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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 4 ottobre 2017 – Mittetulundusühing Järvelaev / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Causa C-580/17)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: Mittetulundusühing Järvelaev

Resistente: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Questioni pregiudiziali

Se, nel recupero di un sostegno a un progetto approvato nell’ambito di un’azione Leader, ove il sostegno sia stato approvato in data 6 settembre 2011, l’ultima rata sia stata versata in data 19 novembre 2013, la violazione sia stata accertata in data 4 dicembre 2014 e la decisione di recupero sia stata disposta in data 27 gennaio 2015, debba trovare applicazione, riguardo al requisito della stabilità dell’operazione, l’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 1 ovvero l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 . Se, in tale contesto, il recupero trovi fondamento nell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio 3 oppure nell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso dell’applicazione del regolamento n. 1698/2005: se il noleggio di un oggetto di investimento (imbarcazione a vela) - oggetto acquistato grazie al sostegno ad un progetto concesso nell’ambito di un’azione Leader - da parte dell’associazione senza scopo di lucro beneficiaria del sostegno a favore di altra associazione senza scopo di lucro, che utilizzi l’imbarcazione a vela per la medesima operazione per la quale il sostegno sia stato concesso al beneficiario, debba essere considerato quale modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo  1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che alteri la natura o le condizioni di esecuzione del progetto o conferisca un indebito vantaggio ad un’impresa. Se l’organismo pagatore di uno Stato membro debba accertare in che cosa sia consistito in concreto il vantaggio ai fini della sussistenza del requisito dell’indebito vantaggio. In caso di risposta affermativa a tale questione: se possa ravvisarsi un indebito vantaggio nella circostanza che l’utilizzatore effettivo dell’oggetto di investimento, qualora avesse presentato esso stesso una domanda avente il medesimo contenuto, non avrebbe ottenuto il sostegno al progetto.

2a)    Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso dell’applicazione del regolamento n. 1303/2013: se il noleggio di un oggetto di investimento (imbarcazione a vela) - oggetto acquistato grazie al sostegno ad un progetto concesso nell’ambito di un’azione Leader - da parte dell’associazione senza scopo di lucro beneficiaria del sostegno a favore di altra associazione senza scopo di lucro, che utilizzi l’imbarcazione a vela per la medesima operazione per la quale il sostegno sia stato concesso al beneficiario, debba essere considerato quale modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1303/2013, che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso dell’applicazione del regolamento n. 1698/2005: se il noleggio di un oggetto di investimento (imbarcazione a vela) - oggetto acquistato grazie al sostegno ad un progetto concesso nell’ambito di un’azione Leader - da parte dell’associazione senza scopo di lucro beneficiaria del sostegno a favore di altra associazione senza scopo di lucro, che utilizzi l’imbarcazione a vela per la medesima operazione per la quale il sostegno sia stato concesso al beneficiario, debba essere considerato quale modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo  1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che sia conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva, tenendosi presente, a tal riguardo, il fatto che la proprietà dell’imbarcazione a vela sia rimasta invariata, sebbene la beneficiaria non possegga più l’imbarcazione a vela in modo diretto bensì indiretto e riceva il corrispettivo del noleggio in luogo delle entrate derivanti dalla prestazione del servizio descritto nella domanda.

3a)    Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso dell’applicazione del regolamento n. 1303/2013: se il noleggio di un oggetto di investimento (imbarcazione a vela) - oggetto acquistato grazie al sostegno ad un progetto concesso nell’ambito di un’azione Leader - da parte dell’associazione senza scopo di lucro beneficiaria del sostegno a favore di altra associazione senza scopo di lucro, che utilizzi l’imbarcazione a vela per la medesima operazione per la quale il sostegno sia stato concesso al beneficiario, debba essere considerato quale modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1303/2013, tenendosi presente, a tal riguardo, il fatto che la proprietà dell’imbarcazione a vela sia rimasta invariata, sebbene la beneficiaria non possegga più l’imbarcazione a vela in modo diretto bensì indiretto e riceva il corrispettivo del noleggio in luogo delle entrate derivanti dalla prestazione del servizio descritto nella domanda. Se l’organismo pagatore di uno Stato membro debba accertare in che cosa sia consistito in concreto il vantaggio ai fini della sussistenza del requisito dell’indebito vantaggio. In caso di risposta affermativa a tale questione: se possa ravvisarsi un indebito vantaggio nella circostanza che l’utilizzatore effettivo dell’oggetto dell’investimento, qualora avesse presentato esso stesso una domanda avente il medesimo contenuto, non avrebbe ottenuto il sostegno al progetto.

Se al beneficiario possa essere imposto, per mezzo di un decreto nazionale posto a disciplina di un’azione Leader, l’obbligo di mantenere l’oggetto dell’investimento per cinque anni, con prescrizioni più restrittive di quelle di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 ovvero di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013.

In caso di risposta negativa alla quarta questione: se la disposizione di un decreto nazionale, per effetto del quale il beneficiario del sostegno ad un progetto sia obbligato a mantenere e utilizzare conformemente allo scopo l’oggetto dell’investimento acquistato grazie al sostegno al progetto, per un periodo minimo di cinque anni successivi al versamento dell’ultima rata del sostegno, e l’interpretazione di tale disposizione, secondo cui il beneficiario sarebbe tenuto ad utilizzare personalmente l’oggetto dell’investimento, siano conformi all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 ovvero all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013.

Se si possa ravvisare un’irregolarità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005 ovvero dell’articolo 56 del regolamento n. 1306/2013 nel fatto che il beneficiario non dia esecuzione ad un’operazione la quale, in base al decreto nazionale posto a disciplina un’azione Leader, non fosse obbligatoria, ma alla quale il beneficiario abbia fatto riferimento nella «Sintesi degli obiettivi e delle attività del progetto e dell’investimento» contenuta nella propria domanda di sostegno e che rappresentasse uno dei criteri di valutazione delle domande ai fini del loro posizionamento in una graduatoria.

7)    In caso di risposta affermativa alla sesta questione: se il recupero divenga illegittimo ove venga avviato prima della scadenza di cinque anni dall’ultimo versamento ed il beneficiario abbia posto rimedio alla violazione nel corso del procedimento giudiziario di recupero.

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1     Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1).

2     Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).

3     Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).

4     Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).