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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 aprile 2015 – GS Media BV / Sanoma Media Netherlands BV e a.

(Causa C-160/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: GS Media BV

Resistenti: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Questioni pregiudiziali

l.a    Se la circostanza che una persona diversa dal titolare del diritto d’autore, grazie ad un collegamento ipertestuale su un sito Internet da essa gestito, rimanda ad un sito gestito da un terzo, accessibile al pubblico generico di Internet, sul quale l’opera è stata messa a disposizione senza l’autorizzazione del titolare, configuri una “comunicazione al pubblico”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 1 .

l.b    Se sia rilevante al riguardo la circostanza che l’opera non fosse ancora stata messa a disposizione del pubblico neppure in altro modo con l’autorizzazione del titolare.

l.c    Se sia rilevante la circostanza che detta persona (hyperlinker) sia al corrente, o sia tenuta ad essere al corrente, della mancanza di autorizzazione del titolare del diritto per la messa a disposizione al pubblico dell’opera sul sito del terzo di cui alla questione l.a e, eventualmente, della circostanza che l’opera non era, in precedenza, stata messa a disposizione del pubblico neppure in altro modo con l’autorizzazione del titolare.

2.a     In caso di soluzione in senso negativo della questione sub 1.a): se in tal caso si configuri una comunicazione al pubblico, o se questa possa configurarsi, qualora il sito al quale rimanda il collegamento ipertestuale, e pertanto l’opera, sia, sì, reperibile per il pubblico generico di Internet, ma non facilmente, cosicché la messa a disposizione del collegamento ipertestuale facilita al massimo il reperimento dell’opera.

2.b    Se, ai fini della risposta alla questione 2.a, sia rilevante la circostanza che detta persona (hyperlinker) sia al corrente, o sia tenuta ad esserlo, della circostanza che il sito al quale il collegamento rimanda non è facilmente reperibile per il pubblico generico di Internet.

3.    Se occorra tenere conto di altre circostanze al fine di risolvere la questione se si configuri una comunicazione al pubblico quando con un collegamento ipertestuale viene fornito l’accesso ad un’opera non ancora messa a disposizione del pubblico con l’autorizzazione dell’avente diritto.

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1     Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).