione di prodotti alimentari come frutta, ortaggi, succhi conservati come pure della produzione di bevande gassate e non gassate. Il 6 marzo 2004, la sua licenza di produzione e di trattamento di alcool e alcoolici veniva ritirata in quanto non aveva pagato i diritti di accisa di cui era debitrice. Da allora non produceva più alcoolici, ma li distribuiva in base ad un accordo concluso il 24 agosto 2004 con la Old Herold, s.r.o. La ricorrente, in forza di tale accordo, concedeva in affitto alla Old Herold le sue fabbriche di alcoolici situate a Košice e a Obišovce (Slovacchia), dove quest’ultima produceva sotto licenza alcoolici che la suddetta ricorrente acquistava successivamente per rivenderli ai propri clienti sotto il marchio Frucona.

2.     Procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali

7        La ricorrente, a seguito dell’entrata in vigore, il 1°gennaio 2004, della zákon č. 609/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré ďalšie zákony (legge n. 609/2003 che modifica e integra la legge del Consiglio nazionale slovacco n. 511/1992 sull’amministrazione delle imposte, delle tasse e dei tributi e sulle modifiche del sistema delle autorità tributarie territoriali, che modifica e integra talune altre leggi), che, in particolare, prevede che un soggetto passivo possa chiedere un differimento del pagamento dell’imposta solo una volta ogni anno, veniva a trovarsi in difficoltà finanziarie che non le consentivano di pagare i diritti di accisa di cui era debitrice a titolo del mese di gennaio 2004 e che erano esigibili il 25 febbraio del medesimo anno. In passato la ricorrente aveva beneficiato di svariati differimenti di pagamento del suo debito d’imposta, che le erano stati concessi previa costituzione di garanzie finanziarie a favore dell’amministrazione delle finanze slovacca. Di conseguenza, la ricorrente veniva a trovarsi in una situazione di indebitamento ai sensi della legge sulla liquidazione giudiziaria e il concordato.

8        In previsione delle difficoltà finanziarie risultanti dalle proposte di modifica e, infine, dalla modifica apportata alla normativa in materia di differimento delle imposte, la ricorrente, rappresentata, in particolare, dal suo direttore generale, incontrava i rappresentanti della direzione generale delle imposte slovacca il 16 dicembre 2003 e il 23 gennaio 2004. Il 30 gennaio 2004, il direttore generale della ricorrente incontrava altresì il Ministro delle Finanze slovacco. Nel corso di tali riunioni la ricorrente informava, in particolare, i suoi interlocutori del proposito di iscrivere le sue obbligazioni d’imposta nell’ambito di un eventuale procedimento di concordato.

9        Nel frattempo, la ricorrente contattava altresì l’autorità locale competente in materia finanziaria dalla quale dipendeva, cioè l’ufficio di Košice IV (in prosieguo: l’«autorità finanziaria locale»). Con lettera 8 gennaio 2004, essa la informava che, per quanto riguarda i diritti di accisa, non sarebbe stata in grado di pagare nel febbraio 2004 le somme ancora dovute e le proponeva o il pagamento di tali somme a rate scaglionate su un periodo di cinque anni o di accettare una proposta di concordato in forza della quale il pagamento si sarebbe limitato al 35% delle somme dovute. Con lettera 3 febbraio 2004, il direttore dell’autorità finanziaria locale respingeva la prima parte dell’alternativa proposta dalla ricorrente e, per quanto riguarda la seconda parte di tale alternativa, cioè la proposta di concordato, così rispondeva: «(…) in via di principio, l’agenzia delle finanze non si oppone all’istituzione di un concordato, per contro, non può accettare la vostra proposta di concordato costituita dal pagamento della somma dovuta a concorrenza del 35%. Comprendiamo che i termini e le condizioni del concordato saranno discussi prima del deposito della proposta di concordato».

10      L’8 marzo 2004, la ricorrente presentava domanda di apertura di un procedimento di concordato dinanzi al Krajský súd v Košiciach (Corte regionale di Košice, Slovacchia), dove esponeva la sua situazione di sovraindebitamento e descriveva, conformemente alle disposizioni di legge sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato, le varie misure che le avrebbero dovuto consentire di ritrovare il suo equilibrio finanziario al termine del procedimento di concordato. L’importo totale del suo debito d’imposta considerato ai fini della sua proposta di concordato ammontava a circa [riservato] di corone slovacche (SKK), su un importo totale di debiti di circa SKK 644,6 milioni. Nell’ambito della sua proposta di concordato, la ricorrente proponeva a tutti i creditori chirografari e a taluni creditori privilegiati il pagamento a ognuno di una percentuale pari al 35% dell’importo delle somme che doveva loro.

11      Con decisione 29 aprile 2004, il Krajský súd v Košiciach ha ritenuto che fossero integrate le condizioni previste dagli artt. 46 e seguenti della legge sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato e autorizzava pertanto l’avvio del procedimento di concordato ai sensi dell’art. 50, n. 3, di detta legge. Nell’ambito di tale procedimento ha, in particolare, invitato i creditori della ricorrente a fornire la prova dei loro rispettivi crediti. Ha inoltre designato un curatore del concordato e convocato la ricorrente e i suoi creditori per l’udienza di concordato fissata per il 9 luglio 2004 (in prosieguo: l’«udienza di concordato del 9 luglio 2004»). Infine, ha riprodotto le modalità del concordato che erano state formulate dalla ricorrente nella sua proposta di concordato 8 marzo 2004.

12      Al fine di consentire all’autorità finanziaria locale di valutare i rispettivi vantaggi del concordato, della liquidazione giudiziaria e dell’esecuzione fiscale nel diritto slovacco, la ricorrente ha presentato più rapporti di revisione contabile prima dell’omologazione del concordato da parte del Krajský súd v Košiciach. Il 26 aprile 2004, ha comunicato un primo rapporto di revisione contabile redatto dal suo controllore contabile interno, sig.ra K (in prosieguo: il «rapporto K»), in cui il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria era stato valutato in [riservato]. Il 7 luglio 2004, ha comunicato un secondo rapporto di revisione contabile redatto da una società di revisione indipendente, cioè la società E (in prosieguo: il «rapporto E»), dal quale risultava, [riservato]. Una versione provvisoria del rapporto E veniva inviata all’autorità finanziaria locale alla fine del mese di giugno 2004.

13      Il 21 giugno 2004, l’amministrazione delle finanze slovacca procedeva ad un’ispezione in loco nei locali della ricorrente. Nel corso di tale ispezione, veniva constatato che, il 17 giugno 2004, la ricorrente disponeva di liquidità per un importo di SKK [riservato].

14      Con lettera 6 luglio 2004, la direttrice generale della direzione generale delle imposte slovacca invitava l’autorità finanziaria locale a non accettare la proposta di concordato della ricorrente in occasione dell’udienza di concordato del 9 luglio 2004, in quanto non era favorevole alla Repubblica slovacca, alla luce di una lettera del Ministro delle Finanze slovacco 15 gennaio 2004 unita in allegato, nella quale quest’ultimo chiedeva di vigilare a che gli agenti delle finanze non dessero il loro accordo ad una riduzione del debito fiscale a favore dei contribuenti.

15      Nel corso dell’udienza di concordato del 9 luglio 2004, i creditori della ricorrente, compresa l’amministrazione delle finanze slovacca, accettavano la proposta di concordato della ricorrente.

16      Con decisione 14 luglio 2004, il Krajský súd v Košiciach omologava il concordato. Esso ha innanzi tutto identificato i creditori della ricorrente che avevano fornito la prova dei loro crediti nell’ambito del procedimento di concordato. Ha, in particolare, rilevato che l’amministrazione delle finanze slovacca disponeva di un credito esigibile di un importo di circa SKK [riservato] per il quale il concordato prevedeva il rimborso a concorrenza del 35%, cioè un importo da pagare di circa SKK 224,3 milioni. Inoltre, ha constatato che, nel corso dell’udienza di concordato del 9 luglio 2004, i creditori della ricorrente, compresa l’autorità finanziaria locale, in qualità di creditore privilegiato, e quindi con voto separato avevano, conformemente all’art. 58, nn. 4 e 5, all’art. 58 b, n. 1, lett. a), e n. 2, della legge sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato, votato tutti a favore della proposta di concordato della ricorrente. Ha egualmente ricordato le condizioni che dovevano essere soddisfatte affinché, successivamente, conformemente all’art. 60, n. 1, di detta legge, il concordato potesse essere omologato prima di dichiarare le condizioni soddisfatte nella specie.

17      Il 14 luglio 2004, la direzione generale delle imposte slovacca sospendeva e sostituiva il direttore dell’autorità finanziaria locale.

18      Con lettera 20 ottobre 2004, l’autorità finanziaria locale comunicava alla ricorrente che le modalità del concordato da essa approvate all’udienza di concordato del 9 luglio 2004, secondo le quali una parte del debito d’imposta non doveva essere rimborsata, costituivano un aiuto di Stato indiretto soggetto all’autorizzazione della Commissione. Chiedeva altresì alla ricorrente di comunicarle entro il 19 novembre 2004 un piano di investimento relativo alle somme che non dovevano essere rimborsate, in forza della decisione del Krajský súd v Košiciach del 29 aprile 2004.

19      Con sentenza 25 ottobre 2004, la Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte Suprema della Repubblica slovacca) respingeva l’appello proposto dall’autorità finanziaria locale nell’agosto 2004, avverso la decisione del Krajský súd v Košiciach 14 luglio 2004, in quanto irricevibile e dichiarava la detta decisione valida ed esecutiva a partire dal 23 luglio 2004.

20      Con lettera 9 novembre 2004, la ricorrente rispondeva alla lettera dell’autorità finanziaria locale 20 ottobre 2004 facendo presente che aveva depositato una «domanda di concordato» e non una «domanda di aiuto di Stato». In questa lettera faceva presente il suo disaccordo circa la qualificazione come aiuto di Stato di un accordo dato da un agente di un’autorità finanziaria. Faceva altresì presente che la domanda di piano di investimento le sembrava «infondata».

21      Il 14 dicembre 2004, il direttore dell’autorità finanziaria locale, sospeso il 14 luglio 2004, veniva accusato di frode e malversazione.

22      Il 17 dicembre 2004, la ricorrente, conformemente al concordato, pagava, tra l’altro, all’autorità finanziaria locale un importo di SKK 224,3 milioni, pari al 35% del suo debito totale. Con decisione 30 dicembre 2004, il Krajský súd v Košiciach constatava che il concordato era valido a partire dal 23 luglio 2004 e dichiarava chiuso il procedimento di concordato.

23      Al fine di confermare i vantaggi del concordato rispetto alla procedura di liquidazione giudiziaria, la ricorrente ha altresì ottenuto un terzo rapporto di revisione contabile datato 27 gennaio 2005, da parte della sig.ra H, [riservato] (in prosieguo: il «rapporto H»), in cui quest’ultima faceva presente che, [riservato].

24      Con sentenza 6 marzo 2006, lo Špeciálny súd v Pezinku (Corte speciale di Pezinok, Slovacchia) proscioglieva il direttore dell’autorità finanziaria locale, sospeso il 14 luglio 2004, da tutte le imputazioni mosse nei suoi confronti.

25      A seguito di un appello straordinario avverso la decisione del Krajský súd v Košiciach 14 luglio 2004, il Najvyšší súd Slovenskej republiky, con decisione 27 aprile 2006, annullava in parte la decisione del Krajský súd v Košiciach 14 luglio 2004, in quanto erano stati a torto inclusi nel concordato arretrati di tasse di circolazione per un importo di SKK 424 490. Per il resto, il Najvyšší súd Slovenskej republiky respingeva l’appello straordinario. Con decisione 18 agosto 2006, il Krajský súd v Košiciach eseguiva la decisione del Najvyšší súd Slovenskej republiky del 27 aprile 2006 e fissava gli importi corretti dovuti all’autorità finanziaria locale in SKK 640,4 milioni (ove il 35% di tale importo ammonta a SKK 224,1 milioni).

3.     Il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione

26      Con lettera 15 ottobre 2004, veniva presentata alla Commissione una denuncia circa un asserito aiuto illegittimo a favore della ricorrente.

27      Con lettera 6 dicembre 2004, la Commissione invitava la Repubblica slovacca a comunicarle informazioni circa la misura di cui trattasi, cioè la remissione parziale del debito d’imposta della ricorrente nell’ambito di un concordato.

28      Con lettera 4 gennaio 2005, la Repubblica slovacca informava la Commissione della possibilità che la ricorrente avesse percepito un aiuto illegittimo e le chiedeva di autorizzare tale aiuto in quanto aiuto al salvataggio concesso ad un’impresa in difficoltà.

29      Dopo aver raccolto informazioni complementari, la Commissione, con lettera 5 luglio 2005, notificava alla Repubblica slovacca la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE circa la misura di cui trattasi (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento d’indagine formale»). Tale decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 settembre 2005 (GU C 233, pag. 47), e nella stessa occasione le parti interessate erano invitate a presentare osservazioni sulla misura di cui trattasi.

30      Con lettera 10 ottobre 2005, la Repubblica slovacca comunicava le sue osservazioni sulla misura in questione alla Commissione. Parimenti, con lettera 24 ottobre 2005, la ricorrente comunicava alla Commissione le sue osservazioni sulla misura di cui trattasi, che venivano trasmesse alla Repubblica slovacca per consentire a quest’ultima di reagire, cosa che ha fatto con lettera 16 dicembre 2005.

31      Il 28 marzo 2006, si teneva una riunione tra la Commissione e la ricorrente. Nel corso di tale riunione la ricorrente comunicava, tra l’altro, che aveva scelto il procedimento di concordato invece della liquidazione giudiziaria, che la Old Herold produceva utilizzando i suoi attivi e il suo marchio, che la loro cooperazione, iniziata nel luglio 2004, era basata su un accordo di distribuzione esclusivo dei prodotti della Old Herold, che l’importo degli attivi garantiti era di SKK 194 milioni, che il rapporto E era destinato a dimostrare all’autorità finanziaria locale che il concordato era preferibile ad un procedimento di liquidazione giudiziaria, che non era in grado di spiegare perché la società E avesse utilizzato dati risalenti al 31 marzo 2004, che il credito fornitore le era stato concesso dalla Old Herold nel corso del secondo semestre del 2004 e che la durata media di esecuzione delle sue obbligazioni era compresa tra 14 e 60 giorni.

32      Con lettera 4 aprile 2006, la ricorrente trasmetteva alla Commissione una copia della sentenza dello Špeciálny súd v Pezinku 6 marzo 2006.

33      Con lettera 5 maggio 2006, la Repubblica slovacca comunicava alla Commissione un complemento di informazione.

34      Il 7 giugno 2006, la Commissione ha adottato la decisione 2007/254/CE relativa all’aiuto di Stato C 25/05 (ex NN. 21/05) concesso dalla Repubblica slovacca a favore della ricorrente (GU 2007, L 112, pag. 14; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

35      Il dispositivo della decisione impugnata così dispone:

«Articolo primo

L’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso a favore della [ricorrente], per un importo di 416 515 990 SKK non è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.      La Repubblica slovacca adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare [dalla ricorrente] l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

2.      Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3.      L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per [la ricorrente] fino alla data del recupero.

4.      Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE]. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto per tutto il periodo di cui al paragrafo 3.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Repubblica slovacca informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi utilizzando l’apposito questionario allegato alla presente decisione (allegato I).

Articolo 4

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione».

36      La ricorrente ha ricevuto un esemplare della decisione impugnata, tramite l’ambasciata della Repubblica slovacca a Bruxelles (Belgio), il 2 novembre 2006.

 Procedimento e conclusioni delle parti

37      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2007, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

38      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2007, l’impresa St. Nicolaus-trade a.s. ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

39      Con ordinanza 11 ottobre 2007, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso tale domanda e deciso che, poiché quest’ultima era stata presentata dopo la scadenza del termine di sei settimane di cui all’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, i diritti dell’interveniente sarebbero stati quelli previsti dall’art. 116, n. 6, di detto regolamento.

40      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, la ricorrente e la Commissione sono state invitate a depositare taluni documenti ed a rispondere per iscritto a vari quesiti. Le parti hanno ottemperato alle dette misure di organizzazione del procedimento entro i termini loro impartiti.

41      Le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti orali loro rivolti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 14 ottobre 2009.

42      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata o quantomeno annullare in tutto o in parte l’art. 1 di tale decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

43      La Commissione, sostenuta dall’interveniente, conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

44      Nel corso dell’udienza, l’interveniente ha concluso, in sostanza, a sostegno delle conclusioni della Commissione, affinché il Tribunale voglia respingere il ricorso e ha chiesto che la ricorrente sia condannata alle spese.

 Nel merito

45      A sostegno delle sue conclusioni di annullamento, la ricorrente solleva dieci motivi con i quali deduce, in primo luogo, errore manifesto di valutazione dell’importo della misura dell’aiuto di cui trattasi, in secondo luogo, violazione di una regola di procedura essenziale e dell’art. 33 CE, in terzo luogo, in sostanza, incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata, in quarto luogo, errore di diritto e di fatto, in quanto la Commissione ha considerato che il procedimento di liquidazione giudiziaria era più favorevole di quello di concordato, in quinto luogo, errore di diritto e di fatto, in quanto la Commissione ha considerato che l’esecuzione fiscale fosse più favorevole del concordato, in sesto luogo, errore di diritto e di fatto, in quanto la Commissione non ha soddisfatto l’onere della prova a suo carico e ha violato le norme di diritto applicabili per quanto riguarda l’applicazione del criterio del creditore privato in economia di mercato, in settimo luogo, errore di diritto e di fatto, in quanto la Commissione non ha né valutato correttamente né preso in considerazione gli elementi di prova a sua disposizione, in ottavo luogo, errore di diritto e di fatto in quanto la Commissione ha preso in considerazione elementi di prova non pertinenti, in nono luogo, violazione dell’art. 253 CE, in quanto la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato la decisione impugnata e, in decimo luogo, errore di diritto e di fatto, in quanto la Commissione non avrebbe esonerato il concordato in quanto aiuto alla ristrutturazione e avrebbe applicato retroattivamente gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2004»).

1.     Sul primo motivo,vertente su un errore manifesto di valutazione dell’importo della misura di aiuto controversa

 Argomenti delle parti

46      La ricorrente sostiene che l’importo contemplato all’art. 1 della decisione impugnata, cioè SKK 416 515 990, è manifestamente errato. A suo avviso, la Commissione non ha tenuto conto della decisione del Najvyšší súd Slovenskej republiky 27 aprile 2006 che aveva ridotto l’importo del debito d’imposta considerato nel procedimento di concordato di SKK 424 490. L’importo esatto sarebbe di SKK 416 240 072. Di conseguenza la decisione impugnata sarebbe inficiata da errore manifesto di valutazione. Pertanto dovrebbe essere annullata o, quantomeno, dovrebbe esserlo il suo art. 1.

47      La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta l’insieme degli argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno del primo motivo.

 Giudizio del Tribunale

48      In limine, si deve ricordare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la legittimità dell’atto di cui trattasi deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data alla quale tale atto è stato adottato (sentenza della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7; sentenze del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II‑2405, punto 81, e 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II‑127, punto 50).

49      Più esattamente, dalla giurisprudenza risulta che, nel caso di una decisione in materia di aiuti di Stato, la sua legittimità deve essere valutata in funzione degli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre al momento in cui l’ha emanata (sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punto 168; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2263, punto 16).

50      Pertanto, un ricorrente non può avvalersi dinanzi al giudice di elementi di fatto che non sono stati dedotti nel corso della fase precontenziosa del procedimento prevista dall’art. 88 CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4103, punto 31, e 13 giugno 2002, causa C‑382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑5163, punti 49 e 76; sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit. supra al punto 48, punto 51).

51      Analogamemte, non può essere contestato alla Commissione di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto o di diritto che sarebbe stato possibile presentarle nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la Commissione l’obbligo di verificare d’ufficio e in via presuntiva quali elementi avrebbero potuto esserle sottoposti (sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit. supra al punto 48, punto 49, e la giurisprudenza ivi citata).

52      Nella specie, dal riassunto della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale (C 233, pag. 47), risulta che la Commissione si è fondata su elementi figuranti nella decisione del Krajský súd v Košiciach del 14 luglio 2004, che aveva omologato il concordato, per fissare l’importo dell’aiuto di Stato, elementi che non sono stati rimessi in discussione dalla Repubblica slovacca nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2005, né dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2005.

53      Inoltre, non è controverso che la Commissione, al momento in cui ha emanato la decisione impugnata, non era stata informata né dalla ricorrente né dalla Repubblica slovacca della decisione del Najvyšší súd Slovenskej republiky del 27 aprile 2006 che aveva ridotto il debito d’imposta della ricorrente da considerare nell’ambito del procedimento di concordato.

54      Alla luce della giurisprudenza citata supra ai punti 48-50, non può pertanto essere rimproverato alla Commissione di essersi avvalsa degli elementi figuranti nella decisione del Krajský súd v Košiciach del 14 luglio 2004 e di non aver tenuto conto della decisione del Najvyšší súd Slovenskej republiky del 27 aprile 2006 all’atto della determinazione dell’importo dell’aiuto di Stato. Pertanto, il primo motivo è infondato e va respinto.

2.     Sul secondo motivo, vertente su una violazione di una regola di procedura essenziale e dell’art. 33 CE

 Argomenti delle parti

55      La ricorrente sostiene, da un lato, che la decisione impugnata è inficiata da violazione di una regola di procedura essenziale e che, di conseguenza, dovrebbe essere annullata. A suo avviso, siccome essa produceva essenzialmente prodotti agricoli rientranti nell’allegato I del Trattato CE al momento in cui la misura di cui trattasi è stata adottata, la direzione generale (DG) competente in seno alla Commissione per effettuare l’esame e procedere agli adempimenti che hanno portato all’adozione della decisione impugnata era la DG «Agricoltura e sviluppo rurale» e non la DG «Concorrenza». Per queste stesse ragioni, la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale e la decisione impugnata avrebbero dovuto essere firmate dal membro della Commissione preposto all’agricoltura e allo sviluppo rurale e non dal membro della Commissione preposto alla concorrenza. Dall’altro lato, la ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver tenuto conto nella decisione impugnata degli obiettivi dell’art. 33 CE.

56      La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta l’insieme degli argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo.

 Giudizio del Tribunale

57      Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, vertente sulla violazione di una regola di procedura essenziale, si deve rilevare che essa riposa sulla premessa secondo cui, nel momento in cui la misura di cui trattasi è stata concessa, la ricorrente produceva essenzialmente prodotti agricoli rientranti nell’allegato I del Trattato CE, con la conseguenza che soltanto la DG «Agricoltura e sviluppo rurale» e il membro della Commissione preposto all’agricoltura e allo sviluppo rurale erano competenti a condurre un’inchiesta sulla misura controversa e ad adottare la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale nonché la decisione impugnata.

58      Orbene, come sostenuto dalla Commissione, risulta esplicitamente dalle osservazioni della ricorrente 24 ottobre 2005, e più esattamente dalla tabella 1 figurante nelle dette osservazioni, che, nel 2004, il fatturato totale della ricorrente ammontava a circa SKK 880,3 milioni e il fatturato prodotto dalle attività connesse alla produzione di alcool e di alcoolici ammontava a circa SKK 728,8 milioni. Queste ultime attività generavano pertanto un fatturato che costituiva oltre l’82% del fatturato totale della ricorrente. Orbene, si deve constatare che, tenuto conto di tale importante proporzione del fatturato generato dalle attività connesse alla produzione di alcool e di alcoolici, la ricorrente non ha dimostrato che le sue attività di produzione di prodotti agricoli, rientranti sotto l’allegato I del Trattato CE al momento in cui la misura controversa è stata adottata, predominavano sulle prime. Pertanto, considerati gli elementi versati agli atti, è giocoforza constatare che, all’epoca dei fatti, la maggior parte del fatturato globale della ricorrente derivava da attività di quest’ultima connesse con la produzione di alcool e di alcoolici. Il secondo motivo, considerato nella sua prima parte, fa pertanto manifestamente difetto nel merito e va respinto.

59      Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, secondo la quale la Commissione non avrebbe tenuto conto degli obiettivi dell’art. 33 CE, si deve ricordare che, in forza dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale, conformemente all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo la costante giurisprudenza, occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. (v. sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, causa T‑201/04, Microsoft/Commissione, Racc. pag. II‑3601, punto 94, e la giurisprudenza ivi citata).

60      Orbene, nella specie, la ricorrente non ha dedotto elementi di fatto o di diritto a sostegno della sua censura vertente sulla violazione dell’art. 33 CE. Pertanto non ha, conformemente all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, esposto in modo sommario la seconda parte del secondo motivo. Il secondo motivo, considerato nella sua seconda parte, è pertanto manifestamente irricevibile.

61      Dagli argomenti sopra sviluppati consegue che il secondo motivo, considerato nelle sue due parti, va respinto, in quanto manifestamente infondato nel merito, per quanto riguarda la sua prima parte, e in quanto manifestamente irricevibile per quanto riguarda la sua seconda parte.

3.     Sul terzo motivo, vertente su una violazione della sezione 3 dell’allegato IV del Trattato di adesione, dell’art. 253 CE, dell’art. 88 CE e del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto la Commissione non era competente ad adottare la decisione impugnata

 Argomenti delle parti

62      Secondo la ricorrente, la Commissione non era competente ad esaminare la misura di cui trattasi. Sostiene che, ammesso che tale misura abbia costituito un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, questa sarebbe stata concessa e attuata quando l’amministrazione delle finanze slovacca, prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea il 1° maggio 2004 (in prosieguo: l’«adesione della Repubblica slovacca»), aveva deciso di abbandonare l’opzione di un procedimento di liquidazione giudiziaria e di un procedimento di esecuzione fiscale. Ritiene che, all’atto dell’avvio del procedimento di concordato il 29 aprile 2004, poteva legittimamente attendersi che l’amministrazione delle finanze slovacca avrebbe posto in essere tutti gli atti formali necessari per dare attuazione al concordato. Dopo tale data, l’approvazione della proposta di concordato all’udienza di concordato del 9 luglio 2004 sarebbe stata solo una formalità. Aggiunge che la misura di cui trattasi non era più applicabile a partire da quest’ultima data. Di conseguenza, la detta misura costituirebbe un aiuto esistente e non un nuovo aiuto, con la conseguenza che la Commissione non sarebbe competente a chiederne il recupero ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e dell’art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

63      Più esattamente, la posizione della Commissione nella decisione impugnata sarebbe contraddittoria circa il momento in cui un aiuto di Stato sarebbe stato nella specie concesso. Da un lato, la Commissione citerebbe la sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit. supra al punto 48, a sostegno della sua valutazione secondo cui la misura di cui trattasi sarebbe stata concessa solo al momento dell’adozione dell’atto giuridicamente vincolante, cioè il 9 luglio 2004. Dall’altro lato, la Commissione avrebbe fondato la sua conclusione secondo cui la misura di cui trattasi costituiva un aiuto di Stato sul fatto che l’amministrazione delle finanze slovacca non aveva posto in essere «il procedimento appropriato prima dell’inizio del procedimento di concordato». Orbene, sia dalla prassi amministrativa della Commissione come pure dalla giurisprudenza risulta che, in numerosi casi, è stato concluso per l’esistenza di un aiuto in ragione dell’assenza di azione, anche se non esisteva un documento formale giuridicamente vincolante.

64      Peraltro, la ricorrente sostiene che la misura di cui trattasi non era più applicabile dopo l’adesione della Repubblica slovacca. A questo proposito sostiene che il concordato non creava alcun obbligo per la Repubblica slovacca dopo l’adesione, poiché non era richiesto alcun pagamento né alcuna remissione di debito supplementare.

65      La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta l’insieme degli argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno del terzo motivo.

 Giudizio del Tribunale

66      Ai punti 61-68 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che una parte dei fatti pertinenti nella specie erano anteriori all’adesione della Repubblica slovacca. Ha successivamente fatto presente che le misure poste in essere dopo l’adesione rientravano chiaramente nella competenza della Commissione, conformemente al Trattato CE e ha precisato che, a suo avviso, il criterio pertinente per stabilire il momento in cui una determinata misura è attuata era quello dell’atto giuridicamente vincolante con il quale «l’autorità nazionale competente s’impegna a concedere l’aiuto». Nella specie, ha considerato, da un lato, che la proposta di avviare un procedimento di concordato non era un atto promanante dall’«autorità che concede l’aiuto» ma un atto che «promana dal beneficiario» e, dall’altro lato, che la decisione del tribunale che autorizza il procedimento di concordato non era un atto che promana dall’«autorità che concede l’aiuto». Inoltre, ha considerato che non esisteva alcuna prova che la direzione generale delle imposte slovacca avesse dato il suo accordo sulla misura di cui trattasi in occasione della riunione del dicembre 2003. Al contrario, le autorità slovacche avrebbero smentito ogni accordo preliminare di tale tipo. Secondo la Commissione «la decisione dell’amministrazione competente di annullare una parte dei crediti» è stata adottata il 9 luglio 2004, cioè dopo l’adesione della Repubblica slovacca, quando l’autorità finanziaria locale ha dato il suo consenso alla proposta di concordato della ricorrente. Pertanto ha ritenuto di essere competente a «valutare» la misura di cui trattasi conformemente all’art. 88 CE.

67      Il terzo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata, riposa su una premessa secondo la quale la misura di cui trattasi è stata concessa prima dell’adesione della Repubblica slovacca.

68      Al fine di statuire sulla fondatezza del terzo motivo, si deve assumere come criterio pertinente quello «dell’atto giuridicamente vincolante con il quale le autorità nazionali competenti si impegnano a concedere gli aiuti» (v., in tal senso, sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit. supra al punto 48, punto 74).

69      Si deve a questo proposito innanzitutto identificare l’oggetto della misura controversa. Secondo la ricorrente, la misura controversa è stata concessa prima dell’adesione della Repubblica slovacca, quando l’autorità finanziaria locale aveva deciso di non avviare il procedimento di liquidazione giudiziaria o il procedimento di esecuzione fiscale.

70      Orbene, come giustamente osserva la Commissione, si deve considerare che una decisione di un’autorità di uno Stato membro di astenersi dall’avviare un procedimento di liquidazione giudiziaria o di esecuzione fiscale è distinta da una decisione di approvazione di una proposta di concordato, che nella specie implicava la rinuncia dell’autorità finanziaria locale al 65% dei suoi crediti verso la ricorrente. Infatti, mentre la decisione di un creditore di non avviare un procedimento di liquidazione giudiziaria o di esecuzione fiscale si limita a rinviare nel tempo l’eventuale riscossione forzata del credito, la decisione di tale creditore di approvare una proposta di concordato implica, con riserva di omologazione di detto concordato da parte del giudice competente, che il detto creditore rinuncia definitivamente a tutto o a parte di tale credito. Pertanto, tali due decisioni sono chiaramente distinte l’una dall’altra.

71      Parimenti, come esplicitamente risulta dalla formulazione sia della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale che dalla decisione impugnata, la misura di cui trattasi consiste esclusivamente in una rinuncia da parte dell’autorità finanziaria locale al 65% dei suoi crediti nei confronti della ricorrente nell’ambito di un concordato. La misura di cui trattasi non riguarda affatto una decisione dell’autorità finanziaria locale di non avviare il procedimento di liquidazione giudiziaria o di esecuzione fiscale.

72      Pertanto, al fine di valutare la fondatezza del terzo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata, si deve soltanto stabilire in quale momento la decisione dell’autorità finanziaria locale di approvare la proposta di concordato della ricorrente è stata adottata.

73      In via principale, si deve, in primo luogo, osservare che la ricorrente afferma che, con decisione 29 aprile 2004, il Krajský súd v Košiciach ha autorizzato il procedimento di concordato. Per contro, la Commissione sostiene che, in questa stessa decisione, il Krajský súd v Košiciach ha soltanto autorizzato l’avvio del procedimento di concordato. Si deve quindi esaminare la portata della decisione del Krajský súd v Košiciach del 29 aprile 2004, nella parte in cui, a sostegno del terzo motivo, la ricorrente afferma che la misura di cui trattasi è stata adottata prima dell’adesione della Repubblica slovacca, sicché la Commissione non era competente ad esaminare la compatibilità di detta misura con riferimento alle disposizioni del Trattato CE.

74      A questo proposito, innanzi tutto, dalle disposizioni della legge sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato, e in particolare dall’art. 50 di detta legge, risulta che, prima di ogni omologazione di un concordato, il giudice deve constatare mediante una decisione che siano integrate le condizioni di avvio di un procedimento di concordato. In nessun caso la decisione del Krajský súd v Košiciach 29 aprile 2004 può costituire una decisione recante omologazione del concordato nella specie.

75      Infatti, da un lato, conformemente alle disposizioni dell’art. 58, n. 1, della legge sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato, i creditori interessati che hanno fornito la prova dei loro crediti possono formulare proposte o dichiarazioni e votare per iscritto sulla proposta di concordato, e questo anche prima dell’udienza di concordato prevista dall’art. 58, n. 2, di detta legge.

76      Dall’altro lato, conformemente all’art. 50, n. 3, lett. b), e all’art. 58, n. 2, della legge sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato, l’avvio del procedimento di concordato deve consentire al giudice di constatare, nel corso di una udienza di concordato, quali siano i creditori interessati che approvano e quali quelli che non approvano la proposta di concordato. Solo se le condizioni di maggioranza contemplate agli artt. 58a e 58b della legge sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato sono integrate, e nel rispetto delle disposizioni degli artt. 60 e 61 di detta legge, il giudice può decidere di omologare il concordato. Pertanto, dalle disposizioni della legge sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato risulta che solo dopo l’avvio di un procedimento di concordato, e dopo che i creditori interessati abbiano fornito la prova dei loro crediti e siano stati invitati, al più tardi in occasione di un’udienza di concordato, a votare a favore del concordato, può intervenire una decisione recante omologazione di quest’ultimo.

77      Inoltre, dalla formulazione stessa della decisione del Krajský súd v Košiciach 29 aprile 2004 risulta che tale giudice ha invitato i creditori interessati a fornire, entro un termine di dieci settimane, la prova dei loro crediti da far valere nell’ambito del procedimento di concordato, ha convocato un’udienza di concordato il 9 luglio 2004 e ha riprodotto le modalità del concordato quali formulate nella proposta di concordato della ricorrente 8 marzo 2004.

78      Si deve, infine, rilevare che, nelle osservazioni 24 ottobre 2005, la ricorrente ha fatto presente che il 29 aprile 2004 il Krajský súd v Košiciach aveva autorizzato la prima fase del procedimento di concordato, nel senso che tutte le condizioni formali e sostanziali richieste erano soddisfatte. Ha altresì aggiunto che la seconda fase del procedimento di concordato si era conclusa con l’adozione della decisione 14 luglio 2004 con la quale il Krajský súd v Košiciach aveva omologato il concordato.

79      Alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti 74-78 si deve considerare che la decisione del Krajský súd v Košiciach 29 aprile 2004 non costituisce un atto giuridicamente vincolante ai sensi della giurisprudenza supra citata al punto 68. Con la detta decisione, il Krajský súd v Košiciach si è limitato a constatare che, nella specie, erano integrate le condizioni per avviare un procedimento di concordato.

80      In secondo luogo, per quanto riguarda gli effetti di una decisione di avvio di un procedimento di concordato, è pacifico che, in forza delle norme di diritto nazionale applicabili nella specie, tale decisione priva in particolare il debitore nonché i suoi creditori del diritto di avviare un procedimento di liquidazione giudiziaria per tutta la durata del procedimento di concordato. Tuttavia, l’art. 66 della legge sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato prevede che, qualora la proposta di concordato non sia approvata dai creditori interessati, il giudice deve porre termine al procedimento di concordato. A partire da tale momento, i creditori interessati hanno pertanto il diritto di avviare un procedimento di liquidazione giudiziaria.

81      In terzo luogo, è pacifico che l’amministrazione delle finanze slovacca disponeva nella specie dello status di creditore privilegiato. È altrettanto pacifico che, conformemente alle disposizione della legge sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato, una proposta di concordato deve essere approvata dai creditori privilegiati affinché il concordato possa essere omologato dal giudice. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dagli elementi versati agli atti non risulta che, prima dell’adozione della decisione del Krajský súd v Košiciach 29 aprile 2004, la ricorrente abbia ricevuto da parte dell’autorità finanziaria locale una qualche garanzia di approvazione della sua proposta di concordato 8 marzo 2004. Pertanto, la ricorrente a torto sostiene che la misura di cui trattasi è stata concessa dalla Repubblica slovacca prima del 1° maggio 2004.

82      Del resto, si deve rilevare che, come risulta dal punto 57 della decisione impugnata, le autorità slovacche hanno, a due riprese nel 2004, manifestato formalmente la loro opposizione all’approvazione della proposta di concordato della ricorrente. Con lettera 15 gennaio 2004, il Ministero delle Finanze slovacco ha invitato la direzione generale delle imposte slovacche a non accettare le proposte di concordato che avrebbero implicato l’annullamento dei crediti d’imposta. Con lettera 6 luglio 2004, detta direzione generale delle imposte slovacca ha invitato l’autorità finanziaria locale a non accettare la proposta di concordato della ricorrente.

83      Certamente, dagli elementi versati agli atti risulta che, nella sentenza 6 marzo 2006, lo Špeciálny súd v Pezinku ha considerato che le lettere 15 gennaio e 6 luglio 2004 erano prive di effetto vincolante. Tuttavia, anche in assenza di effetto vincolante delle dette lettere, siffatte raccomandazioni rivelavano in modo particolarmente chiaro la posizione della direzione generale delle imposte slovacca, la quale era sfavorevole non solo alla proposta di concordato della ricorrente, ma anche, in modo più generale, a ogni remissione di debito fiscale nel territorio della Repubblica slovacca. Pertanto, non può rimproverarsi alla Commissione di aver menzionato, nella decisione impugnata, le lettere 15 gennaio e 6 luglio 2004 come elementi idonei a dimostrare l’assenza di accordo delle autorità slovacche circa la proposta di concordato della ricorrente.

84      Come risulta dagli elementi versati agli atti, l’autorità finanziaria locale ha formalizzato il suo accordo sulla proposta di concordato della ricorrente unicamente in occasione dell’udienza di concordato 9 luglio 2004. È, infatti, pacifico che proprio sulla base dell’unanime approvazione dei creditori della ricorrente, il Krajský súd v Košiciach ha adottato la decisione con la quale omologa il concordato 14 luglio 2004.

85      Prima del 9 luglio 2004, l’amministrazione finanziaria slovacca, nella sua qualità di creditore privilegiato, avrebbe potuto opporsi alla proposta di concordato della ricorrente, il che avrebbe automaticamente implicato la chiusura da parte del Krajský súd v Košiciach del procedimento di concordato avviato il 29 aprile 2004. Infatti, non è controverso tra le parti che, in assenza di una siffatta approvazione da parte dell’autorità finanziaria locale, creditore privilegiato della ricorrente, il Krajský súd v Košiciach non avrebbe potuto omologare il concordato. Pertanto, fino alla data del 9 luglio 2004, l’autorità finanziaria locale avrebbe potuto opporre il suo veto alla proposta di concordato della ricorrente e di conseguenza avrebbe avuto il diritto di avviare un procedimento di esecuzione fiscale o di liquidazione giudiziaria dopo la chiusura da parte del Krajský súd v Košiciach del procedimento di concordato. Peraltro, dalle osservazioni della ricorrente del 24 ottobre 2005 risulta che questa, per dimostrare che l’autorità finanziaria locale era convinta che la soluzione del concordato, approvata da quest’ultima il 9 luglio 2004, era preferibile a quella della liquidazione giudiziaria, afferma che la detta autorità avrebbe potuto intervenire in varie fasi del procedimento di concordato per impedire tale concordato. Una siffatta affermazione si dimostra essere in contraddizione con la tesi della ricorrente secondo la quale la misura di cui trattasi è stata concessa prima del 29 aprile 2004.

86      Dall’insieme delle considerazioni svolte consegue che, nella specie, solo a partire dal momento in cui l’autorità finanziaria locale ha formalmente approvato la proposta di concordato, cioè il 9 luglio 2004, la detta autorità ha adottato la decisione di rinunciare al 65% dei suoi crediti nei confronti della ricorrente. Pertanto l’atto giuridicamente vincolante con il quale le autorità slovacche si sono impegnate a concedere la misura di aiuto di cui trattasi è stato adottato dopo l’adesione della Repubblica slovacca.

87      Concludendo, il terzo motivo è infondato e va respinto.

4.     Sul quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo vertenti, in sostanza, su errori di diritto e di fatto commessi nel qualificare la misura di cui trattasi come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE

 Osservazioni preliminari

88      Si deve rilevare che il quarto e il quinto motivo vertono su un errore di diritto e di fatto, in quanto la Commissione ha ritenuto che il procedimento di liquidazione giudiziaria fosse più favorevole del concordato, e, rispettivamente, su un errore di diritto e di fatto, in quanto la Commissione ha ritenuto che il procedimento di esecuzione fiscale fosse più favorevole del concordato.

89      Orbene, dal punto 75 della decisione impugnata risulta che, per esaminare se la misura di cui trattasi potesse essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE, la Commissione ha utilizzato il criterio del creditore privato in economia di mercato. A questo proposito, ha esaminato se il beneficio tratto dal concordato dall’amministrazione delle finanze della Repubblica slovacca fosse superiore a quello che la medesima amministrazione avrebbe potuto trarre da un procedimento di liquidazione giudiziaria o di esecuzione fiscale. Era pertanto sufficiente che uno di questi due procedimenti fosse più vantaggioso del concordato per consentire alla Commissione di concludere che il criterio del creditore privato in economia di mercato non era stato nella specie rispettato e, quindi, che la misura di cui trattasi costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

90      Inoltre, si deve osservare che il sesto, settimo, ottavo e nono motivo, nella misura in cui sono intesi a rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui qualifica la misura di cui trattasi come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, si ricollegano vuoi al quarto motivo, vuoi al quinto motivo.

91      In una prima fase, si deve pertanto esaminare, per quanto riguarda il quarto motivo e il sesto, settimo, ottavo e nono motivo, nella misura in cui questi ultimi si ricollegano al quarto motivo, la legittimità della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha considerato che il procedimento di liquidazione giudiziaria fosse più favorevole del concordato.

92      Solo qualora dovesse essere constatato che a torto la Commissione ha considerato che il procedimento di liquidazione giudiziaria fosse più favorevole del concordato, occorrerà, in un secondo tempo, esaminare la legittimità della decisione impugnata, con riferimento al quinto motivo ed al sesto, settimo, ottavo e nono motivo, nella misura in cui questi ultimi si ricollegano al quinto motivo, in quanto la Commissione ha considerato che il procedimento di esecuzione fiscale fosse più favorevole del concordato.

 Sulla legittimità della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha considerato che il procedimento di liquidazione giudiziaria fosse più favorevole del concordato

 Sugli argomenti sviluppati nell’ambito del quarto motivo

–       Argomenti delle parti

93      La ricorrente sostiene che il concordato non le conferiva un vantaggio sul piano della concorrenza, perché l’amministrazione delle finanze slovacca aveva agito come creditore privato con il solo intento di massimizzare il guadagno della Repubblica slovacca. A suo avviso, non soltanto il concordato non le offriva un vantaggio «manifestamente maggiore», ma costituirebbe altresì la scelta evidente di qualsiasi creditore privato tra, da un lato, l’esecuzione parziale, ma immediata, di un credito e, dall’altro lato, un lungo e costoso procedimento di liquidazione giudiziaria, con il rischio di ricevere solo un importo inferiore a quello che avrebbe percepito in esecuzione di un concordato. Nella decisione impugnata, la Commissione perverrebbe ad una diversa conclusione, perché si fonderebbe su una valutazione erronea dei fatti, su conclusioni errate, su supposizioni infondate e su affermazioni non suffragate, fatte da uno Stato membro che, fin dall’inizio, e per ragioni oscure e sospette, ha ammesso di aver concesso un aiuto di Stato illegittimo.

94      In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione non ha preso in considerazione la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia e alcuni rapporti di terzi a questo proposito. Sostiene che la differenza più evidente tra il concordato e il procedimento di liquidazione giudiziaria riguarda la rispettiva durata di tali procedimenti. Mentre, in esecuzione di un concordato, le residue somme dovute sarebbero pagate ai creditori nei mesi successivi, il ricavato della vendita dei suoi attivi nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria sarebbe incassato dai creditori solo dopo un procedimento molto più lungo. Inoltre, al punto 54 della decisione impugnata, la Commissione si limiterebbe a rinviare al parere delle autorità slovacche, secondo il quale, nella specie, in ragione del ristretto numero di creditori e dell’esistenza di attivi aventi un valore di liquidazione positivo, un procedimento di liquidazione giudiziaria sarebbe stato condotto più rapidamente di quanto normalmente avviene, senza spiegare come tali fattori avrebbero potuto abbreviare la durata del procedimento. Peraltro, la ricorrente assume che la Commissione ha riconosciuto, nel controricorso, di non aver provato a formarsi un’opinione sulla questione della probabile durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria dei suoi attivi. Non avrebbe pertanto tenuto conto dei «prodotti degli interessi perduti» all’atto del confronto del procedimento di liquidazione giudiziaria con il concordato.

95      Secondo la ricorrente, quand’anche tali fattori avessero potuto portare ad un procedimento di liquidazione giudiziaria più rapido di quanto in genere avvenga, spettava alla Commissione prendere in considerazione i numerosi elementi della fattispecie idonei ad allungare la durata di detto procedimento. A questo proposito, sostiene che, essendo la maggior parte dei suoi attivi macchine specifiche destinate segnatamente alla produzione ed al trattamento delle bevande, il numero degli acquirenti potenziali era limitato. Inoltre, la loro ubicazione geografica avrebbe costituito uno svantaggio per il trasporto ed il personale qualificato. Ritiene pertanto che sia la sua proprietà fondiaria che i suoi mezzi di produzione non avessero alcun valore per un produttore importante di alcoolici stabilito in Slovacchia e che sarebbe stato molto difficile venderli.

96      La ricorrente sostiene che informazioni di fonti diverse circa la durata media del procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia erano state fornite alla Commissione nel corso dell’indagine. In primo luogo, afferma di aver comunicato alla Commissione, in allegato alle sue osservazioni del 24 ottobre 2005, un rapporto della Banca mondiale del 2004 dal quale risulterebbe che la durata media di un procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia, seguendo uno scenario ideale, era di quattro anni e otto mesi. Inoltre, da un rapporto della Banca mondiale del 2002, in allegato al ricorso, risulterebbe altresì che il procedimento di liquidazione giudiziaria sarebbe la peggiore scelta per un creditore e durerebbe tra tre e sette anni e che i creditori privilegiati registrerebbero un tasso di recupero dei loro crediti eccezionalmente basso, dell’ordine del 5-10% al netto delle spese amministrative. In secondo luogo, rileva che, in un rapporto del 2004, comunicato alla Commissione in allegato alle sue osservazioni del 24 ottobre 2005, il Ministero della giustizia slovacco avrebbe stimato la durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia tra tre e sette anni. In terzo luogo, dal rapporto H risulterebbe che [riservato]. In quarto luogo, la Commissione avrebbe menzionato, nei suoi rapporti del 2002 e del 2003 sui progressi realizzati dalla Repubblica slovacca sulla via dell’adesione all’Unione, difficoltà e miglioramenti necessari a proposito dei procedimenti in materia di liquidazione giudiziaria e di insolvenza.

97      Secondo la ricorrente, anche se si ammettesse che il provento della vendita dei suoi attivi nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria considerato nella decisione impugnata fosse stato calcolato sulla base del coefficiente applicato nel rapporto E, è evidente che persino il creditore privato più ottimista avrebbe scelto di ricevere SKK 225 milioni nel dicembre 2004 piuttosto che ricevere eventualmente fino a SKK 239 milioni (SKK 275 milioni, che corrispondono al prodotto totale probabile della vendita dei suoi attivi nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, meno SKK 36 milioni almeno corrispondenti ai costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria) entro un periodo compreso tra un «tempo minore della media» e sette anni. La ricorrente sostiene che, considerati, da un lato, la differenza di SKK 14 milioni tra la somma che avrebbe potuto essere percepita in esecuzione del concordato e quella che avrebbe potuto essere percepita nell’ambito di una liquidazione giudiziaria e, dall’altro lato, il tasso di sconto del 5,1% applicabile nel marzo 2004, sarebbe stato necessario che il procedimento di liquidazione giudiziaria non durasse oltre tredici mesi e mezzo perché un creditore privato scegliesse il procedimento di liquidazione giudiziaria in luogo del concordato. Orbene, un termine così breve sarebbe inconcepibile nella specie.

98      In secondo luogo, la ricorrente deduce che non sono stati presi in considerazione dalla Commissione i costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia e alcuni rapporti di terzi a tal riguardo. Sostiene che tali costi ammontavano, secondo il rapporto E, a SKK [riservato], ovvero [riservato] del ricavato della vendita dei suoi attivi, stimato in SKK [riservato], nell’ambito di un siffatto procedimento e, secondo il rapporto K, a SKK [riservato], ovvero il [riservato] del ricavato della vendita dei suoi attivi, stimato in SKK [riservato], nell’ambito di un siffatto procedimento. La Commissione avrebbe sottratto dal ricavato della vendita dei suoi attivi nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, che era stato valutato in SKK 275 milioni, un importo di SKK 36 milioni corrispondente ai costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria, che, in realtà corrisponderebbe a un costo associato ad un ricavato della vendita dei suoi attivi nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria valutato in SKK 204 milioni. La proporzione relativa dei costi rispetto al detto prodotto diminuirebbe mano a mano che tale prodotto aumenta. Pertanto, la Commissione a torto avrebbe ritenuto che i costi figuranti nel rapporto K fossero inferiori a quelli figuranti nel rapporto E. La ricorrente aggiunge che, basandosi sul costo di un procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia, quale valutato nel rapporto della Banca mondiale del 2004, pari al 18% del ricavato della vendita degli attivi nell’ambito di tale procedimento, la Commissione avrebbe constatato che il prodotto totale atteso, sulla base dei dati del 17 giugno 2004, era inferiore o pari all’importo del ricavato del concordato. L’argomento della Commissione secondo il quale un liquidatore giudiziario avrebbe continuato il processo di produzione non sarebbe «convincente», in quanto la sua licenza di produzione e di trattamento di alcool e alcoolici le era stata ritirata e non poteva pertanto più produrre alcoolici.

99      In terzo luogo, la ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver tenuto conto del lavoro supplementare e delle spese di gestione ai quali avrebbe dovuto far fronte in caso di avvio di un procedimento di liquidazione giudiziaria. Sostiene che, non solo avrebbe dovuto continuare a pagare i salari dei suoi dipendenti e i costi di funzionamento ma, inoltre, avrebbe probabilmente posto gradualmente fine ai contratti di lavoro e, a questo titolo, pagato indennità di licenziamento.

100    In quarto luogo, la ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver tenuto conto di un precedente sul mercato slovacco degli alcoolici, che un creditore privato avrebbe ragionevolmente preso in considerazione. A questo titolo ricorda che, nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2005, aveva attirato l’attenzione della Commissione sulla liquidazione giudiziaria dichiarata della Liehofruct White Lady Distillery, s.r.o. Levoča (in prosieguo: la «Liehofruct»). Sostiene che, come essa, quest’impresa era diventata proprietaria di una produzione di alcoolici in precedenza detenuta dallo Stato e aggiunge che «le autorità finanziarie erano anche in quel caso i creditori più importanti». Rileva che il procedimento di liquidazione giudiziaria della Liehofruct ha avuto inizio nel luglio 1999, che gli attivi non sono stati liquidati prima di dieci sedute di vendita all’asta durante le quali le offerte più elevate non hanno superato il 30% del valore stimato dell’impresa e che, dopo otto anni, il procedimento non era ancora chiuso. Ciò starebbe a dimostrare che non era facile trovare un acquirente per una distilleria dagli impianti obsoleti nell’est della Slovacchia.

101    La ricorrente, in risposta all’argomento della Commissione secondo il quale essa non avrebbe spiegato sotto quale aspetto la liquidazione giudiziaria della Liehofruct sarebbe simile alla sua, sostiene che spettava alla Commissione procedere all’esame di tale precisa questione e che la sua inerzia costituisce errore manifesto. Contesta egualmente l’affermazione della Commissione secondo cui gli attivi sarebbero stati venduti al prezzo di mercato. A suo avviso, ogni accorto creditore privato avrebbe dovuto aspettarsi che il prezzo di vendita degli attivi del suo debitore nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria sarebbe stato inferiore al prezzo normale del mercato.

102    In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del rapporto del Ministro della giustizia slovacco del 2004, citato supra al punto 96, secondo il quale i creditori privilegiati riuscivano molto raramente a recuperare, nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, più del 5-10% dei loro crediti verso un debitore insolvente. Orbene, questa affermazione pessimista sarebbe in contraddizione con la valutazione estremamente positiva da parte delle autorità slovacche del procedimento di liquidazione giudiziaria di cui alla presente fattispecie. Non mettendo in evidenza tale contraddizione, la Commissione sarebbe pertanto incorsa in errore manifesto di valutazione.

103    Nella replica, la ricorrente ricorda che la valutazione dell’importo delle liquidità in SKK [riservato] teneva conto del differimento delle scadenze di pagamento che le era stato concesso dalla Old Herold a seguito della proposta di concordato e il cui importo inizialmente era dovuto nel luglio 2004. Senza contestare l’esistenza di tali liquidità, la ricorrente sostiene che nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria la Old Herold, nella sua qualità di creditore, avrebbe dovuto egualmente essere pagata. Un creditore privato accorto non avrebbe pertanto fatto assegnamento sulla vendita dei beni non correnti, delle scorte, dei crediti a breve termine per un importo superiore a SKK 63,3 milioni, e ciò previa deduzione dei costi salariali, amministrativi e giudiziari nonché il pagamento parziale dei creditori esistenti, di cui avrebbe fatto parte la Old Herold. Infine sostiene che i SKK [riservato] circa ottenuti dalla vendita delle scorte alla Old Herold riposavano su un accordo a lungo termine concluso con la Old Herold e sull’affidamento di quest’ultima in un esito positivo del concordato. La Old Herold non avrebbe acquistato le suddette scorte in una situazione di fallimento. Pertanto, non sarebbe legittimo tenere conto di siffatti fondi nell’ambito di una valutazione del «beneficio finanziario potenziale» di un procedimento di liquidazione giudiziaria.

104    La ricorrente aggiunge che l’affermazione della Commissione, secondo la quale, per quanto riguarda le liquidità, l’esecuzione fiscale avrebbe potuto effettuarsi per semplice spossessamento, non è pertinente nella misura in cui le dette liquidità erano in ogni caso riservate all’amministrazione delle finanze slovacca.

105    La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta l’insieme degli argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno del quarto motivo.

–       Giudizio del Tribunale

106    Si deve in primo luogo ricordare che, come è stato rilevato supra al punto 49, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre al momento della sua adozione.

107    Inoltre, si deve rilevare che è pacifico che la misura di cui trattasi, consistente in una remissione del debito da parte dei creditori nell’ambito del concordato da essi approvato, conferiva alla ricorrente un vantaggio. Per contro, è controverso tra le parti se, nella specie, tenuto conto del criterio del creditore privato in economia di mercato, in condizioni normali di mercato, la ricorrente avrebbe ottenuto un siffatto vantaggio economico e quindi se la detta misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

108    A questo proposito occorre ricordare che, nella misura in cui l’applicazione, da parte della Commissione, del criterio del creditore privato in economia di mercato implica valutazioni economiche complesse, come l’applicazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato, essa, secondo una costante giurisprudenza, è sottoposta ad un controllo limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti oppure dell’insussistenza di sviamento di potere (v. sentenza del Tribunale 21 ottobre 2004, causa T‑36/99, Lenzing/Commissione, Racc. pag. II‑3597, punto 150, e la giurisprudenza ivi citata, confermata dalla sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Lenzing, Racc. pag. I‑9947, punto 59).

109    Si deve egualmente ricordare che, sebbene la Corte riconosca alla Commissione un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica (sentenze della Corte 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, Commissione/Tetra Laval, Racc. pag. I‑987, punto 39, e Spagna/Lenzing, cit. supra al punto 108, punto 56).

110    Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il giudice dell’Unione è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v., in tal senso, sentenze della Corte 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69, punto 5; 22 ottobre 1991, causa C‑16/90, Nölle, Racc. pag. I‑5163, punto 12 nonché 18 luglio 2007, causa C‑326/05 P, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, Racc. pag.I‑6557, punto 76). Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, deve astenersi dal sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione (ordinanza della Corte 25 aprile 2002, causa C‑323/00 P, DSG/Commissione, Racc. pag. I‑3919, punto 43).

111    Infine, nel caso in cui un’istituzione dell’Unione disponga di un ampio potere discrezionale, è di fondamentale importanza il controllo del rispetto di talune garanzie procedurali. La Corte ha infatti avuto modo di precisare che tra tali garanzie si annovera l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e di motivare la sua decisione in modo sufficiente (v. sentenze 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14, nonché 7 maggio 1992, cause riunite C‑258/90 e C‑259/90, Pesquerias De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I‑2901, punto 26).

112    Pertanto, laddove la Commissione ha considerato che il criterio del creditore privato in economia di mercato non era soddisfatto, il controllo di legittimità della decisione impugnata deve limitarsi a verificare se la Commissione sia incorsa in errore manifesto nella valutazione dei fatti.

113    In secondo luogo, al fine di effettuare tale controllo di legittimità, si deve in particolare tener conto, nella specie, dei seguenti quattro parametri.

114    Il primo parametro è lo status di creditore, peraltro non controverso, dell’amministrazione delle finanze slovacca, la quale ha concesso la misura di cui trattasi. Secondo la costante giurisprudenza, un ente pubblico che ha concesso una remissione del debito dev’essere paragonato a un creditore privato che cerca di ottenere il pagamento delle somme che gli sono dovute da un debitore in difficoltà finanziarie. Lo status di creditore deve, infatti, essere distinto da quello di un investitore privato in economia di mercato che persegue una politica strutturale, globale o di settore, e che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a lungo termine (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 luglio 2002, causa T‑152/99, HAMSA/Commissione, Racc. pag. II‑3049, punto 167, e la giurisprudenza ivi citata).

115    Il secondo parametro è lo status, non controverso tra le parti, di creditore privilegiato dell’amministrazione pubblica che ha concesso la misura di cui trattasi. Si deve in effetti ricordare che quando un’impresa, di fronte ad un significativo peggioramento della propria situazione finanziaria, propone ai creditori un accordo, o una serie di accordi, per il ripianamento del suo debito, al fine di risanare la propria situazione e di evitare la messa in liquidazione, ciascun creditore è indotto ad operare una scelta tenendo conto, da una parte, dell’importo offertogli nell’ambito dell’accordo proposto, e, dall’altra, dell’importo che ritiene di poter recuperare al termine dell’eventuale liquidazione dell’impresa. La sua scelta è influenzata da una serie di fattori, come ad esempio il suo status di creditore ipotecario, privilegiato o ordinario, la natura e la portata delle eventuali garanzie che detiene, la sua valutazione delle possibilità di risanamento dell’impresa nonché il beneficio di cui godrebbe in caso di liquidazione (sentenza HAMSA/Commissione, cit. supra al punto 114, punto 168).

116    Il terzo parametro è il carattere particolarmente prudente della valutazione operata dalla Commissione circa il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria. A questo titolo il Tribunale considera che il ricavato della liquidazione giudiziaria, quale valutato dalla Commissione nella tabella 4 figurante nella decisione impugnata, cioè SKK 275 milioni, rappresentava una valutazione de minimis. Infatti, il valore contabile degli attivi della ricorrente considerato nella detta tabella era, da un lato, in grandissima parte basato sui dati comunicati dalla ricorrente e, dall’altro, per quanto riguarda i dati al 17 giugno 2004, sui risultati dell’ispezione che l’amministrazione delle finanze slovacca aveva effettuato nei locali della ricorrente il 21 giugno 2004.

117    Si deve a questo proposito rilevare, da un lato, che la ricorrente non rimette in discussione la fondatezza dei dati rilevati dall’amministrazione delle finanze slovacca nel corso della sua ispezione del 21 giugno 2004. Dall’altro lato, non solo la Commissione ha dimostrato, come in particolare risulta dalle note a fondo pagina nn. 20 e 23 della decisione impugnata, un’estrema cautela nel valutare gli attivi, ma ha egualmente applicato in tale tabella, come risulta dai punti 84-87 della decisione impugnata, i coefficienti di liquidazione accolti nel rapporto E, pur considerando tali coefficienti troppo bassi.

118    Peraltro, nella tabella 4 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto una valutazione del ricavato della vendita degli attivi non correnti della ricorrente alla data del 17 giugno 2004 nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria pari a SKK 90 milioni, mentre il loro valore contabile ammontava a SKK 200 milioni. Orbene, come risulta dal punto 87 della decisione impugnata, la Commissione sostiene che, nella misura in cui tali crediti erano garantiti, secondo la ricorrente stessa, a concorrenza di almeno SKK 194 milioni, l’importo che essa avrebbe potuto ricavare dalla liquidazione degli attivi non correnti avrebbe dovuto essere stato quantomeno uguale al valore dei detti crediti garantiti. Tuttavia, nella tabella 4 della decisione impugnata, la Commissione ha accolto il coefficiente di liquidazione considerato nel rapporto E.

119    Infine, nella tabella 4 della decisione impugnata, la Commissione ha applicato un coefficiente di liquidazione del 20%, ripreso nel rapporto E, per calcolare il ricavato della vendita delle scorte della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, mentre il 17 giugno 2004, il valore contabile di tali scorte era diminuito di SKK 125 milioni, cioè una diminuzione del 60% rispetto alle scorte esistenti nel marzo 2004.

120    Dalle considerazioni che precedono risulta che la valutazione del ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria alla data del 17 giugno 2004, quale risulta dalla tabella 4 della decisione impugnata, costituiva, agli occhi della Commissione, il minimo strettamente necessario che un creditore privato avrebbe preso in considerazione al fine di valutare i vantaggi di un procedimento di liquidazione giudiziaria rispetto al ricavato del concordato approvato il 9 luglio 2004.

121    Il quarto parametro è la remissione parziale del debito della ricorrente. Infatti, al contrario del concordato, il procedimento di liquidazione giudiziaria non consente al debitore di ottenere dal suo creditore una remissione del debito. In altre parole, in esito al procedimento di liquidazione giudiziaria, se il ricavato della vendita degli attivi di un debitore non è stato sufficiente a soddisfare tutti i suoi creditori, questi possono sempre esigere da tale debitore il rimborso delle somme che restano ancora dovute.

122    Alla luce di quanto sopra considerato vanno pertanto esaminati gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del quarto motivo. 

123    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento con il quale la ricorrente deduce che non siano stati presi in considerazione la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia e alcuni rapporti di terzi a tal riguardo, si deve innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non soltanto ha indicato, al punto 54 della decisione impugnata, che, secondo la Repubblica slovacca, la durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria, con riferimento alle circostanze specifiche della fattispecie, sarebbe stata inferiore alla media, ma ha egualmente menzionato, al punto 40 della decisione impugnata, che, secondo la ricorrente, il procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia dura in media da tre a sette anni. Ha precisato che la ricorrente basava la sua posizione su elementi, statistiche ed un esempio di una società slovacca che sarebbe in una situazione analoga alla sua. Pertanto, non può rimproverarsi alla Commissione di avere ignorato tale questione e la posizione della ricorrente a tal riguardo.

124    Inoltre, per quanto riguarda elementi di prova di cui la Commissione disponeva, si deve rilevare che i dati stessi comunicati dalla ricorrente non soddisfano i requisiti di affidabilità e di coerenza. Infatti, le valutazioni della durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia che la ricorrente ha presentato alla Commissione erano generiche e non tenevano conto delle caratteristiche del caso di specie. Parimenti, di tali valutazioni talune erano approssimative e, in una certa misura, non erano tra loro concordanti. Infatti, la ricorrente si avvale di quattro rapporti, contemplati supra al punto 96, in cui tale durata è stata stimata, rispettivamente, in quattro anni e otto mesi e in un periodo compreso tra tre e sette anni, o in oltre sei anni.

125    Gli altri rapporti ai quali la Commissione fa riferimento sono rapporti della Commissione del 2002 e del 2003 sui progressi realizzati dalla Repubblica slovacca sulla via dell’adesione all’Unione. Secondo la ricorrente, in questi suoi rapporti, la Commissione ha menzionato alcune difficoltà e i miglioramenti necessari per quanto riguarda i procedimenti in materia di liquidazione giudiziaria e di insolvenza in Slovacchia. Orbene, è giocoforza rilevare che tali rapporti della Commissione vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia in generale, senza tener conto delle caratteristiche del caso di specie.

126    Peraltro, si deve osservare che la ricorrente ha omesso di menzionare i risultati del rapporto K circa la durata che avrebbe potuto assumere un procedimento di liquidazione giudiziaria nei suoi riguardi. In questo rapporto, che la ricorrente stessa ha prodotto nella presente causa, la detta durata è stata stimata in «circa 2 anni (in funzione delle condizioni e del lavoro del curatore)». Orbene, si deve rilevare che, oltre al fatto che tale valutazione della durata di un siffatto procedimento di liquidazione giudiziaria è manifestamente di gran lunga più ottimista delle altre valutazioni presentate dalla ricorrente, la detta valutazione contemplava specificatamente la ricorrente.

127    Va pure considerato, come sostenuto dalla Commissione, che, quando, come nel caso di specie, il numero dei creditori del debitore è ridotto e quando esistono attivi aventi un valore di liquidazione positivo, il procedimento di liquidazione giudiziaria può essere svolto più rapidamente della media. Ciò è tanto più vero nella fattispecie dal momento che è pacifico tra le parti che il credito dell’amministrazione delle finanze slovacca verso la ricorrente costituiva circa il 99% del passivo di quest’ultima e che la detta amministrazione beneficiava dello status di creditore privilegiato. Da ciò consegue che l’amministrazione delle finanze slovacca avrebbe avuto un’influenza decisiva sulla durata del procedimento di liquidazione giudiziaria. Certamente, la ricorrente afferma che le caratteristiche, l’ubicazione geografica e la natura obsoleta della maggior parte dei suoi attivi avrebbero reso difficile la ricerca di un acquirente e, quindi, rallentato lo svolgimento del procedimento di liquidazione giudiziaria. Tuttavia, come affermato dalla Commissione al punto 88 della decisione impugnata, più elementi ed in particolare il fatto che taluni degli attivi di produzione della ricorrente hanno trovato acquirenti dopo il ritiro della licenza di produzione e di trattamento degli alcool e degli alcoolici, tendono a dimostrare che tale affermazione della ricorrente è infondata.

128    Infine, per quanto riguarda la questione se il creditore privato più ottimista avrebbe scelto di ricevere SKK 225 milioni nel dicembre 2004 piuttosto che eventualmente ricevere fino a SKK 239 milioni in un termine collocantesi tra «meno della media» e sette anni, come rilevato supra ai punti 116-120, si deve ricordare che il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, quale valutato dalla Commissione, cioè SKK 275 milioni, rappresentava una valutazione de minimis. Pertanto, il calcolo operato dalla ricorrente, con riferimento alla durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, rapportata al ricavato che un creditore privato avrebbe potuto aspettarsi dalla vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, tenendo conto degli interessi creditori da far valere, è privo di pertinenza in considerazione delle circostanze della specie e in particolare della prudenza di cui la Commissione ha dato la prova nella valutazione di detto ricavato.

129    Da quanto sopra considerato consegue che, per quanto riguarda la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, la Commissione non è incorsa in errore manifesto di valutazione.

130    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento con il quale la ricorrente deduce che la Commissione non avrebbe preso in considerazione i costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia e i rapporti di terzi a tal riguardo, la ricorrente sostiene che, secondo il rapporto E, essi rappresentavano il 22% del ricavato della vendita dei suoi attivi, stimato in SKK 204 milioni, nell’ambito di un siffatto procedimento e, secondo il rapporto K, il 28% del ricavato della vendita dei suoi attivi, stimato in SKK 78 milioni, nell’ambito di un siffatto procedimento.

131    Si deve a questo proposito innanzi tutto rilevare che il tasso del 28% di cui la ricorrente si avvale è manifestamente inesatto. Infatti, come risulta dal rapporto K, il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziaria, a titolo della variante III, era stimato in SKK 100 milioni. Per calcolare tale ricavato, il revisore contabile ha dedotto SKK 22 milioni corrispondenti ai costi del procedimento di liquidazione giudiziaria. I detti costi rappresentavano pertanto il 22% e non, come assunto dalla ricorrente, il 28% del ricavato della vendita dei suoi attivi nell’ambito di una siffatta procedura.

132    La ricorrente rimprovera, peraltro, alla Commissione di aver sottratto dal ricavato della vendita dei suoi attivi nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, che è stato stimato in SKK 275 milioni, un importo di SKK 36 milioni, a titolo dei costi di un siffatto procedimento. Orbene, a suo avviso, tale importo di SKK 36 milioni corrispondeva al costo associato ad un ricavato della vendita dei suoi attivi nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria stimato in SKK 204 milioni.

133    A tale proposito, si deve rilevare che, al punto 89 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato quanto segue:

«Inoltre, sulla credibilità della relazione del [rapporto E] influisce il metodo di calcolo delle diverse tasse connesse alla procedura di fallimento che devono essere dedotte dal ricavato totale della vendita degli attivi. Mentre la società [E] ha dedotto 45 milioni di SKK per tali tasse, [la ricorrente] ha indicato un importo di 36 milioni di SKK nei documenti trasmessi e la stima del revisore contabile, signora [K], è di 22 milioni di SKK al massimo. Tali divergenze fanno sorgere dubbi sull’esattezza delle stime della società [E] per quanto riguarda l’importo delle tasse e quindi per quanto riguarda l’importo del ricavato che poteva essere ottenuto dalla vendita nell’ambito di una procedura di fallimento. Tuttavia, è opportuno ricordare che, per quanto riguarda la situazione [del ricorrente] al 17 giugno 2004, anche con tasse per un importo di 36 milioni di SKK, il ricavato di una procedura di fallimento sarebbe stato superiore all’importo proposto nell’ambito del concordato».

134    Certamente, a ragione la ricorrente rimprovera alla Commissione di aver paragonato i due valori relativi dei costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria come calcolati nel rapporto E e nel rapporto K, senza tener conto del fatto che essi erano stati calcolati in proporzione di due valori assoluti, e cioè i ricavati della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria stimati nei detti rapporti, che non erano comparabili. Di conseguenza, altrettanto giustamente la ricorrente contesta le ragioni che hanno indotto la Commissione a disattendere i dati forniti dai detti rapporti a tal riguardo. Come risulta dai punti 130 e 131 supra, in tali due rapporti, i costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria rappresentavano il 22% del valore stimato del ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziaria figurante in questi stessi rapporti.

135    Si deve parimenti disattendere, in quanto infondato, l’argomento sollevato dalla Commissione secondo cui la ricorrente, nel procedimento di esame, si è limitata a precisare che, per un ricavato di SKK 203,6 milioni, le spese del liquidatore giudiziario sarebbero state dell’1,9%, senza indicare il probabile livello di tutti gli altri costi. Infatti, dal punto 50 delle osservazioni della ricorrente del 24 ottobre 2005, risulta esplicitamente che essa ha affermato che i costi della liquidazione giudiziaria, stimati circa al 18%, ammonterebbero a SKK 32 milioni, in aggiunta alle spese del liquidatore giudiziario, stimate in SKK 3,8 milioni (ovvero 1,9% del ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, stimato in SKK 203,6 milioni).

136    Tuttavia, si deve rilevare che, al punto 89 della decisione impugnata, la Commissione non solo ha espressamente preso in considerazione il fatto che la ricorrente aveva indicato un importo di SKK 36 milioni corrispondente ai costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria, ma ha egualmente sostenuto che, anche deducendo tali costi dal ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un siffatto procedimento, la somma ottenuta dalle autorità slovacche sarebbe stata superiore alla somma proposta nell’ambito del procedimento di concordato. Dal punto 50 delle osservazioni della ricorrente del 24 ottobre 2005 risulta che la stima dei costi del procedimento di liquidazione giudiziaria in SKK 36 milioni risultava dal cumulo delle spese del liquidatore giudiziario e delle spese di liquidazione giudiziaria (SKK 3,8 milioni +SKK 32 milioni = SKK 35,8 milioni). Peraltro, non è contestabile che tale valutazione dei costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria si basava sul ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di detto procedimento di liquidazione giudiziaria stimato in SKK 204 milioni.

137    Orbene, come riconosciuto dalla ricorrente stessa nelle sue memorie, la proporzione relativa dei costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria rispetto al ricavato della vendita degli attivi del debitore nell’ambito di un siffatto procedimento diminuisce mano a mano che il detto ricavato aumenta. Assumendo SKK 36 milioni come importo da detrarre da un ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziaria stimato in SKK 275 milioni, la Commissione avrebbe pertanto considerato una parte dei costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria pure equivalente al 13% di tale ricavato (SKK 275 milioni – SKK 36 milioni = SKK 239 milioni). Se la Commissione avesse detratto un importo corrispondente al 18% del medesimo ricavato, ovvero l’aliquota che la ricorrente considera appropriata alla luce del rapporto della Banca mondiale del 2004, avrebbe dovuto effettivamente constatare che il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, dedotti i relativi costi, sarebbe stato di SKK 225,5 milioni. Cionondimeno, per quanto tale importo sia quasi uguale all’importo rimborsato ai creditori in esecuzione del concordato, si deve tener conto del fatto che, come è stato rilevato supra, ai punti 116-120, la Commissione ha fatto prova di un’estrema cautela quando ha valutato il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria. Si deve pertanto considerare che, nella specie, la somma che le autorità slovacche avrebbero potuto trarre dalla vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, dedotti i relativi costi, era necessariamente superiore alla somma che esse hanno ottenuto in esecuzione del concordato. Dagli argomenti sopra sviluppati risulta che la Commissione non è incorsa in errore manifesto nel ritenere che il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, dedotti i relativi costi, sarebbe stato più favorevole dell’importo ottenuto dalle autorità slovacche in esecuzione del concordato.

138    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente che deduce che non sono stati presi in considerazione il lavoro supplementare e i costi di gestione ai quali avrebbe dovuto fare fronte in caso di avvio di un procedimento di liquidazione giudiziaria, tale argomento non può essere accolto. Infatti, le affermazioni della ricorrente non sono suffragate da alcun elemento di prova. Inoltre, la ricorrente non contesta che, come sostenuto dalla Commissione, nonostante la perdita della sua licenza di produzione e di trattamento degli alcool e degli alcoolici il 6 marzo 2004, ha continuato la sua attività di produzione e di distribuzione, attività che hanno necessariamente avuto la conseguenza di generare un fatturato idoneo a coprire parte dei costi di personale e di gestione.

139    In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento con il quale la ricorrente deduce che non è stato preso in considerazione un precedente sul mercato slovacco degli alcoolici, e cioè la liquidazione giudiziaria dichiarata della Liehofruct, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non ha ignorato tale precedente nella decisione impugnata.

140    Infatti, da un lato, nella nota a fondo pagina n. 11 figurante sotto il punto 40 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato, a proposito degli argomenti della ricorrente sulla durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia e sul ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia, che «[la ricorrente] riporta l’esempio di una società che possiede attivi simili ed è attiva nello stesso settore (…)». Orbene, dalle osservazioni della ricorrente del 24 ottobre 2005 risulta che l’unico precedente in Slovacchia di cui si è avvalsa riguarda la Liehofruct. Pertanto, si deve constatare che l’esempio contemplato dalla Commissione nella decisione impugnata verte sulla liquidazione giudiziaria della Liehofruct.

141    D’altra parte, dal punto 43 delle osservazioni della ricorrente del 24 ottobre 2005 risulta che questa non aveva, in tale fase del procedimento d’esame, comunicato alla Commissione informazioni che avrebbero consentito di constatare, come sostenuto dalla ricorrente, che la situazione della Liehofruct era analoga alla sua.

142    Peraltro, la ricorrente a torto sostiene che spettava alla Commissione procedere all’esame di tale specifica questione e che la sua astensione a tal riguardo costituisce un errore manifesto. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione non versa nell’obbligo di esaminare d’ufficio e in via presuntiva quali siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti (v. sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit. supra al punto 48, punto 49, e la giurisprudenza ivi citata in tal senso).

143    Infine, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dalle memorie della Commissione non risulta che questa assuma che la vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria avrebbe generato un importo pari al loro prezzo sul mercato. Infatti, dal punto 123 del controricorso risulta che la Commissione ha soltanto affermato che, visto il suo status di creditore privilegiato, l’amministrazione delle finanze slovacca avrebbe potuto ricevere pressoché il 100% del ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria quale stimato nella tabella che precede il punto 123 del controricorso, al valore di mercato, previa applicazione dei coefficienti di liquidazione. Inoltre, come risulta dalla decisione impugnata, e, in particolare, dalla tabella 4 della stessa, la Commissione non ha contestato che occorreva applicare un coefficiente di liquidazione al valore contabile degli attivi della ricorrente al fine di valutare il loro valore sul mercato.

144    In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente che deduce che non era stato preso in considerazione il rapporto del Ministero della giustizia slovacco del 2004 secondo il quale i creditori privilegiati riuscivano molto raramente a recuperare, nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, più del 5-10% dei loro crediti verso un debitore insolvente, si deve rilevare che, come sostenuto dalla Commissione, il detto rapporto era di natura generale e non era destinato a valutare la situazione specifica della ricorrente e le caratteristiche del suo creditore principale, cioè l’amministrazione delle finanze slovacca. Inoltre, le informazioni comunicate dalla Repubblica slovacca alla Commissione nell’ambito del procedimento di esame della misura di cui trattasi vertevano necessariamente sulla situazione specifica della ricorrente e tenevano conto delle qualità specifiche del suo creditore principale. Non può pertanto essere rimproverato alla Commissione di essere incorsa in errore manifesto non tenendo conto del rapporto del Ministero della giustizia slovacco del 2004.

145    Infine, in sesto luogo, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo la quale la stima, da essa non contestata, dell’importo delle sue liquidità, alla data del 17 giugno 2004, in SKK [riservato] teneva conto del differimento delle scadenze di pagamento concessole dalla Old Herold a seguito della proposta di concordato, si deve rilevare che, come osservato dalla Commissione, tale affermazione non è suffragata da alcun elemento versato agli atti che consenta di concludere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto della parte di tali liquidità che risulterebbe da tale differimento.

146    Infatti, innanzi tutto, dagli elementi versati agli atti non risulta che la ricorrente nel corso del procedimento abbia provveduto ad informare la Commissione su tale preciso aspetto. Si deve inoltre considerare, alla stregua della Commissione, che le giustificazioni che la ricorrente tenta di fornire nelle sue memorie per valutare l’importo delle liquidità che risulterebbe dal differimento delle scadenze di pagamento concessole dalla Old Herold sono confuse, se non contraddittorie.

147    Si deve a questo proposito osservare, alla stregua della Commissione, che, nel ricorso, la ricorrente afferma che il credito della Old Herold ammontava a SKK [riservato] al 31 luglio 2004 e che tale credito sarebbe continuamente aumentato per raggiungere SKK [riservato] al momento dell’esecuzione del concordato nel dicembre 2004. Pertanto, la ricorrente non può, senza contraddirsi, assumere ora che la totalità o una parte importante delle liquidità di cui disponeva al 17 giugno 2004 non poteva essere presa in considerazione, perché derivava dal differimento delle scadenze di pagamento concessole dalla Old Herold. Peraltro, il fatto che la ricorrente sostenga, come riportato supra al punto 104, a sostegno del quinto motivo, che tali liquidità erano comunque riservate all’amministrazione delle finanze slovacca, non fa che aumentare il carattere confuso e contraddittorio dei suoi argomenti a tal riguardo. Alla luce di quanto sopra considerato è giocoforza constatare che la ricorrente non è chiaramente in grado di giustificare le ragioni per le quali le liquidità di cui disponeva al 17 giugno 2004 non potevano essere prese in considerazione nell’ambito di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria.

148    Peraltro, dai dati figuranti nella tabella 4 della decisione impugnata, redatta, come emerge dai punti 80 e 82 della decisione impugnata, sulla base, in particolare, del coefficiente di liquidazione e dei dati figuranti nel rapporto E sulla situazione al 31 marzo 2004, risulta, da un lato, che tra il 31 marzo e il 17 giugno 2004, il valore contabile delle scorte della ricorrente è diminuito di SKK 125 milioni, cioè di un pò più del 40%. Quindi, le condizioni di vendita delle scorte della ricorrente tra tali due date sono state molto più favorevoli di quelle considerate nel rapporto E, dove veniva assunto un coefficiente di liquidazione delle scorte del 20%. D’altro lato, tra il 31 marzo e il 17 giugno 2004, il valore contabile delle liquidità della ricorrente è aumentato di SKK 111 milioni. In siffatte circostanze, e in assenza di ogni informazione comunicata dalla ricorrente a tal riguardo, non può rimproverarsi alla Commissione di aver considerato che tale aumento delle liquidità era il risultato della vendita delle scorte durante tale periodo. Del resto, la ricorrente non contesta che il prodotto delle vendite delle sue scorte alla Old Herold era di SKK [riservato]. Afferma tuttavia che tale vendita riposava su un accordo a lungo termine con la Old Herold e sull’affidamento di quest’ultima nell’esito positivo del concordato. Una siffatta affermazione non può essere presa in considerazione in quanto non è suffragata da alcun elemento prodotto nel corso del procedimento d’esame della misura di cui trattasi.

149    Da tutto quanto sopra consegue che, poiché nessuno degli argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno del quarto motivo è fondato, quest’ultima non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore manifesto per aver considerato che il procedimento di liquidazione giudiziaria fosse più favorevole del concordato.

150    Inoltre, l’esame della decisione impugnata quanto alla valutazione del carattere più favorevole di una procedura di liquidazione giudiziaria rispetto al concordato, non consente di rimettere in discussione l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati dalla Commissione, nonché la loro affidabilità e coerenza. Al contrario, i detti elementi di prova costituiscono un insieme di dati pertinenti che la Commissione era legittimata a prendere in considerazione al fine di suffragare la conclusione secondo la quale il criterio del creditore privato in economia di mercato non era stato nella specie soddisfatto.

151    Dalle suesposte considerazioni consegue che gli argomenti sviluppati nell’ambito del quarto motivo, nella misura in cui sono intesi a dimostrare che la Commissione ha considerato a torto che il procedimento di liquidazione giudiziaria fosse più favorevole del concordato, sono infondati e vanno respinti.

 Sugli argomenti sviluppati nell’ambito del sesto motivo, nella parte in cui vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria

–       Argomenti delle parti

152    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica slovacca non aveva agito come un creditore privato, ma si è unicamente basata sull’assenza di prove a sostegno della posizione della ricorrente, riversando così a torto l’onere della prova su quest’ultima. La Commissione non avrebbe neppure tenuto conto «delle regole di diritto enunciate dalla [Corte] circa l’applicazione del criterio del creditore privato».

153    Più esattamente, al fine di valutare se una remissione di debito conferisca un vantaggio concorrenziale al suo beneficiario, la Commissione dovrebbe in particolare, come risulterebbe dal punto 170 della sentenza HAMSA/Commissione, cit. supra al punto 114, stabilire se essa sia manifestamente più elevata di quella che avrebbe potuto essere stata accordata da un creditore privato operante in un’ottica prudente e pessimistica. Incomberebbe alla Commissione fornire, a sostegno della conclusione secondo cui il criterio del creditore privato in economia di mercato non è stato, nella specie, soddisfatto e la remissione di debito costituisce pertanto un aiuto di Stato, una «prova economica obiettiva» che possa essere esaminata dal Tribunale. Non spetterebbe né allo Stato membro interessato né al beneficiario di detta remissione di debito fornire la prova che non si tratta di un aiuto di Stato.

154    Orbene, nella specie, la Commissione avrebbe non solo tratto conclusioni errate circa i rapporti redatti da terzi indipendenti comunicati dalla ricorrente, ma sarebbe altresì venuta meno al suo obbligo di fornire elementi di prova a sostegno dell’opinione secondo la quale un procedimento di liquidazione giudiziaria era più vantaggioso del concordato. Ad ogni modo, la Commissione non avrebbe dimostrato che il concordato comportava una remissione di debiti manifestamente più elevata di quella che sarebbe stata concessa da un creditore privato operante in un’ottica prudente e pessimista. La Commissione si sarebbe limitata a concludere, sulla base delle prove prodotte, che la vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria avrebbe molto probabilmente procurato un «reddito» più elevato per i creditori che le somme pagate in esecuzione del concordato. Parimenti, la Commissione non avrebbe tenuto conto del postulato accolto nella decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2003/283/CE, relativa alle misure adottate dalla Spagna a favore dell’impresa Refractarios Especiales SA (GU 2003, L 108, pag. 21; in prosieguo: la «decisione Refractarios Especiales»), secondo cui un creditore privato opera in un’ottica prudente e pessimistica. Pertanto, un siffatto creditore attribuirebbe molta importanza all’«immagine negativa» dei procedimenti di liquidazione giudiziaria in Slovacchia.

155    La ricorrente sostiene altresì che nelle sue memorie la Commissione a torto le rimprovera a più riprese di non aver prodotto elementi di prova nel corso dell’inchiesta. Questo argomento porrebbe in evidenza, da un lato, le lacune imputabili alla Commissione e, dall’altro lato, l’incomprensione da parte della Commissione degli obblighi che le sono imposti dal Trattato CE.

156    La Commissione, sostenuta dall’interveniente, conclude per il rigetto dell’insieme degli argomenti sollevati a sostegno del sesto motivo nella misura in cui vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria.

–       Giudizio del Tribunale

157    Gli argomenti sviluppati nell’ambito del sesto motivo, nella misura in cui sono intesi a dimostrare che la Commissione ha a torto considerato che il procedimento di liquidazione giudiziaria era più favorevole del concordato, possono così riassumersi. Da un lato, la ricorrente rimprovera alla Commissione di essersi fondata unicamente sul fatto che essa non aveva prodotto prove a sostegno della sua posizione per considerare che la Repubblica slovacca non si era comportata come un creditore privato. Dall’altro lato, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia correttamente applicato il criterio del creditore privato in economia di mercato.

158    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione si è basata unicamente sul fatto che essa non aveva prodotto prove a sostegno della sua posizione per considerare che la Repubblica slovacca non si era comportata come un creditore privato, va in primo luogo considerato che, come ricordato supra al punto 142, nell’ambito del controllo da parte della Commissione delle misure di aiuto, quest’ultima non versa nell’obbligo di esaminare d’ufficio e in via presuntiva quali siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti.

159    In secondo luogo, dagli elementi versati agli atti risulta che, a varie riprese nel corso della fase precontenziosa di cui all’art. 88 CE, la ricorrente è stata posta in grado di fornire alla Commissione ogni informazione a sua disposizione per orientare quest’ultima nella sua futura azione, non solo tramite scambi di corrispondenza ma anche nel corso della riunione del 28 marzo 2006.

160    In terzo luogo, dalla decisione impugnata, e in particolare dai punti 78-92, risulta che la Commissione ha tenuto conto degli elementi di informazione che le erano stati sottoposti dalla ricorrente nel corso della fase precontenziosa del procedimento prevista dall’art. 88 CE, per dimostrare che il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito della liquidazione giudiziaria sarebbe stato inferiore all’importo percepito in esecuzione del concordato.

161    In quarto luogo, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione non solo ha tratto conclusioni errate circa i rapporti redatti da terzi indipendenti che le erano stati comunicati, ma sarebbe altresì venuta meno all’obbligo di produrre elementi di prova a sostegno della sua opinione secondo cui un procedimento di liquidazione giudiziaria sarebbe stato più vantaggioso del concordato, dalle considerazioni esposte supra ai punti 123-151 risulta che tale affermazione è infondata.

162    In quinto luogo, si deve rilevare che la Commissione, mentre, al punto 38 della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, aveva indicato che il valore degli attivi costituenti la base del privilegio delle autorità slovacche ammontava a circa SKK 397,5 milioni, nella decisione impugnata, non solo ha affermato che, secondo la ricorrente, il valore degli attivi dati in garanzia alle autorità slovacche era di SKK 194 milioni (v. punto 87 della decisione impugnata), ma ha anche preso in considerazione tale importo per confrontarlo con il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria e con l’importo percepito in esecuzione del concordato.

163    Da tutto quanto sopra consegue che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione si è basata unicamente sul fatto che essa non aveva prodotto prove a sostegno della sua posizione per considerare che la Repubblica slovacca non si era comportata come un creditore privato non può sortire esito fruttuoso.

164    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non ha applicato correttamente il criterio del creditore privato in economia di mercato, si deve in primo luogo considerare che a torto la ricorrente sostiene, basandosi sulla sentenza HAMSA/Commissione, cit. supra al punto 114, che, al fine di valutare se una remissione di debito conferisca un vantaggio concorrenziale al suo beneficiario, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che la detta remissione era effettivamente più elevata di quella che le sarebbe stata accordata da un creditore privato operante in un’ottica prudente e pessimistica.

165    Da un lato, come ricordato supra al punto 114, un ente pubblico, quale l’autorità finanziaria locale, dev’essere confrontato con un creditore privato che cerca di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in difficoltà finanziaria. Peraltro, la ricorrente non può far riferimento alla decisione Refractarios Especiales per suffragare la sua affermazione secondo cui un creditore privato agisce in un’ottica prudente e pessimistica. Infatti, nella detta decisione, la Commissione ha semplicemente considerato che occorreva esaminare gli elementi di cui trattasi «in un’ottica prudente e pessimistica, e conformemente al principio del creditore privato» (v. punto 62 della decisione Refractarios Especiales). Di conseguenza, nella detta decisione, lungi dal caratterizzare il creditore privato come prudente e pessimista, la Commissione ha chiaramente distinto due parametri di esame, specifici al caso di specie, e cioè, da un lato, un esame in un’ottica prudente e pessimistica e, dall’altro, un esame con riferimento al criterio del creditore privato in economia di mercato. Pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui un creditore privato opera in un’ottica prudente e pessimistica è priva di fondamento.

166    Dall’altro lato, per quanto riguarda la questione se la Commissione doveva dimostrare che la remissione di debito ottenuta dalla ricorrente in esecuzione del concordato era manifestamente più elevata di quella che le sarebbe stata concessa da un creditore privato, si deve ricordare, come rilevato supra ai punti 116-120, che il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, quale stimato dalla Commissione, cioè SKK 275 milioni, rappresentava una valutazione de minimis. Parimenti, come è stato rilevato supra al punto 121, si deve tener conto del fatto che, in esito ad un procedimento di liquidazione giudiziaria, se il ricavato della vendita degli attivi di un debitore non è stato sufficiente a soddisfare tutti i suoi creditori, questi possono sempre pretendere da tale debitore il rimborso delle somme ancora dovute. Pertanto, l’importo di SKK 275 milioni assunto dalla Commissione come ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria non può costituire un livello di riferimento per valutare se tale importo sarebbe stato superiore a quello percepito in esecuzione del concordato approvato il 9 luglio 2004. Alla luce delle garanzie di cui la Repubblica slovacca beneficiava, nonché, come è stato constatato supra al punto 148, delle condizioni di vendita delle scorte della ricorrente tra il mese di marzo e di giugno 2004 molto più favorevoli di quelle considerate nel rapporto E e delle liquidità di cui la ricorrente disponeva al 17 giugno 2004, è ragionevole considerare che il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria sarebbe stato molto più elevato dell’importo percepito in esecuzione del concordato. Pertanto, giustamente la Commissione ha considerato che il criterio del creditore privato in economia di mercato non era stato nella specie soddisfatto.

167    In secondo luogo, la ricorrente rimprovera a torto alla Commissione di non aver fornito una «prova economica obiettiva» a sostegno delle sue conclusioni circa il criterio del creditore privato in economia di mercato. Infatti, come è stato ricordato supra al punto 108, l’applicazione da parte della Commissione di detto criterio implica valutazioni economiche complesse. A questo proposito, come indicato supra ai punti 109 e 110, la Commissione dispone di un margine di valutazione discrezionale e, se è vero che il giudice dell’Unione può controllare l’interpretazione, operata dalla Commissione, di dati di natura economica, non gli compete, nell’ambito di tale controllo, sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. Non può pertanto pretendersi che la Commissione fornisca una «prova economica obiettiva» a sostegno delle sue conclusioni nell’ambito dell’applicazione del criterio del creditore privato in economia di mercato.

168    Da quanto sopra consegue che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe correttamente applicato il criterio del creditore privato in economia di mercato non può essere accolto. Pertanto, l’insieme degli argomenti sviluppati nell’ambito del sesto motivo, nella misura in cui sono intesi a dimostrare che la Commissione ha considerato a torto il procedimento di liquidazione giudiziaria più favorevole del concordato, vanno respinti.

 Sugli argomenti sviluppati nell’ambito del settimo motivo, nella parte in cui vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria

–       Argomenti delle parti

169    La ricorrente rimprovera, in sostanza, alla Commissione di non aver proceduto ad un esame diligente e ad una valutazione dei rapporti da essa comunicati.

170    La ricorrente sostiene che, dal momento che la Commissione aveva concluso che i rapporti da essa comunicati, ed in particolare, il rapporto E, non erano affidabili in ragione di «incoerenze specifiche», avrebbe dovuto chiederle spiegazioni circa i dati forniti e raccogliere il parere di un esperto sul rapporto E o sul concordato nel suo insieme, cosa da essa espressamente proposta. Il fatto che la Commissione non abbia chiesto spiegazioni priverebbe la decisione impugnata di «ogni credibilità» e costituirebbe una «grave violazione» dell’obbligo della Commissione di indagare con diligenza ed imparzialità e di esaminare le prove disponibili.

171    Nessuna delle affermazioni della Commissione intese a dimostrare l’inattendibilità del rapporto E sarebbe nel merito fondata. Non si potrebbe rimproverare alla società E di aver utilizzato i dati del 31 marzo 2004, poiché, al momento della preparazione di tale rapporto nel maggio 2004, erano disponibili soltanto questi dati.

172    A torto la Commissione avrebbe rimproverato alla società E di aver considerato nel suo rapporto un coefficiente di liquidazione delle scorte troppo basso, cioè il 20%. Da un lato, la ricorrente afferma che un liquidatore giudiziario non avrebbe potuto vendere le scorte di prodotti finiti al prezzo di mercato e ricorda che le scorte dei prodotti non finiti e di materie prime non erano commercializzabili. Dall’altro lato, sostiene che la società E ha considerato che il rendimento della vendita delle scorte era inferiore al 20%.

173    Per quanto riguarda i crediti a breve termine, la ricorrente osserva che, nel suo rapporto, E ha stimato il loro «prodotto» superiore al 20%. Sostiene egualmente che una gran parte dei crediti a cui viene fatto riferimento nel rapporto E non era realizzabile e doveva essere annullata. Inoltre, una somma di SKK 10 milioni avrebbe dovuto essere dedotta dal «valore nominale totale» dei crediti a breve termine nella misura in cui tale somma corrispondeva a un credito fiscale differito. Infine, la ricorrente sostiene che il duplice adeguamento applicato al punto 86 della decisione impugnata «non corrisponde alla realtà».

174    Parimenti a torto la Commissione, a proposito del coefficiente di liquidazione per gli attivi non realizzabili e il valore degli attivi ipotetici, ha, sulla base del valore degli attivi dati in garanzia, assunto che, nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, il valore degli attivi fosse più elevato di quello risultante dall’applicazione del coefficiente del 45% considerato nel rapporto E. Il detto coefficiente indicherebbe che l’interesse per gli impianti di cui trattasi è minimo, che sono in cattivo stato, che sono obsoleti o che sono stati ammortizzati. La Commissione non potrebbe assimilare il valore degli attivi dati in garanzia alle somme che l’amministrazione delle finanze slovacca poteva sperare di ottenere in esito alla vendita di tali attivi nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria. Ogni creditore privato ragionevole avrebbe avuto consapevolezza del fatto che il valore contabile degli attivi non correnti è superiore al valore effettivo di mercato, in particolare in caso di vendita forzata. Del resto, la Commissione avrebbe riconosciuto, in altre decisioni in materia di aiuti di Stato, che esiste una fondamentale differenza tra il prezzo di vendita degli attivi da parte di un liquidatore giudiziario e quello del mercato. Avrebbe persino affermato, nella decisione Refractarios Especiales, che le prospettive di un valore reale molto basso in caso di liquidazione giudiziaria erano confermate dal fatto che gli altri creditori avevano egualmente accettato una remissione di debito molto consistente.

175    Infine, per quanto riguarda la decisione della Commissione di non tener conto né del rapporto K né del rapporto H come prove a sostegno o a favore dell’affermazione della ricorrente secondo la quale il criterio del creditore privato in economia di mercato era soddisfatto, la ricorrente osserva, per quanto riguarda il primo rapporto, che la Commissione non ne ha chiesto la comunicazione né ha cercato di spiegare le sue asserite contraddizioni con il rapporto E. Parimenti, non tenendo conto del rapporto H, la Commissione non avrebbe preso in considerazione il fatto che, nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, i termini di recupero dei crediti possono essere estremamente lunghi e che, come indicato in tale rapporto, [riservato]. La Commissione non avrebbe fornito alcuna prova che contraddica le affermazioni contenute nel rapporto H.

176    La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta l’insieme degli argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno del settimo motivo, nella misura in cui sono intesi a dimostrare che la Commissione ha a torto considerato il procedimento di liquidazione giudiziaria più favorevole del concordato.

–       Giudizio del Tribunale

177    In primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione, dal momento che ha concluso che i rapporti da essa comunicati non erano affidabili in ragione di «incoerenze specifiche», avrebbe dovuto chiedere spiegazioni sui dati forniti e raccogliere il parere di un esperto sul rapporto E o sul concordato nel suo insieme, come da essa espressamente proposto, non può essere accolto.

178    Infatti, secondo la giurisprudenza, nella procedura di controllo degli aiuti di Stato, il ruolo degli interessati diversi dallo Stato membro considerato consiste soltanto nel comunicare alla Commissione tutte le informazioni destinate ad illuminarla circa il suo successivo comportamento (sentenza della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 19). Pertanto, essi non possono pretendere direttamente un dibattito in contradditorio con la Commissione, quale quello previsto in favore di detto Stato membro (sentenze 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 59, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. supra al punto 49, punto 82).

179    Inoltre, nessuna disposizione della procedura di controllo degli aiuti di Stato riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell’aiuto. A tale riguardo, occorre precisare che la procedura di controllo degli aiuti di Stato non è un procedimento avviato «contro» il beneficiario o i beneficiari degli aiuti tale da implicare che quest’ultimo o questi ultimi possano far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. supra al punto 41, punto 83).

180    Infine, come ricordato supra ai punti 49 e 50, la legittimità della decisione impugnata deve essere valutata in funzione degli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre al momento in cui l’ha emanata e spetta allo Stato membro interessato e, se del caso al beneficiario degli aiuti fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune e, eventualmente, comunicare circostanze specifiche relative al rimborso degli aiuti già versati, nel caso in cui la Commissione dovesse esigerlo.

181    Da quanto precede consegue che la ricorrente sostiene a torto che il fatto che la Commissione non abbia chiesto spiegazioni costituirebbe una grave violazione dell’obbligo della Commissione di indagare con diligenza e imparzialità e di esaminare le prove disponibili.

182    In secondo luogo, l’argomento della ricorrente che deduce che non può rimproverarsi alla società E di aver utilizzato dati del 31 marzo 2004 è inconferente e va disatteso in quanto, come indicato supra al punto 86, la decisione dell’autorità finanziaria locale di approvare il concordato è stata adottata il 9 luglio 2004. Pertanto, la Commissione era unicamente tenuta a ricercare i dati più aggiornati a tale data al fine di controllare se il criterio del creditore privato in economia di mercato fosse stato nella specie soddisfatto.

183    Orbene, la Repubblica slovacca ha comunicato alla Commissione dati risalenti al 17 giugno 2004, raccolti nel corso di un’ispezione in loco effettuata dall’amministrazione delle finanze slovacca il 21 giugno 2004, e l’affidabilità di tali dati non è stata contestata dalla ricorrente. Si deve infine rilevare che, quand’anche, come affermato dalla ricorrente, il rapporto E fosse stato preparato nel corso del mese di maggio 2004, la ricorrente stessa fa presente che un progetto di tale rapporto è stato comunicato all’amministrazione delle finanze slovacca alla fine del mese di giugno 2004 e che la versione definitiva di detto rapporto è stata comunicata il 7 luglio 2004.

184    Pertanto, in questi due momenti anteriori all’udienza di concordato del 9 luglio 2004, la ricorrente e, di conseguenza, la società E avevano a disposizione i dati di giugno 2004 rilevati dall’amministrazione delle finanze slovacca il 21 giugno 2004 e la prima non poteva ignorare che questi dati erano stati effettivamente rilevati dai servizi dell’autorità finanziaria locale. La ricorrente avrebbe pertanto senz’altro potuto redigere essa stessa o tramite la società E una tabella, analoga alla tabella 4 figurante nella decisione impugnata, per valutare l’evoluzione della sua situazione finanziaria dopo il mese di marzo 2004, e questo prima della data del 17 giugno 2004.

185    In terzo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha censurato a torto la società E per aver assunto nel suo rapporto un coefficiente di liquidazione delle scorte troppo basso, cioè il 20%, non può essere accolto.

186    Secondo il punto 85 della decisione impugnata:

«La Commissione ha accertato che [la ricorrente] è stata in grado nel 2004, di ricavare [meno di 150] milioni di SKK dalla vendita delle sue scorte (...), importo che rappresenta oltre il [40-50] % del valore contabile delle scorte su cui [la società E] ha basato la propria valutazione. Ciò conferma ampiamente la supposizione che il coefficiente di liquidazione del 20% fosse troppo basso. L’evoluzione del bilancio nel 2004, per quanto riguarda le riserve conferma tale conclusione. Inoltre, [la ricorrente stessa], nel suo piano d’impresa, calcolava il ricavato della vendita delle proprie scorte nel periodo marzo-maggio 2004 pari a [meno di 110] milioni di SKK (....). [La società E] ha ignorato tale calcolo. In conclusione, considerata l’attività [della ricorrente], si può presupporre che le scorte fossero costituite da prodotti finiti che avrebbero potuto essere facilmente venduti a distributori o consumatori, e non da prodotti semi-finiti che necessitavano di una successiva trasformazione».

187    Inoltre, come è stato rilevato supra, al punto 119, il valore contabile delle scorte della ricorrente era diminuito di SKK 125 milioni, ovvero una diminuzione del 60% rispetto alla giacenza esistente nel marzo 2004. Pertanto, oltre ai due altri elementi di dimostrazione esposti dalla Commissione al punto 85 della decisione impugnata, la Commissione disponeva di informazioni sufficientemente affidabili e concordanti per rimettere in discussione il coefficiente di liquidazione del 20% accolto dalla società E per le scorte della ricorrente al titolo dei dati del marzo 2004.

188    In quarto luogo, vanno respinte le censure formulate dalla ricorrente circa i crediti a breve termine. Innanzi tutto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dal rapporto E non risulta che il suo autore avesse ritenuto che il «prodotto» di tali crediti sarebbe stato superiore al 20%. Tale censura fa difetto nel merito. Essa sostiene, inoltre, che il duplice adeguamento applicato al punto 86 della decisione impugnata «non corrisponde alla realtà». Quest’ultima censura, poiché non è assolutamente suffragata dalla ricorrente, è irricevibile e va pertanto respinta. Infine, altrettanto dicasi delle affermazioni della ricorrente secondo cui, da un lato, una gran parte dei crediti cui la società E fa riferimento nel suo rapporto non era recuperabile e doveva essere annullata e, dall’altro, una somma di SKK 10 milioni doveva essere dedotta dal «valore nominale totale» dei crediti a breve termine in quanto corrispondeva ad un credito fiscale differito.

189    In quinto luogo, circa l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione, a proposito del coefficiente di liquidazione degli attivi non realizzabili e del valore degli attivi ipotecati, ha ritenuto, sulla base del valore degli attivi dati in garanzia, che, nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, il valore degli attivi fosse più elevato di quello derivante dall’applicazione del coefficiente del 45% accolto nel rapporto E, dal punto 87 della decisione impugnata risulta quanto segue:

«Anche il coefficiente di liquidazione del 45% per gli attivi non correnti sembra troppo basso. Secondo [la ricorrente], il valore dei suoi attivi ipotecati a favore dell’ufficio delle imposte era di 194 milioni di SKK. Tale valore è, secondo [la ricorrente], espresso in prezzi stimati da esperti indipendenti verso la fine del 2003/inizio del 2004. Secondo il parere della Commissione, un tale “prezzo da esperti” dovrebbe di norma rispecchiare il prezzo generale degli attivi che corrisponde al prezzo a cui essi possono essere venduti in un determinato momento. [La società E] non fornisce alcuna spiegazione per spiegare perché il ricavato della vendita degli attivi non correnti nella procedura di fallimento rappresenterebbe soltanto il 45% del loro valore contabile (205 milioni di SKK), mentre [la ricorrente stessa] ha valutato tali attivi molto di più».

190    Inoltre, come sostenuto nelle memorie dalla Commissione, né dal rapporto E né dagli elementi versati agli atti risulta che gli impianti che costituiscono attivi non correnti fossero in cattivo stato, obsoleti o ammortizzati. Parimenti, si deve rilevare che la ricorrente non rimette in discussione l’argomento, esposto dalla Commissione sia al punto 87 della decisione impugnata come pure nelle sue memorie, secondo cui il valore degli attivi dati in garanzia deve di norma riflettere il prezzo generale degli attivi, corrispondente al loro valore sul mercato. A questo proposito, si deve aggiungere che un creditore, come l’amministrazione delle finanze slovacca, per quanto privilegiato, bada in linea di principio a che il valore delle sue garanzie corrisponda quantomeno al valore di mercato degli attivi su cui esse vertono. Se, come lascia intendere la ricorrente, non andava tenuto conto del prezzo di mercato nella specie, ad essa spettava fornire elementi di informazione alla Commissione in proposito. Invece, la ricorrente si limita a rinviare al comportamento di un creditore ragionevole, senza neppure prendere in considerazione il fatto che il suo creditore principale era un creditore che gode di un privilegio su una parte dei suoi attivi non correnti. Un siffatto creditore privilegiato apprezza necessariamente le sue chances di riscuotere le somme dovutegli tenendo conto della base del suo privilegio.

191    Infine, in sesto luogo, l’argomento della ricorrente che deduce che la Commissione ha a torto disatteso il rapporto K e il rapporto H, come prove a sostegno della sua affermazione secondo cui il criterio del creditore privato in economia di mercato era, nella specie, soddisfatto, è inconferente e va respinto. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e come già osservato dal Tribunale, non spetta alla Commissione chiedere alla ricorrente né la comunicazione del rapporto K né spiegazioni su asserite contraddizioni con il rapporto E. Per quanto riguarda le censure della ricorrente formulate avverso la valutazione da parte della Commissione dei dati del rapporto H per quanto riguarda il procedimento di liquidazione giudiziaria, dalle considerazioni esposte supra al punto 124 consegue che esse sono infondate.

192    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il settimo motivo, nella misura in cui è inteso a accertare che la Commissione ha a torto considerato il procedimento di liquidazione giudiziaria più favorevole del concordato, è infondato e va respinto.

 Sugli argomenti sviluppati nell’ambito dell’ottavo motivo, nella parte in cui vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria

–       Argomenti delle parti

193    La ricorrente sostiene che la valutazione operata dalla Commissione dei problemi sollevati nella presente causa è stata falsata dall’importanza che quest’ultima ha attribuito al fatto che la Repubblica slovacca avesse contestato il concordato dinanzi al giudice nazionale e alle divergenze interne esistenti in seno all’amministrazione delle finanze slovacca. Mentre tali fattori avrebbero avuto un impatto pregiudizievole e ingiusto sulla sua valutazione, la Commissione non avrebbe tenuto conto del risultato del procedimento avviato dalla Repubblica slovacca dinanzi al detto giudice nazionale. La Commissione avrebbe scelto di ignorare tutti gli elementi di prova presentati dalla ricorrente e si sarebbe accontentata di riprendere, senza esame critico, affermazioni della Repubblica slovacca non suffragate e dichiarazioni non corroborate dai fatti. Orbene, la Commissione sarebbe stata informata che elementi chiave dell’argomentazione delle autorità slovacche erano stati invalidati dai giudici slovacchi. Parimenti, talune dichiarazioni, come quelle secondo cui la Old Herold era un acquirente potenziale dei mezzi di produzione della ricorrente sarebbero errate. La Old Herold non avrebbe avuto alcun interesse ad acquisire tali mezzi di produzione. Secondo la ricorrente la Old Herold era anche in sovracapacità produttiva nella sua fabbrica di Trenčin (Slovacchia), il che è dimostrato dal fatto che, durante il periodo da aprile a settembre 2004, tale società poteva distillare tutti i prodotti recanti il marchio Frucona senza dover ridurre le proprie attività di produzione. La «assoluta fiducia» concessa dalla Commissione alle dichiarazioni della Repubblica slovacca costituirebbe un errore manifesto di valutazione. 

194    Più esattamente, la ricorrente rimprovera alla Commissione di aver accolto come elementi di prova, al fine di dimostrare che le autorità slovacche non erano favorevoli alla proposta di concordato della ricorrente, le lettere 15 gennaio e 6 luglio 2004. Orbene, dalla sentenza dello Špeciálny súd v Pezinku 6 marzo 2006 risulterebbe che la direzione generale delle imposte slovacca non ha rispettato il principio di autonomia decisionale delle autorità finanziarie locali. Parimenti, dalla decisione del Najvyšší súd Slovenskej republiky del 25 ottobre 2004 e del 27 aprile 2006, risulterebbe che l’amministrazione delle finanze slovacca era debitamente rappresentata all’udienza di concordato del 9 luglio 2004. La ricorrente aggiunge che, nella misura in cui la nozione di aiuto di Stato è una nozione oggettiva, senza che la Commissione debba prendere posizione di fronte a divergenze interne dell’amministrazione, innegabili nel caso di specie, quest’ultima doveva unicamente prendere in considerazione il criterio del creditore privato in economia di mercato. La Commissione avrebbe, invece, scelto di ignorare il fatto che il direttore dell’autorità finanziaria locale, che ha approvato il concordato, è stato prosciolto dal Špeciálny súd v Pezinku da tutti gli addebiti che gravavano su di lui. Nella sua sentenza il suddetto giudice nazionale avrebbe concluso, da un lato, che il direttore aveva agito nell’ambito delle sue competenze e difeso correttamente gli interessi della Repubblica slovacca accettando il concordato e, dall’altro lato, che, contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, l’amministrazione delle finanze slovacca non avrebbe potuto «realizzare immediatamente» l’importo di SKK 308 milioni degli attivi circolanti della ricorrente, importo accolto dalla Commissione al punto 97 della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, lo Špeciálny súd v Pezinku ha quindi constatato che tale importo di SKK 308 milioni era troppo elevato. Inoltre, la ricorrente fa presente che il giudice nazionale ha concluso che le lettere 15 gennaio e 6 luglio 2004 (sulle quali si basa la Commissione al punto 101 della decisione impugnata) non avevano carattere vincolante. A seguito di appello proposto dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky avverso la sentenza dello Špeciálny súd v Pezinku, il primo giudice nazionale avrebbe rinviato la causa al secondo giudice nazionale chiedendogli di raccogliere maggiori elementi di prova. Nel settembre 2006, lo Špeciálny súd v Pezinku avrebbe chiesto un rapporto per valutare le conclusioni del rapporto E. Tale rapporto sarebbe stato presentato nel dicembre 2006.

195    La Commissione contesta l’insieme degli argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno dell’ottavo motivo nella misura in cui sono intesi a dimostrare che a torto la Commissione ha considerato che il procedimento di liquidazione giudiziaria fosse più favorevole del concordato.

–       Giudizio del Tribunale

196    Si deve, in primo luogo, ricordare che, nel caso di specie, in considerazione delle circostanze riferite supra al punto 114, era applicabile solo il criterio del creditore privato in economia di mercato. Pertanto, a torto, la ricorrente sostiene che la Commissione doveva tener soltanto conto del criterio dell’investitore privato in economia di mercato.

197    In secondo luogo, come è stato osservato supra al punto 83, il fatto che lo Špeciálny súd v Pezinku abbia giudicato che le lettere 15 gennaio e 6 luglio 2004 non avevano effetto vincolante e che costituivano quindi semplici raccomandazioni non può impedire nella specie alla Commissione di constatare che in queste due lettere era dato di constatare un’opposizione della direzione generale delle imposte slovacca non solo alla proposta di concordato della ricorrente ma anche a ogni remissione di debito fiscale nel territorio della Repubblica slovacca.

198    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui a torto la Commissione ha considerato che la Old Herold era un’acquirente potenziale dei beni di produzione della ricorrente, dagli elementi versati agli atti risulta che la Old Herold era chiaramente interessata agli attivi della ricorrente sia a breve termine, per quanto riguarda le scorte, che a più o meno lungo termine, per quanto riguarda gli attivi non correnti. Infatti, dato che, nel momento in cui ha adottato la decisione impugnata, la Commissione non disponeva di alcun altro elemento di informazione, non può esserle rimproverato di aver considerato che il fatto che la Old Herold aveva accettato di prendere in affitto i mezzi di produzione della ricorrente dopo che quest’ultima aveva perso la licenza di produzione e di trattamento degli alcool e degli alcoolici rivelava, di per sé, non solo che i detti attivi concessi in locazione erano funzionanti, ma anche che la Old Herold era interessata alla prospettiva di poter disporre di tali mezzi di produzione. Ad ogni modo, anche ammettendo, come sostenuto dalla ricorrente, che la Old Herold potesse essere in sovracapacità nella sua fabbrica di Trenčin, ciò non consente di escludere che quest’ultima avesse auspicato di sviluppare la sua attività sul mercato degli alcool e alcoolici rafforzando la cooperazione con la ricorrente, e questo a maggior ragione, dato che la ricorrente aveva, conformemente agli accordi di produzione, l’incarico della distribuzione dei suoi prodotti di alcool e alcoolici. Dalle considerazioni che precedono consegue che tale argomento è infondato e va respinto.

199    In quarto luogo, parimenti a torto la ricorrente assume che, alla luce della sentenza del Špeciálny súd v Pezinku 6 marzo 2006, la Commissione doveva considerare che l’importo di SKK 308 milioni, sul quale si era basata era troppo elevato. Infatti, dalla detta sentenza risulta che lo Špeciálny súd v Pezinku ha semplicemente constatato che, nella misura in cui l’importo dei crediti garantiti era di SKK 200 milioni, l’accusa a torto assumeva che la somma di SKK 308 milioni avrebbe potuto essere stata introitata immediatamente.

200    Peraltro, dalla sentenza dello Špeciálny súd v Pezinku 6 marzo 2006 risulta che tale giudice nazionale conferma approssimativamente (cioè in circa SKK 200 milioni) la stima della ricorrente (cioè SKK 194 milioni) del valore degli attivi da questa dati in garanzia alle autorità slovacche. Pertanto, nella misura in cui la Commissione si è premurata, come già indicato supra al punto 162, nella decisione impugnata, di considerare che l’importo dei crediti garantiti era quantomeno uguale alla stima della ricorrente (e non a quella della Repubblica slovacca, cioè SKK 397 milioni), non può esserle rimproverato di aver ignorato gli elementi di informazione che la ricorrente le aveva comunicato a tal riguardo.

201    In conclusione, l’ottavo motivo, nella misura in cui è inteso ad accertare che la Commissione ha a torto considerato il procedimento di liquidazione giudiziaria più favorevole del concordato, è infondato e va respinto.

 Sugli argomenti sviluppati nell’ambito del nono motivo, nella parte in cui vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria

–       Argomenti delle parti

202    La ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver sufficientemente motivato la decisione impugnata.

203    Più esattamente, la Commissione non avrebbe spiegato il suo ragionamento sotto più aspetti. Da un lato, la ricorrente non nega che l’amministrazione delle finanze slovacca, in quanto creditore privilegiato, versava in una posizione giuridicamente più vantaggiosa rispetto a quella degli altri creditori, ma rimprovera la Commissione di non aver spiegato le ragioni per le quali questa affermava che l’amministrazione delle finanze slovacca si trovava in una situazione economicamente più vantaggiosa di quella degli altri creditori. Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che non vede chiaramente «a cosa servano i punti 100 e seguenti [della decisione impugnata] (…) rispetto alla conclusione della Commissione sull’aiuto di Stato».

204    La Commissione contesta l’insieme degli argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno del nono motivo.

–       Giudizio del Tribunale

205    Da un lato, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente che deduce la mancanza di spiegazioni da parte della Commissione circa la sua affermazione secondo cui l’amministrazione delle finanze slovacca si trovava in una posizione economicamente più vantaggiosa di quella dei suoi altri creditori, si deve rilevare che, al punto 74 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato quanto segue:

«Tuttavia, l’ufficio delle imposte si trovava, prima del concordato, in una situazione giuridica ed economica più vantaggiosa dei creditori privati. Pertanto, è necessario esaminare se l’ufficio delle imposte ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per recuperare l’importo massimo possibile dei suoi crediti, come farebbe un creditore in un’economia di mercato».

206    Certamente, l’affermazione della Commissione, circa la situazione economicamente e giuridicamente più favorevole dell’amministrazione finanziaria slovacca, non è suffragata chiaramente nella decisione impugnata.

207    Tuttavia, tale constatazione non può avere una qualche conseguenza sulla legittimità della decisione impugnata. Infatti, la ricorrente non contesta né lo status giuridico dell’autorità finanziaria locale, cioè quello di un creditore privilegiato, né le conseguenze più favorevoli, rispetto ai suoi altri creditori, che vi si ricollegano, conformemente alle disposizioni della normativa slovacca in vigore all’epoca dei fatti. Orbene, come sostenuto dalla Commissione nelle sue memorie, nella specie, il vantaggio giuridico di cui godeva l’autorità finanziaria locale in quanto creditore privilegiato costituiva parimenti un vantaggio economico, poiché in tale qualità, aveva la garanzia di recuperare il suo credito con priorità rispetto ai creditori privati della ricorrente e ciò in qualsiasi momento del procedimento di liquidazione degli attivi ipotecati per almeno SKK 194 milioni. Pertanto, questo primo argomento della ricorrente è infondato e va respinto.

208    Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento con il quale la ricorrente deduce che non vede chiaramente «a cosa servano i punti 100 e seguenti della decisione impugnata (…) rispetto alla conclusione della Commissione sull’aiuto di Stato», si deve osservare che al punto 78 della decisione impugnata, la Commissione ha premesso le tre parti della sua analisi con il titolo «Aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, [CE]», e che la terza parte deve dar luogo ad un esame delle prove indirette prodotte dalle autorità slovacche e dalla ricorrente. Orbene, ai punti 100-109 della decisione impugnata, la Commissione ha proceduto ad un siffatto esame. Questo argomento, pertanto, è manifestamente infondato.

209    Di conseguenza, il nono motivo, nella misura in cui è inteso ad accertare che la Commissione ha a torto considerato che il procedimento di liquidazione giudiziaria fosse più favorevole del concordato, è infondato e va respinto.

210    Dalle conclusioni tratte supra ai punti 151, 168, 192, 201 e 209, consegue che il quarto motivo come pure, per le medesime ragioni, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono, nella misura in cui si ricollegano al quarto motivo, sono infondati e vanno respinti.

211    Infine, con riferimento, da un lato, alle osservazioni formulate in limine ai punti 88-92 supra e, dall’altro lato, alle conclusioni tratte ai punti 149-151 supra, non occorre pronunciarsi, al fine di valutare la legittimità della decisione impugnata, circa la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, sulla fondatezza del quinto motivo nonché del sesto, settimo, ottavo e nono motivo, nella misura in cui vertano sulla questione se la Commissione abbia giustamente considerato che il procedimento di esecuzione fiscale fosse più favorevole del concordato.

212    Di conseguenza, giustamente la Commissione ha qualificato la misura di cui trattasi come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

5.     Sul decimo motivo, vertente su un errore di diritto e di fatto in quanto la Commissione non avrebbe esonerato il concordato quale aiuto alla ristrutturazione e avrebbe applicato retroattivamente gli orientamenti del 2004

 Argomenti delle parti

213    La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in erronea applicazione dell’art. 87, n. 3, CE e degli orientamenti del 1999, per non aver esonerato l’aiuto di cui trattasi, dal momento che essa era un’impresa in difficoltà e il concordato riposava su un piano di ristrutturazione limitato al minimo e volto al ripristino della sua efficienza economico-finanziaria a lungo termine. Inoltre, la Commissione avrebbe retroattivamente applicato gli orientamenti del 2004, mentre riconosceva che erano applicabili gli orientamenti del 1999. Peraltro, la ricorrente afferma che la Commissione si sarebbe limitata ad affermare che la sua efficienza economico-finanziaria non era stata ripristinata e che l’aiuto di cui trattasi non era limitato al minimo. La Commissione non avrebbe esaminato gli altri criteri che consentono di qualificare una misura come aiuto alla ristrutturazione, come l’esistenza di misure compensative. Inoltre, la ricorrente sostiene che, sebbene essa sia una PMI, la Commissione non avrebbe tenuto conto delle disposizioni del punto 55 degli orientamenti del 1999, secondo cui, nel caso di PMI, le condizioni indicate ai punti 29-47 dei detti orientamenti devono essere applicate in modo meno restrittivo.

214    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che, per quanto riguarda il ripristino della sua efficienza economico-finanziaria a lungo termine, ha fornito al Krajský súd v Košiciach un piano di ristrutturazione che includeva più misure. Questo piano sarebbe stato posto in atto e supervisionato dal liquidatore giudiziario nominato dal Krajský súd v Košiciach e le avrebbe consentito di «ripristinare» la sua efficienza economico-finanziaria senza altri interventi statali. Del resto, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che tale piano era stato redatto e comunicato al Krajský súd v Košiciach prima dell’adesione della Repubblica slovacca, con la conseguenza che non era possibile per quest’ultima notificarlo. La ricorrente sostiene che, se l’assenza di un piano di ristrutturazione redatto nelle forme richieste dalla Commissione comportasse automaticamente l’incompatibilità di una misura, a un nuovo Stato membro dell’Unione verrebbe impedito di applicare o di porre in essere ogni misura di ristrutturazione prima della sua adesione, anche quando fossero rispettati tutti gli altri criteri. Una siffatta politica violerebbe l’art. 12 CE.

215    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la sua efficienza economico-finanziaria a lungo termine è stata ripristinata. Ritiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nella decisione impugnata, la ristrutturazione delle sue attività di distilleria e la sua cooperazione con la Old Herold sarebbero all’origine di tale successo. Sostiene che, nella misura in cui le sue difficoltà finanziarie derivavano dalle condizioni di pagamento dei diritti di accisa a titolo delle sue attività di produzione di alcool, ha evitato che siffatte difficoltà si ripetessero, non producendo più alcool. Inoltre, l’argomento della Commissione secondo cui essa potrebbe chiedere nuovamente una licenza di produzione e di trattamento degli alcool e alcoolici dovrebbe essere disatteso dal momento che non ha chiesto nuovamente una siffatta licenza né ha intenzione di farlo, con la conseguenza che ha abbandonato il mercato sul quale asserisce che la misura di cui trattasi falsi la concorrenza.

216    Per quanto riguarda la questione se l’aiuto sia limitato al minimo, la Commissione avrebbe asserito che, da una parte, la Repubblica slovacca non avrebbe dovuto dare il suo accordo, con riferimento al concordato, per un rimborso da parte della ricorrente inferiore al 35,84% del debito e che, d’altra parte, il suo contributo era troppo scarso. La ricorrente sostiene che un rendimento più elevato del 35% avrebbe compromesso l’«efficienza economico-finanziaria del concordato». Afferma che, non potendo garantire un prestito bancario, le liquidità raccolte, per un importo totale di SKK 231 milioni, al fine di finanziare i suoi obblighi derivanti dal concordato sarebbero state ottenute per altre vie. Tra queste vie vi era il prestito fornitore di SKK [riservato] concesso dalla Old Herold. La Commissione avrebbe male valutato il detto prestito, il cui importo non le è stato pagato, ma la cui scadenza di rimborso è stata soltanto differita per consentirle di accumulare liquidità. Nella decisione 27 aprile 2006, il Najvyšší súd Slovenskej republiky avrebbe confermato che l’importo degli attivi mobili di cui disponeva la ricorrente dopo il concordato era limitato al minimo per assicurarne la sopravvivenza. La ricorrente afferma che non disponeva di liquidità in eccedenza e che dopo il mese di luglio 2004 non è stata constatata alcuna distorsione della concorrenza sul mercato di cui trattasi.

217    Per quanto riguarda la valutazione da parte della Commissione del contributo alla sua ristrutturazione, la ricorrente rimprovera alla Commissione di essere incorsa in errore manifesto di valutazione nel ritenere che il prestito concessole dalla Old Herold non costituiva un siffatto contributo in quanto una scadenza di pagamento a quaranta giorni può considerarsi una pratica comune. A questo proposito sostiene che il fatto di concedere un siffatto termine durante il procedimento di concordato eccedeva le «pratiche normali del commercio» e costituisce, pertanto, una misura di ristrutturazione. A suo avviso, un fornitore che, contrariamente alla Old Herold, non ha «alcun interesse finanziario a lungo termine nei suoi confronti» non le avrebbe fornito merci senza chiedere un pagamento anticipato o garanzie. Del resto, dalla prassi decisionale della Commissione risulterebbe che quest’ultima ha considerato in passato che il 35% era una percentuale sufficiente a titolo di contributo del beneficiario al piano di ristrutturazione.

218    Infine, in terzo luogo, la ricorrente rimprovera alla Commissione di aver applicato retroattivamente gli orientamenti del 2004, basandosi sulla nuova soglia di partecipazione ivi prevista. Una siffatta applicazione retroattiva costituirebbe, di per sé, un motivo sufficiente di annullamento. Ad ogni modo, applicando la nuova soglia degli orientamenti del 2004, la Commissione avrebbe dovuto egualmente tener conto del fatto che i detti orientamenti prevedono che, nelle regioni assistite, quale la regione nella quale si trovava Košice, le condizioni per la valutazione dell’entità del contributo proprio del beneficiario possono essere meno restrittive.

219    La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta l’insieme degli argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno del decimo motivo.

 Giudizio del Tribunale

220    In limine, si deve, in primo luogo, constatare che, per quanto riguarda l’argomento con il quale la ricorrente deduce la violazione dell’art. 12 CE, questa non ha mai esposto in che misura tale disposizione, che verte sul divieto di discriminazione, sarebbe stata nella specie violata. Pertanto, alla luce delle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, esso va disatteso in quanto manifestamente irricevibile.

221    In secondo luogo, si deve rilevare che l’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe applicato retroattivamente gli orientamenti del 2004 è infondata. Da un lato, da molti punti della decisione impugnata, e in particolare dai punti 116-118 e 120-136, risulta che la Commissione non ha soltanto constatato che gli orientamenti del 1999 si applicavano nel caso di specie, ma ha altresì esaminato la compatibilità della misura di cui trattasi alla luce di detti orientamenti. D’altro lato, se è vero che la Commissione ha effettivamente menzionato al punto 152 della decisione impugnata, mediante un rinvio alla nota a fondo pagina n. 36 della medesima decisione, la soglia del contributo proprio del beneficiario del 40% prevista negli orientamenti del 2004, tale rinvio non può tuttavia suffragare la tesi della ricorrente circa l’applicazione retroattiva di tali orientamenti nella decisione impugnata. Infatti, è giocoforza constatare che il detto rinvio è stato effettuato solo per illustrare il punto di vista della Commissione secondo cui la sua prassi in materia di applicazione degli orientamenti del 1999 e l’evoluzione della sua politica circa il criterio della limitazione dell’importo e dell’intensità dell’aiuto al minimo indispensabile hanno «portato all’introduzione di soglie [negli orientamenti del 2004]». Del resto, come risulta chiaramente dalla seconda frase del punto 152 della decisione impugnata, la Commissione ha espressamente affermato che il contributo proprio della ricorrente di meno del 27% «potrebbe essere accettabile[,] sulla base degli orientamenti del 1999[,] solo se tutte le altre condizioni necessarie all’approvazione dell’aiuto fossero state soddisfatte». Pertanto, si deve considerare che la Commissione ha applicato gli orientamenti del 1999 e che l’argomento che deduce l’applicazione retroattiva degli orientamenti del 2004 è infondato e va respinto.

222    In terzo luogo, altrettanto a torto la ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe tenuto conto delle disposizioni del punto 55 degli orientamenti del 1999, che verte sulle condizioni di applicazione dei detti orientamenti alle PMI. Infatti, da un lato, al punto 119 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la ricorrente era una «media impresa» ai sensi della legislazione dell’Unione. Dall’altro lato, al punto 129 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, per le PMI, gli orientamenti del 1999 prevedevano che le condizioni per l’autorizzazione di un aiuto avrebbero potuto essere meno esigenti per quanto riguarda l’ottenimento di contropartite e il contenuto delle relazioni di controllo. Ha altresì aggiunto, nella seconda parte di detto punto, che «ciò non dispensa tuttavia tali imprese dal dovere di elaborare un piano di ristrutturazione e gli Stati membri dal dover rispettare il loro impegno di subordinare la concessione dell’aiuto alla [effettiva] ristrutturazione». Da quanto precede risulta che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non ha tenuto conto delle disposizioni di cui al punto 55 degli orientamenti del 1999 è infondato e va respinto.

223    In quarto luogo, dal punto 2 della decisione impugnata risulta che, nella lettera 4 gennaio 2005, la Repubblica slovacca ha chiesto espressamente alla Commissione l’autorizzazione della misura di cui trattasi in quanto aiuto al salvataggio concesso ad un’impresa in difficoltà finanziaria.

224    In via principale, va rilevato che la ricorrente contesta, in sostanza, il punto di vista ritenuto dalla Commissione secondo cui la misura di cui trattasi non era compatibile con il mercato comune alla luce degli orientamenti del 1999.

225    Si deve, in primo luogo, ricordare innanzitutto che, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

226    Inoltre, dalla costante giurisprudenza risulta che l’art. 87, n. 3, CE conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale al fine di ammettere aiuti in deroga al divieto generale del n. 1 di detto articolo, in quanto la valutazione, in tal caso, della compatibilità o della incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune solleva problemi che implicano la presa in considerazione e la valutazione di fatti e circostanze economiche complesse e idonee a modificarsi rapidamente (sentenza della Corte 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., Racc. pag. I‑3547, punto 36, e la giurisprudenza ivi citata). Poiché il giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione dei fatti, in particolare sul piano economico, a quella dell’autore della decisione, il sindacato del Tribunale deve, in quest’ambito, limitarsi a verificare il rispetto delle norme relative alla procedura e alla motivazione, l’esattezza materiale dei fatti nonché l’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenze del Tribunale 14 maggio 2002, causa T‑126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II‑2427, punto 32, e 14 ottobre 2004, causa T‑137/02, Pollmeier Malchow/Commissione, Racc. pag. II‑3541, punto 52).

227    Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, la legittimità di un atto deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato e le valutazioni complesse operate dalla Commissione debbono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui questa disponeva al momento in cui le ha effettuate (sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T‑123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II‑2925, punto 48, e Graphischer Maschinenbau/Commissione, cit. supra al punto 226, punto 33).

228    Inoltre, la Commissione può imporsi linee direttrici per l’esercizio del proprio potere discrezionale con atti come gli orientamenti di cui trattasi, nella misura in cui tali atti contengano regole indicative sull’orientamento che tale istituzione deve seguire e non si discostino dalle norme del Trattato (v. sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑278/00, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑3997, punto 98, e la giurisprudenza ivi citata).

229    Infine, in assenza di un credibile piano di ristrutturazione, la Commissione è legittimata a rifiutare l’autorizzazione degli aiuti di cui trattasi in applicazione degli orientamenti del 1999 (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punti 44‑49).

230    Nella specie, la Commissione ha esaminato gli aiuti concessi alla ricorrente alla luce degli orientamenti del 1999, i quali definiscono i criteri per la valutazione della compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

231    Come risulta dal punto 31 degli orientamenti del 1999, per essere dichiarati compatibili con l’art. 87, n. 3, lett. c), CE, gli aiuti individuali ad imprese in difficoltà devono essere collegati a un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione. Peraltro, in forza dei punti 32-40 degli orientamenti del 1999, il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la minore possibile, deve in particolare permettere di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future, limitando al minimo l’importo e l’intensità dell’aiuto. Inoltre, conformemente ai punti 43 e 45 degli orientamenti del 1999, spetta all’impresa attuare pienamente il piano di ristrutturazione accettato dalla Commissione. Tale realizzazione e il corretto avanzamento di detto piano sono soggetti al controllo della Commissione, alla quale debbono essere presentate relazioni annuali dettagliate. Si deve quindi verificare se, nella specie, tali condizioni sono state rispettate.

232    In secondo luogo, nella presente fattispecie, dalla decisione impugnata risulta che, per concludere che le condizioni definite dagli orientamenti del 1999 non erano soddisfatte, la Commissione si è basata sull’assenza di un piano di ristrutturazione e sul fatto che la misura di cui trattasi non era limitata al minimo.

233    In primo luogo, per quanto riguarda la conclusione tratta dalla Commissione circa l’assenza di «un piano di ristrutturazione» ai sensi degli orientamenti del 1999, la ricorrente sostiene, da un lato, di aver fornito al Krajský súd v Košiciach un piano di ristrutturazione che comprendeva più misure di ristrutturazione, dall’altro lato, che tale piano è stato realizzato e supervisionato da un liquidatore giudiziario nominato dal Krajský súd v Košiciach e, infine, che la Commissione non ha tenuto conto di tale piano.

234    Orbene, dai documenti versati agli atti non risulta che le autorità slovacche abbiano effettivamente avuto a disposizione, alla data di concessione dell’aiuto di cui trattasi, un piano di ristrutturazione conforme ai requisiti ricordati al punto 231 supra e idoneo ad essere presentato alla Commissione.

235    Infatti, dagli elementi versati agli atti risulta che l’autorità finanziaria locale, con la lettera del 20 ottobre 2004, aveva attirato l’attenzione della ricorrente sul fatto che la remissione del debito approvata dall’autorità finanziaria locale costituiva un aiuto che doveva essere approvato dalla Commissione, e che le aveva pertanto chiesto di comunicarle entro un mese circa un piano di investimento. Orbene, nella lettera 9 novembre 2004, la ricorrente non ha soltanto contestato la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ma anche formalmente rifiutato di comunicare il piano di investimento richiesto dall’autorità finanziaria locale in vista della richiesta di autorizzazione alla Commissione.

236    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nella decisione impugnata, la Commissione ha chiaramente tenuto conto del piano di impresa presentato dalla ricorrente nell’ambito del concordato. In tal senso, ai punti 52 e 81 della decisione impugnata, la Commissione ha fatto espressamente riferimento a tale piano di impresa e ai punti 130-141 della decisione impugnata (che figurano nella parte dedicata all’esame da parte della Commissione della compatibilità della misura controversa), ha valutato tanto sul piano formale quanto sul piano sostanziale se tale piano di impresa poteva essere qualificato come «piano di ristrutturazione» ai sensi degli orientamenti del 1999. A questo proposito, al punto 141 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, «la mancanza di un piano formale di ristrutturazione e di un’effettiva analisi delle difficoltà, delle misure necessarie all’eliminazione di tali difficoltà e delle condizioni e prospettive del mercato porta la Commissione a concludere che il piano di impresa presentato dal beneficiario non è un vero e proprio piano di ristrutturazione, conforme a quanto previsto dagli orientamenti del 1999». Ha pertanto concluso che i suoi dubbi circa il ripristino dell’efficienza economico-finanziaria a lungo termine della ricorrente non erano stati «sciolti».

237    Anche se, nella decisione impugnata, la Commissione ha quindi chiaramente tenuto conto ed esaminato il piano di impresa presentato dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di concordato, è giocoforza constatare che nelle sue memorie la ricorrente si limita a sostenere che il piano di impresa, quale presentato al Krajský súd v Košiciach, conteneva più misure di ristrutturazione, era stato posto in essere e supervisionato da un liquidatore giudiziario nominato dal Krajský súd v Košiciach e le aveva consentito di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria senza altro intervento statale.

238    Si deve, pertanto, rilevare che la ricorrente non espone alcun argomento idoneo a rimettere in discussione l’insieme delle considerazioni svolte dalla Commissione ai punti 130-141 della decisione impugnata in forza delle quali ha concluso che, sia sul piano formale che su quello sostanziale, il detto piano di impresa non costituiva un «piano di ristrutturazione» ai sensi degli orientamenti del 1999.

239    Infine, sempre a torto la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che tale piano era stato redatto e comunicato al Krajský súd v Košiciach prima dell’adesione della Repubblica slovacca, con la conseguenza che non era possibile per quest’ultima notificarglielo. Infatti, tale argomento riposa su una premessa errata secondo cui, poiché la misura di cui trattasi è stata concessa prima dell’adesione della Repubblica slovacca, l’obbligo di notifica preliminarmente alla sua attuazione quale contemplato dall’art. 88, n. 3, CE non si applicava. Orbene, come rilevato supra al punto 86 solo a partire dal momento in cui l’autorità finanziaria locale ha formalmente approvato la proposta di concordato, cioè il 9 luglio 2004, la detta autorità ha rinunciato al 65% dei suoi crediti sulla ricorrente. Quindi l’atto giuridicamente vincolante con il quale le autorità slovacche si sono impegnate ad annullare in parte il debito fiscale della ricorrente nell’ambito del concordato è stato adottato dopo l’adesione della Repubblica slovacca. Pertanto, l’obbligo di previa notifica sancito dall’art. 88, n. 3, CE si applicava alla misura controversa, e questo conformemente alle regole di forma e di sostanza in vigore alla data del 9 luglio 2004. Orbene, come ricordato supra al punto 231, una misura di aiuto quale quella qui in esame doveva essere collegata ad un piano di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti del 1999.

240    Dall’insieme delle suesposte considerazioni consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore manifesto di valutazione nel concludere, al punto 141 della decisione impugnata, che il piano di impresa presentato dalla ricorrente non era un piano di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti del 1999.

241    Conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 229, come rilevato al punto 142 della decisione impugnata, la Commissione, in assenza di un credibile piano di ristrutturazione, era legittimata a negare l’autorizzazione dell’aiuto di cui trattasi in applicazione degli orientamenti del 1999.

242    In secondo luogo, dal punto 142 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha anche proceduto a esaminare la condizione della limitazione dell’importo e dell’intensità dell’aiuto al minimo, come previsto dal punto 40 degli orientamenti del 1999. Occorre quindi esaminare, ad abundantiam, gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno del decimo motivo, in quanto intesi a dimostrare che la Commissione ha a torto concluso che la misura di cui trattasi non soddisfaceva il detto criterio.

243    A questo proposito, la ricorrente non contesta che i beneficiari, conformemente agli orientamenti del 1999, debbono di norma contribuire alla ristrutturazione in modo sostanziale con mezzi propri o con un finanziamento esterno ottenuto alle condizioni del mercato.

244    Per contro, tra le parti è controversa la questione se il differimento della scadenza di pagamento concesso alla ricorrente dalla Old Herold costituisca un contributo proprio della ricorrente al suo piano di ristrutturazione.

245    Orbene, come indicato dalla Commissione ai punti 147-149 della decisione impugnata, il differimento della scadenza di pagamento che la Old Herold aveva concesso alla ricorrente non può considerarsi un contributo proveniente da risorse esterne e, in particolare, da un creditore che confidava nel suo ritorno all’efficienza economico-finanziaria. Infatti, basta rilevare che, in occasione della riunione tenutasi il 28 marzo 2006 tra la Commissione e la ricorrente, quest’ultima ha espressamente affermato che il «credito fornitore» le era stato concesso dalla Old Herold durante il secondo semestre del 2004 e che la durata standard di pagamento delle sue scadenze era compresa tra i 14 e i 60 giorni. Pertanto, giustamente la Commissione al punto 148 della decisione impugnata ha potuto constatare che la scadenza a 40 giorni concessa dalla Old Herold alla ricorrente costituiva comunque, con riferimento alla durata standard di 14 e 60 giorni comunicata dalla ricorrente stessa, una prassi corrente e che, pertanto, non costituiva un contributo alla ristrutturazione proveniente da risorse esterne.

246    Emerge, da quanto sopra che la ricorrente non ha dimostrato che le valutazioni della Commissione circa la proporzionalità della misura di cui trattasi rispetto al costo della ristrutturazione fossero manifestamente erronee.

247    Di conseguenza, la Commissione ha giustamente considerato che le condizioni poste dagli orientamenti del 1999 non erano soddisfatte e ha quindi dichiarato la misura di cui trattasi incompatibile con il Trattato CE.

248    Ne consegue che il decimo motivo è infondato e va respinto nel suo insieme.

249    Dall’insieme delle conclusioni tratte supra ai punti 54, 61, 87, 210, 211 e 248 risulta che i motivi sollevati a sostegno del presente ricorso debbono essere tutti respinti, e che il ricorso va pertanto respinto nel suo insieme.

 Sulle spese

250    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Frucona Košice a.s. è condannata alle spese.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 dicembre 2010.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       I. Pelikánová










Indice


Contesto normativo

1. Normativa comunitaria

2. Normativa nazionale

Fatti

1.  La ricorrente

2.  Procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali

3.  Il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione

Procedimento e conclusioni delle parti

Nel merito

1.  Sul primo motivo,vertente su un errore manifesto di valutazione dell’importo della misura di aiuto controversa

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2.  Sul secondo motivo, vertente su una violazione di una regola di procedura essenziale e dell’art. 33 CE

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3.  Sul terzo motivo, vertente su una violazione della sezione 3 dell’allegato IV del Trattato di adesione, dell’art. 253 CE, dell’art. 88 CE e del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto la Commissione non era competente ad adottare la decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

4.  Sul quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo vertenti, in sostanza, su errori di diritto e di fatto commessi nel qualificare la misura di cui trattasi come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE

Osservazioni preliminari

Sulla legittimità della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha considerato che il procedimento di liquidazione giudiziaria fosse più favorevole del concordato

Sugli argomenti sviluppati nell’ambito del quarto motivo

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sugli argomenti sviluppati nell’ambito del sesto motivo, nella parte in cui vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sugli argomenti sviluppati nell’ambito del settimo motivo, nella parte in cui vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sugli argomenti sviluppati nell’ambito dell’ottavo motivo, nella parte in cui vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sugli argomenti sviluppati nell’ambito del nono motivo, nella parte in cui vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

5.  Sul decimo motivo, vertente su un errore di diritto e di fatto in quanto la Commissione non avrebbe esonerato il concordato quale aiuto alla ristrutturazione e avrebbe applicato retroattivamente gli orientamenti del 2004

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.