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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Regno Unito) il 21 gennaio 2011 - Test Claimants in the FII Group Litigation / Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-35/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Test Claimants in the FII Group Litigation.

Convenuti: Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

Questioni pregiudiziali

Se le espressioni "aliquota d'imposta" e "diversi livelli d'imposizione" di cui al punto 56 della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europee 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation (Racc. pag. I-11753):

si riferiscano unicamente all'aliquota d'imposta legale o nominale, o

si riferiscano all'aliquota d'imposta effettiva pagata oltre che all'aliquota d'imposta legale o nominale, o

se le espressioni di cui trattasi abbiano un altro significato e, in caso di risposta affermativa, quale.

Se comporti una differenza ai fini della soluzione data dalla Corte alla seconda e alla quarta questione pregiudiziale nella causa C-446/04 il fatto che:

l'imposta sulle società corrisposta all'estero non sia (o non sia interamente) pagata dalla società non residente che versa il dividendo alla società residente, ma tale dividendo sia pagato con gli utili comprendenti i dividendi versati dalle sue controllate dirette o indirette residenti in uno Stato membro e a loro volta pagati con gli utili sui quali l'imposta è stata corrisposta in detto Stato; e/o

l'imposta sulle società pagata anticipatamente ("advance corporation tax"; in prosieguo: l'"ACT") non sia versata dalla società residente che percepisce il dividendo da una società non residente, ma sia versata dalla società controllante, in via diretta o indiretta, anch'essa residente, al momento dell'ulteriore distribuzione degli utili della società beneficiaria che direttamente o indirettamente comprendono il dividendo.

Nelle circostanze descritte nella questione sub 2, lett. b) supra, se la società che paga l'ACT abbia diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente riscossa (sentenza San Giorgio 1) o solo a un risarcimento (sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame 2).

Se, ove la normativa nazionale in questione non si applichi esclusivamente a situazioni in cui la società controllante esercita un'influenza determinante sulla società che paga i dividendi, una società residente possa invocare l'art. 63 TFUE (ex art. 56 CE) in relazione a dividendi percepiti da una controllata sulla quale esercita un'influenza determinante e che è residente in un paese terzo.

Se la soluzione data dalla Corte alla terza questione pregiudiziale nella causa C-446/04 si applichi anche quando le controllate non residenti alle quali non potrebbe essere effettuato alcun trasferimento non sono soggette a imposta nello Stato membro della società controllante.

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1 - Sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595.

2 - Sentenza della Corte 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA e Factortame, Racc. pag. I-1029.