Language of document : ECLI:EU:T:2006:195

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

7 luglio 2006 (*)

«Intervento – Relazioni esterne – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo – Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo»

Nella causa T‑319/05,

Confederazione svizzera, rappresentata dagli avv.ti S. Hirsbrunner, Rechtsanwalt, e U. Soltész, Rechtsanwalt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Benyon, M. Huttunen e M. Niejahr, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. C.‑D. Quassowski e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. T. Masing, Rechtsanwalt,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, in combinato disposto con l’art. 20 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, della decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03 – Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dal sig. J.D. Cooke e dalla sig.ra V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        Ai sensi dell’art. 40, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile anche alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto:

«Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.

Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle Comunità ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni delle Comunità dall’altra».

 Procedimento dinanzi alla Corte e al Tribunale (causa C‑70/04, divenuta, dopo il rinvio della Corte al Tribunale, causa T‑319/05)

2        Con ricorso pervenuto alla cancelleria della Corte il 13 febbraio 2004 e registrato con il numero C‑70/04, la Confederazione svizzera ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03 – Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13; in prosieguo la «decisione impugnata»).

3        La decisione impugnata trova origine in un esposto della Confederazione svizzera del 10 giugno 2003 contro il 213° regolamento di applicazione della normativa tedesca in materia di traffico aereo, adottato il 15 gennaio 2003 dalle autorità federali tedesche dell’aviazione. Tale regolamento stabilisce nuove procedure di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo per gli aerei che sorvolano il territorio tedesco. Si ritiene che tali misure riducano l’inquinamento acustico a cui il passaggio degli aerei espone i comuni interessati che si trovano a nord del confine tra Germania e Svizzera.

4        Il ricorso della Confederazione svizzera è stato proposto sulla base dell’art. 230 CE, in combinato disposto con l’art. 20 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU 2002, L 114, pag. 73; nel prosieguo: l’«Accordo sul trasporto aereo»), ai sensi del quale:

«Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della Comunità in base ai poteri loro conferiti dal presente Accordo, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee».

5        Con fax pervenuto alla cancelleria della Corte il 27 maggio 2004, il Landkreis Waldshut ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della parte convenuta nella causa C‑70/04, divenuta, a seguito del suo rinvio da parte della Corte al Tribunale, causa T‑319/05. Il Landkreis Waldshut è la regione tedesca situata nei pressi della frontiera svizzera che gli aerei in avvicinamento all’aeroporto di Zurigo sorvolano e che le misure tedesche oggetto della decisione impugnata intendono proteggere dall’inquinamento acustico.

6        L’istanza di intervento è stata notificata alle parti conformemente all’art. 93, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Con lettere 18 e 23 giugno 2004, la Commissione e la Confederazione svizzera hanno presentato le proprie rispettive osservazioni sull’istanza di intervento.

7        Con ordinanza del presidente della Corte 21 luglio 2004, è stato ammesso l’intervento della Repubblica federale di Germania a sostegno delle conclusioni della Commissione.

8        Con ordinanza 14 luglio 2005, causa C‑70/04, Confederazione svizzera/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte ha rinviato tale causa al Tribunale. Al punto 21 di tale ordinanza, la Corte precisa, da una parte, che, anche supponendo che la Confederazione svizzera debba essere equiparata agli Stati membri, è giocoforza constatare che i ricorsi presentati dagli Stati membri contro una decisione della Commissione rientrano ormai in primo grado nella competenza del Tribunale, dal momento che si tratta di ricorsi di cui all’art. 230 CE che, ai sensi dell’art. 225 CE, non sono attribuiti a una camera giurisdizionale e non sono neppure riservati alla Corte in forza dell’art. 51 dello Statuto di quest’ultima, nella versione risultante della decisione del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (GU L 132, pag. 5; rettifica: GU L 194, pag. 3).

9        D’altro canto, al punto 22, la Corte afferma altresì che, se la Confederazione svizzera, alla luce soprattutto del contesto particolare dell’Accordo sul trasporto aereo, dovesse essere equiparata non a uno Stato membro, di modo che si applicasse l’art. 230, secondo comma, CE, bensì a una persona giuridica ai sensi del medesimo articolo, quarto comma, il ricorso rientrerebbe ugualmente nella competenza del Tribunale in primo grado alle condizioni previste da tale disposizione del Trattato e, pertanto, andrebbe rinviato a quest’ultimo giudice in applicazione dell’art. 54, secondo comma, dello Statuto della Corte.

10      Di conseguenza, la Corte ha deciso che, in ogni caso, il ricorso doveva essere rinviato in primo grado dinanzi al Tribunale in applicazione vuoi della decisione 2004/407, vuoi dell’art. 54, secondo comma, dello Statuto della Corte.

11      Il 30 marzo 2006, il presidente della Prima Sezione ha deferito al Tribunale l’istanza di intervento del Landkreis Waldshut in applicazione dell’art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

 Istanza di intervento del Landkreis Waldshut e osservazioni delle parti

12      A sostegno della propria istanza di intervento, il Landkreis Waldshut fa valere che il suo intervento non può essere escluso in virtù dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, poiché la Confederazione svizzera non è uno Stato membro ai sensi di tale disposizione. Al riguardo, l’art. 20 dell’Accordo sul trasporto aereo, che prevederebbe solo un’attribuzione di competenza alla Corte per talune controversie, non avrebbe come effetto quello di fare della Confederazione svizzera uno Stato membro ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte. Lo stesso varrebbe qualora uno Stato abbia stipulato un accordo internazionale con la Comunità (ordinanza della Corte 23 febbraio 1983, cause riunite 91/82 R e 200/82 R, Chris International Foods/Commissione, Racc. pag. 417; ordinanza del presidente del Tribunale 14 agosto 1998, causa T‑44/98 R, Emesa Sugar/Commissione, Racc. pag. II‑3079, punti 26 e segg.).

13      D’altro canto, l’interesse del Landkreis Waldshut alla soluzione della controversia deriverebbe dal fatto che, in quanto ente pubblico territoriale, esso è tenuto a favorire il benessere dei propri abitanti e ad amministrare il proprio territorio. Il Landkreis Waldshut sarebbe così interessato dal punto di vista spaziale e materiale, giacché l’inquinamento sonoro a cui la decisione impugnata pone fine si produce sul suo territorio e ne colpisce la popolazione. Il Landkreis Waldshut avrebbe inoltre contribuito all’adozione delle limitazioni di volo controverse (mediante il 213° regolamento di applicazione della normativa tedesca in materia di traffico aereo) e avrebbe anche informato la Commissione in occasione della procedura amministrativa.

14      La Commissione, ponendosi la questione se, in base all’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, l’intervento del Landkreis Waldshut non sia escluso, riconosce che quest’ultimo dimostra un interesse alla soluzione della controversia. Al riguardo, la Commissione rileva che, per quanto la Confederazione svizzera non sia uno Stato membro ai sensi di tale disposizione, occorre tuttavia considerare il fatto che il detto Stato è equiparato agli Stati membri della Comunità ai fini dell’applicazione dei regolamenti e delle direttive indicati nell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo.

15      Dopo aver ricordato, da una parte, che lo Statuto della Corte non compare in allegato al detto Accordo e che, quindi, l’equiparazione della Confederazione svizzera a uno Stato membro non si estende all’applicazione del suddetto Statuto, e, dall’altra, che l’esclusione di cui all’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte costituisce un’eccezione al diritto d’intervento pure sancito da tale disposizione, eccezione da interpretare in linea di massima in maniera restrittiva, la Commissione, tuttavia, ritiene che tale esclusione debba essere applicata mutatis mutandis al caso di specie. L’esclusione sarebbe giustificata dal fatto che le controversie che vedono contrapposti gli Stati membri o le istituzioni della Comunità si distinguono dalle altre controversie per il fatto che le parti, generalmente, non perseguono interessi particolari, bensì l’interesse generale della popolazione soggetta al loro potere sovrano, se non i propri «interessi istituzionali». Sarebbe pertanto contraddittorio che interessi particolari, mediante l’intervento di altre parti, potessero essere introdotti in simili controversie. L’esclusione di cui all’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte mirerebbe appunto a evitare tale contraddizione. Il Landkreis Waldshut, ad esempio, non potrebbe essere trattato diversamente da un’impresa privata, il cui intervento è escluso in tale tipo di controversia, dal momento che l’art. 40 dello Statuto della Corte distingue solamente gli Stati membri o le istituzioni della Comunità, da una parte, e «ogni altra persona» dall’altra.

16      Tuttavia, giacché la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione e si tratta di una questione da esaminare d’ufficio, la Commissione si astiene dal presentare conclusioni a tal fine e si rimette alla decisione del Tribunale.

17      La Confederazione svizzera chiede che la Corte voglia respingere l’intervento del Landkreis Waldshut sostenendo che tale intervento è escluso in applicazione dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte e del principio di parità di trattamento. Infatti, tale intervento non potrebbe aver luogo se il presente ricorso fosse stato proposto da uno Stato membro, poiché l’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte prevede che nelle controversie tra gli Stati membri, da una parte, e le istituzioni della Comunità, dall’altra, solo gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire, mentre le altre persone non possono avvalersi di questa possibilità. Di conseguenza, nel contesto di una controversia relativa all’Accordo sul trasporto aereo, anche la Confederazione svizzera dovrebbe poter beneficiare di tale norma procedurale in conformità al principio di parità di trattamento.

18      D’altro canto, la Confederazione svizzera fa osservare che l’intervento del Landkreis Waldshut andrebbe escluso a seguito dell’intervento della Repubblica federale di Germania. In questo caso occorrerebbe applicare il principio sancito dalla Corte (sentenza 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/Commissione, Racc. pag. 2469), secondo il quale un organismo non ha diritto di avvalersi di un rimedio giurisdizionale se un organismo ad esso superiore sta già avvalendosene e gli interessi rappresentati dall’organismo in questione sono compresi negli interessi dell’organismo superiore o si confondono con essi.

 Giudizio del Tribunale

19      In primo luogo, occorre rilevare che l’istanza di intervento è stata presentata nel rispetto delle prescrizioni formali ed entro il termine previsti dall’art. 93, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.

20      In secondo luogo, occorre rilevare che il Landkreis Waldshut dimostra un interesse proprio alla soluzione della controversia nel caso di specie. Tale interesse nasce dal fatto che esso si trova all’origine delle misure tedesche considerate dalla decisione impugnata e che il suo territorio e la sua popolazione sono sorvolati da aerei che si avvicinano all’aeroporto di Zurigo o partono da quest’ultimo. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla Confederazione svizzera, l’interesse a intervenire del Landkreis Waldshut non può essere confuso con l’interesse a intervenire della Repubblica federale di Germania. Infatti, la Repubblica federale di Germania interviene nel presente procedimento ai sensi dell’art. 40, primo comma, dello Statuto della Corte, ai sensi del quale «[g]li Stati membri e le istituzioni delle Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte», e non deve dimostrare un interesse alla soluzione della controversia. Pertanto, l’intervento della Repubblica federale di Germania ai sensi dell’art. 40, primo comma, dello Statuto della Corte non preclude affatto l’intervento del Landkreis Waldshut ovvero di «ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia» in base al secondo comma del suddetto articolo.

21      In terzo luogo, il fatto che la Confederazione svizzera possa essere equiparata a uno «Stato membro» della Comunità ai fini dell’applicazione dei regolamenti e delle direttive elencati in allegato all’Accordo sul trasporto aereo non può avere la conseguenza di far scomparire i diritti procedurali che i singoli traggono dallo Statuto della Corte. Infatti, l’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte sancisce il diritto delle persone che dimostrano un interesse alla soluzione di controversie proposte alla Corte di intervenirvi. Le eccezioni a tale diritto procedurale di intervento, espressione del diritto di essere sentiti, devono necessariamente essere interpretate in maniera restrittiva. Pertanto, non essendo uno Stato membro della Comunità, la Confederazione svizzera non può far valere utilmente le disposizioni dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, che esclude l’intervento di ogni persona diversa dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità, nelle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità ovvero fra Stati membri, da una parte, e istituzioni della Comunità, dall’altra. Tale esclusione, prevista dall’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del suddetto Statuto, si applica infatti solo alle controversie che vedono contrapposti gli Stati membri o le istituzioni della Comunità.

22      La Confederazione svizzera, per il medesimo motivo, non può rivendicare il beneficio di tale esclusione in quanto essa rappresenta l’interesse generale della popolazione soggetta al suo potere sovrano, se non i propri interessi istituzionali, e, pertanto, la controversia che la contrappone alla Commissione nella presente causa dovrebbe essere equiparata a una controversia tra uno Stato membro e un’istituzione della Comunità, nella quale gli organismi che perseguono un interesse analogo, vale a dire gli altri Stati membri e le altre istituzioni delle Comunità, possono intervenire. Infatti, considerato il principio di interpretazione restrittiva testé menzionato, siffatta analogia di interesse non può essere sufficiente per escludere il diritto procedurale che il Landkreis Waldshut ricava dall’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, dal momento che esso dimostra di avere un interesse alla soluzione della controversia. Uno Stato che non è un membro della Comunità non può pretendere di beneficiare delle prerogative concesse dallo Statuto della Corte agli Stati membri e alle istituzioni delle Comunità per infirmare un diritto procedurale espressamente riconosciuto da tale Statuto a «ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia».

23      Conseguentemente, da quanto precede deriva che il Landkreis Waldshut ha dimostrato il suo interesse alla soluzione della controversia e che si deve pertanto ammetterne l’intervento ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza del relativo art. 53, primo comma. I diritti del Landkreis Waldshut saranno quelli previsti dall’art. 116, nn. 2 e 4, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il Landkreis Waldshut è ammesso ad intervenire nella causa T‑319/05 a sostegno delle conclusioni della convenuta.

2)      Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata, a cura del cancelliere, al Landkreis Waldshut.

3)      Al Landkreis Waldshut sarà impartito un termine per esporre, per iscritto, i motivi e gli argomenti a sostegno delle sue conclusioni.

4)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 7 luglio 2006

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      R. García-Valdecasas


* Lingua processuale: il tedesco.