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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije - Slovenia) – LEK Farmacevtska Družba d.d. / Republika Slovenija

(Causa C-700/15)1

(Rinvio pregiudiziale – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Complementi alimentari rientranti nella voce tariffaria 2106 – Principio attivo quale componente essenziale – Eventuale classificazione nel capitolo 30 della nomenclatura combinata – Presentazione e commercializzazione dei prodotti come medicinali)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: LEK Farmacevtska Družba d.d.

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

La voce 3004 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che non devono essere automaticamente classificati in tale voce i prodotti rientranti nella nozione di «medicinale», ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011.

La nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011, deve essere interpretata nel senso che dei prodotti, come quelli in esame nel procedimento principale, aventi effetti benefici sulla salute in generale e il cui componente essenziale è un principio attivo contenuto in complementi alimentari classificati nella voce 2106 di detta nomenclatura, nonostante vengano presentati dal fabbricante come medicinali e vengano commercializzati e venduti come tali, rientrano nella voce summenzionata.

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1 GU C 111 del 29.3.2016.