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Ricorso proposto l’11 aprile 2018 – Commissione europea / Repubblica di Croazia

(Causa C-250/18)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Mataija ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica di Croazia

Conclusioni della parte ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Croazia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 1 , per non aver stabilito che il granulato di pietra depositato nella discarica di Biljane Donje è un rifiuto, e non un sottoprodotto, e che deve essere trattato come un rifiuto;

dichiarare che la Repubblica di Croazia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13 della direttiva 2008/98, per non aver adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire che la gestione dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje fosse effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente;

dichiarare che la Repubblica di Croazia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, per non aver adottato le misure necessarie al fine di assicurare che il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato;

condannare la Repubblica di Croazia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva:

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce alcuni requisiti cumulativi che devono essere soddisfatti affinché una sostanza od un oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, possa essere considerato come sottoprodotto invece che come rifiuto. La Repubblica di Croazia avrebbe applicato erroneamente l’articolo 5, paragrafo 1, ai rifiuti depositati a Biljane Donje, in quanto essa non avrebbe stabilito che si trattava di rifiuti e non di sottoprodotti, sebbene non fosse sicuro che tali rifiuti sarebbero stati ulteriormente utilizzati nel senso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

In riferimento alla violazione dell’articolo 13 della direttiva:

Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva, gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente. Sebbene le autorità croate abbiano accertato che la discarica di Biljane Donje si trova in un luogo che non è né destinato allo scarico di rifiuti né preparato per il deposito degli stessi, in un terreno privo di qualsiasi misura di protezione contro la diffusione nell’acqua e nell’aria, nessuna delle misure adottate dalle autorità croate in relazione alla discarica è stata sino ad oggi eseguita. Tale situazione sarebbe rimasta inalterata per un lungo periodo di tempo, il che necessariamente porta al deterioramento dell’ambiente. Pertanto, la Repubblica di Croazia non avrebbe adottato tutte le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti scaricati a Biljane Donje venga effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente.

Per quel che riguarda la violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva:

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13 della direttiva. Le autorità croate non hanno garantito che il detentore dei rifiuti provvedesse al trattamento degli stessi o che li consegnasse a taluno dei soggetti menzionati all’articolo 15, paragrafo 1. Ciò si desume dal fatto che, al momento della presentazione del ricorso, i suddetti rifiuti continuano a essere depositati illegalmente a Biljane Donje, dove si trovano già da molto tempo. Le autorità croate non avrebbero adottato misure efficaci al fine di fare in modo che il detentore dei rifiuti, personalmente o mediante i soggetti menzionati nell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, effettui il trattamento dei rifiuti stessi.

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1 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).