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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 3 novembre 2017 – Baltic Media Alliance Ltd / Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Causa C-622/17)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Baltic Media Alliance Ltd

Resistente: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, si riferisca soltanto a casi in cui uno Stato membro di ricezione intenda sospendere la trasmissione e/o la ritrasmissione o se esso riguardi anche altre misure adottate dallo Stato membro di ricezione al fine di limitare in altro modo la libertà di ricezione e la ritrasmissione dei programmi.

2)    Se il considerando 8 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, debbano essere interpretati nel senso che vietano agli Stati membri di ricezione, dopo che questi hanno accertato che in un programma televisivo ritrasmesso e/o distribuito via Internet da uno Stato membro dell’Unione europea sono stati pubblicati, trasmessi e distribuiti contenuti rientranti nell’articolo 6 della direttiva sui servizi media audiovisivi, di adottare, senza che ricorrano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, una decisione come quella prevista all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, comma 1, della legge lituana sull’informazione pubblica, ossia una decisione che impone alle emittenti di ritrasmissione operanti nel territorio dello Stato membro di ricezione e alle altre persone che forniscono i servizi di distribuzione dei programmi televisivi via Internet l’obbligo temporaneo di garantire che il programma televisivo sia ritrasmesso e/o distribuito via Internet solo in pacchetti di programmi televisivi disponibili previo pagamento di un canone supplementare.

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1 GU 2010 L 95, pag. 1.